il diritto commerciale d’oggi
     VIII.2 – luglio-dicembre 2009

STUDÎ & COMMENTI

 

GIOVANNI CABRAS

Revoca e rettifica della convocazione di assemblea nelle società di capitali

 

  

   1. 
   Qualora, dopo l’invio della convocazione di assemblea nelle società di capitali, gli amministratori intendano revocare la stessa convocazione ovvero mutarne la data o altri elementi, si discute come ed entro che limiti ciò possa avvenire.
   Infatti, secondo un orientamente giurisprudenziale «una volta che l’organo amministrativo abbia esercitato il potere di convocazione dell’assemblea (mediante pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale ovvero mediante spedizione dell’avviso stesso ai soci), detta convocazione non può essere più revocata, neppure in caso di esercizio illegale o scorretto del potere di convocazione (Trib. Napoli, 25 maggio 2004; Trib. Monza, 2 marzo 2000; App. Roma, 9.11.1992; App. Roma, 4.12.1979). Tale orientamento sembra trovare conferma presso la Suprema Corte (Cass., 2 agosto 1977, n. 3422), lche sembrerebbe configurare un residuo spazio al potere di revoca della convocazione nella «ipotesi di assoluta originaria inidoneità della convocazione ovvero del sopravvenire di un insormontabile ostacolo di natura fisica o giuridica».
   Invero, le sentenze citate riguardano situazioni affatto particolari e sono perciò inidonee a costituire un indirizzo giurisprudenziale nel senso di non ammettere la revoca della convocazione prima dell’adunanza assembleare. Si consideri la fattispecie decisa dal Trib. Napoli, 25 maggio 2004 (in Foro. it., 2004, I, 3524), che ha ritenuto giusta causa per la revoca del liquidatore di una società l’aver egli venduto ad amici e conoscenti i beni sociali ad un prezzo inferiore a quello equo, revocando l’assemblea convocata per l’autorizzazione di tale vendita, quando il socio di maggioranza manifestò l’intenzione di votare contro.
   Anche nella fattispecie decisa da Cass. 2 agosto 1977, n. 3422, la questione controversa era altra. Infatti, tutti i soci (nessuno escluso) si erano riuniti in assemblea nel giorno fissato nell’originaria convocazione ed il Supremo Collegio ha ritenuto legittima la deliberazione ivi adottata, aggiungendo con un obiter dictum che la convocazione dell’assemblea sarebbe irrevocabile a causa della supremazia dell’assemblea sugli amministratori. Erano, comunque, altri tempi (il 1977) e poteva ancora parlarsi di “supremazia” dell’assemblea nelle società di capitali: con la riforma del diritto societario (d. lgs. n. 6/2003) è affatto tramontata l’idea di una qualsiasi preminenza dell’assemblea, essendo acquisito che ogni organo sociale ha poteri autonomi.

   2.
   D’altronde, la revoca della convocazione di assemblee è un fatto assolutamente pacifico nella prassi societaria. Basta consultare la Gazzetta Ufficiale per trovare simili avvisi di revoca, anche per importanti società quotate (vedi ad esempio: la società Pierrel s.p.a., che nel marzo 2008 ha revocato la convocazione dell’assemblea straordinaria, fissata per il 5 e 7 aprile 2008, senza convocarne altra; la società Omnia Network s.p.a, in data 28 aprile 2009, ha revocato l’assemblea straordinaria fissata per il 27 maggio 2009, riconvocandola in altra data).
   Si comprende allora come la più autorevole dottrina abbia sempre ammesso la revocabilità della convocazione di assemblee prima che la riunione si sia costituita, ritenendo che, come agli amministratori è attribuito in via originaria il potere di convocare l’assemblea, così deve esser loro riconosciuto il potere di revocare l’assemblea, purché la riunione non si sia ancora tenuta e si dia la revoca la stessa pubblicità prevista per l’avviso di convocazione. In tal senso vedi l’importante saggio di Filippo Chiomenti (F. CHIOMENTI, Revocabilità dell’assemblea già convocata?, in Riv. dir. comm., 1971, I, p. 133 ss.), seguito da tutti gli studiosi che si sono occupati della questione (A. COLLEONI, Sulla revoca della convocazione di assemblea nelle società di capitali, in Riv. dir. civ., 1980, II, 142 ss.; G. FERRI, Le società, III ediz., UTET, 1987, p. 585; A. SERRA, L’assemblea: procedimento, in Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, III, 1, UTET, 1994, p. 92 ss.).
   In definitiva, l’irrevocabilità della convocazione dell’assemblea non può in alcun modo ammettersi, nel vigore della riforma societaria e con riferimento alle società a responsabilità limitata, come spiegato in un recentissimo trattato sulla materia:
   «Non convince la tesi dell’inammissibilità della revoca, fondata su un preteso principio volto a garantire, una volta attivato il procedimento deliberativo, la supremazia dell’assemblea su gli altri organi sociali. Le potestà decisionali della prima, invero, sono garantite attraverso il potere di chiedere la convocazione, che, se esercitato, obbliga gli amministratori a procedervi e consente di sopperire in via giudiziaria alla loro eventuale omissione; al di fuori di questa ipotesi, come appartiene all’area della discrezionalità riconosciuta a questi ultimi la facoltà di convocare, così deve ritenersi consequenzialmente loro spettante anche il potere di rivalutare la scelta compiuta. In questi termini, non persuade neppure l’idea che la legittimità della revoca sia subordinata alla presenza di un ragionevole motivo: o meglio, se è dubitabile che, sul piano obbligatorio, anche la correttezza nell’esercizio di tale potere vada commisurata secondo i consueti canoni che presiedono in generale all’espletamento delle funzioni gestorie, appare tuttavia preferibile ritenere che l’atto di revoca produca in ogni caso l’effetto interruttivo del procedimento, quand’anche in concreto ingiustificato» (così, M. CIAN, Le decisioni assembleari, in Trattato delle società a responsabilità limitata diretto da C. Ibba e G. Marasà, IV, CEDAM, 2009, p. 47 ss., a p. 67-8).

   3.
    A maggior ragione nessun dubbio di ammissibilità può porsi quando gli amministratori intendano rettificare l’avviso di convocazione, circa la data o l’ora dell’adunanza, lasciando ferma la convocazione della stessa assemblea, segnatamente, per quanto riguarda l’ordine del giorno.
   In tal caso non può parlarsi di revoca della convocazione ed opera pienamente la discrezionalità degli amministratori di modificare, dandone apposita comunicazione ai soci, l’orario la data o altri elementi dell'avviso di convocazione.

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