il diritto commerciale d’oggi
    II.11– dicembre 2003

 

Giurisprudenza

I

TRIBUNALE PERUGIA, 13 agosto 2002 (ord.) – G.I. Battistacci – Grapevine Investment Limited c. Castello di Antognolla s.r.l.
     Può essere concessa la ordinanza ingiuntiva per la restituzione di finanziamenti erogati dal socio ad una società, qualora le contestazioni della società debitrice non sembrino fondate.

II

TRIBUNALE PERUGIA, 14 agosto 2003 (ord.) – G.I. Battistacci – Grapevine Investment Limited c. Tezio s.r.l.
     Può essere concessa la provvisoria esecuzione dell’ordinanza ingiuntiva, nel corso dell’azione proposta da un socio per la restituzione di finanziamenti erogati alla società, qualora l’opposizione della società alla restituzione di detti finanziamenti non sia fondata su prova scritta di pronta soluzione.

Commento di Riccardo Bencini

 

I

Il Giudice
     A scioglimento della riserva espressa all’esito dell’udienza in data 23/4/2002 e visto il contenuto delle memorie depositate in data 10 e 21 maggio 2002;
     preso atto della richiesta di ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter cod. proc. civ. formulata nell’interesse di Grapevine Investment Limited in persona del legale rappresentante, nei confronti di Castello di Antognolla s.r.l., per un importo pari a USD 931.000;
     ritenuto come con ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter cod. proc. civ. il giudice dovrà valutare la sussistenza di una prova scritta idonea a sostenere il diritto azionato così come l’efficacia che su detta prova dispiega la attività processuale svolta dalla controparte sino al momento della pronuncia, dovendosi cioè valutare se l’efficacia diretta della prova fornita dal ricorrente sia efficacemente contrastata dalle contestazioni o dalle attività istruttorie del presunto debitore;
     rilevato come nel caso di specie la richiesta risulti motivata sulla scorta di un credito vantato dalla società ricorrente nei confronti della Castello di Antognolla in virtù di una serie di finanziamenti effettuati alla società, il cui accertamento è oggetto di domanda riconvenzionale proposta dalla Grapevine Investment Limited nell’ambito di un giudizio promosso dalla Castello di Antognolla nei confronti di Grapevine;
     rilevato come Castello di Antognolla s.r.l. abbia contestato la sussistenza del credito tanto da citare in giudizio Grapevine al fine di accertare e dichiarare la sussistenza di un proprio credito nei confronti della società istante;
     rilevato in particolare come nello stesso atto di citazione la società Castello di Antognolla s.r.l. assumeva si essere effettivamente debitrice del socio di minoranza Grapevine Investment Ltd della somma di $. 931.000, ma come, a seguito di accordi intervenuti tra le parti, il debito avrebbe potuto essere estinto anche in via alternativa nell’ipotesi di cui la Castello di Antognolla s.r.l. non avesse provveduto al pagamento di quanto dovuto, e ciò mediante trasferimento in proprietà a favore della società creditrice di un casale denominato “Capanne” (successivamente sostituito con altro casale denominato “Pantano”);
     preso atto come la società ricorrente, sul presupposto che l’accordo intervenuto integri l’ipotesi di un’obbligazione alternativa, aveva comunicato alla Grapevine Investments di avere operato la propria scelta e di essere pronta al trasferimento del casale per un valore superiore al proprio debito, così da divenire a sua volta creditrice per la differenza;
     rilevato come, non avendo la Grapevine adempiuto all’obbligo di stipulare il contratto, era stata citata in giudizio affinché fosse emessa nei suoi confronti una sentenza ex art. 2392 cod. civ., in luogo del contratto non concluso, e condannata al pagamento della differenza, operato il conguaglio, pari a $. 154.000;
     considerato peraltro, così come già esposto da questo giudice con ordinanze in data 29/10/2001 e 12/8/2002, nonché dal Tribunale in sede di reclamo in data 21/12/2001, come nel caso di specie, ed alla luce della documentazione prodotta, non sembra che la società Grapevine si sia mai obbligata ad acquistare il casale (dalle lettere 20/06/1998 e 17/03/1999 sembra emergere, infatti, come Grapevine consenta a ricevere una forma di garanzia circa il puntuale adempimento dell’obbligazione, e Antognolla si impegna a cedere a Grapevine il casale nel caso di mancato rimborso della somma dovuta);
     considerato pertanto come allo stato debbano ritenersi sussistenti i requisiti idonei per la pronuncia dell’ingiunzione richiesta, alla luce delle ammissioni della stessa parte attrice ed in considerazione della apparente infondatezza della esistenza di un suo credito in compensazione che non emerge da alcun documento scritto dal quale evincersi tale prospettazione;
     ritenuto come, alla luce della particolarità della vicenda e delle connotazioni soggettive delle parti in causa, non appaia opportuno allo stato concedere la provvisoria esecuzione del D.I. concesso;

INGIUNGE

Alla società Tezio s.r.l. (già Castello di Antognolla s.r.l.) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Perugia, loc. Antognolla, strada S. Giovanni del Pantano, di pagare alla Grapevine Investment Ltd, in persona della legale rappresentante, la complessiva somma di € 931.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
(Omissis)

 

II

Il Giudice
     A scioglimento della riserva espressa all’esito dell’udienza in data 11 febbraio 2003 e visto il contenuto delle memorie depositate in data 10 marzo 2003;
     visto il proprio decreto emesso ex art. 186-ter cod. proc.civ. in data 13 agosto 2002;
     ribadito come, alla luce della documentazione allegata, dovessero ritenersi sussistenti i requisiti idonei per la pronuncia dell’ingiunzione richiesta, alla luce delle ammissioni della stessa parte attrice ed in considerazione della apparente infondatezza della esistenza di un suo credito in compensazione che non emerge da alcun documento scritto dal quale evincersi tale prospettazione;
     ritenuto come, secondo la migliore dottrina, la provvisoria esecuzione dell’ordinanza ingiuntiva, nel caso di convenuto costituito, sussiste “alternativamente” in presenza delle condizioni di cui all’art. 642 cod. proc. civ. oppure in presenza delle condizioni di cui all’art. 648 cod. proc. civ. e come nel caso di specie, alla luce delle considerazioni svolte a mezzo dell’ordinanza 13/8/2002, ed in mancanza di prova scritta e di pronta soluzione, sussistono i presupposti di cui alla norma da ultimo citata per accogliere la richiesta di provvisoria esecuzione dell’ordinanza ingiuntiva, in presenza del fumus boni iuris del diritto vantato e ciò indipendentemente da qualsiasi valutazione inerente un eventuale pericolo per la solvibilità della società attrice;
     preso atto delle richieste avanzate nell’interesse della Tezio s.r.l. in relazione alla necessità di istruire la causa e ritenuto necessario concedere i termini richiesti che potranno essere assegnati in un unico contesto, al fine di velocizzare l’iter processuale;

P.Q.M.

Autorizza la provvisoria esecuzione della ordinanza-ingiunzione emessa in data 13/8/2002
(Omissis)
    

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