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settembre 2002


DIZIONARIO

a cura di Concetta Brescia Morra e Giovanni Cabras

VOCI

ADR

ADRs

Agente
in attività
finanziaria

Anatocismo

Appalto
integrato

Cartolarizza-
zione

Centrale
d’Allarme
Interbancaria

Contratti di
garanzia
finanziaria

Corporate governance

Derivati su
crediti

Fair value

Firma digitale

Fondazioni bancarie

Mediatore creditizio

Modelli di or-
ganizzazione

Moneta elettronica

OPA

Passivity Rule

Società
Europea (SE)

Società tra avvocati (STA)

Nel dizionario sono riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con l’indicazione delle relative fonti normative, nonché di taluni links per l’approfondimento in “rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci, né di sistematicità nella loro illustrazione.

ADR (Alternative Dispute Resolution)

     Procedure per decidere controversie senza ricorrere al giudice ordinario o arbitrale. Molto diffuse all’estero, specie nel mondo anglosassone, si presentano in forme varie ed eterogenee, quali la conciliazione (con cui un terzo – che può essere anche il giudice o l’arbitro, prima di giudicare la controversia in un processo ordinario o arbitrale – aiuta le parti a comporre la lite e raggiungere un accordo transattivo), la mediation (una sorta di conciliazione, nella quale un terzo, il mediatore, ha funzione propositiva, indicando alle parti soluzioni, anche al di fuori della lite), mediation on line (sistema basato su un software, che – in controversie di carattere pecuniario, specie per ragioni risarcitorie – mette in comunicazione le proposte migliorative via via formulate da ciascuna parte, raggiungendosi l’accordo quanto la proposta di una parte rientri in una distanza minima preterminata rispetto all’ultima proposta dell’altra parte; nella blind mediation, una parte non conosce l’offerta dell’altra fino alla conclusione della procedura), mini-trial (processo simulato per consentire alle parti di valutare gli esiti di un giudizio ordinario – senza subirne i costi ed i tempi – e raggiungere così un accordo).
     In Italia è disciplinata espressamente la conciliazione in sede giudiziale; attualmente l’orientamento legislativo, anche sulla base di indicazioni della Comunità Europea (libro verde del 19 aprile 2002), è nel senso di favorire, in generale, le ADR, quanto meno per ridurre il ricorso alla giustizia statale. Inoltre, è riconosciuta efficacia a forme di tutela in sede di autodosciplina, quale – per la pubblicità ingannevole – il giurì del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. In Parlamento sono state presentate due proposte di legge, presentate una dal Gruppo dei DS e l’altra da Parlamentari di AN e FI
Fonti: art. 185, 410 e 708 cod. proc. civ.; art. 8 del D. lgs. 25 gennaio 1992, n. 74; art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (riforma del diritto societario)
URL: http://www.giustizia.it/news/adr_rel.htm
         http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/availability/it_dpi_availability_number_2002_04.html

ADRs (American Depositary Receipts)

     Certificati emessi da una banca (o da un intermediario finanziario) statunitense che rappresentano azioni o obbligazioni e che rendono negoziabili nei mercati statunitensi in valuta locale titoli emessi da società straniere, di cui tali certificati attestano il deposito presso una banca. In definitiva, non essendo consentita in quei mercati la negoziazione di titoli stranieri in valuta originaria, sono quotati titoli rappresentativi di questi ultimi, sulla base di programmi di investimento stabiliti dall’emittente degli ADRs e che presentano una varia tipologia.
    Ai titolari degli ADRs sono riconosciuti diritti analoghi a quelli spettanti agli azionisti della società “rappresentata”; tuttavia, non c’è uniformità di comportamento tra gli emittenti italiani quotati – per il tramite di ADRs – alla Borsa di New York in ordine alla partecipazione di quei titolari all’assemblea della società; in particolare, è discusso se essi possano partecipare all’assemblea in proprio o debbano partecipare come delegati della banca depositaria.
URL: http://www.norisk.it/Strumenti/0038.htm http://www.sec.gov/answers/adrs.htm
 http://www.icgn.org/consultative/032602.html

Agente in attività finanziaria

     Chi è stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all’esercizio delle attività finanziarie di cui all’art. 106, comma 1, del d.lgs. 385/93, t.u. delle norme in materia bancaria e finanziaria; ossia le attività di: assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento, intermediazione in cambi).
    L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di “agente in attività finanziaria” è riservata ai soggetti iscritti in un elenco tenuto dall’UIC (Ufficio Italiano Cambi) ed è sottoposto a una specifica regolamentazione e forme di controllo pubblico Gli intermediari finanziari (iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del citato d.lgs. 385/93) potranno stabilmente avvalersi per la distribuzione di propri prodotti solo di detti “agenti”.
Fonti: d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374; decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 13 dicembre 2001, n. 485
URL: http://www.uic.it

Anatocismo

     Fattispecie in cui gli interessi scaduti di una obbligazione pecuniaria producono altri interessi. Il codice civile italiano, sulla base di una lunga tradizione che risente del diritto romano e degli influssi di orientamenti di carattere religioso, consente l’anatocismo soltanto a determinate condizioni e, precisamente, «solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi». La norma fa salvi gli usi contrari, aprendo la strada, per le operazioni bancarie, a forti contrasti interpretativi, sfociati in una novella (D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) ed in un intervento della Corte Costituzionale (sentenza 17 ottobre 2000, n. 425).
     La capitalizzazione degli interessi nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria è oggetto di speciale regolamentazione nel Testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) e nelle norme di attuazione; secondo tale disciplina è rimessa al contratto la determinazione dei tassi e della loro periodicità nel conto corrente (purché identica per i tassi attivi e passivi), escludendosi la sola capitalizzazione periodica successiva alla chiusura definitiva del conto. Nei contratti bancari e finanziari, qualora sia prevista la capitalizzazione infrannuale, devono essere indicati il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Fonti: art. 1283 cod. civ.; art. 120, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, testo unico bancario; delibera del CICR del 9 febbraio 2000

 

Appalto integrato

     Appalto con cui un ente pubblico affida ad un appaltatore congiuntamente e con un’unica gara, sia la costruzione di opere pubbliche, sia la loro progettazione esecutiva (ossia il completamento del progetto predisposto dall’ente appaltante, attraverso propri tecnici o con incarico professionale a professionisti esterni). In tal modo le imprese di costruzioni allargano il loro campo d’azione per i lavori pubblici, unificandosi il mercato delle costruzioni e quello della progettazione (sia pure solo esecutiva).
     Per la progettazione esecutiva di appalto integrato l’impresa appaltante deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto, individuandolo in sede di offerta o eventualmente associato. Inoltre, per evitare che l’affidamento della progettazione all’impresa costruttrice provochi aumenti di costi per l’ente appaltante, a causa di varianti rese necessarie dalla progettazione, è stabilito che l’appaltatore risponda dei conseguenti ritardi ed oneri, qualora le varianti siano imputabili a carenze del progetto esecutivo.
     La possibilità di ricorrere all’appalto integrato attualmente è consentita – con una modificazione alla legge Merloni (legge 11 febbraio 1994, n. 109) – per lavori di importo inferiore ad euro200 mila e per quelli pari o superiori ad euro 10 milioni, nonché per tutte le opere in cui la componente tecnologica-impiantistica sia superiore al 60% del valore dell’opera.
Fonti: art.19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato dall’art. 7, 1° comma, lettera l) della legge 1° agosto 2002, n. 166

 

Cartolarizzazione

     Operazione finanziaria (denominata anche securitization) con la quale un insieme di crediti pecuniari – esistenti o futuri, ed individuabili in blocco – ovvero anche un solo credito, è ceduto a una società “veicolo” che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni (Special Purpose Vehicles o SPV) e che emette, in relazione ad esse, titoli (asset backed securities) negoziabili.
     Le somme corrisposte alla SPV dai debitori ceduti sono destinate in via esclusiva a soddisfare i diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché per pagare i costi dell’operazione. Sorge così un vero e proprio patrimonio separato, con la segregazione – a garanzia dei portatori dei titoli emessi – del portafoglio di crediti ceduti e dei flussi finanziari da essi derivanti.
     Alle operazioni di cartolarizzazione partecipa anche il servicer, ossia una società incaricata della riscossione dei crediti ceduti, nonché incaricata dei servizi di cassa e pagamento nell’ambito di tali operazioni.
Fonti: legge 30 aprile 1999, n. 130
URL: http://www.bancaditalia.it (Disposizioni per le società di cartolarizzazione)

 

Compliance program: vedi "Modelli di organizzazione”.

Contratti di garanzia finanziaria

     Contratti con cui una parte costituisce a favore dell’altra parte una garanzia su contante o strumenti finanziari mediante trasferimento della proprietà o costituzione di pegno.
     Tali garanzie sono disciplinate da una direttiva comunitaria allo scopo di migliorarne la certezza giuridica; in particolare, la direttiva si propone di evitare che trovino applicazione ai contratti di garanzia le disposizioni nazionali sull’insolvenza che ostacolano il realizzo delle garanzie stesse, ovvero che pongano in dubbio la validità di compensazione bilaterale per “close-out”. La nuova normativa si applica ai rapporti fra imprese finanziarie, nonché a quelli in cui almeno una delle parti sia un’impresa finanziaria; la normativa non riguarda i casi in cui beneficiario o datore delle garanzia sia una persona fisica.
Fonti:
direttiva CE 20002/47/CE
URL: http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html

Corporate governance

     L’insieme di regole e sistemi predisposti – a livello legislativo o regolamentare, ovvero, in via di autoregolamentazione, da una società di capitali – per governare con efficienza e trasparenza l’impresa societaria, coordinando gli interessi degli imprenditori e degli investitori, nonché disciplinando le funzioni dei managers. La corporate governance investe vari aspetti dell’organizzazione societaria, riguardando i rapporti tra soci ed amministratori, i sistemi di gestione e di controllo delle società, nonché l’assetto proprietario delle società ed il mercato dei capitali.
     Il codice civile e, soprattutto, il Decreto Draghi del 1998 stabiliscono le regole minime di corporate governance; altre regole, più restrittive, possono essere stabilite – come condizione per la quotazione e la negoziazione – dalle borse e dai gestori dei mercati riconosciuti ovvero da codici di autoregolamentazione, cui la società si sottoponga volontariamente, dandone comunicazione al mercato
.
Fonti: D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

URL: http://www.consob.ithttp://www.icgn.org/documents/globalcorpgov.htm
         http://www.borsaitalia.it/ita/servizi/pubblicazioni/ (codice di autodisciplina)

Derivati su crediti

     Contratti aventi a oggetto il trasferimento del rischio – relativo a un determinato credito (reference obligation) – da un soggetto che intende acquisire copertura dal suddetto rischio (protection buyer) a un soggetto che intende prestarla (protection seller), senza trasferire il credito sottostante. Il modello contrattuale più semplice che risponde a questa definizione è il credit default swap.
     Nella pratica commerciale sono diffuse una serie di fattispecie più complesse. Le più comuni sono:
     – i credit spread swap, nei quali il protection buyer acquisisce il diritto di riscuotere dal protection seller una somma pari alla differenza tra lo spread di mercato e quello fissato dal contratto;
     – i total rate of return swap, con i quali un soggetto (protection buyer) cede tutti i flussi di cassa generati da un’attività di riferimento alla controparte (protection seller) che, a sua volta, trasferisce al protection buyer flussi di cassa collegati ad un indice di mercato aumentato o diminuito di un determinato spread (il reference rate);
     – le credit-linked notes, costituite dalla combinazione di un titolo (il c.d. “titolo ospite”, emesso dal protection buyer o da una società veicolo per la cartolarizzazione) e di un derivato su crediti.
Fonti: artt. 70 D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; provvedimento Governatore della Banca d’Italia 8 settembre 2000
URL: http://www.isda.org/publications/index.html
http://www.bancaditalia.it (Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati)


Fair value

     Criterio di valutazione degli strumenti finanziari in bilancio. Esso corrisponde, nel caso di strumenti quotati, al valore di mercato; negli altri casi occorre fare riferimento al valore di mercato di strumenti analoghi, ove esistenti, oppure a un valore stimato in base ai modelli generalmente utilizzati sul mercato. Una recente direttiva comunitaria impone l’utilizzo di questo criterio per la valutazione di tutti gli strumenti finanziari in bilancio, ad eccezione dei titoli detenuti fino a scadenza (held-to-maturity investments), dei crediti erogati direttamente dall’impresa che redige il bilancio (originated loans), delle partecipazioni in società controllate in modo esclusivo o congiunto e in quelle collegate, nonché delle passività diverse da quelle di trading.
     Il “fair value” trova la sua origine in un principio di contabilità internazionale (IAS 39) adottato da un organismo privato IASC (International Accounting Standards Committee) che svolge attività di autoregolamentazione nella materia; il Regolamento CE, 27 maggio 2002, n. 3626/02, ha imposto ora di seguire i princìpi IAS.
Fonti:
direttiva 2001/65/CE, che ha modificato le norme europee in materia di bilanci individuali e consolidati (direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE)
URL: http://www.iasc.org.uk/cmt/0001.asp;
         http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html


Firma digitale

     Sistema di elaborazione di un documento informatico in modo da rendere manifesta e verificare la sua autenticità ed integrità, analogamente a quanto avviene con il documento olografo e sottoscritto con la firma dell’autore.
     Nel sistema vigente (ma non ancora pienamente operativo) in Italia, la firma digitale si basa su una doppia chiave asimmetrica (due algoritmi per criptare e decriptare un documento informatico), attribuite entrambe da un ente di certificazione delle firme digitali (l’elenco di tali enti è tenuto dalla Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione-AIPA) a chi voglia dotarsi della firma digitale, ossia al titolare: la prima chiave, conosciuta soltanto da quest’ultimo, per codificare i documenti prima di trasmetterli a terzi; la seconda chiave, messa a disposizione del pubblico, per verificare la provenienza di ogni documento dal titolare ed accertarne l’integrità.
Fonti:
art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R.10 novembre 1997, n. 513; D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
URL: http://www.aipa.it/attivita%5B2/standard%5B5/firmadigitale%5B2/index.asp

Fondazioni bancarie

     Enti costituiti a seguito delle operazioni di ristrutturazione effettuate – a partire dagli inizi degli anni Novanta del secolo scorso (legge 30 luglio 1990, n. 218 e D.lgs. 356/1990) – dalle allora banche pubbliche, le quali hanno conferito l’azienda bancaria in società per azioni, ricevendo in cambio azioni rappresentative del capitale. Secondo la vigente disciplina civilistica le fondazioni bancarie sono persone giuridiche private; la legge pone limiti ai fini che tali enti devono perseguire, alla destinazione del reddito, alla composizione e competenza degli organi. In particolare, sono individuati i “settori ammessi”, verso i quali prioritariamente le fondazioni dovranno indirizzare la propria attività, in rapporto prevalente con il territorio di competenza.
     Le fondazioni bancarie sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’Economia (finché detengono il controllo delle partecipazioni bancarie, ma anche successivamente fino alla istituzione di un’autorità di controllo su tutti gli enti non-profit disciplinata dal codice civile). Specifiche disposizioni stabiliscono tempi e modalità circa la dismissione delle partecipazioni di controllo ancora detenute dalle società bancarie conferitarie.
Fonti: legge 23 dicembre 1998, n. 461; D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, come modificato dall’art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
URL: http://www.bancaditalia.it (Relazione annuale sul 2001)

Mediatore creditizio

   Chi professionalmente o abitualmente “mette in relazione” – anche attraverso attività di consulenza – banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti, senza essere legato ad alcuna delle parti da legami di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
    Ai mediatori creditizi è preclusa la possibilità di concludere i contratti, nonché di erogare i finanziamenti. L’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo, istituito presso il Ministero dell’Economia, che si avvale dell’UIC (Ufficio Italiano Cambi). La riserva di attività in favore dei mediatori creditizi, penalmente sanzionata, non opera nei confronti di banche, intermediari finanziari, promotori finanziari e imprese assicurative. Non costituisce mediazione creditizia la raccolta di richieste di finanziamento effettuata, nell’ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, da parte di fornitori di beni o servizi o di soggetti iscritti in albi, elenchi o ruoli.  

Fonti: art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, regolamento
URL: http://www.uic.it

Modelli di organizzazione

     Tale espressione (più precisamente, “modelli di organizzazione dell’ente”) definisce, in senso tecnico-giuridico, i codici di condotta adottati da una società (o altri enti) per impedire che gli amministratori ed i dirigenti (i c.d. “soggetti in posizione apicale”) e le persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza commettano determinati reati nel suo interesse o vantaggio, reati di cui – in base alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231), introdotta in Italia in esecuzione di convenzioni internazionali – sia chiamata a rispondere direttamente la stessa società con una apposita sanzione (oltre che, in base al diritto penale, il suo autore materiale).
     Il modello di organizzazione (predisposto dalla società interessata, anche sulla base di codici di comportamento delle associazioni rappresentative) introduce una procedimentalizzazione nell’attività di impresa, creando una apposita struttura di sorveglianza, volta a prevenire il compimento dei reati ed idonea ad evitarne l’imputazione alla medesima società, a somiglianza di quanto avviene con i compliance programs nel diritto statunitense. Nel nostro ordinamento la responsabilità dell’ente è esclusa, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: l’ente abbia adottato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenirlo; sia stato affidato ad un organismo interno dell’ente il il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei predetto modello; il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente lo stesso modello; l’organismo interno abbia adeguatamente vigilato.
Fonti:
artt. 6 e 7 del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231
URL:http://www.confindustria.it/AreeAtt/DocUfPub.nsf/b7ffc92624922cb0c1256b790038bc 75/f53bc571ef44d31ec1256b9700387f21?OpenDocument

Moneta elettronica

     Dispositivi elettronici che consentono di movimentare – con valore solutorio analogo a quello della moneta “materiale” – saldi monetari. La moneta elettronica (rappresentata solitamente da una tessera di plastica con incorporato un processore elettronico, nel quale è memorizzato il valore monetario attribuito alla stessa tessera, per consentire al titolare di compiere operazioni di pagamento) può essere emessa solo previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso.
     L’attività di emissione di moneta elettronica è riservata alle banche o ad imprese specializzate (Istituti di moneta elettronica). Gli Imel possono svolgere, altresì, attività connesse e strumentali, nonché offrire servizi di pagamento; ad essi è preclusa l’attività di concessione di crediti in qualunque forma.
Fonti: art. 55, della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria per il 2001), che, in attuazione di direttive comunitarie, ha modificato il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
URL: http://www.bancaditalia.it (Gli istituti di moneta elettronica)
http://www.nextra.it/press_center/latest_news/focus_oveview/autolinkfolder/06_02_01.html

OPA

   Proposta di acquisto avente ad oggetto un determinato quantitativo di azioni (emesse da una società ovvero un determinato quantitativo di altri strumenti finanziari) ad un prezzo determinato, proposta rivolta pubblicamente a tutti i possessori di tali titoli. L’OPA può avere una pluralità di scopi, quali effettuare un investimento finanziario, ovvero acquisire il controllo della società emittente i titoli, ovvero eliminare gli azionisti di minoranza della stessa società (squeeze-out).
    Nella maggior parte dei paesi industrializzati il procedimento dell’OPA è disciplinato al fine di assicurare trasparenza, serietà e correttezza dell’operazione. Nei vari ordinamenti, peraltro, sono riscontrabili posizioni sostanzialmente diverse con riguardo ai diritti degli azionisti di minoranza in caso di offerte pubbliche di acquisto che comportino l’acquisizione del controllo di una società. Secondo un primo approccio (c.d. Market Rule) l’ordinamento non interviene nelle scelte del mercato (Stati Uniti). Un altro approccio (Equal Opportunity Rule) persegue il principio di pari opportunità economiche fra azionista di maggioranza ed azionisti di minoranza, disponendo l’obbligo – a carico di chi acquisisca il controllo di una società (o superi una determinata soglia quantitativa di partecipazione al capitale della società con diritto di voto) – di lanciare un’OPA nei confronti di tutti i portatori dei titoli della società (Inghilterra, Francia e Italia) ad un prezzo che include in tutto o in parte il “premio di controllo” (ossia il prezzo pagato al precedente controllante, normalmente più alto di quello di mercato delle azioni).  

Fonti: artt. 102 e segg. del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico dell’intermediazione finanziaria
URL: http://www.consob.it

Passivity Rule

   Obbligo – posto a carico degli amministratori di società quotate – di astenersi dal compiere atti od operazioni che contrastino con il conseguimento degli obiettivi di una OPA in corso (ad esempio, aumenti di capitale, cessioni di rami d’azienda, stipula di finanziamenti ingenti, ecc.), salvo autorizzazione dell’assemblea (ordinaria o straordinaria), la quale anche in seconda o terza convocazione devo deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale.
    La regola, mutuata dall’ordinamento inglese, pone limitazioni alle azioni difensive che possono essere poste in essere da parte della società target in caso di OPA ostile, al fine di favorire le operazioni di cambio del controllo societario; queste ultime, infatti, rappresentano, secondo la prevalente teoria economica, uno strumento utile per favorire comportamenti corretti ed efficienti degli amministratori delle società quotate (market discipline)

Fonti: art. 104 d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico dell’intermediazione finanziaria
URL: http://www.consob.it

Società Europea (SE)

Un nuovo tipo di società di capitali, che si affianca a quelli già esistenti negli ordinamenti nazionali, adottabile solo da imprese ad operatività transnazionale; l’iniziativa per la costituzione della SE, infatti, può essere avviata solo da due società aventi la sede legale in differenti Stati membri, ovvero da parte di società comunque operanti già da tempo in altri Stati dell’Unione attraverso società affiliate. La SE è disciplinata da regolamento comunitario e, per gli aspetti da questo non coperti, dalle normative degli Stati membri, siano esse previste, in applicazione delle norme comunitarie, per disciplinare specificamente le SE, ovvero riguardino in generale le società per azioni. Disposizioni particolari sono state stabilite con direttiva comunitaria per favorire il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione.
Fonti: regolamento CE n. 2157/2001 e dir. 2001/86/CE
URL: http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html

STA – Società tra avvocati

   Società – introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs.2 febbraio 2001, n. 96, nell’ambito dell’attuazione di una direttiva comunitaria, volta a favorire il libero esercizio della professione forense nei Paesi dell’Unione Europea – avente ad oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione di avvocato (più precisamente, l’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio) dei soci, i quali devono essere tutti in possesso di tale titolo e non possono partecipare ad altra STA. La società tra avvocati è disciplinata – per quanto non previsto dal D. Lgs. n. 96 (che prevede, tra l’altro, un peculiare regime di pubblicità: iscrizione nel registro delle imprese, in apposita sezione speciale, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia; ed iscrizione nell'albo degli avvocati) – dalle norme che regolano le società in nome collettivo, nonché è soggetta alle norme professionali e deontologiche della professione forense.
   Al fine di preservare il principio di personalità della prestazione professionale (art. 2232 cod. civ.), l’incarico professionale conferito alla STA può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti necessari per la specifica attività richiesta; in particolare, il cliente può richiedere che l’incarico sia affidato ad un socio da lui indicato per iscritto; in difetto di tale scelta, la società deve comunicare al cliente il socio incaricato.
   Si discute se si tratta di un nuovo “tipo” di società ovvero di una società (appartenente ai tipi codificati) di diritto speciale.
Fonti: D. Lgs.2 febbraio 2001, n. 96

 

Soggetti in posizione apicale: vedi "Modelli di organizzazione

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