il diritto commerciale d’oggi
     VII.1 – gennaio 2008

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

K
N
Q
U
W
Y
Z

 


IAS (International Accounting Standard)

   Per prinìipi contabili internazionali si intendono, ai sensi del Regolamento CE 1606/2002, gli International Accounting Standard (IAS), gli International Financial Reporting Standard (IFRS) e le relative Interpretazioni (SIC/IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, i principi e le relative interpretazioni (denominate Standing interpretations committee: SIC), che saranno emessi o adottati in futuro dall’International Accounting Standard Board (IASB). Il procedimento di revisione è stato ultimato dallo IASB nel corso del 2004.
   Gli IAS intendono armonizzare le informazioni contabili fornite dalle società (specie quotate) allo scopo di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e, conseguentemente, un efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno.
   In Italia il decreto legislativo n. 38 del 2005 ha recepito la disciplina comunitaria, disponendo l’applicazione degli IAS ai bilanci d’esercizio (obbligatoriamente per i bilanci decorrenti dal 1° gennaio 2006) di società quotate, società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, banche ed intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia. Per i bilanci consolidati, invece, è prevista l’applicazione obbligatoria degli IAS per i soggetti sopra indicati sin dall’esercizio 2005. Un autonomo regime è, invece, stabilito per le società assicurative.
   Per le società diverse da quelle sopra indicate e diverse, altresì, da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis del cod. civ., è prevista la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio conformemente agli IAS (i) a partire dall’esercizio 2005, nel caso in cui queste siano incluse in un bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili internazionali ovvero optino per l’applicazione dei medesimi principi per la redazione del proprio bilancio consolidato e (ii) a partire dall’esercizio che sarà individuato con decreto interministeriale, negli altri casi.
   Il decreto legislativo introduce, tra l’altro, specifici limiti alla distribuzione delle poste del patrimonio netto e degli utili alimentati con le rivalutazioni derivanti dall’applicazione del richiamato metodo del fair value. I criteri guida sono essenzialmente due: da un lato, quello di mantenere anche per le società che adottano gli IAS il principio di derivazione dell’imponibile dalle risultanze di bilancio e, dall’altro, compatibilmente con questo principio, il mantenimento della neutralità dell’imposizione tra tali imprese che redigono il bilancio con gli IAS e quelle che continuano ad applicare i principi nazionali.
   L’entrata in vigore della disciplina IAS ha comportato l’adozione di provvedimenti della Consob (Delibera n. 14990 del 14 aprile 2005, modificativa del Regolamento Emittenti), con nuove disposizioni in materia di informativa infrannuale, nonchè la possibilità, per le società quotate, di pubblicare la prima relazione trimestrale IAS/IFRS entro 75 giorni dalla fine del primo trimestre, rispetto al termine ordinario di 45 giorni.
Fonti: Regolamento CE 19 luglio 2002, n. 1606; Regolamento CE 29 settembre 2003, n. 1725; Regolamento 19 novembre 2004, n. 2086; Regolamento CE 29 dicembre 2004, n. 2236; Regolamento CE 29 dicembre 2004, n. 2237; Regolamento CE 29 dicembre 2004, n. 2238 Direttiva CE n. 2001/65; Direttiva CE n. 2003/51
D. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (Gu n. 66 del 21 marzo 2005); Consob. Regolamento Emittenti modificato con Delibera 14 aprile 2005, n. 14490
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Impresa sociale

   Sono definite imprese sociali «le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale» (art. 1 della legge 13 giugno 2005, n. 118; in attuazione di tale legge è stata emanato il d. lgs. n. 155/2006).
   La qualifica di impresa sociale può essere attribuita non solo alle associazioni o fondazioni, per le quali l’assenza di lucro discende dal codice civile, ma anche alle società, nonostante l’art. 2247 cod. civ. preveda tuttora lo scopo di dividere gli utili tra gli elementi essenziali del contratto di società (tuttavia, le società senza scopo di lucro non sono sconosciute al nostro ordinamento: vedi ad esempio, le società sportive, previste dalla legge 289/2001). La qualifica di “impresa sociale” non configura perciò un particolare tipo di società o ente, ma configura il particolare scopo (produzione e scambio di beni e servizi di utilità sociale) che può essere assunto da vari organismi, che sono disciplinati, per il resto, dalle norme previste per il tipo di società o ente adottato (tuttavia, l’atto costitutivo deve avere necessariamente la forma dell’atto pubblico); la stessa qualifica può essere assunta anche da enti già esistenti, qualora conformino il loro statuto – non si tratta, però, di trasformazione in senso proprio – alle prescrizioni previste per l’impresa sociale ed inserendo l’espressione “impresa sociale” nella denominazione dello stesso ente.
   Nelle imprese sociali gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti e devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio. In caso di cessazione dell’attività, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra impresa sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici. Le imprese sociali devono tenere le scritture contabili previste dal codice civile, nonché redigere il bilancio d’esercizio. È previsto, inoltre, che più imprese sociali possano costituire un gruppo; in tal caso, occorre dare conto dell’effettiva utilità sociale con un bilancio “consolidato”.
   Gli ambiti di attività in cui può operare l’impresa sociale sono l’assistenza sociale e sanitaria, l’educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente, formazione universitaria e post universitaria, ricerca, erogazione dei servizi culturali, turismo sociale, formazione per prevenire la dispersione scolastica, il reinserimento di lavoratori svantaggiati.
Fonti: legge 13 giugno 2005, n. 118; d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155


  

Insider list

   Registro in cui devono essere iscritti tutti i soggetti che abbiano accesso alle informazioni privilegiate di un determinato emittente. Esso è stato previsto per controllare il flusso delle informazioni privilegiate e per gestire in tal modo i loro obblighi di riservatezza, costituendo per le autorità competenti uno strumento utile per monitorare l’applicazione della legislazione in materia di abusi di mercato.
   Nel nostro ordinamento, l’art. 115 bis del TUF, nel recepire la normativa comunitaria in materia, prevede l’obbligo di istituzione di un registro delle persone che hanno accesso (in via permanente ovvero in via occasionale) alle informazioni privilegiate che interessano direttamente un emittente quotato (l’art. 115 bis TUF fa infatti riferimento alle informazioni di cui all’art. 114, comma 1, TUF). Ai sensi della citata normativa sono obbligati ad istituire tale registro: i) gli emittenti quotati; ii) i soggetti in rapporto di controllo con gli emittenti quotati e iii) coloro che agiscono in nome e per conto di emittenti quotati. Si ricorda inoltre che, in virtù del richiamo contenuto nell’art.103 del Regolamento Emittenti (Informazioni periodiche e altre informazioni relative a fondi chiusi), l’art.115-bis e le relative disposizioni di attuazione trovano applicazione anche con riferimento alle società di gestione del risparmio, per quanto riguarda la disciplina dei fondi chiusi quotati gestiti dalle stesse.
   L’istituzione sarà obbligatoria a partire dal 1° aprile 2006.
   La normativa di attuazione dell’art. 115 bis del TUF, contenuta nel Regolamento Emittenti Consob (cfr. art. 152 bis e ss.) dispone circa: i) contenuto minimo dei dati da inserire nel registro; ii) aggiornamento e conservazione del registro e iii) obbligo di informazione nei confronti dei soggetti iscritti.
Fonti: Direttiva CE 2003/6 art. 6 (par. 3, comma 3 e par. 10); Direttiva CE 2004/72, in particolare art. 5; art. 115-bis TUF; artt. 15-bis ss. del Regolamento Emittenti della Consob (delibera n. 11971 del 1999 e successivamente modificato dalla delibera n. 15232 del 29 novembre 2005)


  

Insider trading

     Sfruttamento di informazioni privilegiate – riguardanti strumenti finanziari ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzarne sensibilmente il prezzo – da parte di chi sia in possesso delle stesse informazioni in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di una attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio. Oltre a tali soggetti, denominati insider primari, la normativa punisce anche “chiunque” si trovi in possesso delle medesime informazioni, conoscendo o potendo conoscere in base all’ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse (c.d. insider secondario) e anche chi ponga in essere la medesima condotta, in seguito ad una condotta criminale (è il caso del ladro di appartamento o dell’hacker informatico) che lo ha portato a detenere l’informazione privilegiata (c.d. insider criminale).
   Lo sfruttamento di informazioni privilegiate, ritenuto contrario al principio di trasparenza su cui si basa la regolamentazione dei mercati finanziari e vietato in precedenza dalla legge n. 157 del 1991, è ora punito dalle nuove norme del (TUF (come modificato dalla Legge Comunitaria del 2004, recependo la direttiva CE n. 2003/6 sul market abuse) come illecito penale e amministrativo. Sanzioni penali (reclusione, fino a sei anni, o con la multa ) sono previste per gli insider c.d. primari e, per la prima volta, anche per gli insider c.d. criminali; mentre sanzioni amministrative (nuovo art. 187 bis, 4° c.) sono applicabili anche agli insider secondari.
   Oltre alla condotta di trading, la nuova disciplina – sia nazionale che comunitaria – prevede l’autonoma punibilità anche delle condotte di tipping (comunicare le informazioni privilegiate ad altri soggetti) o di tuyautage (raccomandare o indurre altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di operazioni di investimento).
   A differenza del sistema precedente, non è sufficiente compiere le operazioni in questione, poiché occorre che il soggetto operi “utilizzando” le stesse informazioni; è così sanzionato, non più il pericolo di sfruttamento, bensì l’effettivo sfruttamento di quelle informazioni. Non sembra compresa nel divieto la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate al fine di non far compiere operazioni su strumenti finanziari (comportamento definito di insider non trading).
   Si ritiene che lo sfruttamento di informazioni privilegiate si abbia anche nel c.d. front running (letteralmente: correre davanti), ossia nel caso in cui un intermediario finanziario, ricevuto da un cliente l’ordine di eseguire un’operazione price sensitive su uno strumento finanziario, compia per proprio conto, poco prima di adempiere a tale ordine, un’altra operazione, in modo da beneficiare poi degli effetti derivanti dall’operazione del cliente sulla quotazione del titolo.
Fonti: artt. 180-181 ed artt. 184-187 bis del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF-testo unico dell’intermediazione finanziaria, come modificato dalla Legge n. 62 del 2005, in vigore dal 12 maggio 2005; direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/6/CE
URL: http://www.consob.it (percorso: provvedimenti/comunicazioni 13.12.2002)

  

Internal dealing

   Operazioni effettuate dai manager ovvero dai soggetti rilevanti (nonché dai soggetti ad essi strettamente collegati) di un emittente quotato. La ragione di “segnalare” l’operatività di tali soggetti muove dall’esigenza di trasparenza di tali operazioni effettuate e dal valore segnaletico che queste ultime hanno nei confronti del mercato. Verifiche empiriche hanno dimostrato che le operazioni effettuate d tali soggetti comportano rendimenti statisticamente superiori alla media; quindi la loro pubblicazione consentirebbe al mercato di incorporare il valore segnaletico di tali operazioni all’interno del patrimonio informativo disponibile. Inoltre il regime di trasparenza “frenerebbe” eventuali impulsi di abuso.
   Rispetto alle disposizioni comunitarie la disciplina del nostro ordinamento (contenuta nell’art. 114 TUF, comma 7 e Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successivamente modificato dalla delibera n. 15232 del 29 novembre 2005) prevede un più preciso ambito di applicazione con riferimento agli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni e alla identificazione degli “altri soggetti” tenuti alla comunicazione, cioè dei soggetti strettamente legati ai manager e ai principali azionisti della società. Inoltre, in attuazione di un esplicito mandato attribuito dal citato articolo, vengono individuati i casi in cui gli obblighi di comunicazione si applicano anche ai soggetti rilevanti che svolgono le loro funzioni in società in rapporto di controllo con l’emittente.
   L’individuazione delle persone strettamente legate ai manager e ai principali azionisti della società, definiti soggetti rilevanti (art. 152-sexies, lettere da d.1) a d.5), comprende oltre alle persone fisiche legate a tali soggetti da relazioni di parentela (già definite dall’art. 114 comma 7 del Tuf), le persone giuridiche, le società di persone e i trust (che si presume possano agire per conto dei soggetti rilevanti o delle altre persone fisiche ad esse legate da relazioni di parentela), in virtù di un effettivo ruolo di “comando” che tali soggetti svolgono all’interno delle persone giuridiche o di una sostanziale equivalenza degli interessi economici.
Fonti: art. 114, 7 comma, TUF; art. 152-sexies e ss.del Regolamento Emittenti della Consob (delibera n. 11971 del 1999, modificato dalla delibera n. 15232 del 29 novembre 2005); Regolamento Mercati di Borsa Italiana del 21 dicembre 2005 (approvato dalla Consob con delibera n. 15319 dell’8 febbraio 2006).

  

Ius variandi

     Diritto, riconosciuto da una norma di legge o convenzionalmente ad una parte contrattuale, di modificare unilateralmente un rapporto di durata, senza che occorra il consenso dell’altra parte.
1. Nei contratti bancari di durata è contenuta solitamente una clausola, secondo cui la banca si riserva la facoltà di mutare le condizioni economiche del contratto (in particolare, gli interessi applicati nel conto corrente bancario). La modificazione disposta dalla banca, nel corso del rapporto, è efficace nei confronti del cliente se questi, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta o da altra forma di pubblicità (più precisamente, pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale), non receda dallo stesso rapporto (art. 118 TUB).
    Nell’ambito dei rapporti tra imprese (o, secondo la terminologia della UE, i professionisti) e consumatori, il codice del consumo (D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, introdotto in attuazione della normativa comunitaria) consente che, nei contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista modifichi unilateralmente, «sempreché vi sia un giustificato motivo …, il tasso di interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto» (art. 33, 4° comma, cod. consumo). Qualora si applichi tale regola al rapporto di conto corrente bancario (o ad altri rapporti bancari di durata), per l’efficacia delle modificazioni disposte unilateralmente dalla banca non è sufficiente la pubblicità della variazione, essendo necessario anche che vi sia un “giustificato motivo” ed una “adeguata informazione”. In tal senso sembra orientata l’Autorità Garante della Concorrenza, che ha segnalato la questione, con nota del 26 maggio 2006, al Parlamento, affinché intervenga per eliminare la distorsione che può derivarne alla concorrenza.
2. In un diverso significato, si parla di ius variandi nei rapporti di lavoro, per indicare il potere del datore di lavoro di modificare unilateralmente la sede di lavoro del dipendente, nonché la sua mansione, nel rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede ed a condizione che vi sia l’equivalenza tra le mansioni originarie e quelle nuove e, comunque, non sia ridotta la retribuzione (art. 2103 cod. civ.).
Fonti: art. 118 TUB (D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385); art. 33 del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206; Segnazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al Governo del 26 maggio 2006;
art. 2103 cod. civ.

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