il diritto commerciale d’oggi
    IV.10 – ottobre 2005

NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE

 

Schema di decreto legislativo recante “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80”
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 settembre 2005, esame preliminare)

Primo commento allo schema di riforma della legge fallimentare, a cura di C. Mattina, A. Montonese, R. Gismondi. M.R. Sancilio e V. Scali

Sommario

Capo I – Modifiche al titolo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 1-3)
Capo II – Modifiche al titolo II, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 4-19)
Capo III – Modifiche al titolo II, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 20-39)
Capo IV – Modifiche al titolo II, capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 40-68)
Capo V – Modifiche al titolo II, capo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 69-75)
Capo VI – Modifiche al titolo II, capo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 76-87)
Capo VII – Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 88-96)
Capo VIII – Modifiche al titolo II, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 97-106)
Capo IX – Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 107-126)
Capo X – Modifiche al titolo II, capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 127-128)
Capo XI – Modifiche al titolo II, capo X del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 129-135)
Capo XII – Modifiche al titolo II, capo XI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 136-139)
Capo XIII – Modifiche al titolo III, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 140-141)
Capo XIV – Modifiche al titolo III, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 142-143)
Capo XV – Modifiche al titolo III, capo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 144-145)
Capo XVI – Modifiche al titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 146)
Capo XVII – Modifiche al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 147-148)
Capo XVIII – Disciplina transitoria (artt. 149-152)


Capo X – (Modifiche al Titolo II, Capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 127 (Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. Il Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «CAPO IX DELLA ESDEBITAZIONE
   Art. 142. Esdebitazione. – Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:
   1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
   2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
   3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48;
   4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
   5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
   6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale.
   L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
   Restano esclusi dall’esdebitazione:
   a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 46;
   b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
   Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
   Art. 143. Procedimento di esdebitazione. – Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo, verificate le condizioni di cui all’articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara estinti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
   Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell’articolo 26.
   Art. 144. Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti. – Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tal caso, l’esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.».

Art. 128 (Abrogazione dell’articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Capo XI – MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO X DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Art. 129 (Modifiche all’articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 146. Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata. – Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall’articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
   Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
   a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
   b) l’azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall’art. 2476, comma settimo, del codice civile.».

Art. 130 (Modifiche all’articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 147. Società con soci a responsabilità illimitata. – La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
   Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.
   Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell’articolo 15.
   Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.
   Allo stesso modo si procede qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.
   Contro la sentenza del tribunale è ammesso appello a norma dell’articolo 18.
   In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l’istante può proporre reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 22.».

Art. 131 (Modifiche all’articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 148. Fallimento della società e dei soci. – Nei casi previsti dall’articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.
   Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
   Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.
   I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
   Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.».

Art. 132 (Modifiche all’articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:    «Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 645 del codice di procedura civile.».

Art. 133 (Modifiche all’articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 151. Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria. – Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell’art. 2464, quarto e sesto comma, del codice civile».

Art. 134 (Modifiche all’articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti:    «La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:
   a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
   b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
   In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b) del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436 del codice civile.».

Art. 135 (Modifiche all’articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
   «Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26.».

Capo XII – MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO XI DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Art. 136 (Modifiche alla rubrica del Capo XI, del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. La rubrica del Capo XI, del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituita dalla seguente: «Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.».

Art. 137 (Modifiche all’articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 155. Patrimoni destinati ad uno specifico affare. – Se è dichiarato il fallimento della società, l’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’articolo 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.
   Il curatore provvede a norma dell’art. 107 alla cessione a terzi del patrimonio al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
   Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell’attivo fallimentare.».

Art. 138 (Modifiche all’articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 156. Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza. – Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
   I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall’articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, dl codice civile.
   Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell’art. 146 della presente legge.».

Art. 139 (Abrogazione degli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. Sono abrogati gli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Capo XIII – MODIFICHE AL TITOLO III, CAPO I, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Art. 140 (Modifiche all’articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 164. Decreti del giudice delegato. – I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.».

Art. 141 (Modifiche all’articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
   «Art. 166. Pubblicità del decreto. – Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all’albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.
   Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.».

Capo XIV – MODIFICHE AL TITOLO III, CAPO II, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Art. 142 (Modifiche all’articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «e la direzione del giudice delegato» sono soppresse;
   b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma.».

Art. 143 (Abrogazione del Titolo IV regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 )
   1. All’articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola «articoli» è aggiunta la seguente «45,».

Capo XV – MODIFICHE AL TITOLO III, CAPO V, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Art. 144 (Modifiche alla rubrica del Capo V, del Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. La rubrica del Capo V, del Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituita dalla seguente: «Dell’omologazione e dell’esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti.».

Art. 145 (Articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 )
   1. Dopo l’articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente:
   «Art. 182-ter. Transazione fiscale. – Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.
   Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’art. 171, comma 1, e dall’art. 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
   Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’art. 178, comma 1. In deroga a quanto previsto dall’art. 177, comma 3, l’espressione del voto non comporta rinuncia ai diritti di prelazione derivanti da privilegio, pegno o ipoteca.
   Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.
   La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al comma 1.
   Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182-bis.».

Capo XVI – MODIFICHE AL TITOLO IV DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Art. 146 (Abrogazione del Titolo IV regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 )
   1. Il Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
   2. Sono soppressi tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Capo XVII – MODIFICHE AL TITOLO V DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Art. 147 (Modifiche all’articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 195. Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa. – Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.
   Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.
   Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.
   La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.
   Contro la sentenza predetta può essere proposto appello da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.
   Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 22.
   Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.
   Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.».

Art. 148 (Modifiche all’articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole «del Regno» sono soppresse;
   b) al terzo comma, le parole: «2456 e 2457» sono sostituite dalle seguenti: «2494 e 2495.».

Capo XVIII – DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 149 (Disciplina transitoria)
   1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.

Art. 150 (Abrogazione in materia di transazione fiscale)
   1. L’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178 è abrogato.

Art. 151 (Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito)
   1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
   b) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264, limitatamente alle parole «o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento».

Art. 152 (Entrata in vigore)
   1. Il presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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