il diritto commerciale d’oggi
    IV.1 – gennaio 2005

LE LEGGI DEL MERCATO

 

Codice civile (r. d. 16 marzo 1942, n. 262)
libro II – Delle successioni
(artt. 458 e 768-bis - 768-octies – patto di famiglia)
Testo vigente con le modificazioni della legge 14 febbraio 2006, n. 55

 

LIBRO II
DELLE SUCCESSIONI

Titolo I
Disposizioni generali sulle successioni

Capo I
Dell’apertura della successione

(Omissis)

Art. 458 – Divieto di patti successori
   Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis, e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

(Omissis)

Capo V-bis
Del patto di famiglia

Art. 768-bis – Nozione
   È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Art. 768-ter – Forma
   A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

Art. 768-quater – Partecipazione
   Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.
   Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
   I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
   Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Art. 768-quinquies – Vizi del consenso
   Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
   L’azione si prescrive nel termine di un anno.

Art. 768-sexies – Rapporti con i terzi
   All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
   L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.

Art. 768-septies – Scioglimento
   Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
   1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
   2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Art. 768-octies – Controversie
   Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

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