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Nuove leggi e progetti di legge |
Regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea, 29 maggio 2000, n. 1346/2000 Relativo alle procedure di insolvenza
(in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, 30 giugno 2000, n. L160)
Commento di Antonucci e Napolitano
IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA
visto il trattato
che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera
c) e 67, paragrafo 1,
considerando quanto segue
(1) LUnione europea ha stabilito
quale obiettivo listituzione di uno spazio di libertà, sicurezza
e giustizia.
(2) Per il buon funzionamento del mercato
interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera
siano efficienti ed efficaci. Ladozione del presente regolamento è
necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dellarticolo 65 del
trattato.
(3) Le attività delle imprese presentano
in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre
più da norme di diritto comunitario. Poiché anche linsolvenza
di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno, vi è
necessità di un atto comunitario che imponga di coordinare i provvedimenti
da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente.
(4) È necessario, per un buon funzionamento
del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti
giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione
giuridica (forum shopping).
(5) Tali obiettivi non possono essere raggiunti
in maniera soddisfacente a livello nazionale ed è quindi giustificata
unazione a livello comunitario.
(6) Secondo il principio di proporzionalità,
il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le
competenze per lapertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni
che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente
connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al
riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anchesse
tale principio.
(7) Le procedure di insolvenza relative
ai fallimenti, ai concordati e ad altre procedure affini sono escluse dal campo
di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza
giurisdizionale e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
modificata dalle convenzioni di adesione alla medesima.
(8) Allo scopo di migliorare lefficacia
e lefficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni
transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia
di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero
parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente applicabile
negli Stati membri.
(9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi
alle procedure di insolvenza, chiunque sia il debitore, persona fisica o giuridica,
commerciante o non commerciante. Le procedure di insolvenza cui si applica il
presente regolamento sono elencate negli allegati. Le procedure di insolvenza
che riguardano le imprese assicuratrici e gli enti creditizi, le imprese dinvestimento
che detengono fondi o valori mobiliari di terzi e gli organismi dinvestimento
collettivo dovrebbero essere escluse dallambito di applicazione del presente
regolamento. Tali imprese non dovrebbero essere contemplate nel regolamento
poiché ad esse si applica un regime particolare e le autorità
nazionali hanno, in alcuni casi, poteri di intervento estremamente ampi.
(10) Le procedure di insolvenza non richiedono
necessariamente lintervento di unautorità giudiziaria. Il
termine giudice nel presente regolamento dovrebbe essere inteso
in senso ampio, in modo da comprendere persone o organi legittimati dalla legge
nazionale a aprire procedure di insolvenza. Perché si applichi il regolamento,
le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero
non soltanto essere conformi alle disposizioni del regolamento, ma anche essere
ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in
cui è stata aperta la procedura di insolvenza e dovrebbero comportare
lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di
un curatore.
(11) Il presente regolamento tiene conto
del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali,
non è realistico istituire ununica procedura di insolvenza avente
valore universale per tutta la Comunità. Pertanto, lapplicazione
senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso
difficoltà. Ciò vale in particolare per le garanzie esistenti
nella Comunità, che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia,
per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel
corso delle procedure di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differenze.
Il presente regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo,
da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici
particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro)
e ammettendo, dallaltro, oltre ad una procedura principale di insolvenza
di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il
patrimonio situato nello stato di apertura.
(12) Il presente regolamento consente di
aprire la procedura principale dinsolvenza nello Stato membro nel quale
è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura
ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare
tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria
in parallelo con la procedura principale. La procedura secondaria può
essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti
della procedura secondaria sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni
vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono di rispettare
le esigenze di uniformità allinterno della Comunità.
(13) Per centro degli interessi principali
si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale,
e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi.
(14) Il presente regolamento si applica
unicamente alle procedure in cui il centro degli interessi principali del debitore
si trovi allinterno della Comunità.
(15) Le disposizioni del presente regolamento
relative alla competenza fissano soltanto la competenza internazionale, ossia
designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire procedure di insolvenza.
La competenza territoriale nello Stato membro è determinata dal suo diritto
nazionale.
(16) Ai giudici competenti ad aprire una
procedura principale di insolvenza dovrebbe essere consentito di imporre ladozione
di provvedimenti provvisori e conservativi sin dalla richiesta di apertura della
procedura. I provvedimenti conservativi anteriori e posteriori allapertura
della procedura di insolvenza possono avere grande rilevanza per garantire lefficacia
della procedura stessa. Il regolamento dovrebbe prevedere al riguardo diverse
possibilità: da un lato il giudice competente per la procedura principale
di insolvenza dovrebbe poter disporre provvedimenti provvisori conservativi
anche per quanto concerne i beni situati nel territorio di altri Stati membri,
dallaltro un curatore provvisorio, designato anteriormente allapertura
della procedura principale di insolvenza negli Stati in cui si trova una dipendenza
del creditore, in base al diritto di detto Stato, richiedere eventuali provvedimenti
conservativi.
(17) Prima dellapertura della procedura
principale di insolvenza, il diritto di chiedere lapertura di una procedura
di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbe
spettare esclusivamente ai creditori locali e ai creditori della dipendenza
locale o essere limitato ai casi in cui non si può aprire una procedura
principale a norma del diritto dello Stato membro nel quale è situato
il centro degli interessi principali del debitore. Scopo di detta restrizione
è limitare al minimo indispensabile i casi in cui è chiesta lapertura
di una procedura territoriale di insolvenza prima dellapertura della procedura
principale. Se la procedura principale di insolvenza viene aperta, la procedura
territoriale diviene una procedura secondaria.
(18) In seguito allapertura della
procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere lapertura di
una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza
non è limitato dal presente regolamento. Il curatore della procedura
principale o chiunque sia a ciò legittimato ai sensi della legge nazionale
di tale Stato membro può chiedere lapertura di una procedura secondaria
di insolvenza.
(19) Le procedure secondarie di insolvenza
possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela dellinteresse
locale. Può accadere ad esempio che il patrimonio del debitore sia troppo
complesso da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti
giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà
per lestendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura
della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono situati. Per questo motivo
il curatore della procedura principale può chiedere lapertura di
una procedura secondaria quando ciò sia necessario per una gestione efficace
dellattivo.
(20) Le procedure principali e secondarie
di insolvenza possono tuttavia contribuire ad unefficace liquidazione
dellattivo soltanto se è effettuato un coordinamento tra tutte
le procedure pendenti. Il presupposto essenziale a tal fine è una stretta
collaborazione tra i diversi curatori, che deve comportare in particolare un
sufficiente scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della
procedura principale dinsolvenza, il curatore della medesima dovrebbe
disporre di diverse possibilità di intervento sulle procedure secondarie
dinsolvenza contemporaneamente pendenti, avendo ad esempio la facoltà
di proporre un piano di risanamento o un concordato oppure di chiedere la sospensione
della liquidazione dellattivo nelle procedure secondarie.
(21) Ciascun creditore, che abbia la sua
residenza abituale, il suo domicilio o la sede statutaria nella Comunità,
dovrebbe avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure
di insolvenza pendenti nella Comunità sul patrimonio del debitore. Ciò
dovrebbe valere anche per le autorità tributarie e gli organismi di previdenza
sociale. Nellinteresse della parità di trattamento dei creditori,
la ripartizione del ricavato deve tuttavia essere coordinata. Ogni creditore
dovrebbe poter trattenere quanto ha ottenuto a seguito di una procedura di insolvenza,
ma non dovrebbe poter partecipare alla ripartizione dellattivo di unaltra
procedura finché i creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto
una quota proporzionale equivalente.
(22) Il presente regolamento dovrebbe prevedere
limmediato riconoscimento delle decisioni relative allapertura,
allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza che rientra
nel suo ambito dapplicazione, nonché delle decisioni strettamente
collegate con detta procedura dinsolvenza. Il riconoscimento automatico
dovrebbe pertanto avere per conseguenza che gli effetti che il diritto dello
Stato di apertura della procedura comporta per la stessa si estendono ai rimanenti
Stati membri. Il riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudici degli
Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di fiducia reciproca. A tale riguardo
i motivi del mancato riconoscimento dovrebbero essere ridotti al minimo necessario.
Si dovrebbe risolvere secondo tale principio anche il conflitto che insorge
quando i giudici di due Stati membri si ritengono competenti ad aprire una procedura
principale di insolvenza. La decisione del giudice che apre per primo la procedura
dovrebbe essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza che questi ultimi
abbiano la facoltà di sottoporre a valutazione la decisione del primo
giudice.
(23) Il presente regolamento dovrebbe stabilire,
per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono
nel loro ambito dapplicazione le norme nazionali di diritto
internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la
legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola
sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale sia
alla procedura locale. La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura
dinsolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui
rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura,
svolgimento e chiusura delle procedure dinsolvenza.
(24) Il riconoscimento automatico di una
procedura dinsolvenza alla quale si applica di norma la legge dello Stato
di apertura può interferire con le regole che disciplinano le transazioni
in altri Stati membri. A tutela delle aspettative legittime e della certezza
delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è
stata aperta, si dovrebbe prevedere una serie di deroghe alla regola generale.
(25) Sono particolarmente necessari criteri
speciali di collegamento che deroghino alla legge dello Stato di apertura per
i diritti reali, perché questi hanno grande rilevanza per la concessione
dei crediti. La costituzione, la validità e la portata di detti diritti
reali dovrebbero essere disciplinate, di norma, dalla legge del luogo in cui
si trovano i beni e su di esse non dovrebbe incidere lapertura della procedura
dinsolvenza. Pertanto il titolare del diritto reale dovrebbe poter continuare
a far valere il diritto di separare la garanzia dalla massa. Se i beni sono
soggetti a diritti reali a norma della lex situs di uno Stato membro mentre
la procedura principale si svolge in un altro Stato membro, il curatore della
procedura principale dovrebbe poter chiedere lapertura di una procedura
secondaria nella giurisdizione in cui sorgono i diritti reali purché
il debitore possegga una dipendenza in tale Stato. Se non viene aperta una procedura
secondaria, il residuo del ricavato della vendita del patrimonio coperto da
diritti reali va ceduto al curatore della procedura principale.
(26) Se la legge dello Stato di apertura
non permette la compensazione, il creditore ne dovrebbe comunque aver diritto
se essa è possibile in base alla legge applicabile al credito del debitore
insolvente. In tal modo, la compensazione diventerà in sostanza una specie
di garanzia disciplinata da una legge sulla quale il creditore può fare
affidamento nel momento in cui sorge il credito.
(27) È inoltre necessaria una tutela
specifica per i sistemi di pagamento e i mercati finanziari. Ciò vale,
per esempio, per la liquidazione dei contratti e le compensazioni riconducibili
a tali sistemi, oltre che per la realizzazione di titoli e per le garanzie a
copertura di dette operazioni, a norma, in particolare, della direttiva 98/26/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento
titoli(5). Su dette operazioni dovrebbe pertanto incidere soltanto la legge
applicabile al sistema o al mercato in questione. Lobiettivo di tale disposizione
è evitare, in caso di insolvenza di una parte delle operazioni, qualsiasi
modifica dei meccanismi di regolamento e di liquidazione delle operazioni previsti
nei sistemi di pagamento o di regolamento o nei mercati finanziari organizzati
operanti negli Stati membri. La direttiva 98/26/CE prevede disposizioni particolari
che dovrebbero sostituire le disposizioni generali del regolamento.
(28) Per tutelare i lavoratori e i rapporti
di lavoro, gli effetti della procedura di insolvenza sulla continuazione o la
cessazione del rapporto di lavoro e sui diritti ed obblighi di ciascuna parte
del rapporto devono essere stabiliti dalla legge applicabile al contratto in
base alle norme generali sui conflitti di leggi. Ogni altra questione di diritto
fallimentare, come ad esempio se i crediti dei lavoratori siano assistiti o
meno da una prelazione e quale sia il grado di questa eventuale prelazione,
dovrebbe essere disciplinata dalla legge dello Stato di apertura.
(29) Per tutelare lattività
commerciale, occorrerebbe pubblicizzare negli altri Stati membri, su richiesta
del curatore, il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura.
Qualora nello Stato membro interessato si trovi una dipendenza, può essere
imposto lobbligo di pubblicità. Comunque, in entrambi i casi, la
pubblicità non dovrebbe costituire un presupposto per il riconoscimento
della procedura straniera.
(30) In determinati casi, una parte degli
interessati può ignorare lapertura della procedura e, in buona
fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare tali persone
che, ignorando che allestero è stata aperta una procedura, adempiono
obbligazioni a favore del debitore, laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle
a favore del curatore straniero, si dovrebbe attribuire carattere liberatorio
a tale prestazione o pagamento.
(31) Al presente regolamento dovrebbero
essere acclusi allegati riguardanti liter delle procedure dinsolvenza.
Poiché questi riguardano esclusivamente la normativa degli Stati membri,
vi sono fondati motivi specifici perché il Consiglio si riservi il diritto
di modificare detti allegati per poterli adattare alle eventuali modifiche del
diritto interno degli Stati membri.
(32) Il Regno Unito e lIrlanda hanno
notificato, conformemente allarticolo 3 del protocollo sulla posizione
del Regno Unito e dellIrlanda allegato al trattato sullUnione europea
e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare
alladozione ed applicazione del presente regolamento.
(33) La Danimarca a norma degli articolo
1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sullUnione
europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa
alladozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata
da esso, né è soggetta alla sua applicazione
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Campo dapplicazione
1. Il presente regolamento si applica alle
procedure concorsuali fondate sullinsolvenza del debitore che comportano
lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di
un curatore.
2. Il presente regolamento non si applica
alle procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici o gli enti
creditizi, le imprese dinvestimento che forniscono servizi che implicano
la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, agli organismi dinvestimento
collettivo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, sintende
per:
a) Procedura di insolvenza,
le procedure concorsuali di cui allarticolo 1, paragrafo 1. Lelenco
di tali procedure figura nellallegato A;
b) Curatore, qualsiasi persona
o organo la cui funzione è di amministrare o liquidare i beni dei quali
il debitore è spossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi affari.
Lelenco di tali persone e organi figura nellallegato C;
c) Procedura di liquidazione,
una procedura dinsolvenza ai sensi della lettera a), che comporta la liquidazione
dei beni del debitore, anche se la procedura è chiusa in seguito ad un
concordato o ad altra misura che ponga fine allinsolvenza o è chiusa
a causa di insufficienza dellattivo. Lelenco di tali procedure figura
nellallegato B;
d) Giudice, lorgano giudiziario
o qualsiasi altra competente di uno Stato membro legittimata ad aprire una procedura
di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa;
e) Decisione, in relazione
allapertura di una procedura dinsolvenza o alla nomina di un curatore,
la decisione di qualsiasi giudice competente a aprire tale procedura o a nominare
un curatore;
f) Momento in cui è aperta
la procedura di insolvenza, il momento in cui la decisione di apertura,
sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;
g) Stato membro in cui si trova un
bene,
per
i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene,
per
i beni e i diritti che il proprietario o titolare deve far iscrivere in un pubblico
registro, lo Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro,
per
i crediti, lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi
principali del terzo debitore, stabilito allarticolo 3, paragrafo 1;
h) Dipendenza, qualsiasi luogo
di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria unattività
economica con mezzi umani e con beni.
Articolo 3
Competenza internazionale
1. Sono competenti ad aprire la procedura
di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato
il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le
persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia,
fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.
2. Se il centro degli interessi principali
del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici
di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza
nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio
di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni
del debitore che si trovano in tale territorio.
3. Se è aperta una procedura di
insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure dinsolvenza aperte successivamente
ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è
obbligatoriamente una procedura di liquidazione.
4. Una procedura dinsolvenza territoriale
di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dellapertura di una
procedura principale dinsolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti
casi:
a) allorché,
in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in
cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può
aprire una procedura dinsolvenza di cui al paragrafo 1,
ovvero
b) allorché
lapertura della procedura territoriale dinsolvenza è richiesta
da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata
nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il
cui credito deriva dallesercizio di tale dipendenza.
Articolo 4
Legge applicabile
1. Salvo disposizione contraria del presente
regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge
dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso
denominato Stato di apertura.
2. La legge dello Stato di apertura determina
le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza.
Essa determina in particolare:
a) i debitori
che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura
di insolvenza;
b) i beni
che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore
dopo lapertura della procedura di insolvenza;
c) i poteri,
rispettivamente, del debitore e del curatore;
d) le condizioni
di opponibilità della compensazione;
e) gli effetti
della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è
parte;
f) gli effetti
della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che
per i procedimenti pendenti;
g) i crediti
da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi allapertura
della procedura di insolvenza;
h) le disposizioni
relative allinsinuazione, alla verifica e allammissione dei crediti;
i) le disposizioni
relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado
dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo
lapertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto
reale o a seguito di compensazione;
j) le condizioni
e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare,
mediante concordato;
k) i diritti
dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;
l) lonere
delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;
m) le disposizioni
relative alla nullità, allannullamento o allinopponibilità
degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.
Articolo 5
Diritti reali dei terzi
1. Lapertura della procedura di insolvenza
non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali
o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità
di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che
al momento dellapertura della procedura si trovano nel territorio di un
altro Stato membro.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono,
in particolare, i seguenti:
a) il diritto
di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato
o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di
unipoteca;
b) il diritto
esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione
di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;
c) il diritto
di esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga
e/o lo abbia in godimento contro la volontà dellavente diritto;
d) il diritto
reale di acquistare i frutti di un bene.
3. È assimilato a un diritto reale
il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente
di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.
4. La disposizione di cui al paragrafo
1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità
di cui allarticolo 4, paragrafo 2, lettera m).
Articolo 6
Compensazione
1. Lapertura della procedura di insolvenza
non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio
credito con il credito del debitore, quando la compensazione è consentita
dalla legge applicabile al credito del debitore insolvente.
2. La disposizione di cui al paragrafo
1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità
di cui allarticolo 4, paragrafo 2, lettera m).
Articolo 7
Riserva di proprietà
1. Lapertura della procedura di insolvenza
nei confronti dellacquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore
fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento
in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso
dallo Stato di apertura.
2. Lapertura della procedura di insolvenza
nei confronti del venditore di un bene dopo la consegna di questultimo
non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce
che lacquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in
cui è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato
membro diverso dallo Stato di apertura.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi
1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità di inopponibilità
di cui allarticolo 4, paragrafo 2, lettera m).
Articolo 8
Contratto relativo a un bene immobile
Gli effetti della procedura di insolvenza
su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o di goderne
sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio
il bene è situato.
Articolo 9
Sistemi di pagamento e mercati finanziari
1. Fatto salvo larticolo 5, gli effetti
della procedura di insolvenza sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti
a un sistema di pagamento o di regolamento o a un mercato finanziario sono disciplinati
esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile a tale sistema o mercato.
2. La disposizione di cui al paragrafo
1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità
dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al
sistema di pagamento o al mercato finanziario in questione.
Articolo 10
Contratti di lavoro
Gli effetti della procedura di insolvenza
sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla
legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro.
Articolo 11
Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri
Gli effetti della procedura di insolvenza
in ordine ai diritti del debitore su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile,
soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge
dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.
Articolo 12
Brevetti e marchi comunitari
Ai fini del presente regolamento un brevetto
o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie
possono essere inclusi solo in una procedura di cui allarticolo 3, paragrafo
1.
Articolo 13
Atti pregiudizievoli
Non si applica larticolo 4, paragrafo
2, lettera m), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa
dei creditori prova che:
tale
atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato
di apertura,
e che
tale
legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.
Articolo 14
Tutela del terzo acquirente
Qualora, per effetto di un atto concluso
dopo lapertura della procedura di insolvenza, il debitore disponga a titolo
oneroso
di
un bene immobile,
di
una nave o di un aeromobile soggetti alliscrizione in un pubblico registro
o
di
valori mobiliari la cui esistenza presuppone liscrizione in un registro
previsto dalla legge,
la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato
nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità
si tiene il registro.
Articolo 15
Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti
Gli effetti della procedura di insolvenza
su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore
è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato
membro nel quale il procedimento è pendente.
CAPITOLO II
RICONOSCIMENTO DELLA PROCEDURA DI INSOLVENZA
Articolo 16
Principio
1. La decisione di apertura della procedura
di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù
dellarticolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri
non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.
Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualità,
non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri
Stati membri.
2. Il riconoscimento di una procedura di
cui allarticolo 3, paragrafo 1, non osta allapertura di una procedura
di cui allarticolo 3, paragrafo 2, da parte del giudice di un altro Stato
membro. Questultima è una procedura secondaria di insolvenza ai
sensi del capitolo III.
Articolo 17
Effetti del riconoscimento
1. La decisione di apertura di una procedura
di cui allarticolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro,
senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di
apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché,
in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui allarticolo
3, paragrafo 2.
2. Gli effetti della procedura di cui allarticolo
3, paragrafo 2, non possono essere contestati negli altri Stati membri. Qualsiasi
limitazione dei diritti dei creditori, in particolare una dilazione di pagamento
o la remissione di un debito risultante da tale procedura, può essere
fatta valere per i beni situati nel territorio di un altro Stato membro soltanto
nei confronti dei creditori che vi hanno acconsentito.
Articolo 18
Poteri del curatore
1. Il curatore designato da un giudice
competente ai sensi dellarticolo 3, paragrafo 1, può esercitare
nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti
dalla legge dello Stato di apertura, finché, non vi è stata aperta
unaltra procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna
misura conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una procedura
di insolvenza in tale Stato. In particolare, egli può trasferire, fuori
dal territorio dello Stato membro in cui si trovano, i beni del debitore, fatte
salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.
2. Il curatore designato dal giudice competente
ai sensi dellarticolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato
membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile
è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio
di tale altro Stato membro dopo lapertura della procedura di insolvenza.
Può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nellinteresse
dei creditori.
3. Nellesercizio dei propri poteri,
il curatore deve rispettare la legge dello Stato membro nel cui territorio intende
agire e in particolare le modalità di liquidazione dei beni. Tali poteri
non possono includere limpiego di mezzi coercitivi, il diritto di decidere
su una controversia o una lite.
Articolo 19
Prova della nomina del curatore
La nomina del curatore è formalizzata
con la presentazione di una copia conforme alloriginale della decisione
di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice competente.
Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle
lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio il curatore esercita
la sue funzioni. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità
analoga.
Articolo 20
Restituzione e imputazione
1. Il creditore che, dopo lapertura
di una procedura di cui allarticolo 3, paragrafo 1, ottiene con qualsiasi
mezzo, in particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione totale o parziale
del credito con beni del debitore situati nel territorio di un altro Stato membro,
deve restituire al curatore ciò che ha ottenuto, fatte salve le disposizioni
degli articoli 5 e 7.
2. Perché, sia garantita la parità
di trattamento dei creditori, il creditore che, in una procedura di insolvenza,
abbia recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati
in unaltra procedura soltanto allorché i creditori dello stesso
grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale altra procedura una
quota equivalente.
Articolo 21
Pubblicità
1. Il curatore può chiedere che
il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza
e, se del caso, la decisione che lo nomina siano rese pubbliche negli altri
Stati membri secondo le modalità ivi previste. Le misure di pubblicità
precisano inoltre lidentità del curatore nominato nonché,
se la regola di competenza applicata è quella dellarticolo 3, paragrafo
1, ovvero paragrafo 2.
2. Tuttavia, ogni Stato membro nel cui
territorio si trova una dipendenza del debitore può prevedere la pubblicazione
obbligatoria. In tal caso il curatore o lautorità a ciò
legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui allarticolo
3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per la pubblicazione.
Articolo 22
Annotazione in un pubblico registro
1. Il curatore può chiedere che
la decisione di apertura di una procedura di cui allarticolo 3, paragrafo
1, sia annotata nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro
pubblico registro tenuto negli altri Stati membri.
2. Tuttavia, ogni Stato membro può
prevedere lannotazione obbligatoria. In tal caso il curatore o lautorità
a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui allarticolo
3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per lannotazione.
Articolo 23
Spese
Le spese per le misure di pubblicità
e di annotazione di cui agli articoli 21 e 22 sono considerate spese della procedura.
Articolo 24
Prestazioni a favore del debitore
1. Colui che in uno Stato membro adempie
unobbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza
aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del
curatore della procedura, è liberato se non era informato dellapertura
della procedura.
2. Sino a prova contraria, si presume che
colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità
di cui allarticolo 21 non fosse a conoscenza dellapertura della
procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui
il quale labbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza
dellapertura della procedura.
Articolo 25
Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni
1. Le decisioni relative allo svolgimento
e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la
cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dellarticolo 16,
nonché, il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute
senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli
da 31 a 51 eccezion fatta per larticolo 34, secondo comma, della convenzione
di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e lesecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione
a detta convenzione.
La disposizione di cui al primo comma si
applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di
insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.
La disposizione di cui al primo comma si
applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi
successivamente alla richiesta dapertura di una procedura dinsolvenza.
2. Il riconoscimento e lesecuzione
delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo
le disposizioni della convenzione di cui al paragrafo 1, ove questa si applichi.
3. Gli Stati membri non sono obbligati
a riconoscere ed a rendere esecutiva una decisione di cui al paragrafo 1 che
abbia come effetto una limitazione della libertà personale o del segreto
postale.
Articolo 26
Ordine pubblico
Uno Stato membro può rifiutarsi
di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o
di eseguire una decisione presa nellambito di detta procedura, qualora
il riconoscimento o lesecuzione possano produrre effetti palesemente contrari
allordine pubblico, in particolare ai principi fondamenti o ai diritti
e alle libertà personali sanciti dalla costituzione.
CAPITOLO III
PROCEDURE SECONDARIE DI INSOLVENZA
Articolo 27
Apertura
La procedura di cui allarticolo 3,
paragrafo 1, aperta da un giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro
Stato membro (procedura principale) permette di aprire, in questaltro
Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dellarticolo 3,
paragrafo 2, una procedura secondaria dinsolvenza, senza che in questo
altro Stato sia esaminata linsolvenza del debitore. Tale procedura deve
essere una delle procedure che figurano nellallegato B. I suoi effetti
sono limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro.
Articolo 28
Legge applicabile
Salvo disposizioni contrarie del presente
regolamento, si applica alla procedura secondaria la legge dello Stato membro
nel cui territorio questa è aperta.
Articolo 29
Diritto di chiedere lapertura
Lapertura di una procedura secondaria
può essere chiesta:
a) dal curatore
della procedura principale;
b) da qualsiasi
altra persona o autorità legittimata a chiedere lapertura di una
procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio
è chiesta lapertura della procedura secondaria.
Articolo 30
Anticipo delle spese
Qualora la legge dello Stato membro in
cui è chiesta lapertura di una procedura secondaria esiga che lattivo
del debitore sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese della
procedura, il giudice può esigere dal richiedente un anticipo delle spese
o una congrua garanzia.
Articolo 31
Obbligo di collaborazione e dinformazione
1. Salvo disposizioni che limitano la trasmissione
di informazioni, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure
secondarie devono rispettare lobbligo dinformazione reciproca. Devono
comunicare senza ritardo qualsiasi informazione che possa essere utile allaltra
procedura, in particolare la situazione circa linsinuazione e la verifica
dei crediti e i provvedimenti volti a porre fine alla procedura.
2. Fatte salve le norme applicabili a ciascuna
procedura, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure
secondarie hanno il dovere della cooperazione reciproca.
3. Il curatore della procedura secondaria
deve dare in tempo utile la possibilità al curatore della procedura principale
di presentare proposte riguardanti la liquidazione o qualsiasi altro uso dellattivo
della procedura secondaria.
Articolo 32
Esercizio dei diritti dei creditori
1. Ogni creditore può insinuare
il proprio credito nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria.
2. I curatori della procedura principale
e delle procedure secondarie insinuano nelle altre procedure i crediti già
insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò
sia di utilità per i creditori di questultima procedura e fatto
salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare allinsinuazione,
qualora la legge applicabile lo preveda.
3. Il curatore di una procedura principale
o secondaria è legittimato a partecipare a unaltra procedura di
insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare
allassemblea di creditori.
Articolo 33
Sospensione della liquidazione
1. A richiesta del curatore della procedura
principale, il giudice che ha aperto la procedura secondaria sospende in tutto
o in parte le operazioni di liquidazione, salva la facoltà di esigere
in tal caso dal curatore della procedura principale misure atte a garantire
gli interessi dei creditori della procedura secondaria e di taluni gruppi di
creditori. La richiesta del curatore della procedura principale può essere
respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura
principale. La sospensione della liquidazione può essere stabilita per
un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa
durata.
2. Il giudice di cui al paragrafo 1 pone
fine alla sospensione delle operazioni di liquidazione:
a
richiesta del curatore della procedura principale,
dufficio,
a richiesta di un creditore o a richiesta del curatore della procedura secondaria,
in particolare se la misura non è più giustificata dallinteresse
dei creditori della procedura principale o della procedura secondaria.
Articolo 34
Misure che pongono fine alla procedura secondaria di insolvenza
1. Qualora la legge applicabile alla procedura
secondaria preveda la possibilità di chiudere la procedura senza liquidazione
mediante un piano di risanamento, un concordato o una misura analoga, tale misura
è proposta dal curatore della procedura principale.
La chiusura della procedura secondaria
mediante una misura di cui al primo comma diventa definitiva soltanto con lassenso
del curatore della procedura principale ovvero, mancando tale assenso, qualora
la misura proposta non leda gli interessi finanziari dei creditori della procedura
principale.
2. Qualsiasi limitazione dei diritti dei
creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante
dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria, può
produrre effetti nei confronti dei beni del debitore che non siano oggetto di
detta procedura soltanto con lassenso di tutti i creditori interessati.
3. Durante la sospensione delle operazioni
di liquidazione disposta ai sensi dellarticolo 33, soltanto il curatore
della procedura principale, o il debitore con il suo consenso, può proporre
nella procedura secondaria una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente
articolo; non può essere messa ai voti né approvata alcunaltra
proposta relativa a tale misura.
Articolo 35
Residuo dellattivo della procedura secondaria
Se la liquidazione dellattivo della
procedura secondaria consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa
procedura, il curatore ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo
dellattivo al curatore della procedura principale.
Articolo 36
Apertura successiva della procedura principale
Qualora una procedura di cui allarticolo
3, paragrafo 1, sia aperta dopo lapertura di una procedura di cui allarticolo
3, paragrafo 2, in un diverso Stato contraente, alla procedura aperta per prima
si applicano gli articoli da 31 a 35, ove lo stato della procedura lo consenta.
Articolo 37
Conversione della procedura precedente
Il curatore della procedura principale
può chiedere che una procedura figurante nellallegato A precedentemente
aperta in altro Stato contraente sia convertita in una procedura di liquidazione,
se tale convenzione si rivela utile per gli interessi dei creditori della procedura
principale.
Il giudice competente ai sensi dellarticolo
3, paragrafo 2, ordina la conversione in una delle procedure dellallegato
B.
Articolo 38
Provvedimenti conservativi
Allorché, per garantire la conservazione
dei beni del debitore, il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dellarticolo
3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di garantire la conservazione
dei beni del debitore, tale curatore provvisorio è legittimato a chiedere
tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore che si trovano in
un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato, per il periodo che
separa la richiesta dalla decisione di apertura di una procedura di insolvenza.
CAPITOLO IV
INFORMAZIONE DEI CREDITORI E INSINUAZIONE DEI LORO CREDITI
Articolo 39
Diritto di insinuazione dei crediti
Il creditore che ha la residenza abituale,
il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura,
comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli
Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti per iscritto nella procedura
di insolvenza.
Articolo 40
Obbligo di informare i creditori
1. Non appena è aperta una procedura
in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o il curatore da lui
nominato informa senza ritardo i creditori conosciuti che hanno la residenza
abituale, il domicilio o la sede negli altri Stati membri.
2. Linformazione, trasmessa mediante
una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni
previste circa i termini, lorgano o lautorità legittimati
a ricevere linsinuazione dei crediti e gli altri provvedimenti prescritti.
La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia
reale devono insinuare il credito.
Articolo 41
Contenuto dellinsinuazione del credito
Il creditore invia una copia dei documenti
giustificativi, qualora ne esistano, e indica la natura del credito, la data
in cui è sorto, e il relativo importo; indica, inoltre, se vanta un privilegio,
una garanzia reale o una riserva di proprietà e quali sono i beni che
costituiscono la garanzia da lui invocata.
Articolo 42
Lingue
1. Linformazione di cui allarticolo
40 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
di apertura. A tal fine si usa un formulario che reca il titolo Invito
allinsinuazione di un credito. Termine da osservare in tutte le
lingue ufficiali dellUnione europea.
2. Ciascun creditore che ha la residenza
abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di
apertura, può insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una delle
lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal caso, linsinuazione
deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
di apertura, il titolo Insinuazione di credito. Può essere
chiesta al creditore una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue
ufficiali dello Stato di apertura.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 43
Applicazione nel tempo
Le disposizioni del presente regolamento
si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata
in vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dellentrata in vigore
del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dalla legge ad essi
applicabile al momento del loro compimento.
Articolo 44
Rapporti con le convenzioni
1. Una volta entrato in vigore, il presente
regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie
che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri,
in particolare:
a) la convenzione
tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sullautorità
e sullesecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli
atti autentici, firmata a Parigi l8 luglio 1899;
b) la convenzione
tra il Belgio e lAustria sul fallimento, il concordato e la dilazione
di pagamento (con protocollo aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles
il 16 luglio 1969;
c) la convenzione
tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul
fallimento, sullautorità e sullesecuzione delle decisioni
giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles
il 28 marzo 1925;
d) il trattato
tra la Germania e lAustria in materia di fallimento e concordato, firmato
a Vienna il 25 maggio 1979;
e) la convenzione
tra la Francia e lAustria sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento
e sullesecuzione delle decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna
il 27 febbraio 1979;
f) la convenzione
tra la Francia e lItalia sullesecuzione delle sentenze in materia
civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
g) la convenzione
tra lItalia e lAustria in materia di fallimento e concordato, firmata
a Roma il 12 luglio 1977;
h) la convenzione
tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco
riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri
titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata allAia il 30
agosto 1962;
i) la convenzione
tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale (con il relativo protocollo), firmata a Bruxelles
il 2 maggio 1934;
j) la convenzione
tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e lIslanda sul
fallimento, firmata a Copenaghen il 7 novembre 1933;
k) la convenzione
europea su determinati aspetti internazionali del fallimento, firmata ad Istanbul
il 5 giugno 1990.
2. Le convenzioni di cui al paragrafo 1
continuano a produrre effetti nelle materie disciplinate dal presente regolamento
per quanto riguarda le procedure iniziate prima dellentrata in vigore
di questultimo.
3. Il presente regolamento non si applica:
a) in uno
Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare
derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato con uno o più paesi
terzi prima dellentrata in vigore del presente regolamento,
b) nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia incompatibile con gli
obblighi in materia fallimentare e di liquidazione di società insolventi
derivanti da accordi con il Commonwealth esistenti al momento dellentrata
in vigore del presente regolamento.
Articolo 45
Modifica degli allegati
Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su iniziativa di uno Stato membro o su proposta della Commissione,
può modificare gli allegati.
Articolo 46
Relazioni
Non oltre il 1 giugno 2012 e in seguito
ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio
e al Comitato economico e sociale una relazione sullapplicazione del presente
regolamento, corredata, se necessario, da proposte di modifica del medesimo.
Articolo 47
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore
il 31 maggio 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO A
Procedure di insolvenza di cui allarticolo 2, lettera a)
BELGIQUE BELGIË
Het faillissement/La faillite
Het gerechtelijk akkoord/Le concordat judiciaire
De collective schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes
DEUTSCHLAND
Das Konkursverfahren
Das gerichtliche Vergleichsverfahren
Das Gesamtvollstreckungsverfahren
Das Insolvenzverfahren
ELLAS
Ptwceush
H eidikh ekkaqarish
H prosorinh diaceirish etairas.
H dioikhsh kai h diaceirish twn pistwtwn
H upagwgh epiceirhshs upo epitropo me skopo th sunayh sumbibasmou me tous pistwtes
ESPAÑA
Concurso de acreedores
Quiebra
Suspensión de pagos
FRANCE
Liquidation judiciaire
Redressement judiciaire avec nomination dun administrateur
IRELAND
Compulsory winding-up by the Court
Bankruptcy
The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
Winding-up in bankruptcy of partnerships
Creditors voluntary winding-up (with confirmation of a Court)
Arrangements under the control of the Court which insolve the vesting
of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation
and distribution
Company examinership
ITALIA
Fallimento
Concordato preventivo
Liquidazione coatta amministrativa
Amministrazione straordinaria
Amministrazione controllata
LUXEMBOURG
Faillite
Gestion contrôlée
Concordat préventif de faillite (par abandon dactif)
Régime spécial de liquidation du notariat
NEDERLAND
Het faillissement
De surséance van betaling
De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
ÖSTERREICH
Das Konkursverfahren
Das Ausgleichsverfahren
PORTUGAL
O processo de falência
Os processos especiais de recuperação de empresa,ou seja:
a concordata
a reconstituição empresarial
a reestruturação financeira
a gestão controlada
SUOMI FINLAND
Konkurssi/konkurs
Yrityssaneeraus/företagssanering
SVERIGE
Konkurs
Företagsrekostruktion
UNITED KINGDOM
Winding-up by subject to the supervision of the Court
Creditors voluntary winding-up (with confirmation by the Court)
Administration
Voluntary arrangements under insolvency legislation
Bankrupcy or sequestration
ALLEGATO A
Procedure di liquidazione, di cui allarticolo 2, lettera c)
BELGIQUE-/BELGIË
- Het faillissement/La faillite
DEUTSCHLAND
- Das Konkursverfahren
- Das Gesamtvollstreckungsverfahren
- Das Insolvenzverfahren
ELLAS
ESPAÑA
- Concurso de acreedores
- Quiebra
- Suspensión de pagos basada en la insolvencia definitiva
FRANCE
- Liquidation judiciaire
IRELAND
- Compulsory winding-up
- Bankruptcy
- The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
- Winding-up in bankruptcy of partnerships
- Creditor's voluntary winding-up (with confirmation of a Court)
- Arrangements of the control of the Court which involve the vesting of all
or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation
and distribution
ITALIA
- Fallimento
- Liquidazione coatta amministrativa
LUXEMBOURG
- Faillite
- Régime spécial de liquidation du notariat
NEDERLAND
- Het faillissement
- De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
ÖSTERREICH
- Das Konkursverfahren
PORTUGAL
- O processo de falência
SUOMI-FINLAND
- Konkurssi/konkurs
SVERIGE
- Konkurs
UNITED KINGDOM
- Winding-up by or subject to the supervision of the Court
- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the Court)
- Bankruptcy or sequestration