» 
          Trib. Roma, 15 maggio 2002, n. 23860; Giessauf c. Birreria Viennese 
          s.r.l. 
               Sono compromissibili in arbitrato le controversie 
          riguardanti le impugnazioni di assemblea di una società di capitali, 
          qualora i vizi dedotti riguardino la violazione del diritto di informazione 
          del socio.
               In una società di capitali viola 
          il principio di chiarezza il bilancio che, nel ricostruire la situazione 
          contabile della società, situazione mal tenuta dai precedenti 
          amministratori, non dà sufficiente conto dei criteri seguiti 
          per pervenire al risultato di esercizio.
               In una società di capitali viola 
          il disposto dellart. 2423-bis e dell'art. 2427, n. 4, cod. 
          civ. il bilancio che, dando atto del mutamento dei criteri di valutazione 
          rispetto al passato esercizio, non evidenzi i criteri applicati negli 
          anni precedenti e quale effetto abbia prodotto il mutamento sul risultato 
          di esercizio.
        » 
          Trib. Roma, 15 maggio 2002, n. 23974; Giessauf c. Birreria Viennese 
          s.r.l. 
               Sono compromissibili in arbitrato le controversie 
          riguardanti le impugnazioni di assemblea di una società di capitali, 
          quando i vizi dedotti riguardino la composizione dellassemblea.
               La non delegabilità della redazione 
          del bilancio, di cui allart. 2381 c.c., non impedisce agli amministratori 
          di avvalersi di esperti contabili per la sua stesura.
               Non può essere inserita allattivo 
          del bilancio una pretesa creditoria contestata e priva di accertamento 
          giudiziale.
               È legittimo lammortamento 
          diretto delle immobilizzazioni immateriali, in società che rediga 
          il bilancio in forma abbreviata.
               Può non essere iscritto in bilancio 
          laccantonamento per ferie non godute, quando queste siano state 
          integralmente fruite allatto dellapprovazione della delibera.
               In caso di redazione del bilancio in forma 
          abbreviata, deve essere indicata nella sola nota integrativa, e non 
          nel conto economica, la composizione della voce  proventi ed oneri 
          straordinari.
        » 
          Trib. Roma, ordin. 17 luglio 2002; Balducci Cadeaux s.r.l. c. Scip s.r.l. 
          ed altri
               Nella procedura di dismissione del patrimonio 
          pubblico, ai sensi della legge n. 410 del 2001, per vendita in blocco 
          deve intendersi la contestualità della vendita di singole unità 
          immobiliari e non la vendita del complesso di unità immobiliasri 
          ubicate nel medesimo stabile, con la conseguenza che la mancata offerta 
          in vendita dei lotti, senza indicazione del prezzo base della singola 
          unità al momento della messa allasta del lotto aggregato 
          costituiscono lesione del diritto di prelazione previsto a favore del 
          conduttore dalla legge n. 392 del 1978.
        » 
          Trib. Roma, ordin. 7 agosto 2002; Scip s.r.l. c. Carriage 26 s.r.l. 
          
               Nella procedura di dismissione del patrimonio 
          pubblico, ai sensi della legge n. 410 del 2001, per vendita in blocco 
          deve intendersi la vendita dellintero stabile, cioè una 
          vendita in massa, senza tener conto dei singoli beni che costituiscono 
          la partita; il conduttore di uno degli immobili compresi nella vendita 
          in blocco non ha perciò diritto né alla prelazione né 
          al riscatto previsti dalla legge n. 392 del 1978.