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giugno 2002

Nuove leggi e progetti di legge

Regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea, 29 maggio 2000, n. 1346/2000 – Relativo alle procedure di insolvenza
(in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, 30 giugno 2000, n. L160)

Commento di Antonucci e Napolitano

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera c) e 67, paragrafo 1,
considerando quanto segue
     (1) L’Unione europea ha stabilito quale obiettivo l’istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
     (2)
Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L’adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell’articolo 65 del trattato.
     (3)
Le attività delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto comunitario. Poiché anche l’insolvenza di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno, vi è necessità di un atto comunitario che imponga di coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente.
     (4)
È necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (“forum shopping”).
     (5)
Tali obiettivi non possono essere raggiunti in maniera soddisfacente a livello nazionale ed è quindi giustificata un’azione a livello comunitario.
     (6)
Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch’esse tale principio.
     (7) Le procedure di insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati e ad altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione alla medesima.
     (8) Allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri.
     (9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure di insolvenza, chiunque sia il debitore, persona fisica o giuridica, commerciante o non commerciante. Le procedure di insolvenza cui si applica il presente regolamento sono elencate negli allegati. Le procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici e gli enti creditizi, le imprese d’investimento che detengono fondi o valori mobiliari di terzi e gli organismi d’investimento collettivo dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Tali imprese non dovrebbero essere contemplate nel regolamento poiché ad esse si applica un regime particolare e le autorità nazionali hanno, in alcuni casi, poteri di intervento estremamente ampi.
     (10) Le procedure di insolvenza non richiedono necessariamente l’intervento di un’autorità giudiziaria. Il termine “giudice” nel presente regolamento dovrebbe essere inteso in senso ampio, in modo da comprendere persone o organi legittimati dalla legge nazionale a aprire procedure di insolvenza. Perché si applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni del regolamento, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza e dovrebbero comportare lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore.
     (11) Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un’unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta la Comunità. Pertanto, l’applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale in particolare per le garanzie esistenti nella Comunità, che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differenze. Il presente regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall’altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello stato di apertura.
     (12) Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria in parallelo con la procedura principale. La procedura secondaria può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono di rispettare le esigenze di uniformità all’interno della Comunità.
     (13) Per “centro degli interessi principali” si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi.
     (14) Il presente regolamento si applica unicamente alle procedure in cui il centro degli interessi principali del debitore si trovi all’interno della Comunità.
     (15) Le disposizioni del presente regolamento relative alla competenza fissano soltanto la competenza internazionale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire procedure di insolvenza. La competenza territoriale nello Stato membro è determinata dal suo diritto nazionale.
     (16) Ai giudici competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza dovrebbe essere consentito di imporre l’adozione di provvedimenti provvisori e conservativi sin dalla richiesta di apertura della procedura. I provvedimenti conservativi anteriori e posteriori all’apertura della procedura di insolvenza possono avere grande rilevanza per garantire l’efficacia della procedura stessa. Il regolamento dovrebbe prevedere al riguardo diverse possibilità: da un lato il giudice competente per la procedura principale di insolvenza dovrebbe poter disporre provvedimenti provvisori conservativi anche per quanto concerne i beni situati nel territorio di altri Stati membri, dall’altro un curatore provvisorio, designato anteriormente all’apertura della procedura principale di insolvenza negli Stati in cui si trova una dipendenza del creditore, in base al diritto di detto Stato, richiedere eventuali provvedimenti conservativi.
     (17) Prima dell’apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbe spettare esclusivamente ai creditori locali e ai creditori della dipendenza locale o essere limitato ai casi in cui non si può aprire una procedura principale a norma del diritto dello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Scopo di detta restrizione è limitare al minimo indispensabile i casi in cui è chiesta l’apertura di una procedura territoriale di insolvenza prima dell’apertura della procedura principale. Se la procedura principale di insolvenza viene aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria.
     (18) In seguito all’apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza non è limitato dal presente regolamento. Il curatore della procedura principale o chiunque sia a ciò legittimato ai sensi della legge nazionale di tale Stato membro può chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza.
     (19) Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela dell’interesse locale. Può accadere ad esempio che il patrimonio del debitore sia troppo complesso da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l’estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono situati. Per questo motivo il curatore della procedura principale può chiedere l’apertura di una procedura secondaria quando ciò sia necessario per una gestione efficace dell’attivo.
     (20) Le procedure principali e secondarie di insolvenza possono tuttavia contribuire ad un’efficace liquidazione dell’attivo soltanto se è effettuato un coordinamento tra tutte le procedure pendenti. Il presupposto essenziale a tal fine è una stretta collaborazione tra i diversi curatori, che deve comportare in particolare un sufficiente scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d’insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità di intervento sulle procedure secondarie d’insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo ad esempio la facoltà di proporre un piano di risanamento o un concordato oppure di chiedere la sospensione della liquidazione dell’attivo nelle procedure secondarie.
     (21) Ciascun creditore, che abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio o la sede statutaria nella Comunità, dovrebbe avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure di insolvenza pendenti nella Comunità sul patrimonio del debitore. Ciò dovrebbe valere anche per le autorità tributarie e gli organismi di previdenza sociale. Nell’interesse della parità di trattamento dei creditori, la ripartizione del ricavato deve tuttavia essere coordinata. Ogni creditore dovrebbe poter trattenere quanto ha ottenuto a seguito di una procedura di insolvenza, ma non dovrebbe poter partecipare alla ripartizione dell’attivo di un’altra procedura finché i creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto una quota proporzionale equivalente.
     (22) Il presente regolamento dovrebbe prevedere l’immediato riconoscimento delle decisioni relative all’apertura, allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza che rientra nel suo ambito d’applicazione, nonché delle decisioni strettamente collegate con detta procedura d’insolvenza. Il riconoscimento automatico dovrebbe pertanto avere per conseguenza che gli effetti che il diritto dello Stato di apertura della procedura comporta per la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri. Il riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudici degli Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di fiducia reciproca. A tale riguardo i motivi del mancato riconoscimento dovrebbero essere ridotti al minimo necessario. Si dovrebbe risolvere secondo tale principio anche il conflitto che insorge quando i giudici di due Stati membri si ritengono competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza. La decisione del giudice che apre per primo la procedura dovrebbe essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza che questi ultimi abbiano la facoltà di sottoporre a valutazione la decisione del primo giudice.
     (23) Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono – nel loro ambito d’applicazione – le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura locale. La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura d’insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d’insolvenza.
     (24) Il riconoscimento automatico di una procedura d’insolvenza alla quale si applica di norma la legge dello Stato di apertura può interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri Stati membri. A tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta, si dovrebbe prevedere una serie di deroghe alla regola generale.
     (25) Sono particolarmente necessari criteri speciali di collegamento che deroghino alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali, perché questi hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti. La costituzione, la validità e la portata di detti diritti reali dovrebbero essere disciplinate, di norma, dalla legge del luogo in cui si trovano i beni e su di esse non dovrebbe incidere l’apertura della procedura d’insolvenza. Pertanto il titolare del diritto reale dovrebbe poter continuare a far valere il diritto di separare la garanzia dalla massa. Se i beni sono soggetti a diritti reali a norma della lex situs di uno Stato membro mentre la procedura principale si svolge in un altro Stato membro, il curatore della procedura principale dovrebbe poter chiedere l’apertura di una procedura secondaria nella giurisdizione in cui sorgono i diritti reali purché il debitore possegga una dipendenza in tale Stato. Se non viene aperta una procedura secondaria, il residuo del ricavato della vendita del patrimonio coperto da diritti reali va ceduto al curatore della procedura principale.
     (26) Se la legge dello Stato di apertura non permette la compensazione, il creditore ne dovrebbe comunque aver diritto se essa è possibile in base alla legge applicabile al credito del debitore insolvente. In tal modo, la compensazione diventerà in sostanza una specie di garanzia disciplinata da una legge sulla quale il creditore può fare affidamento nel momento in cui sorge il credito.
     (27) È inoltre necessaria una tutela specifica per i sistemi di pagamento e i mercati finanziari. Ciò vale, per esempio, per la liquidazione dei contratti e le compensazioni riconducibili a tali sistemi, oltre che per la realizzazione di titoli e per le garanzie a copertura di dette operazioni, a norma, in particolare, della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli(5). Su dette operazioni dovrebbe pertanto incidere soltanto la legge applicabile al sistema o al mercato in questione. L’obiettivo di tale disposizione è evitare, in caso di insolvenza di una parte delle operazioni, qualsiasi modifica dei meccanismi di regolamento e di liquidazione delle operazioni previsti nei sistemi di pagamento o di regolamento o nei mercati finanziari organizzati operanti negli Stati membri. La direttiva 98/26/CE prevede disposizioni particolari che dovrebbero sostituire le disposizioni generali del regolamento.
     (28) Per tutelare i lavoratori e i rapporti di lavoro, gli effetti della procedura di insolvenza sulla continuazione o la cessazione del rapporto di lavoro e sui diritti ed obblighi di ciascuna parte del rapporto devono essere stabiliti dalla legge applicabile al contratto in base alle norme generali sui conflitti di leggi. Ogni altra questione di diritto fallimentare, come ad esempio se i crediti dei lavoratori siano assistiti o meno da una prelazione e quale sia il grado di questa eventuale prelazione, dovrebbe essere disciplinata dalla legge dello Stato di apertura.
     (29) Per tutelare l’attività commerciale, occorrerebbe pubblicizzare negli altri Stati membri, su richiesta del curatore, il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura. Qualora nello Stato membro interessato si trovi una dipendenza, può essere imposto l’obbligo di pubblicità. Comunque, in entrambi i casi, la pubblicità non dovrebbe costituire un presupposto per il riconoscimento della procedura straniera.
     (30) In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare l’apertura della procedura e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare tali persone che, ignorando che all’estero è stata aperta una procedura, adempiono obbligazioni a favore del debitore, laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle a favore del curatore straniero, si dovrebbe attribuire carattere liberatorio a tale prestazione o pagamento.
     (31) Al presente regolamento dovrebbero essere acclusi allegati riguardanti l’iter delle procedure d’insolvenza. Poiché questi riguardano esclusivamente la normativa degli Stati membri, vi sono fondati motivi specifici perché il Consiglio si riservi il diritto di modificare detti allegati per poterli adattare alle eventuali modifiche del diritto interno degli Stati membri.
     (32) Il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato, conformemente all’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all’adozione ed applicazione del presente regolamento.
     (33) La Danimarca a norma degli articolo 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all’adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Campo d’applicazione
     1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore.
     2. Il presente regolamento non si applica alle procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici o gli enti creditizi, le imprese d’investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, agli organismi d’investimento collettivo.

Articolo 2 – Definizioni
     Ai fini del presente regolamento, s’intende per:
     a) “Procedura di insolvenza”, le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1. L’elenco di tali procedure figura nell’allegato A;
     b) “Curatore”, qualsiasi persona o organo la cui funzione è di amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi affari. L’elenco di tali persone e organi figura nell’allegato C;
     c) “Procedura di liquidazione”, una procedura d’insolvenza ai sensi della lettera a), che comporta la liquidazione dei beni del debitore, anche se la procedura è chiusa in seguito ad un concordato o ad altra misura che ponga fine all’insolvenza o è chiusa a causa di insufficienza dell’attivo. L’elenco di tali procedure figura nell’allegato B;
     d) “Giudice”, l’organo giudiziario o qualsiasi altra competente di uno Stato membro legittimata ad aprire una procedura di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa;
     e) “Decisione”, in relazione all’apertura di una procedura d’insolvenza o alla nomina di un curatore, la decisione di qualsiasi giudice competente a aprire tale procedura o a nominare un curatore;
     f) “Momento in cui è aperta la procedura di insolvenza”, il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;
     g) “Stato membro in cui si trova un bene”,
          – per i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene,
          – per i beni e i diritti che il proprietario o titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, lo Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro,
          – per i crediti, lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all’articolo 3, paragrafo 1;
     h) “Dipendenza”, qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni.

Articolo 3 – Competenza internazionale
     1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.
     2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.
     3. Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.
     4. Una procedura d’insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dell’apertura di una procedura principale d’insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:
          a) allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura d’insolvenza di cui al paragrafo 1,
ovvero
          b) allorché l’apertura della procedura territoriale d’insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall’esercizio di tale dipendenza.

Articolo 4 – Legge applicabile
     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”.
     2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:
          a) i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;
          b) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza;
          c) i poteri, rispettivamente, del debitore e del curatore;
          d) le condizioni di opponibilità della compensazione;
          e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;
          f) gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;
          g) i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza;
          h) le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;
          i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;
          j) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante concordato;
          k) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;
          l) l’onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;
          m) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Articolo 5 – Diritti reali dei terzi
     1. L’apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che al momento dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.
     2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:
          a) il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un’ipoteca;
          b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;
          c) il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell’avente diritto;
          d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.
     3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.
     4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 6 – Compensazione
     1. L’apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito del debitore, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito del debitore insolvente.
     2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 7 – Riserva di proprietà
     1. L’apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell’acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura.
     2. L’apertura della procedura di insolvenza nei confronti del venditore di un bene dopo la consegna di quest’ultimo non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce che l’acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.
     3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità di inopponibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 8 – Contratto relativo a un bene immobile
     Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o di goderne sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato.

Articolo 9 – Sistemi di pagamento e mercati finanziari
     1. Fatto salvo l’articolo 5, gli effetti della procedura di insolvenza sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un sistema di pagamento o di regolamento o a un mercato finanziario sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile a tale sistema o mercato.
     2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al sistema di pagamento o al mercato finanziario in questione.

Articolo 10 – Contratti di lavoro
     Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro.

Articolo 11 – Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri
     Gli effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti del debitore su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.

Articolo 12 – Brevetti e marchi comunitari
     Ai fini del presente regolamento un brevetto o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 13 – Atti pregiudizievoli
     Non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:
          – tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura,
e che
          – tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.

Articolo 14 – Tutela del terzo acquirente
     Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l’apertura della procedura di insolvenza, il debitore disponga a titolo oneroso
          – di un bene immobile,
          – di una nave o di un aeromobile soggetti all’iscrizione in un pubblico registro
o
          – di valori mobiliari la cui esistenza presuppone l’iscrizione in un registro previsto dalla legge,
la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro.

Articolo 15 – Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti
     Gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente.

CAPITOLO II
RICONOSCIMENTO DELLA PROCEDURA DI INSOLVENZA

Articolo 16 – Principio
     1. La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.
Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri.
     2. Il riconoscimento di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, non osta all’apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, da parte del giudice di un altro Stato membro. Quest’ultima è una procedura secondaria di insolvenza ai sensi del capitolo III.

Articolo 17 – Effetti del riconoscimento
     1. La decisione di apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché, in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
     2. Gli effetti della procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, non possono essere contestati negli altri Stati membri. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, in particolare una dilazione di pagamento o la remissione di un debito risultante da tale procedura, può essere fatta valere per i beni situati nel territorio di un altro Stato membro soltanto nei confronti dei creditori che vi hanno acconsentito.

Articolo 18 – Poteri del curatore
     1. Il curatore designato da un giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché, non vi è stata aperta un’altra procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna misura conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in tale Stato. In particolare, egli può trasferire, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano, i beni del debitore, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.
     2. Il curatore designato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l’apertura della procedura di insolvenza. Può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell’interesse dei creditori.
     3. Nell’esercizio dei propri poteri, il curatore deve rispettare la legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire e in particolare le modalità di liquidazione dei beni. Tali poteri non possono includere l’impiego di mezzi coercitivi, il diritto di decidere su una controversia o una lite.

Articolo 19 – Prova della nomina del curatore
     La nomina del curatore è formalizzata con la presentazione di una copia conforme all’originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice competente.
Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio il curatore esercita la sue funzioni. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.

Articolo 20 – Restituzione e imputazione
     1. Il creditore che, dopo l’apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo, in particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione totale o parziale del credito con beni del debitore situati nel territorio di un altro Stato membro, deve restituire al curatore ciò che ha ottenuto, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.
     2. Perché, sia garantita la parità di trattamento dei creditori, il creditore che, in una procedura di insolvenza, abbia recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati in un’altra procedura soltanto allorché i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale altra procedura una quota equivalente.

Articolo 21 – Pubblicità
     1. Il curatore può chiedere che il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza e, se del caso, la decisione che lo nomina siano rese pubbliche negli altri Stati membri secondo le modalità ivi previste. Le misure di pubblicità precisano inoltre l’identità del curatore nominato nonché, se la regola di competenza applicata è quella dell’articolo 3, paragrafo 1, ovvero paragrafo 2.
     2. Tuttavia, ogni Stato membro nel cui territorio si trova una dipendenza del debitore può prevedere la pubblicazione obbligatoria. In tal caso il curatore o l’autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per la pubblicazione.

Articolo 22 – Annotazione in un pubblico registro
     1. Il curatore può chiedere che la decisione di apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sia annotata nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro pubblico registro tenuto negli altri Stati membri.
     2. Tuttavia, ogni Stato membro può prevedere l’annotazione obbligatoria. In tal caso il curatore o l’autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per l’annotazione.

Articolo 23 – Spese
     Le spese per le misure di pubblicità e di annotazione di cui agli articoli 21 e 22 sono considerate spese della procedura.

Articolo 24 – Prestazioni a favore del debitore
     1. Colui che in uno Stato membro adempie un’obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell’apertura della procedura.
     2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all’articolo 21 non fosse a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l’abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell’apertura della procedura.

Articolo 25 – Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni
     1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16, nonché, il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 31 a 51 eccezion fatta per l’articolo 34, secondo comma, della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione a detta convenzione.
     La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.
     La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla richiesta d’apertura di una procedura d’insolvenza.
     2. Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo le disposizioni della convenzione di cui al paragrafo 1, ove questa si applichi.
     3. Gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere ed a rendere esecutiva una decisione di cui al paragrafo 1 che abbia come effetto una limitazione della libertà personale o del segreto postale.

Articolo 26 – Ordine pubblico
     Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell’ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l’esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all’ordine pubblico, in particolare ai principi fondamenti o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione.

CAPITOLO III
PROCEDURE SECONDARIE DI INSOLVENZA

Articolo 27 – Apertura
     La procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, aperta da un giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro (procedura principale) permette di aprire, in quest’altro Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, una procedura secondaria d’insolvenza, senza che in questo altro Stato sia esaminata l’insolvenza del debitore. Tale procedura deve essere una delle procedure che figurano nell’allegato B. I suoi effetti sono limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro.

Articolo 28 – Legge applicabile
     Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta.

Articolo 29 – Diritto di chiedere l’apertura
     L’apertura di una procedura secondaria può essere chiesta:
          a) dal curatore della procedura principale;
          b) da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l’apertura della procedura secondaria.

Articolo 30 – Anticipo delle spese
     Qualora la legge dello Stato membro in cui è chiesta l’apertura di una procedura secondaria esiga che l’attivo del debitore sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese della procedura, il giudice può esigere dal richiedente un anticipo delle spese o una congrua garanzia.

Articolo 31 – Obbligo di collaborazione e d’informazione
     1. Salvo disposizioni che limitano la trasmissione di informazioni, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie devono rispettare l’obbligo d’informazione reciproca. Devono comunicare senza ritardo qualsiasi informazione che possa essere utile all’altra procedura, in particolare la situazione circa l’insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a porre fine alla procedura.
     2. Fatte salve le norme applicabili a ciascuna procedura, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie hanno il dovere della cooperazione reciproca.
     3. Il curatore della procedura secondaria deve dare in tempo utile la possibilità al curatore della procedura principale di presentare proposte riguardanti la liquidazione o qualsiasi altro uso dell’attivo della procedura secondaria.

Articolo 32 – Esercizio dei diritti dei creditori
     1. Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria.
     2. I curatori della procedura principale e delle procedure secondarie insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest’ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare all’insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.
     3. Il curatore di una procedura principale o secondaria è legittimato a partecipare a un’altra procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all’assemblea di creditori.

Articolo 33 – Sospensione della liquidazione
     1. A richiesta del curatore della procedura principale, il giudice che ha aperto la procedura secondaria sospende in tutto o in parte le operazioni di liquidazione, salva la facoltà di esigere in tal caso dal curatore della procedura principale misure atte a garantire gli interessi dei creditori della procedura secondaria e di taluni gruppi di creditori. La richiesta del curatore della procedura principale può essere respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura principale. La sospensione della liquidazione può essere stabilita per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata.
     2. Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle operazioni di liquidazione:
          – a richiesta del curatore della procedura principale,
          – d’ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta del curatore della procedura secondaria, in particolare se la misura non è più giustificata dall’interesse dei creditori della procedura principale o della procedura secondaria.

Articolo 34 – Misure che pongono fine alla procedura secondaria di insolvenza
     1. Qualora la legge applicabile alla procedura secondaria preveda la possibilità di chiudere la procedura senza liquidazione mediante un piano di risanamento, un concordato o una misura analoga, tale misura è proposta dal curatore della procedura principale.
     La chiusura della procedura secondaria mediante una misura di cui al primo comma diventa definitiva soltanto con l’assenso del curatore della procedura principale ovvero, mancando tale assenso, qualora la misura proposta non leda gli interessi finanziari dei creditori della procedura principale.
     2. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria, può produrre effetti nei confronti dei beni del debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto con l’assenso di tutti i creditori interessati.
     3. Durante la sospensione delle operazioni di liquidazione disposta ai sensi dell’articolo 33, soltanto il curatore della procedura principale, o il debitore con il suo consenso, può proporre nella procedura secondaria una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo; non può essere messa ai voti né approvata alcun’altra proposta relativa a tale misura.

Articolo 35 – Residuo dell’attivo della procedura secondaria
     Se la liquidazione dell’attivo della procedura secondaria consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, il curatore ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell’attivo al curatore della procedura principale.

Articolo 36 – Apertura successiva della procedura principale
     Qualora una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sia aperta dopo l’apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, in un diverso Stato contraente, alla procedura aperta per prima si applicano gli articoli da 31 a 35, ove lo stato della procedura lo consenta.

Articolo 37 – Conversione della procedura precedente
     Il curatore della procedura principale può chiedere che una procedura figurante nell’allegato A precedentemente aperta in altro Stato contraente sia convertita in una procedura di liquidazione, se tale convenzione si rivela utile per gli interessi dei creditori della procedura principale.
     Il giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, ordina la conversione in una delle procedure dell’allegato B.

Articolo 38 – Provvedimenti conservativi
     Allorché, per garantire la conservazione dei beni del debitore, il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di garantire la conservazione dei beni del debitore, tale curatore provvisorio è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di apertura di una procedura di insolvenza.

CAPITOLO IV
INFORMAZIONE DEI CREDITORI E INSINUAZIONE DEI LORO CREDITI

Articolo 39 – Diritto di insinuazione dei crediti
     Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti per iscritto nella procedura di insolvenza.

Articolo 40 – Obbligo di informare i creditori
     1. Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o il curatore da lui nominato informa senza ritardo i creditori conosciuti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede negli altri Stati membri.
     2. L’informazione, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l’organo o l’autorità legittimati a ricevere l’insinuazione dei crediti e gli altri provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito.

Articolo 41 – Contenuto dell’insinuazione del credito
     Il creditore invia una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indica la natura del credito, la data in cui è sorto, e il relativo importo; indica, inoltre, se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà e quali sono i beni che costituiscono la garanzia da lui invocata.

Articolo 42 – Lingue
     1. L’informazione di cui all’articolo 40 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura. A tal fine si usa un formulario che reca il titolo “Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare” in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.
     2. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, può insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal caso, l’insinuazione deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura, il titolo “Insinuazione di credito”. Può essere chiesta al creditore una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43 – Applicazione nel tempo
     Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dalla legge ad essi applicabile al momento del loro compimento.

Articolo 44 – Rapporti con le convenzioni
     1. Una volta entrato in vigore, il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri, in particolare:
          a) la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull’autorità e sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l’8 luglio 1899;
          b) la convenzione tra il Belgio e l’Austria sul fallimento, il concordato e la dilazione di pagamento (con protocollo aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles il 16 luglio 1969;
          c) la convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, sull’autorità e sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;
          d) il trattato tra la Germania e l’Austria in materia di fallimento e concordato, firmato a Vienna il 25 maggio 1979;
          e) la convenzione tra la Francia e l’Austria sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979;
          f) la convenzione tra la Francia e l’Italia sull’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
          g) la convenzione tra l’Italia e l’Austria in materia di fallimento e concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977;
          h) la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all’Aia il 30 agosto 1962;
          i) la convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (con il relativo protocollo), firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934;
          j) la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l’Islanda sul fallimento, firmata a Copenaghen il 7 novembre 1933;
          k) la convenzione europea su determinati aspetti internazionali del fallimento, firmata ad Istanbul il 5 giugno 1990.
     2. Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre effetti nelle materie disciplinate dal presente regolamento per quanto riguarda le procedure iniziate prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo.
     3. Il presente regolamento non si applica:
          a) in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato con uno o più paesi terzi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento,
          b) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare e di liquidazione di società insolventi derivanti da accordi con il Commonwealth esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 45 – Modifica degli allegati
     Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su iniziativa di uno Stato membro o su proposta della Commissione, può modificare gli allegati.

Articolo 46 – Relazioni
     Non oltre il 1 giugno 2012 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se necessario, da proposte di modifica del medesimo.

Articolo 47 – Entrata in vigore
     Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO A
Procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, lettera a)

BELGIQUE – BELGIË
– Het faillissement/La faillite
– Het gerechtelijk akkoord/Le concordat judiciaire
– De collective schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

DEUTSCHLAND
–Das Konkursverfahren
–Das gerichtliche Vergleichsverfahren
–Das Gesamtvollstreckungsverfahren
–Das Insolvenzverfahren

ELLAS
Ptwceush
H eidikh ekkaqarish
H prosorinh diaceirish etairas. H dioikhsh kai h diaceirish twn pistwtwn
H upagwgh epiceirhshs upo epitropo me skopo th sunayh sumbibasmou me tous pistwte
s

ESPAÑA
–Concurso de acreedores
–Quiebra
–Suspensión de pagos

FRANCE
–Liquidation judiciaire
–Redressement judiciaire avec nomination d’un administrateur

IRELAND
– Compulsory winding-up by the Court
– Bankruptcy
–The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
– Winding-up in bankruptcy of partnerships
– Creditor’s voluntary winding-up (with confirmation of a Court)
– Arrangements under the control of the Court which insolve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution
– Company examinership

ITALIA
– Fallimento
– Concordato preventivo
– Liquidazione coatta amministrativa
– Amministrazione straordinaria
– Amministrazione controllata

LUXEMBOURG
– Faillite
– Gestion contrôlée
– Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)
– Régime spécial de liquidation du notariat

NEDERLAND
– Het faillissement
– De surséance van betaling
– De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH
– Das Konkursverfahren
– Das Ausgleichsverfahren

PORTUGAL
– O processo de falência
– Os processos especiais de recuperação de empresa,ou seja:
    – a concordata
    – a reconstituição empresarial
    – a reestruturação financeira
    – a gestão controlada

SUOMI – FINLAND
– Konkurssi/konkurs
– Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE
– Konkurs
– Företagsrekostruktion

UNITED KINGDOM
– Winding-up by subject to the supervision of the Court
– Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the Court)
– Administration
– Voluntary arrangements under insolvency legislation
– Bankrupcy or sequestration

 

ALLEGATO A
Procedure di liquidazione, di cui all’articolo 2, lettera c)

BELGIQUE-/BELGIË
- Het faillissement/La faillite

DEUTSCHLAND
- Das Konkursverfahren
- Das Gesamtvollstreckungsverfahren
- Das Insolvenzverfahren

ELLAS

ESPAÑA
- Concurso de acreedores
- Quiebra
- Suspensión de pagos basada en la insolvencia definitiva

FRANCE
- Liquidation judiciaire

IRELAND
- Compulsory winding-up
- Bankruptcy
- The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
- Winding-up in bankruptcy of partnerships
- Creditor's voluntary winding-up (with confirmation of a Court)
- Arrangements of the control of the Court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA
- Fallimento
- Liquidazione coatta amministrativa

LUXEMBOURG
- Faillite
- Régime spécial de liquidation du notariat

NEDERLAND
- Het faillissement
- De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH
- Das Konkursverfahren

PORTUGAL
- O processo de falência

SUOMI-FINLAND
- Konkurssi/konkurs

SVERIGE
- Konkurs

UNITED KINGDOM
- Winding-up by or subject to the supervision of the Court
- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the Court)
- Bankruptcy or sequestration

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