il diritto commerciale d’oggi
    III.6 – giugno 2004
RUBRICHE
 


STRUMENTI

• Novelle
• Materiali
• Novità in libreria
• Notes


Novelle

Nuove leggi e
progetti di legge

• Direttiva CE, 21 aprile 2004, n. 2004/25/CE – concernente le offerte pubbliche d'acquisto (GUCE 30 aprile 2004, n. L.142) (» in formato pdf)

• Legge 6 maggio 2004, n. 129 – Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale (Gazz. Uff. 24 maggio 2004, n. 120)

• Legge 21 Maggio 2004, n. 128 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo (Gazz. Uff. 22 maggio 2004, n. 119)


Materiali

Documenti
e questioni

 

 
◊ Documenti

Circolare esplicativa del Ministero dell’Economia, 27 Maggio 2004 – Decreto 1° dicembre 2003, n. 389, recante: «Regolamento concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell’art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» (Gazz. Uff. 3 giugno 2004, n. 128) 

◊ Quesiti nel nuovo diritto societario

Quesito. Qualora lo statuto di una s.r.l. contenga una clausola compromissoria non conforme al D. lgs. n. 5 del 2003, può essere avviato, prima del 30 settembre 2004, un arbitrato per risolvere una controversia tra i soci e la società oppure occorre previamente modificare la clausola statutaria compromissoria?
   Secondo l ’art. 34 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (decreto processuale) negli statuti delle società (eccezion fatta di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) possono essere contenute clausole compromissorie, che attribuiscano – a pena di nullità – la nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società. Poiché le clausole compromissorie solitamente non rispettano tale prescrizione (prevedondo che gli arbitri siano nominati dalle parti litiganti ovvero che gli arbitro siano un organo interno alla società, quale collegio dei probiviri nelle cooperative) è molto probabile che le stesse clausole siano nulle.
   Il d. lgs. n. 5/2003, entrato in vigore il 1° gennnaio 2004, non dispone una speciale disciplina transitoria; è previsto, però, che alle deliberazioni assembleari adottate ai sensi dell’art. 223-duodecies disp. attuaz. cod. civ. (disposizione introdotta dal d. lgs. 17 gennaio 2003. n. 6: decreto societario) per adeguare la clausola alle nuove prescrizioni non applica l’art. 34 del d. lgs. n. 5/2003.
   Ciò significa che per tutte le clausole statutarie, ancorché riguardanti la devoluzione ad arbitri di controversie societarie, opera il diritto transitorio stabilito dal decreto societario. Più precisamente, le s.p.a., le s.a.p.a. e le s.r.l. devono uniformare il loro statuto entro il 30 settembre 2004 (art. 223-bis disp. attuaz.), mentre le società cooperative devono provvedervi entro il 31 dicembre 2004 (art. 223-duodecies disp. attuaz.).
   Pertanto, al pari delle altre clausole statutarie, anche quelle compromissorie rimangono in vigore – fino alle date dianzi indicate (per le società di persone, che non sono disciplinate nel decreto societario ma che sono soggette alle nuove disposizioni sull’arbitrato societario, può discutersi se opera o no il termine per l’adeguamento: in via analogica si propende per la soluzione positiva) – e, in base ad esse può essere avviato un giudizio arbitrale, che può validamente proseguire, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, anche dopo il predetto termine.


Novità
in libreria

Dottrina

 

Alberto Bucci
Manuale pratico dei procedimenti societari
Collana:
CEDAM – Padova – 2004 – pp. 238 – € 20,00

 

Berardino Libonati
L’impresa e le società. Lezioni di diritto commerciale
La società di persone. La società per azioni
Collana:
Giuffrè Editore – Milano – 2004 – pp. 289 – € 16,00


Notes

Promemoria

• Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 28 maggio 2004, n. 3578 – (art. 111-ter disp. attuaz. cod. civ.)

 

 

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