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IV.4 – aprile 2005 |
Norme collegate alla legge fallimentareTesto vigente
Art. 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 354
Art. 7 – Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria
1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo nè consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.