il diritto commerciale d’oggi
     VII.3 – novembre 2008

STUDÎ & COMMENTI

 

GIOVANNI CABRAS

Deroghe statutarie ai quorum legali nelle assemblee
delle società a responsabilità limitata

 

   1. Niente di nuovo sulle deroghe statutarie
   La riforma del diritto societario ha innovato fortemente la disciplina delle società a responsabilità limitata: è restata, tuttavia, immutata la regola, secondo cui lo statuto sociale può derogare ai quorum legali per le decisioni dei soci.
   Il previgente art. 2486 cod. civ. prevedeva che, «salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale». La riforma operata dal d. lgs. n. 6/2003 ha confermato per le decisioni dei soci il quorum legale della maggioranza del capitale (art. 2479, 6° comma, cod. civ.) ed ha abbassato il quorum deliberativo per le modificazioni dell'atto costitutivo (ora è richiesta la maggioranza del capitale, anziché la maggioranza dei due terzi: art. 2479-bis 3° comma, cod. civ.), ma ha fatto salvo il potere dei soci di rafforzare statutariamente (le due norme da ultimo citate iniziano entrambe con «salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo»).
   È indiscutibile perciò che, circa la derogabilità statutaria dei quorum deliberativi legali nelle società a responsabilità limitata, la riforma non ha introdotto “nuove” disposizioni, essendosi limitata a confermare tale derogabilità. Di ciò non si è avveduto il Tribunale di Matera, che, con una singolare decisione del 17 ottobre 2008, ha deciso esattamente il contrario, ritenendo applicabile l’art. 223-bis disp. attuaz. cod. civ. Per comprendere l’infondatezza di simile orientamento, merita esaminare la situazione di fatto, portata all'esame del Tribunale.

   2. Il caso di specie
   Lo statuto di una s.r.l., vigente prima della riforma del 2003, disponeva che le deliberazioni dell’assemblea straordinaria dovessere essere approvate dalla maggioranza dell’80% del capitale sociale. Senza che tale statuto fosse stato modificato, l’assemblea della società ha deliberato di recente una modifica statutaria (segnatamente, la proroga della durata della società) con la maggioranza del capitale sociale, ma non dell’80%; in relazione alla violazione della clausola statutaria, giustamente il notaio rogante non ha iscritto la stessa deliberazione nel registro delle imprese ed il Giudice del Tribunale di Matera, richiesto dagli amministratori di omologarla, hanno respinto il ricorso.
   In sede di reclamo, il collegio del Tribunale di Matera, invece,è andato di diverso avviso. Più precisamente, il Tribunale ha pronunciato un’ordinanza (rectius, decreto), secondo cui l’art. 223-bis, 3° comma, disp. att. cod. civ. «consente all’assemblea dei soci di introdurre con un quorum meno rigoroso ed entro il 30 settembre 2004 clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; in caso contrario (vale a dire nell’ipotesi in cui la società non adotti una delibera di tal specie) resta in vigore la disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003, ma non oltre il 30 settembre 2004».
   Si comprende agevolmente che il citato provvedimento ha scambiato una disposizione ripetitiva (la derogabilità dei quorum legali, ammessa sia prima, sia dopo la riforma), rispetto alla quale non esiste un problema di diritto transitorio, con una disposizione “nuova”, disciplinata dal diritto transitorio.

   3. Diritto transitorio limitato alle “nuove" disposizioni
   Come è noto, il diritto transitorio è volto a disciplinare vicende giuridiche, nel trapasso da una norma ad un’altra, intendendo per norma giuridica, non già la semplice introduzione di un testo legislativo, che si sostituisce ad un altro precentemente promulgato, ma l’introduzione di una nuova regola giuridica, che sostituisca ad un precetto un nuovo ed altro precetto. La mera ripetizione di regole giuridiche non pone e non può porre un problema di diritto transitorio, proprio perché non esiste la successione, nel tempo, di due diverse norme; in altri termini, la mancanza di diversità, ossia la mancanza di diversità precettiva, impedisce che sia applichi qualsiasi diritto transitorio.
   Nel caso di specie, la riforma del diritto societario ha confermato la derogabilità dei quorum deliberativi legali: dunque, l’art. 223-bis, 3° comma, disp. att. cod. civ. era ed è inapplicabile, in base ai princìpi generali dell’ordinamento giuridico, alla questione.
   La riforma societaria, proprio nel diritto transitorio in essa previsto, ha sciolto i dubbi (ammesso e non concesso che dubbi possano sorgere, per le ragioni spiegate dianzi) circa l’applicabilità dell’art. 223-bis, 3° comma; infatti, le regole fissate in questo articolo non si applicano a tutta la riforma societaria, ma soltanto alle «deliberazioni dell’assemblea di mero adattamento dell’atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili» ovvero a «deliberazioni dell’assemblea straordinaria aventi ad oggetto l’introduzione nello statuto di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria». In definitiva, anche se non sarebbe stato necessario (data la nozione generale di diritto transitorio), le disposizioni transitorie della riforma societaria e, in particolare, l’art. 223-bis, 3° comma, cod. civ. sono state espressamente riservate alle “nuove disposizioni”, restando, ovviamente, inapplicabili alle disposizioni non nuove, come è la derogabilità dei quorum deliberativi nelle s.r.l.

   4.
   Da quanto esposto emerge come.

 

 

 

 

   (1) In generale

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Rivista diretta da Giovanni Cabras e Paolo Ferro-Luzzi