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settembre 2002

Studî e commenti

FRANCESCO VITIELLO

La domanda di annullamento della deliberazione assembleare, che ha azzerato il capitale sociale, è iscrivibile nelle registro delle imprese?
Nota a Trib. Macerata, 17 agosto 2002

     Il Tribunale di Macerata, con l’ordinanza del 17 agosto 2002, esamina la questione relativa alla possibilità di iscrivere nel registro delle imprese la domanda di impugnativa delle delibere assembleari di società di capitali, con riferimento alle domande di nullità o di inesistenza di delibera di azzeramento del capitale sociale di una società a responsabilità limitata. I giudici di Macerata risolvono in senso negativo il quesito, escludendo, in particolare, che tali domande giudiziarie possano, per la loro stessa natura, essere ricomprese nella nozione di “trasferimento” di cui alla norma del quarto comma dell’art. 2479 cod. civ. Il provvedimento in commento, poi, soffermandosi sugli effetti propri della pubblicità attuata a mezzo di iscrizione nel registro delle imprese, ribadisce il carattere personale di quest’ultima e il fatto che, proprio a causa di tale natura, la medesima non sia idonea a risolvere il conflitto tra più acquirenti di diritti incompatibili relativamente a quote di società a responsabilità limitata.
     Al fine di comprendere la portata del provvedimento de quo, è opportuno, in primo luogo, affrontare il tema relativo al principio della tassatività delle iscrizioni nel registro delle imprese ed, in secondo luogo, il problema del conflitto tra più acquirenti di diritti incompatibili relativamente a quote di società a responsabilità limitata.
     I fatti e gli atti da registrare sono specificati da una serie di norme giuridiche; in particolare, rileva il dato testuale degli artt. 2188, 2196, 2198, 2200 cod. civ., oltre che dell’art. 18 del d.p.r. 581/1995. Tali fatti o atti riguardano, in linea di massima, gli elementi di individuazione dell’imprenditore e dell’impresa oppure la struttura e l’organizzazione delle società: in via di principio, poi, sono soggette all’iscrizione nel registro delle imprese tutte le modificazioni di elementi già registrati.
     Secondo l’opinione pressoché unanime della dottrina e della giurisprudenza (1), non è consentita l’iscrizione di atti non previsti dalla legge. È questo il principio della tassatività delle iscrizioni: non sono, in altri termini, ammesse “iscrizioni atipiche”. Tale principio risponde, evidentemente, alla esigenza di non far gravare sui terzi l’onere di consultare il registro (e le conseguenze del suo mancato assolvimento) se non nei casi legislativamente indicati. Come ha sostenuto autorevole dottrina (2), la regola del numero chiuso va intesa in una duplice direzione, nel senso che «possono essere registrate solo le situazioni previste dalla legge» e che «di tali situazioni devono essere registrati soltanto quei dati che la legge stessa indica di volta in volta»; la tipicità delle iscrizioni, allora, è anche tipicità del contenuto delle iscrizioni (3).
     Vigendo nel nostro ordinamento giuridico tale principio e, con riferimento alla soluzione del caso di specie, non essendo legislativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese delle domande di impugnazione di delibere assembleari, ci si chiede se, a tale proposito, può invocarsi la norma del quarto comma dell’art. 2479 cod. civ. A tale quesito, i giudici di Macerata, come detto, hanno dato risposta negativa. Tra gli atti da iscrivere, infatti, vi sono indubbiamente quelli di trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata. È, allora, questione fondamentale per la soluzione del nostro quesito se tra tali atti rientrino o meno anche le domande di impugnazione di delibere assembleari.
     La legge 12 agosto 1993, n. 310 che ha modificato la norma di cui all’art. 2479 cod. civ., per assicurare trasparenza nella cessione delle quote di società a responsabilità limitata e la conoscenza dell’effettiva composizione della compagine societaria, ha imposto che i trasferimenti per atti inter vivos aventi ad oggetto quote di società a responsabilità limitata debbano risultare da scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio, che quest’ultimo debba depositare, entro trenta giorni, l’atto di trasferimento della quota di s.r.l. nel registro delle imprese e che, entro trenta giorni da tale deposito, il trasferimento debba essere annotato nel libro dei soci, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, i quali, a loro volta, devono esibire il titolo da cui risulta il trasferimento nonché l’avvenuto deposito ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese.
     Già in sede di primo commento alla suddetta legge, si evidenziò (4) che, sebbene il tenore dell’art. 2479 facesse espresso riferimento al “trasferimento”, si dovesse attribuire a tale nozione una maggiore ampiezza. Proprio in questa ottica rilevano quegli interventi giurisprudenziali (5) che hanno deciso nel senso di far rientrare nell’obbligo di deposito ex art. 2479 non solo gli atti di trasferimento della titolarità delle quote, ma anche tutti gli atti costitutivi di diritti reali e/o, più in generale, quelli che, pur lasciando immutata la formale titolarità delle quote, tuttavia sono prodromici (ad esempio il pignoramento o il sequestro delle stesse) al futuro trasferimento ad altri e/o comunque comportano modificazioni in ordine all’esercizio delle situazioni soggettive spettanti al socio. In base alle medesime argomentazioni, il Tribunale di Milano (6) ha, in un primo tempo, sancito la necessità di fare ricorso alle stesse formalità anche per il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata, e, successivamente (7), ha, in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice del registro delle imprese, stabilito che nell’obbligo del deposito ex art. 2479 rientrino pure le domande giudiziali dirette all’accertamento della simulazione (assoluta) dell’atto di cessione di quota.
     Il Tribunale di Macerata, con l’ordinanza in oggetto, come già ricordato, ha escluso che la domanda di impugnazione di una delibera dell’assemblea che aveva disposto l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione potesse essere iscritta nel registro delle imprese.
     Il modus procedendi dei giudici di Macerata soltanto apparentemente si discosta da quello delle summenzionate pronunce giurisprudenziali; in realtà, si inserisce perfettamente in questo medesimo filone giurisprudenziale.
     Pur non ammettendo l’iscrivibilità di tali domande di impugnazione, infatti, i giudici di Macerata sembrano decisamente aderire all’interpretazione estensiva della nozione di “trasferimento” fatta propria dalla giurisprudenza prevalente.
     Secondo il provvedimento in oggetto, a cui è possibile aderire, nell’espressione “trasferimento” ex art. 2479 cod. civ., quarto comma, vanno ricomprese anche le domande giudiziali rappresentanti una fase che può precludere ad una vicenda giuridica destinata ad incidere sul titolo del trasferimento, ma non anche quelle, come quelle cui si rivolge specificamente il provvedimento, aventi ad oggetto la delibera di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale; queste ultime, infatti, non attuano, nemmeno in via indiretta, alcun fenomeno di “trasferimento” delle quote.
     Pertanto, l’ordinanza in esame ha coerentemente escluso che nel concetto di “trasferimento” di quote di società a responsabilità limitata possano ricomprendervi anche le domande giudiziali di impugnazione avverso delibere assembleari di azzeramento e di reintegrazione del capitale sociale alle quali può conseguire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2447 e 2448, n.4 cod. civ., la messa in liquidazione della società. In tale ipotesi, evidentemente, «non si verifica – come sostenuto nell’ordinanza commentata – «alcuna situazione preordinata al trasferimento atteso che tutti i soci possono sottoscrivere il conferimento di nuovo capitale secondo le proprie quote».
     Altra interessante problematica sollevata dal provvedimento de quo è quella se la pubblicità attuata a mezzo di iscrizioni nel registro delle imprese sia o meno idonea a risolvere il conflitto tra terzi, titolari di diritti incompatibili.
A tale quesito il provvedimento in epigrafe ha dato risposta negativa. L’iscrizione nel registro delle imprese, secondo tale ordinanza, infatti, «non interviene per risolvere il conflitto tra terzi, titolari di diritti incompatibili».
     Il problema del conflitto tra più acquirenti di una quota sociale di S.r.l. dallo stesso avente causa, anche per il fatto che il legislatore in tale materia non si è affatto espresso, è ancora aperto, lungi dall’essere risolto.
     Il silenzio del legislatore ha indotto a risolvere il problema in esame in modo assai vario. Procedendo con una certa dose di semplificazione, è possibile ricondurre le tesi sostenute in dottrina e in giurisprudenza al riguardo a tre fondamentali opinioni.
     1. Secondo una prima teoria (8), il silenzio del legislatore testimonia l’assenza di una regola speciale di conflitto per le quote di società a responsabilità limitata, ma non anche l’esistenza di una lacuna dell’ordinamento giuridico. Questo infatti conosce una regola generale che trova il suo fondamento nel principio consensualistico ex art. 1376 cod. civ.. Secondo tale opinione, il principio in oggetto ha portata generale e va applicato, in assenza di deroghe legislative, per tutti gli acquisti a titolo derivativo. Secondo tale principio, chi è titolare di un diritto se ne spoglia quando si forma legittimamente il consenso relativamente al primo atto di disposizione, con la conseguenza che ogni acquirente in forza di atto di disposizione cronologicamente successivo soccombe in quanto acquirente a non domino. Tra più acquirenti di diritti incompatibili sul medesimo bene è pertanto destinato a prevalere colui che vanta un titolo di acquisto avente data certa anteriore secondo l’antico brocardo latino prior in tempore, potior in iure.
     2. Secondo una diversa tesi (9), il silenzio del legislatore rileverebbe una lacuna nell’ordinamento giuridico che l’interprete è tenuto a colmare mediante l’applicazione analogica di norme giuridiche aventi la medesima ratio. Al riguardo, la norma da prendere in considerazione, successivamente all’entrata in vigore della legge 12 agosto 1993 n. 310 che, come detto, ha imposto la pubblicazione nel registro delle imprese di tutti gli atti aventi ad oggetto quote di società a responsabilità limitata, è l’art. 2644 cod. civ. in materia di trascrizione nei registri immobiliari. Secondo tale posizione, pertanto, la prevalenza spetterebbe a colui che, se pure fornito di un titolo avente data certa posteriore, abbia per primo proceduto alla pubblicazione nel registro delle imprese del proprio titolo. Tale orientamento individua, pertanto, nell’anteriore iscrizione dell’atto di alienazione delle quote di società a responsabilità limitata nel registro delle imprese il criterio per la soluzione del conflitto tra acquirenti di diritti incompatibili dal medesimo dante causa. La pubblicità commerciale, secondo tale impostazione, non potendosi qualificare come mera forma di pubblicità personale, acquisterebbe una valenza tipicamente reale, assai prossima a quella tipica delle risultanze dei registri immobiliari.
     3. Secondo una ulteriore tesi (10), il silenzio del legislatore circa il problema in oggetto non dà luogo ad alcuna lacuna né implica la necessità di ricorrere al principio generale del “consenso traslativo”. Poiché la quota di società a responsabilità limitata ha una determinata natura giuridica, è opportuno applicare, secondo tale orientamento, al caso di specie una delle regole speciali per la soluzione del conflitto previste dal legislatore per determinati beni o diritti.
     Tale tesi ha dato luogo a due diverse sottoteorie. Secondo la prima, la quota di società a responsabilità limitata avrebbe la natura giuridica di un bene mobile immateriale (11). Pur in assenza di incorporazione della quota in un documento, è l’ordinamento giuridico a procedere ad una sua oggettivazione, rendendola non solo nozione strettamente idonea ad esprimere un concetto di relazione, ma anche vero e proprio oggetto di diritti. Tale quota non è certo un bene mobile materiale come l’azione di società per azioni, tuttavia, avendo anch’essa un proprio valore patrimoniale oggettivo, determinato dalla frazione del patrimonio sociale rappresentata, è oggetto unitario di diritti e assimilabile ai beni mobili immateriali. L’iscrizione nel libro dei soci del titolo di acquisto, secondo tale prima sottotesi, sarebbe assimilabile al conseguimento del possesso ai sensi del libro III del codice civile, dal momento che a tale iscrizione l’ordinamento ricollega l’esercizio dei diritti sociali. La norma speciale in tema di soluzione del conflitto tra più acquirenti, secondo tale sottotesi, sarebbe pertanto l’art. 1155 cod. civ. relativo all’acquisto in buona fede di beni mobili mediante il conseguimento del loro possesso.
     Secondo la seconda sottotesi, invece, la quota di società a responsabilità limitata avrebbe la natura giuridica di una posizione contrattuale (12); la quota sarebbe, in particolare, un insieme di situazioni soggettive attive (diritti, facoltà, aspettative) e passive (oneri e obblighi) connesse allo status di socio. Pertanto la regola statutaria che prevede la trasferibilità delle quote senza il consenso individuale degli altri soci avrebbe il valore di un consenso preventivo alla cessione del contratto da parte del singolo contraente ai sensi dell’art. 1407 cod. civ. o di un diritto di credito. L’iscrizione nel libro dei soci potrebbe così essere assimilata alla notificazione dell’atto portante la cessione della posizione contrattuale o del credito; in questo caso, secondo tale sottotesi, la regola speciale in tema di soluzione del conflitto tra più acquirenti di diritti incompatibili relativamente a quote di S.r.l. sarebbero gli artt. 1265 e 1407 cod. civ.
     La teoria sub 3., applicando per la soluzione del conflitto in oggetto o la norma di cui all’art. 1155 cod. civ. o quelle di cui agli artt. 1265 e 1407 cod. civ., attribuisce rilievo decisivo per la soluzione del conflitto in oggetto alla circostanza di aver ottenuto per primo l’iscrizione nel libro dei soci del titolo di acquisto.
     Le tesi sopra menzionate conducono a tre diverse soluzioni.
     In estrema sintesi: per la tesi sub 1, il conflitto tra acquirenti di diritti incompatibili sulle medesime quote di S.r.l. deve risolversi attribuendo la prevalenza a colui che risulta titolare del diritto in forza di titolo avente data certa anteriore; per la tesi sub 2, invece, applicando analogicamente l’art. 2644 cod. civ., l’idoneità a dirimere ogni conflitto è attribuita all’iscrizione nel registro delle imprese; per la tesi sub 3, infine, si attribuisce rilievo decisivo all’iscrizione nel libro dei soci.
     La tesi, riportata sub 2, che applica analogicamente l’art. 2644 del cod. civ., afferma una presunta identità di funzione tra registro delle imprese e registri immobiliari, entrambi strumenti di pubblicità, aventi, in linea di massima carattere dichiarativo.
     In realtà, la funzione dei due sistemi di pubblicità è innegabilmente diversa: il sistema imperniato sulla trascrizione nei registri immobiliari, infatti, serve tipicamente ad assicurare la sicurezza della circolazione giuridica, risolvendo, appunto, il conflitto fra più soggetti che abbiano acquistato diritti tra loro incompatibili sullo stesso bene; oggetto della pubblicità attuata a mezzo del registro delle imprese sono, invece, in via principale, vicende organizzative e solo marginalmente vicende circolatorie.
     La stessa dichiaratività si atteggia, nelle due ipotesi, in modo alquanto diverso: la pubblicità regolata negli artt. 2643 e ss. cod. civ., diversamente da quella regolata negli artt. 2188 e SS., non è sostituibile dalla prova della conoscenza del fatto pubblicizzato, bensì dalla “prevalenza” accordata a colui che per primo ha pubblicizzato il suo acquisto. Pertanto, diversamente dalla priorità della trascrizione nei registri immobiliari, la priorità dell’iscrizione nel registro delle imprese non è idonea a determinare da sola la soluzione dei conflitti sorti nelle vicende circolatorie, in quanto questa può essere neutralizzata dalla prova della malafede di colui che per primo ha ottenuto l’iscrizione. Emerge così la diversità dei piani su cui si muovono la pubblicità immobiliare preordinata alla soluzione dei conflitti in questione e la pubblicità commerciale istituita per tutt’altra finalità; alla iscrizione nel registro delle imprese deve attribuirsi, infatti, come, del resto afferma pure la decisione in commento, la funzione dichiarativa della opponibilità e della conoscenza legale (13) escludendo che la priorità dell’iscrizione nel registro delle imprese possa giocare un ruolo decisivo nelle vicende circolatorie.
     La tesi sub 3, pur se particolarmente sostenuta dalla giurisprudenza, anche di legittimità, a mio avviso, non è sostenibile. Anche accogliendosi l’impostazione di fondo che assimila la quota sociale di S.r.l. ad un bene mobile immateriale, deve rigettarsi, sempre a giudizio di chi scrive, la sottotesi che, per dare rilievo all’iscrizione nel libro dei soci per la soluzione del problema in oggetto, applica in via analogica la norma di cui all’art. 1155 cod. civ.
     È, infatti, lecito dubitare dell’assimilazione dell’iscrizione al libro dei soci all’acquisto del possesso. In primo luogo, mentre la relazione di fatto tra l’uomo e la res, stante il carattere materiale di questa che la rende suscettibile di apprensione è, per sua natura, esclusiva, il rapporto tra il socio ed il libro dei soci non può considerarsi tale in quanto, per errore o mala fede, possono sussistere più libri dei soci, tutti tenuti con il consenso degli amministratori; vi potrebbero essere più acquirenti in buona fede che hanno ottenuto l’iscrizione del proprio acquisto nel libro dei soci tutti, in linea di principio, egualmente meritevoli di tutela, con conseguente impossibilità di far funzionare in modo corretto il meccanismo previsto dalla norma di cui all’art. 1155. In secondo luogo, mentre la relazione tra l’uomo e la cosa è diretta, in quanto si verifica senza alcuna necessità di un’altrui collaborazione, l’iscrizione nel libro dei soci presuppone sempre la collaborazione dell’organo amministrativo; sarebbe perciò sconveniente, e fonte di possibili abusi, subordinare la prevalenza di un acquirente sull’altro ad un comportamento degli amministratori.
     Non è, poi, accoglibile nemmeno la seconda sottotesi precedentemente analizzata; ciò in quanto non è possibile attribuire rilievo decisivo all’iscrizione nel libro dei soci attraverso l’applicazione degli artt. 1265 e 1407 cod. civ. poiché, a tacer d’altro, la costruzione teorica della natura giuridica della quota di società a responsabilità limitata in termini di posizione contrattuale o di diritto di credito non ha ricevuto alcun avallo da parte della giurisprudenza di legittimità e, alla luce dell’introduzione della ammissibilità di costituire una società a responsabilità limitata con atto unilaterale, ad opera del decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 88, ciò appare ancora più difficile da sostenere.
     La soluzione, allora, del problema del conflitto tra più acquirenti di diritti incompatibili relativamente a quote di società a responsabilità limitata resterebbe affidata, a questo punto, al criterio della priorità dell’acquisto del diritto, sostenuta dalla tesi sub 1, che, invero, è la meno seguita in dottrina come in giurisprudenza.
     Per risolvere il conflitto in esame va attribuita la prevalenza a colui che risulta titolare del diritto in forza di titolo avente data certa anteriore: è preferito l’acquirente che ha acquistato per primo.
     È innegabile però che la regola della priorità dell’acquisto, sia, nella prospettiva del mercato, assai pericolosa dal momento che non consente ai terzi, potenziali acquirenti, di accertare in modo sicuro e rapido la titolarità dell’alienante (14). La gravità, sotto il profilo operativo della conclusione riportata, lungi dall’indurre a forzare i canoni interpretativi delle norme legislative, testimonia, in modo assai evidente che, nonostante i notevoli progressi fatti con l’introduzione della legge 310/93, la materia della circolazione delle quote di società a responsabilità limitata non è ancora adeguatamente disciplinata dal legislatore.

 

Note

    (1) (1) Il principio della tassatività delle iscrizioni è sostenuto, in dottrina, da PAVONE LA ROSA, Il registro delle imprese, Torino 2001, 10; da FERRI, Le società in Trattato Vassalli; da GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1962, 118; da MARASÀ e IBBA, Il registro delle imprese, Torino, 1997, 80; da CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, Diritto dell’impresa, Torino, 1997, 80; da FREGONARA, in Le società, 2001, 998. In giurisprudenza il principio in oggetto è stato applicato (prima della riforma del 1993), ad esempio, da Tribunale Monza, 30 giugno 1978, in Dir. fall., 1987, II, 734, per escludere l’iscrivibilità di un bilancio straordinario preordinato all’emissione di un prestito obbligazionario; e da Tribunale Cassino, 13 aprile 1992, in Foro it., 1993, per negare l’iscrivibilità del bilancio di esercizio di una società di capitali, soggetto come tale a semplice deposito.

     (2) Tale duplice direzione delle iscrizioni nel registro delle imprese è stata puntualizzata da PAVONE LA ROSA, op. cit. 92.

     (3) Altra questione è, invece, quella relativa alla possibilità di iscrivere nel registro delle imprese atti sottoposti a condizione o a termine e quella concernente la configurabilità di iscrizioni “facoltative” Vedi MARASÀ e IBBA, op. cit. 84 e Trib. Bologna, 2 novembre 2000, in Le società, 2001, 997.

     (4) Così, LICINI, In sede di commento agli artt. 1-5 della L .n. 310/1993, in Nuove leggi civ. comm., 1996, 12. Vedi FERRI JR, in tema di pubblicità del trasferimento di quota di s.r.l. secondo la legge n. 310 (appunti), in Riv. dir. comm., 1994, I, 335.

     (5) Così, ad esempio, Trib. Bologna, 26 ottobre 1995, in Giur. Comm., 1997, II, 477, con nota adesiva di IOCCA; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 1 luglio 1997, in Le Società, 1998, 313. Si veda, a tal proposito, anche TARANTOLA, Iscrivibilità degli atti relativi a quote di partecipazione in società a responsabilità limitata in Giur. Comm. 1999, I, 671, il quale ritiene che, limitatamente ai vincoli obbligatori (pignoramento e sequestro) il procedimento ex 2479 non trovi applicazione.

     (6) Così Trib. Milano, 28 marzo 2000, in Giur. Comm., 2001, II, 495, con nota di GUIDOTTI, Ancora sul deposito (per l’iscrizione) di cui al quarto comma dell’art. 2479 c.c..

     (7) Così, Trib. Milano, 4 aprile 2001, in Le società, 2002, 77 ed in Giur. it., 2001, 1196; vedi, da ultimo, Trib. Perugia, 25 febbraio 2002, in Società, 2002, 1008.

     (8) Tale tesi è sostenuta, tra gli altri, da FUSARO, Atti, del XXXIV Congresso Nazionale del Notariato, Genova 29 settembre – 3 ottobre 1994 in riv. Not, 1994, 112.

     (9) La tesi in esame è sostenuta, ex multis, da CENNI, La circolazione di quote di S.r.l. per atto tra vivi, in Contratto e impr., 1993, 1124; da CIARLONI, Il pignoramento di quote di S.r.l. si esegue ora tramite iscrizione nel registro delle imprese in Giur. it.,1995, IV, 153, da FERRI jr., In tema di pubblicità del trasferimento di quota di S.r.l. in base alla legge 310, in Riv. dir. comm., 1994, I, 335.

     (10) Tale posizione è sostenuta, tra gli altri, da GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1988, 1390 secondo cui «Il conflitto tra più acquirenti si risolverà in base alla priorità dell’iscrizione nel libro dei soci, qualunque natura giuridica si voglia attribuire alla quota; se si tratta di posizione contrattuale o di un diritto di credito, l’iscrizione varrà quale notifica dell’atto di cessione del contratto o del credito; se si tratta di un bene mobile immateriale equiparato ex art. 812, terzo comma, cod. civ. a quelli materiali, esso varrà quale impossessamento con applicabilità dell’art. 1155 cod. civ. … il fatto che l’iscrizione nel libro dei soci sia subordinata al deposito dell’atto per l’iscrizione nel registro delle imprese non significa che il conflitto debba risolversi in base alla priorità di tale iscrizione, che svolge in tale caso solo funzione di pubblicità notizia».

     (11) La problematica della natura giuridica della quota di s.r.l.è una vexata quaestio della scienza giuridica: da alcuni è stata definita come un diritto corporativo di natura ambigua fra il diritto reale e quello di credito, o come diritto sui generis, o come diritto su un bene . vedi :ASQUINI, Usufrutto di quote sociali e di azioni, in riv. dir. comm., 1947, I, 14; GRASSO, L’espropriazione della quota, Milano, 1957, 60; BIONDI, Osservazioni circa la natura giuridica della quota di società a responsabilità limitata, in Banca, borsa, tit. cred., 1957, I, 547.
     La tesi prevalente in dottrina come in giurisprudenza assimila la quota di s.r.l. ad un bene mobile immateriale (equiparabile ai beni mobili materiali ex art. 812 ultimo comma c.c.); tale posizione è sostenuta in giurisprudenza, tra le altre, da Cass. 27 gennaio 1984, n. 640, in Giust. civ., 1984, I, 3090; da Cass. 18 febbraio 1985 n.1355, in Giur. Comm. 1985 II, 437, da Cass. 12 dicembre 1986, 7409 in Nuova giur. Civ. Comm., 1987, I, 499 e da Cass. 23 gennaio 1997 n.697, in Giur. It., 1997 I, 720. Nello stesso senso, in dottrina, CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Diritto delle società, Torino, 552, COTTINO, Diritto commerciale, I, Padova, 1994, 696; FERRI, Le società, in Trattato Vassalli, 1987, 498; DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1995, 735; RIVOLTA, La società a responsabilità limitata, in Trattato Cicu-Messineo, 1982, 188.

     (12) La tesi secondo cui la quota costituisce una posizione contrattuale, un fascio di diritti e di rapporti che scaturiscono direttamente dal contratto di società fondato sulla valorizzazione del carattere contrattuale dell’atto costitutivo della società e correlativamente sul ridimensionamento del valore da riconoscersi all’iscrizione della società nel registro delle imprese e al connesso acquisto della personalità giuridica, è sostenuta da SANTINI, La società a responsabilità limitata, III ed., in Commentario del cod. civ., Scialoja e Branca; GALGANO, Diritto commerciale, Le società, III ed., Bologna 1986, 444, da RORDORF, in Le Società, 1985, 947; e, in giurisprudenza, da Trib. Roma 23 marzo 1988, in Le Società, 1988, 627.

     (13) Sostengono tale posizione, tra gli altri, SPADA, “La Legge Mancino” e la circolazione della ricchezza imprenditoriale: forma degli atti e funzione di polizia, in riv. dir. comm., 1994, I, 283; ANGELICI, Il nuovo testo dell’art. 2479 c.c., in riv. dir. comm., 1994, I, 325; PROTO PISANI, Appunti sulla modifica dell’art. 2479 c.c., in riv. dir. comm., 1994, I, 332; REVIGLIONO, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata. Il regime legale, Milano, 1998, 170.

     (14) Problema ulteriore riguarda l’eventuale responsabilità del notaio in caso di alienazione di quota da parte del non titolare. A tal proposito va detto che, non esistendo una pubblicità che, per quanto detto, permetta di desumere con certezza la titolarità della quota sociale, nessuna responsabilità sarebbe da ascrivere al notaio rogante o autenticante, ma ciò è discutibile, in quanto l’alienazione compiuta dal non titolare non sarebbe nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 del regolamento notarile e 28 della legge notarile.

 

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