il diritto commerciale d’oggi
    IV.2 – febbraio 2005

LE LEGGI DEL MERCATO

 

Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni nella Legge 18 febbraio 2004, n. 39 – recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza
Testo vigente della legge *

 

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione

   1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: “decreto legislativo n. 270”, ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all’articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:
   a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;
   b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

Art. 2 – Ammissione immediata all’amministrazione straordinaria

   1. L’impresa che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27.
   2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all’articolo 1 all’ammissione immediata dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell’incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo’ prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalitaà della procedura.
   2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l’affidamento al commissario straordinario della gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa, sta in giudizio il commissario straordinario. [comma introdotto dalla legge n. 166/2004]
   3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato immediatamente al competente tribunale.

Art. 3 – Funzioni del commissario straordinario

   1. Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all’amministrazione dell’impresa, compiendo ogni atto utile all’accertamento dello stato di insolvenza.
   1-bis. Il giudice delegato, prima dell’autorizzazione del programma, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell’attività d’impresa o alla consistenza patrimoniale dell’impresa stessa;[comma introdotto dalla legge n. 166/2004]
   [2. comma abrogato dalla legge n. 166/2004]
   3. Quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l’insolvenza dell’impresa di cui all’articolo 2, comma 1. Per “imprese del gruppo” si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l’impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell’attività. Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l’impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma.
   3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell’articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4, commi 2 e 3. [comma introdotto dalla legge n. 166/2004]

Art. 4 – Accertamento dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario

   1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all’articolo 2, comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all’articolo 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza dell’impresa e assume i provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270. La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili. [comma così modificato dalla legge n. 166/2004]
   1-bis. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l’insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall’articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all’articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. [così modificato **]
   2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l’indirizzo di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui all’articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall’impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. [comma così modificato dalla legge n. 166/2004]
   2-bis. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l’avvertimento che l’imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 270;
   3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.
   4. Qualora il Ministro non autorizzi l’esecuzione del programma di ristrutturazione e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei complessi aziendali di cui all’articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 270.
   4-bis. Il programma di cessione è presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell’esercizio d’impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell’autorizzazione.

Art. 4-bis – Concordato

   1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere:
   a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei; [lettera così sostituita dalla legge n. 166/2004]
   b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;
   c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l’attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi nonché a società da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. [lettera così modificato dalla legge n. 166/2004]
   c-bis) l’attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all’assuntore le azioni revocatorie, di cui all’articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato. [comma introdotto dalla legge n. 166/2004]
   1-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta l’interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato [introdotto dalla legge n. 166/2004]
   2. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all’interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce. [comma così modificato **]
   3. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato è autorizzata dal Ministro delle attività produttive previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. [comma soppresso dalla legge n. 166/2004]
   4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall’autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all’articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all’esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di concordato.[comma così modificato dalla legge n. 166/2004]
   5. La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l’imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull’elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell’elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi. [comma così modificato dalla legge n. 166/2004]
   6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l’individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell’elenco i crediti relativi all’importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l’imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell’articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre l’opposizione e l’impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all’estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma. [comma così sostituito dalla legge n. 166/2004] Non si applica la disposizione del terzo comma dell’articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l’ammontare del credito vantato dall’impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l’accantonamento delle somme ovvero anche l’intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull’opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l’attribuzione delle somme accantonate.[periodi aggiunti dal decreto-legge n. 22/2005, convertito nella legge n. legge 29 aprile 2005, n. 71]
   7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell’avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6. Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto. [comma così sostituito dalla legge n. 166/2004]
   8. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto o che non si legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all’approvazione del concordato. [comma così modificato dalla legge n. 166/2004]
   9. Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al comma 8, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili. [comma così sostituito dalla legge n. 166/2004]
   10. La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l’immediato trasferimento all’assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell’attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l’assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all’esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall’imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d’appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L’impugnazione della sentenza non ne può sospendere l’efficacia esecutiva. [comma così sostituito dalla legge n. 166/2004]
   11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.
   11-bis. Ferma la prosecuzione dell’attività d’impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell’esercizio d’impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a) del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. [comma introdotto dalla legge n. 166/2004]

Art. 4-ter – Accertamento del passivo

   1. L’accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 270.
   2. Nel caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una proposta di concordato, si applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis, anche in caso di mancata approvazione del concordato. [articolo così sostituito dalla legge n. 166/2004]

Art. 5 – Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo

   1. Il Ministero delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell’impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell’impresa o del gruppo. [comma così modificato dalla legge n. 166/2004]
   2. Fino all’autorizzazione del programma di cui all’articolo 4, il commissario straordinario richiede al Ministero delle attività produttive l’autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell’attività aziendale delle imprese del gruppo. [comma così modificato dalla legge n. 166/2004]
   2-bis. L’autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro.

Art. 6 – Azioni revocatorie

   1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dagli articoli 49 e 91del decreto legislativo n. 270 anche nel caso di autorizzazione all’esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori. [comma così sostituito dalla legge n. 166/2004]
   1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l’articolo 4-bis, comma 1, lettera c-bis). [comma introdotto dalla legge n. 166/2004]
1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento. [comma introdotto dalla legge n. 166/2004]

Art. 7 – Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali

   1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell’allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell’8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive autorizza l’esecuzione del programma di ristrutturazione , di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 8 – Disposizioni finali

   1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili.

Art. 9 – Entrata in vigore

   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Testo aggiornato al 29-1-2005
Modificazioni:
– decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito con modificazioni nella Legge 5 luglio 2004, n. 166
– decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, convertito nella legge 28 gennaio 2005, n. 6

 

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