il diritto commerciale d’oggi
    V.7-8 – luglio-agosto 2006

STUDÎ & COMMENTI

 

ALESSIA MONTONESE

Il regolamento della Banca d’Italia, 27 giugno 2006, sulle procedure sanzionatorie

 

 

   1.
   Il titolo IV della legge 28 dicembre 2005 n. 262 per la tutela del risparmio contiene una serie di disposizioni sulle autorità che, con varie funzioni, sono preposte alla tutela di interessi pubblici nel settore finanziario. Si tratta, in particolare, di previsioni relative all’assetto istituzionale e alla governance della Banca d’Italia, alla ripartizione delle competenze e ai rapporti tra le diverse autorità, ai poteri e alle garanzie procedurali. Per la Banca d’Italia le principali novità apportate dalla legge n. 262/2005 consistono nell’introduzione della competenza collegiale del direttorio per l’adozione dei provvedimenti a rilevanza esterna, nella fissazione di un limite temporale al mandato del governatore e degli altri componenti del direttorio e nella modifica del sistema di nomina e revoca del governatore (1).
   In tema di competenze viene affidata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’applicazione delle disposizioni della legge n. 287/1990 in materia di intese, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione nei confronti delle banche, che nel sistema precedente era attribuita alla Banca d’Italia. Inoltre, sono assegnate alla Consob nuove attribuzioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nel settore finanziario e sono trasferite alla Banca d’Italia, all’UIC, all’Isvap e alla Covip funzioni concernenti l’irrogazione di sanzioni amministrative precedentemente di competenza ministeriale (2).
   La legge n. 262/2005 prevede forme di coordinamento tra Banca d’Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato, «nel rispetto della reciproca indipendenza», per l’esercizio delle competenze ad esse attribuite. Le cinque autorità collaborano tra loro mediante scambio di informazioni «per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni» e non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio. Nell’esercizio dei propri poteri esse possono avvalersi del corpo della Guardia di Finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per gli accertamenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi.
   Al fine di rafforzare le garanzie procedurali rispetto all’attività delle autorità, con la legge n. 262/2005 viene introdotta una disciplina dei procedimenti per l’adozione degli atti regolamentari e generali e dei provvedimenti individuali della Banca d’Italia, della Consob, dell’Isvap e della Covip.

   2.
   In particolare in base all’art. 24, comma 1, della legge n. 262/2005 i procedimenti sanzionatori si svolgono «nel rispetto dei principi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione». A tal fine Banca d’Italia, con una propria comunicazione del 3 maggio 2006, ha dapprima definito le “Modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell’ambito della procedura sanzionatoria”.
   Le modalità organizzative contenute nella citata comunicazione dispongono sulle procedure sanzionatorie amministrative al fine di dare - nelle more della revisione delle vigenti Istruzioni di vigilanza – pronta attuazione alla distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione.
   Nel provvedimento si specifica che l’avvio della procedura sanzionatoria amministrativa disciplinata dagli artt. 145 del TUB e 195 del TUF è disposto dal Direttore centrale preposto all’Area funzionale, unitamente al Capo del servizio competente per materia. Gli adempimenti relativi all’istruttoria sono curati, presso l’Amministrazione centrale, dal servizio Concorrenza, normativa e affari generali. Il Direttore centrale per la vigilanza creditizia e finanziaria (presidente anche della Commissione consultiva per le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza), a conclusione della fase istruttoria, trasmette al Direttorio le proposte di sanzione o di archiviazione. La decisione in merito all’irrogazione delle sanzione è assunta dal Direttorio. (G.U. n. 108 dell’11 maggio 2006).
   In relazione alle nuove modalità organizzative è stato successivamente adottato il provvedimento del 14 giugno 2006, relativo ai termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sanzionatori in corso nelle more dell’emanazione delle disposizioni generali ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine è stato fissato in trecentosessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per lo svolgimento di audizioni personali da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la contestazione.
   Le disposizioni si applicano ai procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza della Banca d’Italia di cui all’art. 145 del TUB ed all’art. 195 del TUF, nonché ai procedimenti amministrativi relativi all’autorizzazione all’attività bancaria ai sensi dell’art. 14 del TUB e al rilascio del parere vincolante alle Regioni a Statuto speciale ex art. 159 dello stesso TUB (per le autorizzazioni il termine è di centottanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda). (Il provvedimento è stato pubblicato in GU n. 140 del 19 giugno 2006).

   3.
   Infine il 27 giugno 2006 è stato adottato il “Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di sua competenza, relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria” . L’adozione di tale regolamento è previsto, come accennato, dalla legge n. 262/2005 la quale dispone che ai procedimenti della Banca d’Italia volti all’emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e che la Banca d’Italia disciplina con propri regolamenti l’applicazione dei suddetti principi, indicando i casi di necessità e urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.
   Nel regolamento si individuano i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di propria competenza relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.
Il regolamento disciplina la decorrenza dei termini di conclusione distinguendo tra procedimenti ad iniziativa di parte (art. 2) (3), procedimenti d’ufficio (art. 3) e fasi procedimentali, ossia quelle svolte dalla Banca d’Italia nell’ambito di procedimenti di competenza di altra autorità (art. 4).
   Per le fasi procedimentali avviate dalla Banca su richiesta di altre Autorità, il termine decorre dal ricevimento dell’atto di impulso proveniente dall’Autorità che procede. Per le fasi procedimentali avviate d’ufficio dalla Banca, il termine decorre dal primo atto d’impulso della Banca.
   Il regolamento contiene, tra l’altro, disposizioni sui termini per la presentazione di memorie e documenti da parte di coloro che hanno titolo a partecipare al procedimento (art. 6) Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari alla metà di quello fissato per l’adozione del provvedimento, salvi i diversi termini previsti per specifici procedimenti. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, nella quale deve essere data notizia anche del termine medesimo. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nell’art. 6, comma 1 non può comunque determinare il differimento del termine finale del procedimento.
   Il regolamento infine dispone sulla sospensione e interruzione dei termini (art. 8).
   In appendice al documento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2006 (Suppl. Ord. n. 162) è contenuto l’elenco dei procedimenti amministrativi, con l’individuazione dell’Unità organizzativa responsabile del procedimento.

 

NOTE

   (1) Al riguardo si fa presente che il 27 luglio il Consiglio Superiore della Banca d’Italia ha approvato la proposta di nuovo statuto al fine di adeguamento alle prescrizioni dell’art. 19 della legge sul risparmio.
   Le principali novità:
   i) esplicitazione dell’indipendenza della Banca, dei suoi componenti e dei suoi organi;
   ii) nuove procedura di nomina e mandato a termine del Governatore, del Direttore Generale e dei tre (prima erano due) vicedirettori generali (previsione di una norma transitoria per l’avvicendamento degli attuali componenti diversi dal Governatore che cesseranno dal servizio dopo 12 anni);
   iii) il recepimento del principio di collegialità nell’ambito del Direttorio, per l’adozione dei provvedimenti aventi rilevanza esterna concernenti l’attività istituzionale della Banca;
   iv) disciplina e composizione del Direttorio (composto da 5 e non più 4 membri);
   v) le nuove competenze di vigilanza e controllo interno del Consiglio Superiore;
   vi) presentazione di una relazione semestrale della Banca d’Italia;
   vii) la previsione che la titolarità delle quote del capitale è disciplinata dalla legge (secondo le disposizioni della legge sul risparmio la procedura per il trasferimento delle quote dovrà essere prevista in un apposito regolamento governativo da adottarsi entro gennaio 2010).
   Per approvare le modifiche statutarie dovrà convocarsi un’assemblea straordinaria (prevista per ottobre) ed ottenere il parere di competenza della Banca centrale europea (che dovrebbe essere rilasciato nel corso dell’estate). Il nuovo statuto dovrà essere, infine, approvato dal Presidente della Repubblica tramite decreto presidenziale (da pubblicare in Gazzetta Ufficiale) su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

   (2) Per un primo commento alla legge n. 262 del 2005 si rinvia alla circolare Assonime n. 21 del 2006.

   (3) Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. Le domande inviate per fax e per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dagli articoli 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa, utilizzando, ove possibile, appositi moduli predisposti dalla Banca d'Italia e deve essere corredata della prescritta documentazione. Se la domanda è irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'istante entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso previsto da specifica disposizione, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata. Qualora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca d'iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.

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