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Trib. Mantova, 13 ottobre 2003; Gibelli Giud. un. – Bianchi
c. Alfa ACK SIM
La responsabilità dell’intermediario
finanziario per fatti illeciti del suo promotore ha carattere essenzialmente
oggettivo, imputandosi all’intermediario, nell’interesse
della quale l’attività viene svolta dal promotore,
il rischio dell’attività medesima e quindi anche l’illecito
del promotore »»
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Corte Cass., 7 gennaio 2004, n. 1; Riggio Presidente – Ebner
Estensore – Ministero delle Finanze c. Eko Selecta Italia
s.r.l.
I conferimenti in denaro deliberati
contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdite,
qualunque sia il loro ammontare (e, quindi, anche qualora il conferimento,
a causa della corrispondente perdita, ecceda l’importo dell’originario
capitale sociale), non sono soggetti all’imposta di registro,
quando siano necessari a riportare il capitale nella misura originaria,
mentre vi sono soggetti per la parte di incremento rispetto a tale
misura. (download in formato pdf)