il diritto commerciale d’oggi
    III.9 – settembre 2004

NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE

 

Ministero delle Attività produttive, decreto 23 giugno 2004 – Istituzione dell’Albo delle società cooperative, in attuazione dell’art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile
in Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162

 

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell’art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione per il 1999 ed in particolare l’art. 31 sugli strumenti di informazione informatica;
Visto l’art. 7, comma 1, lettera n), della legge 3 aprile 2001, n. 142, legge recante «revisione della legislazione in materia cooperativistica»;
Visto l’art. 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, decreto recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative;
Visto l’art. 2512, ultimo comma, del codice civile;
Visto l’art. 223-sexiesdecies, comma 1, disposizioni di attuazione del codice civile e transitorie, a tenore del quale «entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente»;

Decreta:

Art. 1.
   Ai fini del presente decreto l’espressione:
   «Ministero» indica il Ministero delle attività produttive;
   «Direzione generale» indica la Direzione generale per gli enti cooperativi;
   «ufficio» indica l’ufficio del Registro delle imprese;
   «Camera di commercio» indica Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.
   È istituito l’albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive a cura della Direzione generale.
   L’albo si compone di due sezioni.
   Nella prima sezione devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.
   Nella seconda sezione devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
   Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le società cooperative sono tenute a presentare le domande di iscrizione presso l’albo stesso, con le modalità di cui al successivo art. 3.

Art. 3.
   L’albo è gestito con modalità informatiche e comunque secondo quanto dispone l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
   Nella raccolta delle notizie il Ministero si avvale degli uffici delle Camere di commercio.
   La pubblicità dei dati dell’albo è resa disponibile dagli uffici delle Camere di commercio.

Art. 4.
   La società cooperativa deve presentare la domanda di iscrizione presso l’ufficio delle Camere di commercio dove ha la sede legale.
   La domanda di iscrizione firmata dal legale rappresentante deve indicare la sezione – cooperative a mutualità prevalente o cooperative diverse – nella quale la società cooperativa intende iscriversi.
   Nella domanda di iscrizione la società cooperativa deve indicare l’appartenenza ad una delle seguenti categorie:
   cooperative di produzione e lavoro, cooperative di lavoro agricolo, cooperative sociali, cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento, cooperative edilizie di abitazione, cooperative della pesca, cooperative di consumo, cooperative di dettaglianti, cooperative di trasporto, consorzi cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, consorzi e cooperative di garanzia e fidi, altre cooperative.

Art. 5.
   Le società cooperative iscritte all’albo che depositano annualmente i propri bilanci all’ufficio saranno tenute ad utilizzare dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello approvato dal Ministero.
   Gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente, documentando nella nota integrativa tale condizione ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.
   La Direzione generale, sulla base della documentazione depositata ogni anno dalla società cooperativa, dell’eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 220/2002 e sulla base delle risultanze delle attività di vigilanza, verifica l’iscrizione dell’ente in una delle due sezioni previste dal precedente art. 2 e in una delle categorie previste dall’art. 4.
   Le società cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte a cura della Direzione generale nella sezione delle cooperative prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione alla società cooperativa da parte della Direzione generale.

Art. 6.
   L’ufficio riceve la documentazione presentata dalla cooperativa, ne verifica la completezza formale ed entro dieci giorni lavorativi la inoltra alla Direzione generale presso il Ministero. Per i bilanci il termine entro il quale deve avvenire l’inoltro è di trenta giorni dal deposito.
   L’ufficio nel caso in cui ne ravvisi la necessità può invitare la società a completare, rettificare o integrare la domanda entro un congruo termine.

Art. 7.
   La Direzione generale per il tramite degli uffici delle Camere di commercio attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l’indicazione della sezione di appartenenza.
   Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.
   Tale numero deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.

Art. 8.
   Le cooperative aderenti ad uno dei gruppi di cui all’art. 2545-septies del codice civile devono depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo tenuto dalla Direzione generale e provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell’art. 2497-bis del codice civile.

Art. 9.
   La Direzione generale, prima dell’iscrizione, può invitare a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l’iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, provvedendo alla iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito.
   In caso di iscrizione in una sezione o in una categoria diversa, nonché di variazione dell’iscrizione ai sensi del precedente art. 5, comma 4, la cooperativa interessata può richiedere, in forma scritta e motivata, un riesame della richiesta di iscrizione alla Direzione generale la quale, prima di decidere, può sentire la commissione centrale per le cooperative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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