il diritto commerciale d’oggi
    III.9 – settembre 2004

MATERIALI

 

CICR, decreto 5 agosto 2004 – Organizzazione e governo societario
in Gazz. Uff. 26 agosto 2004, n. 200

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Presidente del Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB);
Visto l’art. 53, comma 1, lettera d), TUB che attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
Visto l’art. 67, comma 1, lettera d), TUB che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
Visto l’art. 107, comma 2, TUB che attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di dettare agli intermediari iscritti nell’elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
Considerata la disciplina dell’amministrazione e controllo contenuta nel libro V del codice civile, che consente alle società di scegliere statutariamente tra un sistema che prevede un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale (modello tradizionale), un sistema che prevede un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza (modello dualistico) e un sistema che prevede un consiglio di amministrazione, all’interno del quale è istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione (modello monistico);
Considerata la disciplina dei controlli contenuta nel medesimo libro V del codice civile che reca la distinzione soggettiva tra il controllo sull’amministrazione e il controllo contabile affidato ad un revisore esterno;
Visti gli articoli 52, comma 1, e 112, comma 1, TUB in base ai quali lo statuto delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i compiti e i poteri necessari ai fini della comunicazione alla Banca d’Italia delle irregolarità nella gestione e delle violazioni delle norme disciplinanti l’attività bancaria o l’attività degli intermediari finanziari;
Visto l’art. 114-quater TUB, in base al quale agli istituti di moneta elettronica (IMEL) si applicano, tra l’altro, gli articoli 52 e 53 del testo unico stesso;
Avute presenti le delibere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 25 luglio 2000 e del 23 marzo 2004 in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, nonché la delibera del 4 marzo 2003 in materia di vigilanza regolamentare degli IMEL;
Considerata la rilevanza della variabile organizzativa nell’assicurare la competitività dell’intermediario e la sua capacità di gestire i rischi in modo efficiente, preservandone la reputazione sui mercati e contribuendo ad assicurarne e a mantenerne la stabilità nel tempo;
Ravvisata la necessità di dettare disposizioni in materia di compiti e poteri degli organi sociali delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale e degli IMEL, per finalità di sana e prudente gestione e nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale dei soggetti vigilati;
Su proposta formulata dalla Banca d’Italia;
Ritenuta l’urgenza, ai sensi dell’art. 3, comma 2 TUB;

Decreta:

   L’assetto organizzativo e l’articolazione di compiti e poteri degli organi sociali delle banche e dei gruppi bancari devono essere idonei a perseguire la sana e prudente gestione degli intermediari medesimi in un contesto di trasparenza dei comportamenti. In tale ottica le banche (di seguito anche: le societa) si dotano di un assetto organizzativo e di corporate governance tale per cui:
   il modello di amministrazione e controllo prescelto garantisca l’efficienza della gestione e l’efficacia dei controlli. Tale modello deve essere coerente con: la struttura proprietaria e il grado di apertura della società al mercato del capitale di rischio; le dimensioni, la complessità e le strategie aziendali; l’organizzazione della banca e del gruppo in cui essa è eventualmente inserita;
   i compiti gestionali, esecutivi e di controllo siano ripartiti in modo da favorire la dialettica interna alla società, assicurando il bilanciamento dei poteri dei diversi organi sociali;
   i flussi informativi siano idonei a consentire a ciascun organo sociale e ai suoi componenti di disporre, anche a livello di gruppo, delle informazioni necessarie allo svolgimento effettivo e consapevole dei compiti loro affidati;
   la gestione dei rischi da parte degli organi aziendali competenti sia consapevole e coerente con le strategie prescelte;
   i poteri e le responsabilità per ogni livello decisionale siano precisamente definiti, anche mediante un chiaro sistema di deleghe interne;
   la composizione degli organi sociali sia quantitativamente e qualitativamente adeguata alle esigenze gestionali e di controllo proprie della singola banca e tale da consentire l’efficiente assolvimento dei compiti;
   i meccanismi di remunerazione e di incentivazione degli amministratori e del management non incoraggino scelte gestionali incoerenti con gli interessi aziendali e con le strategie di lungo periodo della banca;
   il sistema di controllo contabile sia adeguato alla dimensione, alla complessità operativa e alla situazione tecnica della banca, con riguardo sia alla professionalità e all’esperienza del revisore prescelto sia al raccordo e coordinamento di quest’ultimo con l’organo e le funzioni di controllo.
   Con riferimento ai modelli di amministrazione e controllo diversi dal tradizionale, al fine di perseguire l’efficacia e l’effettività delle funzioni di controllo affidate agli organi societari nonché la sostanziale equivalenza dei compiti e dei poteri finalizzati all’assolvimento della funzione di referente dell’Autorità di vigilanza, le banche dovranno:
   adottare idonee cautele, statutarie, regolamentari e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli per la correttezza e la regolarità della gestione derivanti dalla compresenza nello stesso organo di funzioni gestorie e di controllo;
   attribuire espressamente agli organi di controllo i compiti e poteri, anche ulteriori rispetto a quelli previsti in via ordinaria, necessari al pieno ed efficace assolvimento dell’obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione della banca e le violazioni delle norme disciplinanti l’attività bancaria;
   assicurare una composizione degli organi sociali, per numero e professionalità, che consenta, nel rispetto delle peculiarità dei modelli organizzativi alternativi, l’efficace assolvimento dei compiti gestori e di controllo.
   La Banca d’Italia emana istruzioni per l’attuazione del presente decreto, prevedendo, tra l’altro, che le banche e le società capogruppo di gruppi bancari predispongano un progetto concernente il proprio assetto complessivo di governo societario.
   Per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico bancario e per gli IMEL, la Banca d’Italia può emanare, tenuto conto delle peculiarità delle singole categorie di intermediari, istruzioni di vigilanza conformi ai principi generali stabiliti con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2004
Il Ministro: Siniscalco

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