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ottobre 2002


GIURISPRUDENZA

Sommario

 

 

» Trib. Roma, 15 maggio 2002, n. 23860; Giessauf c. Birreria Viennese s.r.l.
     Sono compromissibili in arbitrato le controversie riguardanti le impugnazioni di assemblea di una società di capitali, qualora i vizi dedotti riguardino la violazione del diritto di informazione del socio.
     In una società di capitali viola il principio di chiarezza il bilancio che, nel ricostruire la situazione contabile della società, situazione mal tenuta dai precedenti amministratori, non dà sufficiente conto dei criteri seguiti per pervenire al risultato di esercizio.
     In una società di capitali viola il disposto dell’art. 2423-bis e dell'art. 2427, n. 4, cod. civ. il bilancio che, dando atto del mutamento dei criteri di valutazione rispetto al passato esercizio, non evidenzi i criteri applicati negli anni precedenti e quale effetto abbia prodotto il mutamento sul risultato di esercizio.

» Trib. Roma, 15 maggio 2002, n. 23974; Giessauf c. Birreria Viennese s.r.l.
     Sono compromissibili in arbitrato le controversie riguardanti le impugnazioni di assemblea di una società di capitali, quando i vizi dedotti riguardino la composizione dell’assemblea.
     La non delegabilità della redazione del bilancio, di cui all’art. 2381 c.c., non impedisce agli amministratori di avvalersi di esperti contabili per la sua stesura.
     Non può essere inserita all’attivo del bilancio una pretesa creditoria contestata e priva di accertamento giudiziale.
     È legittimo l’ammortamento diretto delle immobilizzazioni immateriali, in società che rediga il bilancio in forma abbreviata.
     Può non essere iscritto in bilancio l’accantonamento per ferie non godute, quando queste siano state integralmente fruite all’atto dell’approvazione della delibera.
     In caso di redazione del bilancio in forma abbreviata, deve essere indicata nella sola nota integrativa, e non nel conto economica, la composizione della voce “ proventi ed oneri straordinari.

» Trib. Roma, ordin. 17 luglio 2002; Balducci Cadeaux s.r.l. c. Scip s.r.l. ed altri
     Nella procedura di dismissione del patrimonio pubblico, ai sensi della legge n. 410 del 2001, per vendita in blocco deve intendersi la contestualità della vendita di singole unità immobiliari e non la vendita del complesso di unità immobiliasri ubicate nel medesimo stabile, con la conseguenza che la mancata offerta in vendita dei lotti, senza indicazione del prezzo base della singola unità al momento della messa all’asta del lotto aggregato costituiscono lesione del diritto di prelazione previsto a favore del conduttore dalla legge n. 392 del 1978.

» Trib. Roma, ordin. 7 agosto 2002; Scip s.r.l. c. Carriage 26 s.r.l.
     Nella procedura di dismissione del patrimonio pubblico, ai sensi della legge n. 410 del 2001, per vendita in blocco deve intendersi la vendita dell’intero stabile, cioè una vendita in massa, senza tener conto dei singoli beni che costituiscono la partita; il conduttore di uno degli immobili compresi nella vendita in blocco non ha perciò diritto né alla prelazione né al riscatto previsti dalla legge n. 392 del 1978.