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giugno 2002
Nuove leggi e progetti di legge
Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dellarticolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366
(in Gazzetta Ufficiale, 15 aprile 2002, n. 88)
Art. 1 Nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi in materia di società e di consorzi
1. Il Titolo XI del libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
«Titolo XI
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI
Capo I Delle falsità
Articolo 2621 (False comunicazioni sociali)
Salvo quanto previsto dallarticolo 2622, gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con lintenzione di ingannare
i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste
dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti
al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni
la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta
situazione, sono puniti con larresto fino ad un anno e sei mesi.
La punibilità è estesa anche al
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla
società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità
o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale
essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità
o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio,
al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio
netto non superiore all1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative
che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per
cento da quella corretta.
Articolo
2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali,
con lintenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire
per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni
o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o
al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché
oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre
in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale
ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra
altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti
diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato,
di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Nel caso di società soggette alle disposizioni
della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro
anni e il delitto è procedibile dufficio.
La punibilità per i fatti previsti dal
primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal
primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non
alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale
o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La
punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni
determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle
imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto
non superiore all1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se
conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono
in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Articolo
2623 (Falso in prospetto) Chiunque, allo scopo di conseguire per sé
o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione
allinvestimento o dellammissione alla quotazione nei mercati regolamentati,
ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto
o di scambio, con la consapevolezza della falsità e lintenzione
di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta
dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è
punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con larresto
fino ad un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato
un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione
da uno a tre anni.
Articolo
2624 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società
di revisione) I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire
per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni,
con la consapevolezza della falsità e lintenzione di ingannare
i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società,
ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore
i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se
la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con larresto
fino a un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato
un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della
reclusione da uno a quattro anni.
Articolo
2625 (Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti
o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento
delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci,
ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci,
si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona
offesa.
Capo II Degli
illeciti commessi dagli amministratori
Articolo 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti)
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale
sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano
dallobbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo
2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) Salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono
utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge
a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili,
che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con larresto
fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione
delle riserve prima del termine previsto per lapprovazione del bilancio
estingue il reato.
Articolo
2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla
legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione
allintegrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili
per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori
che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni
o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti
prima del termine previsto per lapprovazione del bilancio relativo allesercizio
in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è
estinto.
Articolo
2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che,
in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano
riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni,
cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del
giudizio estingue il reato.
Capo III
Degli illeciti commessi mediante omissione
Articolo 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni
o depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni
rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini
prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065
euro.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la
sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
Articolo
2631 (Omessa convocazione dellassemblea) Gli amministratori e i
sindaci che omettono di convocare lassemblea dei soci nei casi previsti
dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non
prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione,
questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal
momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto
che obbliga alla convocazione dellassemblea dei soci.
La sanzione amministrativa pecuniaria è
aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto
di espressa legittima richiesta da parte dei soci.
Capo IV Degli
altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali.
Articolo 2632 (Formazione fittizia del capitale)
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od
aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione
di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di
beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso
di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo
2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento
dei creditori sociali o dellaccantonamento delle somme necessarie a soddisfarli,
cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del
giudizio estingue il reato.
Articolo
2634 (Infedeltà patrimoniale) Gli amministratori, i direttori
generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della
società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei
beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale,
sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto è
commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per
conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
In ogni caso non è ingiusto il profitto
della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti
o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dallappartenenza
al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma
si procede a querela della persona offesa.
Articolo
2635 (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità)
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili
della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio,
cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino
a tre anni.
La stessa pena si applica a chi dà o promette
utilità.
Si procede a querela della persona offesa.
Articolo 2636 (Illecita influenza sullassemblea) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 2637 (Aggiotaggio) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sullaffidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Articolo
2638 (Ostacolo allesercizio delle funzioni delle autorità pubbliche
di vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge
alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti,
i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla
legge, al fine di ostacolare lesercizio delle funzioni di vigilanza, espongono
fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni,
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza
ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o
in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima,
sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è
estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori,
i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e
gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza
o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche
omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente
ne ostacolano le funzioni.
Articolo
2639 (Estensione delle qualifiche soggettive) Per i reati previsti dal
presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare
della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è
tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita
in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica
o alla funzione.
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti
i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni
sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono
legalmente incaricati autorità giudiziaria o autorità pubblica
di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti
o gestiti per conto di terzi.
Articolo 2640 (Circostanza attenuante) Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato unoffesa di particolare tenuità la pena è diminuita.
Articolo
2641 (Confisca) In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata
la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per
commetterlo.
Quando non è possibile lindividuazione
o lapprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto
una somma di denaro o beni di valore equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi precedenti
si applicano le disposizioni dellarticolo 240 del codice penale.».
Art. 2. Circostanza
aggravante del reato previsto dallarticolo 622 del codice penale
1. Allarticolo 622 del codice penale,
dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aggravata
se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci
o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della
società.».
Art. 3. Responsabilità
amministrativa delle società
1. La rubrica della sezione III del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituita dalla seguente: «Responsabilità
amministrativa da reato».
2. Dopo larticolo 25-bis del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Articolo 25-ter (Reati societari)
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile,
se commessi nellinteresse della società, da amministratori, direttori
generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora
il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità
degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni
sociali, prevista dallarticolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da cento a centocinquanta quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali
in danno dei soci o dei creditori, previsto dallarticolo 2622, primo comma,
del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali
in danno dei soci o dei creditori, previsto dallarticolo 2622, terzo comma,
del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto,
prevista dallarticolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto
dallarticolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria
da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle
relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista
dallarticolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria
da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni
o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dallarticolo
2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto
dallarticolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria
da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale,
previsto dallarticolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei
conferimenti, previsto dallarticolo 2626 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione
degli utili e delle riserve, prevista dallarticolo 2627 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle
azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dallarticolo
2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio
dei creditori, previsto dallarticolo 2629 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei
beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dallarticolo 2633 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sullassemblea,
previsto dallarticolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dallarticolo
2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo allesercizio
delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dallarticolo
2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento
a quattrocento quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei
reati di cui al comma 1, lente ha conseguito un profitto di rilevante
entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.».
Art. 4. Riformulazione
delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari
1. Allarticolo 223, secondo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare,
il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli
articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.».
Art. 5. Disposizioni
transitorie
1. Per i reati perseguibili a querela ai
sensi del presente decreto legislativo, commessi prima della data di entrata
in vigore dello stesso, il termine per la proposizione della querela decorre
dalla data predetta.
Art. 6. Competenza
1. Allarticolo 33-bis, comma
1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) reati previsti dal Titolo XI del libro
V del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono lapplicazione
a soggetti diversi da quelli in essi indicati;».
Art. 7. Norma
di coordinamento
1. Dopo larticolo 187 del decreto
legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 187-bis. 1. Il riferimento
contenuto negli articoli 182, 183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo,
al precedente articolo 181, è sostituito dal riferimento allarticolo
2637 del codice civile, nella parte in cui richiama gli strumenti finanziari
quotati.».
Art. 8. Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 134, 137,
comma 1, e 138 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e gli articoli
171, 174, 175, 176 e 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 9. Entrata
in vigore
1. Il presente decreto legislativo, entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.