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VI.2– luglio-agosto 2007 |
NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE
Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi, 5, 5-bis e 6 della legge 14 maggio 2005, n. 80”.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80, recante delega al Governo per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 5-bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del medesimo decreto legislativo n. 5 del 2006 e del medesimo regio decreto entro il 16 luglio 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data … e del Senato della Repubblica espressi in data …;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;EMANA
Il seguente decreto legislativoArt. 1 – Modifiche al Titolo I, del regio decreto16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a) b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT del prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.».
2. L’articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:
«3. Liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo.
Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’articolo 195.».Art. 2 – Modifiche al Titolo II, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 9-bis, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole «La sentenza che dichiara l’incompetenza è trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento che dichiara l’incompetenza è trasmesso»;
2. All’articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma, dopo le parole «salva la facoltà», sono aggiunte le seguenti: «per il creditore o per il pubblico ministero»;
3. All’articolo 14, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n, 276, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi»;
4. L’articolo 15, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«15. Procedimento per la dichiarazione di fallimento.
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 1 ».
5. L’articolo 16, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«16. Sentenza dichiarativa di fallimento.
Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell’articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17, secondo comma ».
6. L’articolo 18, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 18. Reclamo.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni.
Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione della corte d’appello competente;
2) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni;
4) l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall’articolo 19, primo comma.
Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell’articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
All’udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell’articolo 17.
La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.
Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 26».
7. All’articolo 19, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «il collegio» sono sostituite dalle parole «la corte d’appello»; nello stesso articolo il comma secondo è soppresso.
8. L’articolo 20 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.
9. All’articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi secondo, terzo, quarto e quinto, le parole «Corte di appello» e «Corte d’appello» sono sostituite dalle seguenti: «corte d’appello».
b) nel secondo comma, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti:«trenta giorni».Art. 3 – Modifiche al Titolo II, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è soppresso;
2. All’articolo 25, primo comma, n. 6), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «agli avvocati » sono sostituite dalla seguente: «ai difensori».
3. L’articolo 26, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 26. Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale.
Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell’avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.
Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
2) le generalità del ricorrente e l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
4) l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.
Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d’appello, e depositando una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.
All’udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d’ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
Entro trenta giorni dall’udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato».
4. All’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è soppresso.
5. All’articolo 32, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli artt. 89, 92, 95, 97 e 104 ter.».
6. All’articolo 33, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo le parole: «Relazione al giudice» sono aggiunte: «e rapporti riepilogativi.»
b) nel primo comma le parole «dell’istruttoria penale» sono sostituite con «delle indagini preliminari in sede penale.».
7. All’articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: nel primo comma, dopo le parole «scelti dal curatore.» è aggiunta la seguente frase: «Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale».
8. All’articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nel richiedere l’autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.»;
b) al secondo comma, le parole «approvati dal medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter » sono sostituite dalla seguente: «autorizzati dal medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter comma ottavo».
9. All’articolo 37-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma, è sostituito dal seguente: «Conclusa l’adunanza per l’esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 40, nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40»;
b) nel terzo comma, le parole: «allo stato» sono soppresse.
10. All’articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, dopo le parole «In caso di inerzia, di impossibilità» sono inserite le seguenti: «di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o»;
b) il settimo comma è sostituito dai seguenti:
«Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.
L’azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l’azione».Art. 4 – Modifiche al Titolo II, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole da «L’imprenditore» a «sono tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «Il fallito persona fisica è tenuto»;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.».
2. All’articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’articolo 51.».
3. All’articolo 53, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole da «disponendo» fino a «relative», sono sostituite dalle seguenti: «determinandone le modalità a norma dell’articolo 107».
4. All’articolo 67, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del terzo comma è sostituita dalla seguente:
«c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645 bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;»;
b) alla lettera d) del terzo comma dopo le parole «un piano», sono aggiunte le seguenti: «redatto da un professionista che abbia i requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) ».
5. All’articolo 70, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «atti estintivi di», sono aggiunte le seguenti: «rapporti di conto corrente bancario o comunque».
6. All’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto»;
b) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno»;
c) il settimo comma è sostituito dai seguenti:
«In caso di contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, sciolto il contratto l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645 bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado».
8. L’articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«72-bis. Contratti relativi ad immobili da costruire
I contratti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto ».
9. All’articolo 72-quater, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «del bene stesso» sono inserite le seguenti: «avvenute a valori di mercato».
10. L’articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«73. Vendita con riserva di proprietà.
Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa.
Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.»
11. L’articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«74. Contratti ad esecuzione continuata o periodica
Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.».
12. L’articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«79. Contratto di affitto d’azienda.
Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo 111, n. 1.»
13. L’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«80. Contratto di locazione di immobili.
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d’immobili e il curatore subentra nel contratto.
Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
Il credito per l’indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, n. 1 con il privilegio dell’articolo 2764 del codice civile.».
14. L’articolo 80-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.Art. 5 – Modifiche al Titolo II, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 88, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola «annotato» è sostituita dalla seguente: «trascritto».
2. All’articolo 89, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «e delle» sono sostituite dalle seguenti: «e alle».Art. 6 – Modifiche al Titolo II, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 93, terzo comma, n. 4), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, n. 4), le parole «anche in relazione alla graduazione del credito,» sono soppresse;
b) il settimo comma è abrogato.
2. L’articolo 95, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente: «Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all’udienza».
3. All’articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) dopo le parole «con decreto», sono aggiunte le seguenti:«succintamente motivato»;
2) il secondo periodo è soppresso;
b) il secondo comma è soppresso.
4. L’articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«99. Procedimento.
Le impugnazioni di cui all’articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
2) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore, al fallito e all’eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
Il giudice delegato non può far parte del collegio.
All’udienza il tribunale, sentite le parti, assume anche d’ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
Entro sessanta giorni dall’udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
Qualora il tribunale pronunci in via provvisoria, provvede con decreto motivato non reclamabile entro trenta giorni dall’udienza».
5. All’articolo 101, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive un’udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza.».
6. All’articolo 102, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «e sentiti il comitato dei creditori ed il fallito» sono sostituite dalle seguenti «e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito »
7. Articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Sono salve le disposizioni dell’articolo 1706 del codice civile».Art. 7 – Modifiche al Titolo II, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 104-ter, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
«Entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori.
Il programma costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell’attivo, e deve specificare:
a) l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104 bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
d) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti».
b) al quarto comma, il secondo periodo è soppresso;
c) dopo il settimo comma è inserito il seguente:
«Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l’esecuzione degli atti a esso conformi».
2. Prima dell’articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI».
3. Prima dell’articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI» sono soppresse.
4. All’articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella rubrica, la parola «Vendita», è sostituita dalla seguente: «Cessione».
5. Prima dell’articolo 107 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «Sezione III DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI» sono soppresse.
6. All’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili»;
c) al secondo comma, dopo le parole «Per i beni immobili » sono inserite le seguenti: «e gli altri beni iscritti nei pubblici registri».
7. All’articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma le parole « Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri,».
8. L’articolo 108-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.Art. 8 – Modifiche al Titolo II, Capo VII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo 51.»;
b) al secondo comma, le parole «sentito il comitato dei creditori» sono soppresse;
c) nel terzo comma, dopo la parola: «reclamo» sono aggiunte le seguenti:«al giudice delegato» e le parole «nelle forme di cui all’articolo 26. » sono sostituite dalle seguenti:«ai sensi dell’articolo 36 ».
2. All’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «debiti» è sostituita dalla seguente: «crediti».
3. All’articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è soppresso;
b) nel terzo comma, le parole:«secondo un criterio proporzionale» sono sostituite dalle seguenti:«tenuto conto delle rispettive cause di prelazione»;
c) al quarto comma, le parole da «se l’importo» fino a «costo della vita», sono soppresse.
4. All’articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «formale dello stato passivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore».Art. 9 – Modifiche al Titolo II, Capo VIII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 118, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese»;
b) dopo le parole «della società» sono inserite le seguenti: «nei casi di cui ai numeri 1) e 2)».
2. All’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«Contro il decreto della corte d’appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all’articolo 17 per ogni altro interessato.»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.»;
3. L’articolo 120, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento.».
4. All’articolo 121, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «appellata» è sostituita dalla seguente: «reclamata»;
5. All’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La proposta di concordato può essere presentata dal fallito, da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato»;
b) al terzo comma la parola «esperto» è sostituita dalle seguenti: «professionista che abbia i requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b)»;
c) al quarto comma:
1) dopo le parole: «La proposta presentata » sono inserite le seguenti: «da uno o più creditori o»;
2) nel secondo periodo le parole «Il terzo» vengono sostituite dalle seguenti: «Il proponente»
6. All’articolo 125, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al primo comma le parole «comitato dei creditori e » sono soppresse e dopo le parole «della liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «ed alle garanzie offerte »;
b) i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma »;
7. All’articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma secondo è sostituito dal seguente: «Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se, nel maggior numero delle classi, la proposta riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano, in ciascuna di esse, la maggioranza dei crediti ammessi al voto»;
b) nel quarto comma le parole: «una sentenza emessa» sono sostituite dalle seguenti: «un provvedimento emesso»;
8. L’articolo 129, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«129. Giudizio di omologazione.
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinché richieda l’omologazione del concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell’articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
L’opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell’articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell’articolo 17.».
9. L’articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«131. Reclamo.
Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
Esso deve contenere i requisiti prescritti dall’articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti.
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.
All’udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede con decreto motivato.
Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione».
10. L’articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«137. Risoluzione del concordato.
Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili.
Al procedimento è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato».
11. L’articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«138. Annullamento del concordato.
Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137.
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato».Art. 10 – Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 142, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «non compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «estranei all’esercizio dell’impresa».
2. L’articolo 143, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«143. Procedimento di esdebitazione
Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo, verificate le condizioni di cui all’articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell’articolo 26.».
3. All’articolo 144, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.» sono sostituite dalle seguenti: «alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado».Art. 11 – Modifiche al Titolo II, Capo X, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 147, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «appello» è sostituita dalla seguente: «reclamo».Art. 12 – Modifiche al Titolo III, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al reddito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di revisione designati dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione ».
2. All’articolo 161, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista che abbia i requisiti previsti nel precedente articolo 28, lettere a) e b) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo»;
b) dopo il quarto comma è aggiunto il comma seguente: «La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero».
3. L’articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«162. Inammissibilità della proposta.
Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono le condizioni di cui al primo ed al secondo comma dell’articolo 160, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
Contro la sentenza è proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato »
4. All’articolo 163, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole «verificata la completezza e la regolarità della documentazione » sono sostituite dalle seguenti: «ove non abbia provveduto a norma dell’articolo 162, commi primo e secondo,»;
b) al secondo comma, n: 4), le parole: «che si presume necessaria per l’intera procedura» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall’articolo 34, primo comma ».
c) al terzo comma, le parole «quarto comma», sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».
5. All’articolo 166, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell’articolo 17».Art. 13 – Modifiche al Titolo III, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 168, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo».Art. 14 – Modifiche al Titolo III, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 173, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«173. Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura.
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.
All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato».
2. All’articolo 175, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l’inizio delle operazioni di voto».Art. 15 – Modifiche al Titolo III, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«177. Maggioranza per l’approvazione del concordato.
Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se, nel maggior numero delle classi, la proposta riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano, in ciascuna di esse, la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato».
2. All’articolo 178 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.».Art. 16 – Modifiche al Titolo III, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 179, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178» sono sostituite dalle seguenti: «raggiungono le maggioranze richieste dal primo e dal secondo comma dell’articolo 177».
2. L’articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«180. Giudizio di omologazione.
Se il concordato è stato approvato a norma del primo e del secondo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.».
3. All’articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «nella sentenza » vengono sostituite dalle seguenti: «nel decreto »;
b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.».
4. All’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista che abbia i requisiti previsti nell’articolo 28, lettere a) e b) sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei »;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Con il ricorso, l’imprenditore può chiedere la protezione del proprio patrimonio da iniziative cautelari e azioni esecutive di terzi estranei all’accordo. Il tribunale, se ritiene che l’istanza sia funzionale alla attuazione dell’accordo e in particolare alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, può stabilire, per un tempo non superiore a sessanta giorni dalla data di deposito di provvedimento, la sospensione delle azioni esecutive o cautelari già intraprese, nonché l’inibizione di azioni esecutive o cautelari da intraprendere. Il periodo della sospensione ordinata dal tribunale non può essere computato ai fini di eventuali decadenze. Nel periodo fissato dal tribunale nei procedimenti cautelari e in quello di cui all’articolo 15 possono tuttavia essere compiute attività istruttorie.»;
c) il terzo comma, è sostituito dal seguente: «Il tribunale con decreto motivato omologa, ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda.».
5. L’articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«183. Reclamo.
Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma».Art. 17 – Modifiche al Titolo III, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 186, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«186. Risoluzione e annullamento del concordato.
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale».Art. 18 – Modifiche al Titolo V, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 195, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola «appello» è sostituita dalla seguente: «reclamo».
2. L’articolo 209, commi secondo e terzo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono sostituiti dal seguente:
«Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.».
3. L’art, 211 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.
4. L’articolo 213, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«213. Chiusura della liquidazione.
Prima dell’ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell’avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme previste dall’articolo 26, terzo comma, ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall’autorità che vigila sulla liquidazione.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all’autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 26.
Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell’articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.»;
5. L’articolo 214, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«214. Concordato.
L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell’articolo 124, osservate le disposizioni dell’articolo 152, se si tratta di società.
La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall’articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l’ufficio del registro delle imprese.
I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.
Il tribunale, sentito il parere dell’autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.
Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 135.
Il commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato»;
6. L’articolo 215, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente
«215. Risoluzione e annullamento del concordato.
Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell’articolo 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari».Art. 19 – Interpretazione autentica dell’articolo 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
1. L’articolo 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, va interpretato nel senso che i procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti in ogni stato e grado alla data del 15 luglio 2006, nonché le procedure fallimentari in corso alla medesima data sono definiti secondo la legge anteriore. Ai fallimenti dichiarati o riaperti con sentenza successiva al 15 luglio 2006 ed alle domande di concordato fallimentare presentate a partire dalla data del 16 luglio 2006 si applicano le norme del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.Art. 20 – Disciplina transitoria in materia di esdebitazione
1. Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.Art. 21 – Modifica all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
1. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera a) è soppressa.Art. 22 – Entrata in vigore e disciplina transitoria.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2007.
2. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione degli articoli 19, 20 e 21, si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento ed alle procedure fallimentari iniziati o aperte successivamente alla sua entrata in vigore.Dato a