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Trib. Roma, 15 maggio 2002, n. 23860; Giessauf c. Birreria Viennese
s.r.l.
Sono compromissibili in arbitrato le controversie
riguardanti le impugnazioni di assemblea di una società di capitali,
qualora i vizi dedotti riguardino la violazione del diritto di informazione
del socio.
In una società di capitali viola
il principio di chiarezza il bilancio che, nel ricostruire la situazione
contabile della società, situazione mal tenuta dai precedenti
amministratori, non dà sufficiente conto dei criteri seguiti
per pervenire al risultato di esercizio.
In una società di capitali viola
il disposto dellart. 2423-bis e dell'art. 2427, n. 4, cod.
civ. il bilancio che, dando atto del mutamento dei criteri di valutazione
rispetto al passato esercizio, non evidenzi i criteri applicati negli
anni precedenti e quale effetto abbia prodotto il mutamento sul risultato
di esercizio.
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Trib. Roma, 15 maggio 2002, n. 23974; Giessauf c. Birreria Viennese
s.r.l.
Sono compromissibili in arbitrato le controversie
riguardanti le impugnazioni di assemblea di una società di capitali,
quando i vizi dedotti riguardino la composizione dellassemblea.
La non delegabilità della redazione
del bilancio, di cui allart. 2381 c.c., non impedisce agli amministratori
di avvalersi di esperti contabili per la sua stesura.
Non può essere inserita allattivo
del bilancio una pretesa creditoria contestata e priva di accertamento
giudiziale.
È legittimo lammortamento
diretto delle immobilizzazioni immateriali, in società che rediga
il bilancio in forma abbreviata.
Può non essere iscritto in bilancio
laccantonamento per ferie non godute, quando queste siano state
integralmente fruite allatto dellapprovazione della delibera.
In caso di redazione del bilancio in forma
abbreviata, deve essere indicata nella sola nota integrativa, e non
nel conto economica, la composizione della voce proventi ed oneri
straordinari.
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Trib. Roma, ordin. 17 luglio 2002; Balducci Cadeaux s.r.l. c. Scip s.r.l.
ed altri
Nella procedura di dismissione del patrimonio
pubblico, ai sensi della legge n. 410 del 2001, per vendita in blocco
deve intendersi la contestualità della vendita di singole unità
immobiliari e non la vendita del complesso di unità immobiliasri
ubicate nel medesimo stabile, con la conseguenza che la mancata offerta
in vendita dei lotti, senza indicazione del prezzo base della singola
unità al momento della messa allasta del lotto aggregato
costituiscono lesione del diritto di prelazione previsto a favore del
conduttore dalla legge n. 392 del 1978.
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Trib. Roma, ordin. 7 agosto 2002; Scip s.r.l. c. Carriage 26 s.r.l.
Nella procedura di dismissione del patrimonio
pubblico, ai sensi della legge n. 410 del 2001, per vendita in blocco
deve intendersi la vendita dellintero stabile, cioè una
vendita in massa, senza tener conto dei singoli beni che costituiscono
la partita; il conduttore di uno degli immobili compresi nella vendita
in blocco non ha perciò diritto né alla prelazione né
al riscatto previsti dalla legge n. 392 del 1978.