il diritto commerciale d’oggi
    V.2 – febbraio 2006

NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE

 

Riforma della legge fallimentare

Testo vigente della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
testo coordinato con il D. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

PARTE TERZA (artt. 160-241)

Sommario:
Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1-4)
TITOLO II – Del fallimento: Capi I-III (artt. 5-83) ; Capi IV-XI (artt. 84-159)
TITOLO III – Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione (artt. 160-186)
TITOLO IV [abrogato]
TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa (artt. 194-215)
TITOLO VI – Disposizioni penali (artt. 216-241)

Legge fallimentare finora vigente

Legge fallimentare
testo coordinato con il d. lgs. n. 5/2006
TITOLO III – DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
CAPO I – Dell’ammissione alla procedura di concordato

TITOLO III – DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
CAPO I – Dell’ammissione alla procedura di concordato

Art. 160 – Condizioni per l’ammissione alla procedura (*)
   1. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
   a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
   b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
   c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
   d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
   Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. (comma introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273]
[* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]
Art. 160 – Condizioni per l’ammissione alla procedura (*)
   1. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
   a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
   b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
   c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
   d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
   Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. [comma introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273]
[* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]
Art. 161 – Domanda di concordato (*)
   1. La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
   2. Il debitore deve presentare con il ricorso:
   a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
   b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
   c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
   3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all’articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
   4. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.
[* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]
Art. 161 – Domanda di concordato (*)
   1. La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
   2. Il debitore deve presentare con il ricorso:
   a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
   b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
   c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
   d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
   3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all’articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
   4. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.
[* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]
Art. 162 – Inammissibilità della domanda
   1. Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell’articolo 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo.
   2. In tali casi il tribunale dichiara d’ufficio il fallimento del debitore.
Art. 162 – Inammissibilità della domanda
   1. Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell’articolo 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo.
   2. In tali casi il tribunale dichiara d’ufficio il fallimento del debitore.
Art. 163. – Ammissione alla procedura (*)
   1. Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
   2. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
   1) delega un giudice alla procedura di concordato;
   2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
   3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
   4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l’intera procedura.
   3. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell’articolo 173, quarto comma.
[* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]
Art. 163. – Ammissione alla procedura (*)
   1. Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
   2. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
   1) delega un giudice alla procedura di concordato;
   2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
   3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
   4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l’intera procedura.
   3. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell’articolo 173, quarto comma.
[* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]
Art. 164 – Decreti del giudice delegato
   1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.
   2. Il decreto del tribunale che decide sul reclamo non è soggetto a gravame.
Art. 164 – Decreti del giudice delegato
   1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.
Art. 165 – Commissario giudiziale
   1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
   2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.
Art. 165 – Commissario giudiziale
   1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
   2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.
Art. 166 – Pubblicità del decreto
   1. Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale.
   2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 88.
Art. 166 – Pubblicità del decreto
   1. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all’albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.
   2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.
CAPO II – Degli effetti dell’ammissione al concordato preventivo
CAPO II – Degli effetti dell’ammissione al concordato preventivo
Art. 167 – Amministrazione dei beni durante la procedura
   1. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato.
   2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Art. 167 – Amministrazione dei beni durante la procedura
   1. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
   2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
   3. Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma.

Art. 168 – Effetti della presentazione del ricorso
   1. Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
   2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
   3. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente.
Art. 168 – Effetti della presentazione del ricorso
   1. Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
   2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
   3. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente.
Art. 169 – Norme applicabili
   1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
Art. 169 – Norme applicabili
   1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
CAPO III – Dei provvedimenti immediati
CAPO III – Dei provvedimenti immediati
Art. 170 – Scritture contabili
   1. Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei libri presentati.
   2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Art. 170 – Scritture contabili
   1. Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei libri presentati.
   2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Art. 171 – Convocazione dei creditori
   1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell’articolo 161, apportando le necessarie rettifiche.
   2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore.
   3. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l’autorizzazione prevista dall’articolo 126.
   4. Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall’articolo 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.
   5. In ogni caso l’avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.
   6. Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.
Art. 171 – Convocazione dei creditori
   1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell’articolo 161, apportando le necessarie rettifiche.
   2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore.
   3. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l’autorizzazione prevista dall’articolo 126.
   4. Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall’articolo 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.
   5. In ogni caso l’avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.
   6. Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.
Art. 172 – Operazioni e relazione del commissario
   1. Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell’adunanza dei creditori.
   2. Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Art. 172 – Operazioni e relazione del commissario
   1. Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell’adunanza dei creditori.
   2. Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Art. 173 – Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
   1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento.
   2. Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato.
Art. 173 – Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
   1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento.
   2. Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato.
CAPO IV – Della deliberazione del concordato preventivo
CAPO IV – Della deliberazione del concordato preventivo
Art. 174 – Adunanza dei creditori
   1. L’adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.
   2. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull’avviso di convocazione.
   3. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.
   4. Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore egli obbligati in via di regresso.
Art. 174 – Adunanza dei creditori
   1. L’adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.
   2. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull’avviso di convocazione.
   3. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.
   4. Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore egli obbligati in via di regresso.
Art. 175 – Discussione della proposta di concordato
   1. Nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore.
   2. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.
   3. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.
Art. 175 – Discussione della proposta di concordato
   1. Nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore.
   2. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.
   3. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.
Art. 176 – Ammissione provvisoria dei crediti contestati
   1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.
   2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
Art. 176 – Ammissione provvisoria dei crediti contestati
   1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.
   2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
Art. 177 – Maggioranza per l’approvazione del concordato (*)
   1. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.
   2. Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
   3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.
   4. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
   5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.
[* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]
Art. 177 – Maggioranza per l’approvazione del concordato (*)
   1. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.
   2. Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
   3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.
   4. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
   5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.
[* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]
Art. 178 – Adesioni alla proposta di concordato
   1. Nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti.
   2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.
   3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un’udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.
   4. Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell’adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti.
Art. 178 – Adesioni alla proposta di concordato
   1. Nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti.
   2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.
   3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un’udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.
   4. Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell’adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti.
CAPO V – Dell’omologazione del concordato preventivo
CAPO V – Dell’omologazione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione dei debiti
Art. 179 – Mancata approvazione del concordato
   1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’articolo 162, secondo comma.
Art. 179 – Mancata approvazione del concordato
   1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’articolo 162, secondo comma.
Art. 180 – Approvazione del concordato e udienza di omologazione (*)
   1. Il tribunale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.
   2. Dispone che il provvedimento venga affisso all’albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
   3. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
   4. Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l’espletamento dell’istruttoria.
   5. Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
   6. Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell’articolo 17.
   7. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
[* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]
Art. 180 – Approvazione del concordato e udienza di omologazione (*)
   1. Il tribunale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.
   2. Dispone che il provvedimento venga affisso all’albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
   3. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
   4. Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l’espletamento dell’istruttoria.
   5. Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
   6. Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell’articolo 17.
   7. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
[* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]
Art. 181 – Chiusura della procedura (*)
   1. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 180. L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell’articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.
[* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]
Art. 181 – Chiusura della procedura (*)
   1. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 180. L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell’articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.
[* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]
Art. 182 – Provvedimenti in caso di cessione di beni
   1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.
Art. 182 – Provvedimenti in caso di cessione di beni
   1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.
Art. 182-bis – Accordi di ristrutturazione dei debiti (*)
   1. Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all’articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
   2. L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.
   3. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
   4. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
   5. L’accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.
[* Articolo introdotto dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]
Art. 182-bis – Accordi di ristrutturazione dei debiti (*)
   1. Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all’articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
   2. L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.
   3. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
   4. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
   5. L’accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.
[* Articolo introdotto dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]
Art. 182-ter – Transazione fiscale
   1. Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.
   2. Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’articolo 171, primo comma, e dall’articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
   3. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, primo comma.
   4. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.
   5. La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.
   6. Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182-bis.
Art. 183 – Appello contro la sentenza di omologazione
   1. Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore entro quindici giorni dall’affissione.
   2. L’atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio.
   3. La sentenza è pubblicata a norma dell’articolo 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell’affissione.
Art. 183 – Appello contro la sentenza di omologazione
   1. Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore entro quindici giorni dall’affissione.
   2. L’atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio.
   3. La sentenza è pubblicata a norma dell’articolo 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell’affissione.
Art. 184 – Effetti del concordato per i creditori
   1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
   2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Art. 184 – Effetti del concordato per i creditori
   1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
   2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
CAPO VI – Dell’esecuzione, della risoluzione e dell’annullamento del concordato preventivo
CAPO VI – Dell’esecuzione, della risoluzione e dell’annullamento del concordato preventivo
Art. 185 – Esecuzione del concordato
   1. Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
   2. Si applica il secondo comma dell’articolo 136.
Art. 185 – Esecuzione del concordato
   1. Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
   2. Si applica il secondo comma dell’articolo 136.
Art. 186 – Risoluzione e annullamento del concordato
   1. Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli articoli 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
   2. Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell’articolo 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore a quaranta per cento.
   3. Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.
Art. 186 – Risoluzione e annullamento del concordato
   1. Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli articoli 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
   2. Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell’articolo 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore a quaranta per cento.
   3. Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.
TITOLO IV – DELL’AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
TITOLO IV [abrogato]
Art. 187 – Domanda di ammissione alla procedura
   1. L’imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell’articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l’impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell’amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.
   2. La domanda si propone nelle forme stabilite dall’articolo 161.
Art. 187
   [Abrogato]
Art. 188 – Ammissione alla procedura
   1. Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:
   1) delega un giudice alla procedura;
   2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;
   3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l’intera procedura.
   2. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli articoli 167 e 168.
   3. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173.
Art. 188
   [Abrogato]
Art. 189 – Adunanza dei creditori
   1. Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli articoli 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.
   2. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni.
   3. La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.
   4. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.
Art. 189
   [Abrogato]
Art. 190 – Provvedimenti del giudice delegato
   1. Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all’adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.
   2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.
Art. 190
   [Abrogato]
Art. 191 – Poteri di gestione del commissario giudiziale
   1. Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d’ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell’impresa e l’amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.
   2. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 166.
   3. In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell’articolo 116.
Art. 191
   [Abrogato]
Art. 192 – Relazioni dell’amministrazione e revoca dell’amministrazione controllata
   1. Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull’andamento dell’impresa.
   2. Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell’amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza.
   3. Se in qualunque momento risulta che l’amministrazione controllata non può utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento salva la facoltà dell’imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente.
Art. 192
   [Abrogato]
Art. 193 – Fine dell’amministrazione controllata
   1. Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell’articolo 17.
   2. Se al termine dell’amministrazione controllata risulta che l’impresa non è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell’articolo precedente.
Art. 193
   [Abrogato]
TITOLO V – DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
TITOLO V – DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 194 – Norme applicabili
   1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
   2. Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.
Art. 194 – Norme applicabili
   1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
   2. Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.
Art. 195 – Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa
   1. Se un’impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.
   2. Prima di provvedere il tribunale deve sentire l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.
   3. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.
   4. Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall’affissione davanti al tribunale che l’ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore.
   5. Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.
   6. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 22.
   7. Il tribunale provvede d’ufficio alla dichiarazione d’insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento.
   8. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.
Art. 195 – Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa
   1. Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.
   2. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.
   3. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.
   4. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.
   5. Contro la sentenza predetta può essere proposto appello da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.
   6. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 22.
   7. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.
   8. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.
Art. 196 – Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa
   1. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Art. 196 – Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa
   1. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Art. 197 – Provvedimento di liquidazione
   1. Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell’autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.
Art. 197 – Provvedimento di liquidazione
   1. Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell’autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.
Art. 198 – Organi della liquidazione amministrativa
   1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. è altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori.
   2. Qualora l’importanza dell’impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.
Art. 198 – Organi della liquidazione amministrativa
   1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. è altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori.
   2. Qualora l’importanza dell’impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.
Art. 199 – Responsabilità del commissario liquidatore
   1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
   2. Durante la liquidazione l’azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.
   3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell’autorità che vigila sulla liquidazione.
Art. 199 – Responsabilità del commissario liquidatore
   1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
   2. Durante la liquidazione l’azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.
   3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell’autorità che vigila sulla liquidazione.
Art. 200 – Effetti del provvedimento di liquidazione per l’impresa
   1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l’impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall’articolo 214.
   2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.
Art. 200 – Effetti del provvedimento di liquidazione per l’impresa
   1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l’impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall’articolo 214.
   2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.
Art. 201 – Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
   1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell’articolo 66.
   2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.
Art. 201 – Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
   1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell’articolo 66.
   2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.
Art. 202 – Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
   1. Se l’impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d’insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell’articolo 195, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.
   2. Si applicano le norme dell’articolo 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
Art. 202 – Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
   1. Se l’impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d’insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell’articolo 195, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.
   2. Si applicano le norme dell’articolo 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
Art. 203 – Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
   1. Accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli articoli 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.
   2. L’esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.
   3. Il commissario liquidatore presenta al procuratore della Repubblica una relazione in conformità di quanto è disposto dall’articolo 33, primo comma.
Art. 203 – Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
   1. Accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli articoli 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.
   2. L’esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.
   3. Il commissario liquidatore presenta al procuratore della Repubblica una relazione in conformità di quanto è disposto dall’articolo 33, primo comma.
Art. 204 – Commissario liquidatore
   1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
   2. Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell’impresa, richiedendo, ove occorra, l’assistenza di un notaio.
   3. Il commissario liquidatore forma quindi l’inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.
Art. 204 – Commissario liquidatore
   1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
   2. Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell’impresa, richiedendo, ove occorra, l’assistenza di un notaio.
   3. Il commissario liquidatore forma quindi l’inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.
Art. 205 – Relazione del commissario
   1. L’imprenditore o, se l’impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio.
   2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all’autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
Art. 205 – Relazione del commissario
   1. L’imprenditore o, se l’impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio.
   2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all’autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
Art. 206 – Poteri del commissario
   1. L’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.
   2. Per il compimento degli atti previsti dall’articolo 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire 2 milioni e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa il commissario deve essere autorizzato dall’autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.
Art. 206 – Poteri del commissario
   1. L’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.
   2. Per il compimento degli atti previsti dall’articolo 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire 2 milioni e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa il commissario deve essere autorizzato dall’autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.
Art. 207 – Comunicazione ai creditori e ai terzi
   1. Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa. La comunicazione s’intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.
   2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall’impresa.
   3. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.
Art. 207 – Comunicazione ai creditori e ai terzi
   1. Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa. La comunicazione s’intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.
   2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall’impresa.
   3. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.
Art. 208 – Domande dei creditori e dei terzi
   1. I creditori e le altre persone indicate nell’articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.
Art. 208 – Domande dei creditori e dei terzi
   1. I creditori e le altre persone indicate nell’articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.
Art. 209 – Formazione dello stato passivo
   1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell’articolo 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo.
   2. Le opposizioni, a norma dell’articolo 98, e le impugnazioni, a norma dell’articolo 100, sono proposte entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale osservate le disposizioni del secondo comma dell’articolo 93.
   3. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l’istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli articoli da 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore.
   4. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.
Art. 209 – Formazione dello stato passivo
   1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell’articolo 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo.
   2. Le opposizioni, a norma dell’articolo 98, e le impugnazioni, a norma dell’articolo 100, sono proposte entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale osservate le disposizioni del secondo comma dell’articolo 93.
   3. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l’istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli articoli da 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore.
   4. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.
Art. 210 – Liquidazione dell’attivo
   1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione.
   2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.
   3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
Art. 210 – Liquidazione dell’attivo
   1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione.
   2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.
   3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
Art. 211 – Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci
   1. Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell’elenco previsto dall’articolo 209, comma primo, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l’estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell’articolo 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell’articolo 26.
Art. 211 – Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci
   1. Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell’elenco previsto dall’articolo 209, comma primo, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l’estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell’articolo 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell’articolo 26.
Art. 212 – Ripartizione dell’attivo
   1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono distribuite secondo l’ordine stabilito nell’articolo 111.
   2. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
   3. Le domande tardive per l’ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell’articolo 112.
   4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell’articolo 113.
Art. 212 – Ripartizione dell’attivo
   1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono distribuite secondo l’ordine stabilito nell’articolo 111.
   2. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
   3. Le domande tardive per l’ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell’articolo 112.
   4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell’articolo 113.
Art. 213 – Chiusura della liquidazione
   1. Prima dell’ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei giornali che siano designati dall’autorità che vigila sulla liquidazione.
   2. Nel termine di venti giorni dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all’autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l’istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell’articolo 189 del codice di procedura civile.
   3. Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell’articolo 117, e se del caso degli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
Art. 213 – Chiusura della liquidazione
   1. Prima dell’ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei giornali che siano designati dall’autorità che vigila sulla liquidazione.
   2. Nel termine di venti giorni dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all’autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l’istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell’articolo 189 del codice di procedura civile.
   3. Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell’articolo 117, e se del caso degli articoli 2494 e 2457 del codice civile.
Art. 214 – Concordato
   1. Dopo il deposito dell’elenco previsto dall’articolo 209 l’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare l’impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell’articolo 152, se si tratta di società.
   2. La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall’autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.
   3. Il tribunale, sentito il parere dell’autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell’articolo 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.
   4. Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l’impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall’affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall’affissione.
   5. Il commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato.
Art. 214 – Concordato
   1. Dopo il deposito dell’elenco previsto dall’articolo 209 l’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare l’impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell’articolo 152, se si tratta di società.
   2. La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall’autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.
   3. Il tribunale, sentito il parere dell’autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell’articolo 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.
   4. Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l’impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall’affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall’affissione.
   5. Il commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato.
Art. 215 – Risoluzione e annullamento del concordato
   1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell’articolo 137.
   2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 138.
   3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
Art. 215 – Risoluzione e annullamento del concordato
   1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell’articolo 137.
   2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 138.
   3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI PENALI
CAPO I – Reati commessi dal fallito
TITOLO VI – DISPOSIZIONI PENALI
CAPO I – Reati commessi dal fallito
Art. 216 – Bancarotta fraudolenta
   1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
   1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
   2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
   2. La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
   3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
   4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Art. 216 – Bancarotta fraudolenta
   1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
   1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
   2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
   2. La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
   3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
   4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Art. 217 – Bancarotta semplice
   1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi previsti nell’articolo precedente:
   1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
   2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
   3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
   4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
   5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
   2. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
   3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
Art. 217 – Bancarotta semplice
   1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi previsti nell’articolo precedente:
   1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
   2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
   3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
   4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
   5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
   2. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
   3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
Art. 218 – Ricorso abusivo al credito
   1. Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con la reclusione fino a due anni l’imprenditore esercente un’attività commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto.
   2. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.
Art. 218 – Ricorso abusivo al credito
   1. Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con la reclusione fino a due anni l’imprenditore esercente un’attività commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto.
   2. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.
Art. 219 – Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
   1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.
   2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
   1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
   2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale.
   3. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.
Art. 219 – Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
   1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.
   2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
   1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
   2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale.
   3. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.
Art. 220 – Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito
   1. È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all’articolo 216, nell’elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, nn. 3 e 49.
   2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 220 – Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito
   1. È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all’articolo 216, nell’elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, nn. 3 e 49.
   2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 221 – Fallimento con procedimento sommario
   1. Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.
Art. 221 – Fallimento con procedimento sommario
   1. Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.
Art. 222 – Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
   1. Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
Art. 222 – Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
   1. Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
CAPO II – Reati commessi da persone diverse dal fallito
CAPO II – Reati commessi da persone diverse dal fallito
Art. 223 – Fatti di bancarotta fraudolenta
   1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti nel suddetto articolo.
   2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’articolo 216, se:
   1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
   2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
   3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 216.
Art. 223 – Fatti di bancarotta fraudolenta
   1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti nel suddetto articolo.
   2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’articolo 216, se:
   1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
   2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
   3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 216.
Art. 224 – Fatti di bancarotta semplice
   1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:
   1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
   2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
Art. 224 – Fatti di bancarotta semplice
   1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:
   1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
   2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
Art. 225 – Ricorso abusivo al credito
   1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
Art. 225 – Ricorso abusivo al credito
   1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
Art. 226 – Denuncia di crediti inesistenti
   1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
Art. 226 – Denuncia di crediti inesistenti
   1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
Art. 227 – Reati dell’institore
   1. All’institore dell’imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.
Art. 227 – Reati dell’institore
   1. All’institore dell’imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.
Art. 228 – Interesse privato del curatore negli atti del fallimento
   1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire 400.000.
2. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.
Art. 228 – Interesse privato del curatore negli atti del fallimento
   1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire 400.000.
2. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.
Art. 229 – Accettazione di retribuzione non dovuta
   1. Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 200.000 a 1.000.000.
   2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l’inabilitazione temporanea all’ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
Art. 229 – Accettazione di retribuzione non dovuta
   1. Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 200.000 a 1.000.000.
   2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l’inabilitazione temporanea all’ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
Art. 230 – Omessa consegna o deposito di cose del fallimento
   1. Il curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch’egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000.
   2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire 600.000.
Art. 230 – Omessa consegna o deposito di cose del fallimento
   1. Il curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch’egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000.
   2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire 600.000.
Art. 231 – Coadiutori del curatore
   1. Le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione del fallimento.
Art. 231 – Coadiutori del curatore
   1. Le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione del fallimento.
Art. 232 – Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito
   1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000, chiunque fuori dei casi di concorso di bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.
   2. Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà. è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
   1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;
   2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.
   4. La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l’acquirente è un imprenditore che esercita un’attività commerciale.
Art. 232 – Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito
   1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000, chiunque fuori dei casi di concorso di bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.
   2. Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà. è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
   1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;
   2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.
   4. La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l’acquirente è un imprenditore che esercita un’attività commerciale.
Art. 233 – Mercato di voto
   1. Il creditore che stipula col fallito o con altri nell’interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.
   2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
   3. La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell’interesse del fallito.
Art. 233 – Mercato di voto
   1. Il creditore che stipula col fallito o con altri nell’interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.
   2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
   3. La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell’interesse del fallito.
Art. 234 – Esercizio abusivo di attività commerciale
   1. Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.
Art. 234 – Esercizio abusivo di attività commerciale
   1. Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.
Art. 235 – Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari
   1. Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.
   2. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l’elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell’articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.
Art. 235 – Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari
   1. Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.
   2. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l’elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell’articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.
CAPO III – Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa
CAPO III – Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa
Art. 236 – Concordato preventivo e amministrazione controllata
   1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
   2. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:
   1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, di rettori generali, sindaci e liquidatori di società;
   2) la disposizione dell’articolo 227 agli institori dell’imprenditore;
   3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell’amministrazione controllata;
   4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.
Art. 236 – Concordato preventivo
   1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
   2. Nel caso di concordato preventivo, si applicano:
   1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, di rettori generali, sindaci e liquidatori di società;
   2) la disposizione dell’articolo 227 agli institori dell’imprenditore;
   3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo;
   4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.
Art. 237 – Liquidazione coatta amministrativa
   1. L’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo.
   2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell’amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.
Art. 237 – Liquidazione coatta amministrativa
   1. L’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo.
   2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell’amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.
CAPO IV – Disposizioni di procedura
CAPO IV – Disposizioni di procedura
Art. 238 – Esercizio dell’azione penale per reati in materia di fallimento
   1. Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l’azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all’articolo 17.
   2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall’articolo 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
Art. 238 – Esercizio dell’azione penale per reati in materia di fallimento
   1. Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l’azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all’articolo 17.
   2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall’articolo 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
Art. 239 – Mandato di cattura
(Abrogato]
Art. 239
[Abrogato]
Art. 240 – Costituzione di parte civile
   1. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
   2.I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
Art. 240 – Costituzione di parte civile
   1. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
   2.I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
Art. 241 – Riabilitazione
   1. La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l’esecuzione e gli effetti.
Art. 241 – Riabilitazione
   1. La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l’esecuzione e gli effetti.

 

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Rivista diretta da Giovanni Cabras e Paolo Ferro-Luzzi