Sono qui riportati i quesiti
proposti alla Rivista
circa l’interpretazione e l’applicazione
della riforma del diritto societario
(D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6),
con la soluzione della
redazione,
nonché eventuali
osservazioni dei lettori
Quesiti
Per proporre un quesito, ovvero per dare
una soluzione ad un quesito già proposto,
basta inviare una comunicazione alla redazione
della rivista
L’art. 2328, n. 9, cod. civ. impone di
indicare nell’atto costitutivo delle s.p.a. il sistema
di amministrazione adottato: è possibile prevedere nell’atto
costitutivo tutti e tre i modelli, eleggendone uno e demandando
all’assemblea ordinaria la facoltà di passare dall’uno
all’altro?
e. t.,
20.3.2003
Il problema è
assolutamente nuovo, non esistendo nell’attuale codice civile
la possibilità di diversi sistemi di amministrazione; si
possono perciò suggerire gli elementi normativi per valutare
l’ammissibilità o no di scelte
statutarie plurime per l’amministrazione delle s.p.a.
Come esposto nel quesito, il nuovo
art. 2328, n. 9, prescrive di indicare «il sistema di amministrazione
adottato»; tuttavia, all’espressione «deve»
di tale norma non corrisponde – diversamente da quanto previsto,
ad esempio, per il numero degli amministratori (art. 2328, n.
9; art. 2380-bis, 4° comma) – la previsione legislativa
di scelte statutarie plurime.
Inoltre, l’art. 2380, stabilisce,
al 1° comma, che, salva diversa disposizione statutaria, l’amministrazione
ed il controllo sono regolati dalle norme sul sistema tradizionale
e, al 2° comma, che lo statuto può adottare il sistema
dualistico «oppure» quello monistico.
Pertanto, sembra preferibile ritenere
che lo statuto possa indicare uno solo tra i tre sistemi di amministrazione
previsti per le s.p.a.
Posto che nelle s.r.l. il socio d’opera,
nel prestare la sua attività a favore della società,
esegue il suo conferimento, la relativa fideiussione (o polizza
assicurativa) o la cauzione previste dall’art. 2464, 6°
comma, devono rimanere sempre dello stesso importo, ovvero possono
ridursi progressivamente?
e. t.,
20.3.2003
Nella riforma del
diritto societario è previsto che nelle s.r.l. possano
essere conferiti «tutti gli elementi dell’attivo suscettibili
di valutazione economica» (art. 2464, 2° comma, cod.
civ. e, quindi, anche l’opera ed i servizi. In relazione
a ciò, il D. lgs. n. 6/2003, restringendo la portata dell’art.
6 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (sostituibilità della
sottoscrizione del capitale nelle s.p.a, s.a.p.a. ed s.r.l. con
la stipulazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione
bancaria), ha previsto che nelle s.r.l. possa farsi ricorso ad
una polizza assicurativa o ad una fideiussione bancaria in sostituzione
del versamento del capitale (art. 2464, 4° comma), nonché
in presenza di prestazione d’opera o di servizi (art. 2464,
6° comma, che consente, in alternativa alla polizza o all'assicurazione,
anche il versamento della corrispondente somma di danaro a titolo
di cauzione).
Stante l’intento restrittivo
di quest’ultima disposizione non sembra ammissibile la riducibilità
della fideiussione per il conferimento d’opera nelle s.r.l.,
in relazione all’esecuzione, durante societate,
dello stesso conferimento. Peraltro, il valore assegnato alle
quote, per le quali è stato assunto l’obbligo di
prestare l’opera o il servizio, non si riduce con il decorso
del tempo di durata della società
Il trasferimento della sede sociale in un diverso
indirizzo nello stesso comune è competenza dell’assemblea
dei soci ovvero dell’organo amministrativo?
e. t.,
20.3.2003
La riforma del
diritto societario ha espressamente prescritto l’obbligo
di indicare nell’atto costitutivo solo il comune in cui
è posta la sede sociale (art. 2328, n. 2, novellato), imponendo
comunque di rendere pubblico l’indirizzo (via e nunero civico)
mediante deposito di apposita dichiarazione degli amministratori
nel registro delle imprese (art. 111-ter disp. attuaz.).
Pertanto, il trasferimento della
sede sociale in un diverso indirizzo dello stesso
comune non costituisce modificazione dell’atto costitutivo
(come – secondo l’opinione prevalente, ancorché
discutibile – si riteneva nel vigore dell’attuale
codice civile) e, quindi, non appartiene alla competenza dell’assemblea
straordinaria.
Non essendo più una questione
di modificazione statutaria, nella riforma societaria il mutamento
di indirizzo è deliberato dall’organo amministrativo,
salvo che lo statuto riservi tale decisione all’assemblea
ordinaria (art. 2364, n. 5, nuovo stile). È possibile,
comunque, che i soci ritengano opportuno fissare statutariamente
l’indirizzo della sede sociale ed allora per ogni variazione
sarà necessaria la previa deliberazione dell’assemblea
straordinaria.