il diritto commerciale d’oggi
    III.7/8 – luglio-agosto 2004

NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE

 

Disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia (Castelli) di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze (Tremonti) il 14 marzo 2002 – Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento

TESTO elaborato dal Comitato ristretto ed attualmente in discussione nella Commissione Giustizia del Senato

 

Art. 1
   1. All’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato «regio decreto n. 267 del 1942» il secondo comma è abrogato.

Art. 2
   1. L’articolo 4 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato.

Art. 2-bis
   1. All’articolo 9 del regio decreto n.267 del 1942, al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito di uno degli atti di cui all’articolo 6 non rileva ai fini della competenza come individuata ai sensi del presente comma.»

Art. 3
   1. Dopo l’articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:
   «Art. 9-bis. Fallimento dichiarato da tribunale incompetente. – Il tribunale che si dichiara incompetente, all’esito del giudizio di cui all’articolo 18, o che è dichiarato incompetente, dispone, con decreto, l’immediata trasmissione degli atti a quello competente. La sentenza dichiarativa del fallimento conserva validità ed efficacia e il tribunale dichiarato competente provvede, con decreto, alla nomina del nuovo giudice delegato e del curatore ed impartisce le ulteriori disposizioni per la prosecuzione della procedura. In tal caso, restano salvi gli atti precedentemente compiuti.
   Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 18, l’opposizione, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunta a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile dinanzi al tribunale dichiarato competente.
   Il tribunale che è dichiarato competente è tale anche per tutte le azioni che derivano dal fallimento, eccettuate le azioni reali immobiliari.
   Nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice adito pronuncia ordinanza con cui, accertata la propria sopravvenuta incompetenza, assegna alle parti un termine per la riassunzione ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura civile davanti al giudice dichiarato competente.
   Quando i giudizi sono riassunti ai sensi del quarto comma, l’eventuale incompetenza del giudice adito è rilevata, anche d’ufficio, non oltre il primo grado del processo.
   Tutti gli altri giudizi, nei quali sia parte il curatore del fallimento aperto dal tribunale incompetente, sono dichiarati interrotti, anche d’ufficio, e sono proseguiti dal nuovo curatore o riassunti nei suoi confronti, a norma degli articoli 302 e 303 del codice di procedura civile.»

Art. 4
   1. L’articolo 10 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
   «Art. 10. Fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa. – L’imprenditore che per qualunque causa ha cessato l’esercizio dell’impresa può essere dichiarato fallito entro due anni dalla cessazione dell’impresa, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro i due anni successivi.
   Le società iscritte nel registro delle imprese non possono essere dichiarate fallite decorsi due anni dalla cancellazione.»

Art. 5
   1. L’articolo 15 del regio decreto n. 267 del 1952 è sostituito dal seguente:
   «Art. 15. Della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale. – Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
   Il tribunale prima di provvedere convoca l’imprenditore e il ricorrente.
   Al debitore deve essere notificato decreto di convocazione. Tra la data della comunicazione dell’avviso di convocazione o della notificazione del ricorso e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni liberi. Il decreto deve contenere l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissare un termine di sette giorni prima dell’udienza perché il fallito presenti memoria difensiva con allegata situazione patrimoniale aggiornata. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tal caso anche il termine di difesa è proporzionalmente abbreviato.
   Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione del debitore e l’attività istruttoria che venga richiesta dalle parti o disposta d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio.
   Il tribunale può emettere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento.
   Detti provvedimenti hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati dalla sentenza che dichiara il fallimento ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.»

Art. 6
   1. All’articolo 16 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
    «4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine perentorio non inferiore a sessanta e non superiore a novanta giorni per la presentazione in cancelleria delle domande;
   5) stabilisce, entro il termine perentorio di non oltre sessanta giorni dal precedente, il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà senza ritardo all’esame dello stato passivo.
   5-bis) stabilisce che l’apertura del conto corrente della procedura avvenga non appena realizzato l’attivo, presso un ufficio postale o la banca che designa»;
   b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale, ricorrendone i presupposti, può disporre, su istanza dell’imprenditore o dei creditori ovvero anche d’ufficio, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa di cui all’articolo 90, qualora l’attività possa proseguire nell’interesse dei creditori o sia utile ai fini del miglior realizzo dell’impresa, dell’azienda o di parti di essa. Qualora l’istanza venga presentata dall’imprenditore o dai creditori deve rispettare i contenuti e le forme di cui al primo comma dell’articolo 90-bis. Il Tribunale entro trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento, sentiti in camera di consiglio il curatore e il comitato dei creditori, dispone in merito alla prosecuzione dell’esercizio provvisorio, con ogni opportuno provvedimento.».

Art. 7
   1. All’articolo 17 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
   «La sentenza che dichiara il fallimento è notificata al debitore su richiesta del cancelliere ed è comunicata per estratto, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L’estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.»;
   b) al secondo comma, le parole: «alla porta esterna del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «all’albo del tribunale»;
   c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La sentenza è immediatamente annotata al REA. È pubblicata e inserita per estratto nel Bollettino della camera di commercio e, ove esista o venga istituito, nel sito Internet del tribunale che l’ha pronunciata sotto la categoria “sentenze dichiarative di fallimento”.»

Art. 8
   1. L’articolo 18 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
   «Art. 18. Reclamo alla Corte d’appello. – Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere presentato reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso alla corte d’appello da proporsi entro trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione a norma dell’articolo 17 e per ogni altro interessato dalla data dell’affissione. Il reclamo deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello e non può in ogni caso proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.
   Il Presidente nomina i componenti del collegio, designa il relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro trenta giorni dal deposito, assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e termine alle parti resistenti per il deposito di memorie.
   All’udienza il collegio nel rispetto del contraddittorio assunte, anche d’ufficio, le informazioni necessarie e le prove provvede con sentenza.»
   2. Il terzo comma dell’articolo 19 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «La sentenza resa dalla Corte di appello che conferma il fallimento può essere impugnata entro il termine di trenta giorni avanti la Corte di cassazione con ricorso nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile».

Art. 9
   1. L’articolo 26 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Art. 26. Reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato. – 1. Contro i provvedimenti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, può essere proposto reclamo al tribunale a norma dell’articolo 739 del codice di procedura civile dal curatore, dal fallito e da chiunque vi abbia interesse.
   2. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, che decorre dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; dal deposito del provvedimento in cancelleria ovvero dall’affissione, se il provvedimento deve essere affisso, per ogni altro interessato. La comunicazione integrale fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento equivale a notificazione.
   3. Indipendentemente dalla previsione di cui al comma che precede il reclamo non può proporsi decorsi 120 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
   4. Il tribunale pronuncia in camera di consiglio con decreto motivato, dopo aver sentito il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati.
   5. Del collegio non può far parte il giudice delegato.
   6. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.»

Art. 9-bis
   1. Il quarto comma dell’articolo 33, del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Il curatore deve altresì redigere, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, una situazione descrittiva delle attività svolte accompagnata dal conto patrimoniale della sua gestione trasmettendone copia al comitato dei creditori in uno con gli estratti conto della banca relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti può formulare osservazioni scritte entro quindici giorni dalla ricezione. Il curatore deposita entro i quindici giorni successivi nella cancelleria del giudice delegato copia della situazione descrittiva delle attività svolte con i relativi allegati e le eventuali osservazioni del comitato dei creditori o dei suoi componenti.»

Art. 10
   1. All’articolo 34 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
   «Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, devono essere depositate senza ritardo e comunque non oltre dieci giorni presso un ufficio postale o presso la banca designata a norma dell’articolo 16, n. 5-bis.
   Il deposito deve essere intestato all’ufficio fallimentare. Il giudice delegato stabilisce le modalità di esecuzione dei prelievi occorrenti anche per quanto necessario per le spese di giustizia e di amministrazione.
   In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto di quindici giorni il tribunale dispone la revoca del curatore.»

Art. 11
   1. All’articolo 35 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a 30.000,00 euro, l’autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato avverso il quale può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge. Il limite di cui innanzi è adeguato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.»

Art. 11-bis
   1. All’articolo 41 del regio decreto n. 267 del 1942, il quinto comma è sostituito dal seguente:
   «Il comitato ha diritto ad un compenso per l’attività svolta comprensivo delle spese sostenute. Detto compenso è liquidato dal tribunale con il decreto di cui all’articolo 39 in misura pari al dieci per cento del complessivo compenso liquidato al curatore ed è diviso in parti uguali fra i componenti».

Art. 12
   1. All’articolo 46, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 3) è sostituito dal seguente:
   «3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile;»;
   b) il numero 4) è soppresso
   c) il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «2. I limiti previsti nel numero 2) del presente articolo sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.»

Art. 13
   1. L’articolo 48 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Art. 48. Corrispondenza diretta al fallito. – La corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al fallito, a società o ad enti dichiarati falliti deve essere consegnata al curatore, il quale deve prontamente inviare al fallito o al legale rappresentante della società od ente dichiarati falliti quella non riguardante rapporti compresi nel fallimento. Il fallito e il legale rappresentante della società, o dell’ente assoggettato a fallimento, hanno diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa estraneo ai rapporti compresi nel fallimento.
   Qualora il fallito o il legale rappresentante della società od ente assoggettato a fallimento intenda ottenere il rilascio di corrispondenza trattenuta dal curatore presenta istanza al giudice delegato il quale, sentito il curatore, provvede con decreto motivato.
   Qualora il curatore non ottemperi agli obblighi di cui al primo comma, il tribunale ne dispone la revoca.»

Art. 14
   1. L’articolo 49 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Art. 49. Obblighi del fallito. – Il fallito deve comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza, o comunque del proprio domicilio o della propria sede, e deve presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori, ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, od altro giustificato motivo anche relativo a specifiche cognizioni tecniche richieste per fornire le informazioni o i chiarimenti necessari, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.
   Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all’ordine di presentarsi.».

Art. 15
   1. All’articolo 50 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
   «Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro, persone fisiche o giuridiche, che sono dichiarate fallite dallo stesso tribunale, nonché di quelle dichiarate altrove se il luogo di nascita del fallito o di costituzione dell’ente si trova sotto la giurisdizione del tribunale.
   Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito alla chiusura del fallimento.
Il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge fino alla chiusura della procedura fallimentare.»

Art. 15-bis
   1. All’articolo 53 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole: «I crediti» sono sostituite con le seguenti: «In deroga a quanto previsto agli articoli 2777 e 2778 del codice civile, i crediti»;
   b) al secondo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il ricavato della vendita è ripartito tra i creditori di cui al primo comma sino alla concorrenza del loro credito e, quando questo è superiore all’importo ricavato, essi partecipano per l’eccedenza secondo l’ordine di cui all’articolo 2778 del codice civile.»

Art. 16
   1. All’articolo 54 del regio decreto n. 267 del 1942, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento.»

Art. 16-bis
   1. L’articolo 69 del regio decreto n. 267 del 1942 è abrogato.

Art. 17
1. L’articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato.

Art. 17-bis
   1. Al Titolo II del regio decreto n.267 del 1942, n. capo III “Degli effetti del fallimento” dopo la sezione IV è inserita la seguente:
   «Sezione IV-bis.– Degli effetti del fallimento sui rapporti fiscali e previdenziali
   Art. 83-bis
   L’amministrazione delle finanze e gli enti gestori dei rapporti contributivi devono far pervenire al curatore, entro il termine di quattro mesi dalla comunicazione che è ad essi dallo stesso inviata, la certificazione dei debiti tributari e contributivi maturati in capo all’impresa fallita fino all’ultimo periodo di imposta liquidato ovvero per il quale risultano effettuati i versamenti.
   Nel caso tale certificazione non pervenga al curatore entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine gli oneri di cui al primo comma si presumono inesistenti.
   Art. 83-ter
   Il fallimento è tenuto ad eseguire un’unica liquidazione ed un unico versamento annuale dell’imposta sul valore aggiunto. Qualora, in sede di dichiarazione annuale, la procedura risulti in credito di imposta, il predetto può essere richiesto integralmente a rimborso in tutti i casi, anche in deroga a quanto diversamente previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
   Art. 83-quater
   Il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il parere del comitato dei creditori, può avvalersi degli istituti del ravvedimento operoso e dell’accertamento con adesione, con riguardo a tutti i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data dell’apertura della procedura.»

Art. 18
   1. L’articolo 84 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Art. 84. Apposizione dei sigilli. – Dichiarato il fallimento, il curatore, ove lo ritenga opportuno, procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile ovvero avvalendosi dell’assistenza di un notaio, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore.
   Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.».
   2. L’articolo 85 del regio decreto n. 267 del 1942 è abrogato.
   3. All’articolo 86, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consegna delle scritture contabili e di altra documentazione»;
   b) il primo e il secondo comma sono abrogati;
   c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
   «Le scritture contabili devono essere consegnate al curatore che ha altresì facoltà di richiedere o acquisire ogni altra documentazione. Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del giudice delegato, del comitato dei creditori, del fallito o di chi ne abbia diritto. Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l’interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.»

Art. 19
   1. All’articolo 87 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Inventario»;
   b) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
   «Il curatore deve fare l’inventario nel più breve termine possibile. A tale operazione egli procede secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, redigendo, con l’assistenza del cancelliere o di un notaio, processo verbale. Possono intervenire i creditori.
   Il giudice delegato può disporre che il curatore proceda immediatamente a redigere l’inventario, senza preventiva apposizione dei sigilli, può prescrivere speciali norme e cautele per l’inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore.».

Art. 20
   1. All’articolo 90 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale può disporre la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa del fallito, quando ciò appaia conveniente nell’interesse dei creditori.»;
   b) al secondo comma, l’ultimo periodo è soppresso;
   c) il terzo comma è abrogato.

Art. 20-bis
   1. Dopo l’articolo 90 del regio decreto n. 267 del 1942 sono inseriti i seguenti:
   «Art. 90-bis. – Nel caso di cui all’art. 90 il Curatore, il fallito o i creditori possono presentare istanza di continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa e devono corredarla con un progetto economico e finanziario sottoscritto da professionista abilitato che illustri analiticamente gli obiettivi e i risultati da raggiungere e, in particolare:
   a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
   b) il piano per l’eventuale liquidazione dei beni non necessari per l’esercizio dell’impresa;
   c) le previsioni economico finanziarie dell’esercizio provvisorio;
   d) le modalità di affitto dell’impresa, azienda o parti di essa con l’indicazione delle offerte pervenute o acquisite.
   Con il provvedimento autorizzativo al proseguimento provvisorio dell’attività, il Tribunale affida la gestione dell’impresa al Curatore e può, altresì, autorizzare l’imprenditore a prestare la propria opera e collaborazione quale ausiliario con il riconoscimento di un compenso che è forfettariamente determinato dal giudice delegato.
   I contratti in corso con l’impresa proseguono nell’esercizio provvisorio salva la facoltà del Curatore di recedere dagli stessi.
   Le attività di straordinaria amministrazione quali cessioni di beni, dell’azienda o parti di essa, anche secondo quanto previsto dal progetto presentato, sono autorizzate dal Tribunale che provvede in camera di consiglio sentiti il Curatore e il Comitato dei Creditori.
   I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1).
   Art. 90-ter. – Ogni semestre durante il periodo di esercizio provvisorio, o alla conclusione di esso se di durata inferiore al semestre, il Curatore deve presentare un rendiconto dell’attività dell’impresa mediante deposito in Cancelleria. Entro quindici giorni dalla presentazione del rendiconto, il Comitato dei creditori è convocato dal giudice delegato per essere informato dal Curatore sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’esercizio.
In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato di fatti o circostanze sopravvenuti che possono influire negativamente sull’opportunità di proseguire l’esercizio provvisorio.
   Il Tribunale, nell’ipotesi di cui al comma precedente ovvero in qualsiasi altro momento ne ravvisi l’opportunità, può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio.
   Art. 90-quater. – L’esercizio provvisorio è sottoposto in ogni caso al regime fiscale semplificato e il curatore, salva l’ipotesi che l’attività duri più di un anno, è tenuto ad un’unica dichiarazione IVA nell’ambito della quale possono essere portati in compensazione eventuali crediti pregressi dell’impresa con obbligazioni sorte nel periodo di prosecuzione provvisoria dell’attività nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
   Art. 90- quinquies. – Il tribunale, sentiti in camera di consiglio il curatore e il comitato dei creditori, anche indipendentemente dalla continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, autorizza:
   1) l’affitto dell’azienda o di parti di essa e, ove ricorrano le condizioni di convenienza e garanzia di soddisfacimento per i creditori e di tutela dei diritti dei lavoratori subordinati, la concessione all’affittuario del diritto di prelazione sull’acquisto dell’azienda;
   2) il conferimento in una o più società anche di nuova costituzione dei beni, crediti o complessi aziendali con i rapporti contrattuali in corso.
   Sia in caso di affitto che di cessione di azienda, è esclusa la responsabilità di cui all’articolo 2560 del codice civile o di cui ad altre disposizioni di leggi speciali in materia.».

Art. 21
   1. All’articolo 92 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Avviso ai creditori ed agli altri interessati»;
   b) il primo comma è sostituito dal seguente:
   «Il curatore comunica, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell’articolo 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonchè le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo, con l’espresso avvertimento che le domande non pervenute entro il termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti degli articoli 101 e 103.».

Art. 22
   1. All’articolo 93 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «Se il creditore non è domiciliato nel circondario del tribunale, la domanda deve inoltre contenere l’elezione del domicilio nel circondario stesso; tutte le notificazioni e le comunicazioni posteriori sono effettuate al creditore nel domicilio da questi indicato. È facoltà del creditore indicare modalità di notificazione e di comunicazione mediante posta elettronica ed è onere dello stesso di comunicare al curatore ogni variazione di domicilio o delle modalità.»;
   b) al terzo comma dopo le parole «essere depositati» sono aggiunte le seguenti «almeno quindici giorni. »

Art. 23
   1. All’articolo 95 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I crediti indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55 sono compresi con riserva fra i crediti ammessi. Sono altresì ammessi con riserva i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice»;
   b) il quarto comma è abrogato.

Art. 24
   1. All’articolo 96 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esame dello stato passivo»;
   b) il primo comma è sostituito dal seguente:
   «Nell’adunanza prevista dal numero 5) dell’articolo 16, è esaminato, alla presenza del curatore e con l’intervento del fallito, lo stato passivo».
   c) al secondo comma sono soppresse le parole «, nonché dei nuovi documenti esibiti,».

Art. 25
   1. L’articolo 97 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Art. 97. Esecutività dello stato passivo. – Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere ed è depositato in cancelleria unitamente al decreto del giudice che lo dichiara esecutivo con decorrenza dalla data del deposito.
   I creditori che hanno presentato domanda di ammissione ed il fallito possono prenderne visione.
Il curatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica, comunica a tutti i creditori che hanno presentato domanda di ammissione l’avvenuto deposito dello stato passivo e il provvedimento assunto in relazione alla stessa, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.».

Art. 26
   1. L’articolo 98 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Art. 98. Opposizione a stato passivo. – Il creditore escluso o ammesso con riserva allo stato passivo del fallimento può impugnare il provvedimento reso dal Giudice Delegato in sede di verifica dei crediti depositando ricorso presso la cancelleria del Presidente della sezione fallimentare entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 97.
   Il ricorso deve contenere:
   1) l’indicazione del tribunale, del Giudice Delegato e del fallimento;
   2) le generalità del ricorrente e l’elezione del domicilio nel Comune del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
   3) la determinazione dell’oggetto della domanda;
   4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda e le relative conclusioni;
   5) l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
   Il Presidente nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.
   Il Giudice Delegato non può far parte del collegio.
   Il tribunale fissa per la comparizione una udienza in camera di consiglio assegnando all’opponente un termine per la notifica al curatore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
   Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.
   Il Curatore, a pena di decadenza, deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.
   Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i Creditori che intendano intervenire nel giudizio.
   Nel corso dell’udienza il Tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione, assume, in contraddittorio tra le parti, tutte le informazioni e le prove ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.
   Il tribunale assume le informazioni anche d’ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti.
   Il Tribunale ammette con decreto in tutto o in parte, anche in via provvisoria, i crediti, non contestati da parte del Curatore o dei creditori intervenuti.
   Il Tribunale provvede entro venti giorni dall’udienza con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il provvedimento ha efficacia ai soli fini della partecipazione al concorso.».

Art. 27
   1. L’articolo 99 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
«Art. 99. Reclamo. – Il decreto del Tribunale di cui all’ultimo comma dell’articolo che precede può essere impugnato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla Corte di Appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
   Il reclamo deve essere depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello.
   Il Presidente nomina i componenti del Collegio e fissa l’udienza di comparizione entro trenta giorni dal deposito.
   Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del reclamante entro il termine assegnato dal Consigliere Relatore, il quale assegna un termine alle Parti resistenti per il deposito di memorie.
   All’udienza il Collegio in contraddittorio assunte le informazioni e le prove necessarie, anche d’ufficio, provvede con decreto motivato.
   Contro il decreto reso dalla Corte di Appello può essere proposto entro il termine trenta giorni dalla comunicazione ricorso avanti la Corte di Cassazione nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.».

Art. 28
   1. L’articolo 100 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
«Art. 100. Impugnazione di crediti ammessi. – Ciascun creditore, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del decreto di cui all’art. 97 o dell’avviso di cui all’articolo 110 secondo comma, può impugnare i crediti ammessi nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 98 e 99.
Indipendentemente dalla previsione di cui al comma 1, l’impugnazione non può essere proposta decorso un anno dal deposito dello stato passivo in cancelleria.
Se all’udienza le parti non raggiungono l’accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati e provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile.».

Art. 29
   1. L’articolo 101 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dai seguenti:
   «Art. 101. Dichiarazioni tardive di crediti. – Ogni creditore o terzo che vanti diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, può proporre domanda anche successivamente alla scadenza del termine perentorio di cui all’art. 16, n. 4, nelle forme e nei termini di cui al presente articolo.
   Le domande di cui al comma che precede non possono essere proposte, a pena di decadenza, oltre il termine perentorio di un anno dal deposito del decreto di cui all’art. 97.
   In deroga a quanto previsto dal secondo comma qualora il creditore dia prova di un legittimo impedimento ostativo rispetto al termine perentorio di cui al comma che precede è ammessa la dichiarazione tardiva di credito sino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare.
   È, altresì, ammessa la dichiarazione tardiva di crediti successivamente al termine di cui al secondo comma qualora il creditore alleghi prova dell’inventariazione di beni successivamente alla scadenza del termine stesso e comunque fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo.
   La domanda deve essere presentata con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice Delegato e deve contenere:
   1) l’ndicazione del tribunale, del Giudice Delegato e del fallimento;
   2) le generalità del ricorrente e l’elezione del domicilio nel comune del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
   3) la determinazione dell’oggetto della domanda;
   4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda e le relative conclusioni;
   5) l’indicazione specifica dei documenti prodotti.
   Il Giudice Delegato fissa l’udienza di comparizione davanti a sé del curatore e del creditore, assegnando termine perentorio di giorni trenta entro il quale il provvedimento dovrà essere notificato al curatore da parte del ricorrente.
   Il curatore con dichiarazione motivata da depositare almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata può contestare il credito ed opporsi all’ammissione.
   Il Giudice Delegato, sentite la parti all’udienza, con decreto ammette, anche parzialmente, il credito se non vi è contestazione da parte del curatore e qualora lo ritenga fondato, ovvero, respinge la domanda.
   In caso di ammissione, il creditore deve allegare entro il termine di giorni quindici copia autentica del decreto al fascicolo del fallimento. Nello stesso termine il curatore provvede alla modificazione dello stato passivo.
   In caso di reiezione della domanda, il decreto è comunicato al ricorrente.
   Art. 101-bis. Dei mezzi di impugnazione. – Il creditore la cui domanda sia stata respinta ai sensi dell’articolo 101 può impugnare il provvedimento reso dal Giudice Delegato depositando ricorso presso la cancelleria del Presidente della sezione fallimentare entro trenta giorni dalla comunicazione.
   Il ricorso, oltre a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 101 deve contenere:
   1) la determinazione dell’oggetto dell’opposizione;
   2) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’opposizione e le relative conclusioni;
   3) l’indicazione specifica, a pena di decadenza, di ulteriori mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e di nuovi documenti prodotti.
   Il Presidente nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.
   Il Giudice Delegato non può far parte del collegio.
   Il tribunale fissa per la comparizione una udienza in camera di consiglio assegnando all’opponente un termine per la notifica al curatore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
   Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.
   Il Curatore, pena di decadenza, deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.
   Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendano intervenire nel giudizio.
   Nel corso dell’udienza il Tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione, assume in contraddittorio tra le parti tutte le informazioni e le prove ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.
   Il tribunale assume le informazioni anche d’ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti.
   Il Tribunale ammette con decreto in tutto o in parte anche in via provvisoria i crediti, non contestati da parte del Curatore.
   Il Tribunale provvede entro venti giorni dall’udienza con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il provvedimento ha efficacia ai soli fini della partecipazione al concorso.
   Il decreto del Tribunale di cui al comma che precede può essere impugnato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla Corte di Appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
   Il reclamo deve essere depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello.
   Il Presidente nomina i componenti del Collegio e fissa l’udienza di comparizione entro 30 giorni dal deposito.
   Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del reclamante entro il termine assegnato dal Consigliere Relatore, il quale assegna un termine alle parti resistenti per il deposito di memorie.
   All’udienza il Collegio in contraddittorio assunte le informazioni e le prove necessarie, anche d’ufficio, provvede con decreto motivato.
   Contro il decreto reso dalla Corte di Appello può essere proposto entro il termine trenta giorni ricorso avanti la Corte di Cassazione nelle forme di cui agli articoli 360 e segg. cod. proc. civ.».

Art. 30
   1. All’articolo 102 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo comma le parole «del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale» sono sostituite dalle seguenti «dei decreti del giudice delegato o del tribunale di cui agli articoli 98 e 101-bis»;
   b) il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
   «L’istanza si propone depositando ricorso presso la cancelleria del Presidente della sezione fallimentare dalla comunicazione di cui all’articolo 97.
   Il ricorso deve contenere:
   1) l’indicazione del tribunale, del Giudice Delegato e del fallimento;
   2) le generalità del ricorrente, e l’indicazione del domicilio eletto nel Comune del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
   3) la determinazione dell’oggetto della domanda;
   4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda e le relative conclusioni;
   5) l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
   Il Presidente nomina i componenti del Collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.
   Il Giudice Delegato non può far parte del collegio.
   Il Collegio fissa all’opponente, un termine non inferiore a trenta giorni, per la comparizione in Camera di Consiglio, assegnando termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
   Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.
   Il creditore contro il quale è proposta l’istanza, pena di decadenza, deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.
   Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendano intervenire nel giudizio.
   Nel corso dell’udienza il tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione, assume in contraddittorio tra le parti o d’ufficio tutte le informazioni e le prove ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.
   Il tribunale provvede entro venti giorni dall’udienza con decreto motivato immediatamente esecutivo.
   Il decreto del tribunale di cui all’articolo che precede può essere impugnato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla Corte di Appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
   Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto motivato con ricorso da depositare presso la Cancelleria della Corte di Appello.
   Il Presidente nomina i componenti del Collegio e fissa l’udienza di comparizione entro trenta giorni dal deposito.
   Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del reclamante entro il termine assegnato dal Consigliere Relatore, il quale concede un termine alle parti resistenti per il deposito di memorie.
   All’udienza il Collegio in contraddittorio assunte le informazioni e le prove necessarie, anche d’ufficio, provvede con decreto motivato.
   Contro il decreto reso dalla Corte di Appello può essere proposto entro il termine trenta giorni ricorso avanti la Corte di Cassazione nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.».

Art. 30-bis
   Dopo l’art. 103 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:
   Art. 103-bis: «Ottenuta l’ammissione al passivo ai sensi degli articoli 97 o 101 della presente legge, il creditore può emettere nota di variazione dell’imposta sul valore aggiunto. La stessa è inoltrata al curatore, il quale provvede alle conseguenti modificazioni dello stato passivo surrogando per il corrispondente importo l’amministrazione finanziaria e dando comunicazione alla stessa.».

Art. 31
   1. All’articolo 106 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il primo comma è inserito il seguente:
   «Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, il trasferimento del bene e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi.».

Art. 32
   1. L’articolo 108 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
   «Art. 108. Modalità della vendita degli immobili. – Il giudice delegato, su istanza del curatore e sentito il comitato dei creditori, dispone con ordinanza la vendita degli immobili, con incanto o senza incanto, secondo le disposizioni degli articoli 567 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
   Il giudice delegato, se non sono presentate offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571 del codice di procedura civile, su proposta del curatore, con il consenso del comitato dei creditori e con l’assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sugli immobili, avendo disposto idonee forme di pubblicità, può autorizzare la vendita ad offerte private, ove la ritenga più vantaggiosa. In tal caso, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal giudice delegato con decreto, una volta pagato interamente il prezzo. Il giudice delegato può in qualunque momento sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa accompagnata da cauzione per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
   Un estratto dell’ordinanza che dispone o autorizza la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ipotecari iscritti.».

Art. 33
   1. Dopo l’articolo 108 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:
   «Art. 108-bis. Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili. – 1. La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è fatta a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili. Il giudice delegato provvede con ordinanza su istanza del curatore, sentito il comitato dei creditori.
   2. Si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 108.».

Art. 33-bis
   1. Dopo l’articolo 108 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:
   «Art. 108-ter. – Modalità della vendita di diritti sulle opere dell’ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi. - Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle relative leggi speciali.
   Il giudice delegato, dopo averne accertato il valore, dispone con ordinanza, la vendita dei diritti di cui al comma precedente su istanza del curatore, sentito il comitato dei creditori, stabilendone le modalità.».

Art. 33-ter
   1. All’articolo 110 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, anche perché sia loro consentito l’esercizio del diritto di cui all’articolo 100 in relazione ai crediti ammessi successivamente al decreto di cui all’articolo 97 e al precedente riparto»;
   il terzo comma è sostituito dal seguente: «I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre opposizione al progetto di riparto nella forme di cui agli articoli 98 e 99. Decorso tale termine, il curatore chiede che il giudice delegato dichiari esecutivo il progetto di riparto. Se sono proposte opposizioni, il progetto di riparto è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto delle opposizioni. Il provvedimento che decide sull’opposizione dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.».

Art. 33-quater
   1. All’articolo 116 del regio decreto n. 267 del 1942, al numero 4) le parole: «altrimenti provvede a norma dell’articolo 189 del codice di procedura civile, fissando l’udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «altrimenti trasmette gli atti al Presidente del tribunale che nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio. Il giudice delegato non può far parte del collegio. Si applicano al procedimento gli articoli 98, escluso il decimo comma, e 99.».

Art. 34
   All’articolo 117 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il giudice delegato nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori, che vi consentono, siano assegnati in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta in relazione ai quali non sia stato ancora eseguito il rimborso.»;
   b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale, o la banca designati ai sensi dell’articolo 16. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il curatore dà notizia al Ministero dell’economia e delle finanze delle somme depositate, indicando il depositario e la data di scadenza del deposito. Il depositario esegue analoga comunicazione per ogni prelievo eseguito dagli aventi diritto.».

Art. 35
   1. All’articolo 118 del regio decreto n. 267 del 1942, il numero 1) è sostituito dal seguente:
   1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;».

Art. 36
   1. All’articolo 119 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
   «Il curatore comunica, mediante raccomandata, a tutti i creditori ammessi al passivo la chiusura della procedura, indicandone sinteticamente le motivazioni.».

Art. 37
   1. All’articolo 121 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole «già chiuso» sono soppresse;
   b) al secondo comma, al numero 2), le parole «abbreviandoli non oltre la metà» sono soppresse.

Art. 37-bis
   Dopo il primo comma dell’articolo 124 del regio decreto n. 267 del 1942, è aggiunto il seguente:
   «Il fallito è altresì ammesso a proporre un concordato che, fermo l’integrale pagamento delle spese di procedura e del compenso al curatore, preveda:
   1) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei;
   2) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, anche in deroga a quanto previsto dal primo comma e alla natura privilegiata del credito, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati medesimi.».

Art. 37-ter
   1. All’articolo 125 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il primo comma è sostituito dal seguente: «Sulla proposta di concordato il giudice delegato chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, riferisce al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale se ritiene la proposta ammissibile e conveniente, valutata, se del caso, la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, ne ordina la comunicazione immediata ai creditori, con l’indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fissando un termine, non inferiore a venti né superiore a trenta giorni dalla data della ricezione della comunicazione, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione può essere scritta in calce alla comunicazione e può contenere la contestazione in merito all’eventuale inserimento del credito nelle classi.»;
   b) al secondo comma, dopo la parola: «giudice» è inserita l’altra: «delegato».

Art. 37-quater
   1. All’articolo 126 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma, dopo le parole: «del comitato dei creditori» sono inserite le seguenti: «nel sito internet del tribunale,» e in fine sono aggiunte le seguenti: «, nonchè in altre forme ritenute opportune».

Art. 37-quinquies
   1. All’articolo 127 del regio decreto n. 267 del 1942 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «Se è proposta domanda di concordato ai sensi del primo comma dell’articolo 124, hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se con riserva o provvisoriamente. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere esplicito ed importa rinuncia al diritto di prelazione per l’intero credito, se è dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non è approvato, non è omologato o viene annullato o risoluto, cessano gli effetti della rinuncia.»;
   b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Ove siano previste diverse classi di creditori non si applicano le disposizioni del primo comma e il concordato è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori appartenenti a ciascuna classe la quale rappresenti almeno i due terzi dei creditori ammessi alla classe medesima.».

Art. 37-sexies
   1. All’articolo 128 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma, dopo le parole: «Il concordato» sono inserite le seguenti: «proposto ai sensi del primo comma dell’articolo 124».

Art. 38
   1. L’articolo 129 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Art. 129. Concordato e giudizio di omologazione. – Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato, in calce al verbale previsto dall’articolo 125, secondo comma, dichiara respinta la proposta di concordato.
   Se le maggioranze sono raggiunte il giudice delegato invita il fallito a presentare istanza al tribunale per il giudizio di omologazione. Qualora tale istanza non venga presentata, la domanda di concordato si intende rinunciata. Il presidente del tribunale nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.
   Il giudice delegato non può far parte del collegio.
   Il collegio fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione del fallito e del curatore. Dispone che il provvedimento venga affisso all’albo del tribunale e notificato, a cura del fallito, al curatore e agli eventuali creditori dissenzienti.
   Il fallito, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il curatore deve depositare il proprio motivato parere.
   Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l’espletamento dell’istruttoria.
   Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale può ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o più classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili
   Il tribunale pronuncia entro venti giorni dall’udienza, sentenza immediatamente esecutiva con cui omologa o respinge il concordato.
   Il collegio indica altresì la banca presso cui devono essere depositate le somme per l’adempimento del concordato.
   Il decreto stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato.
   Se la proposta di concordato prevedeva la concessione di ipoteche a garanzia, il tribunale assegna al curatore un breve termine per la relativa iscrizione.
   La sentenza è comunicata alle parti del giudizio e al curatore che provvede a darne notizia ai creditori ed è pubblicata ed affissa a norma dell’articolo 17.
   Alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è divenuta definitiva, le somme dovute per l’adempimento del concordato devono essere depositate presso la banca indicata nella sentenza stessa.».

Art. 38-bis
   1. L’articolo 130 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato.

Art. 38-ter
   1. L’articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Art. 131 Appello contro la sentenza. – La sentenza del tribunale è reclamabile alla corte d’appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio .
   Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della sentenza.
   Il presidente nomina i componenti del collegio e designa il consigliere relatore. Fissa l’udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando termine perentorio al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti. Assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie.
   Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell’udienza fissata.
   All’udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con sentenza.
   La sentenza della corte d’appello può essere impugnata entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione con ricorso nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.».

Art. 39
   1. Gli articoli 142, 143, 144 e 145 del regio decreto n. 267 del 1942, sono abrogati.

Art. 40
   1. All’articolo 146 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, dopo le parole «dal curatore» sono inserite le altre «così come previsto dall’articolo 2394-bis del medesimo codice»;
   b) il terzo comma è abrogato.

Art. 41
   1. L’articolo 147 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Art. 147. Società con soci a responsabilità illimitata. – La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile, anche se irregolare, produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
   Il fallimento di tali soci non può essere dichiarato qualora sia decorso un anno dalla morte ovvero dalla iscrizione nel registro delle imprese dell’atto, dal quale consegue il venir meno della illimitata responsabilità.
   Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell’articolo 15.
   Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su domanda del curatore, di un creditore, di un socio fallito, del pubblico ministero ovvero di ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli convocati a norma dell’articolo 15.
   Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 18.
   In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l’istante può proporre reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 22.».

Art. 42
   1. Gli articoli 155, 156, 157, 158 e 159 del regio decreto n. 267 del 1942, sono abrogati.

Art. 42-bis
   1. All’articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della competenza individuata ai sensi del presente comma.»;
   b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nella domanda di concordato possono essere previsti:
   1) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei;
   2) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse.».

Art. 42-ter
   1. All’articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 il primo comma è sostituito dai seguenti:
   «Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi,anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 160, secondo comma, numeri 1) e 2), e alla natura privilegiato del credito, purchè vi siano comprovate, valide ragioni del trattamento differenziato.
   Con il provvedimento di cui al primo comma:
   1) delega un giudice alla procedura di concordato;
   2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
   3) nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nel ruolo degli amministratori giudiziari, osservate le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29;
   4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l’intera procedura.».

Art. 43
   1. L’articolo 162 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Art. 162. Inammissibilità della proposta. – Il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, dichiara inammissibile la proposta, con decreto motivato non soggetto a reclamo, se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell’articolo 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo.
   Nei casi di cui al primo comma il tribunale dichiara d’ufficio il fallimento del debitore.
   La sentenza di cui al secondo comma deve contenere specifica indicazione delle ragioni per le quali il tribunale ha ritenuto non ammissibile la proposta di concordato.».

Art. 44
   1. All’articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo comma, al numero 4, le parole «otto giorni» sono sostituite con le altre «quindici giorni»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il tribunale provvede a norma del secondo comma dell’articolo 162, dopo aver sentito il debitore.».

Art. 45
   1. All’articolo 166 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo comma è sostituito dal seguente:
   «Il decreto è, a cura del cancelliere, pubblicato mediante affissione all’albo del tribunale e comunicato per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Il decreto è immediatamente annotato al REA e pubblicato sul bollettino della camera di commercio. Ove esista o venga istituito il decreto è altresì, inserito nel sito Internet del tribunale che l’ha pronunciata, sotto la categoria “procedure concorsuali minori”. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.».

Art. 45-bis
   1. All’articolo 171 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il giudice delegato, sentito il commissario giudiziale, provvede alle opportune integrazioni e modifiche dell’elenco dei creditori, delle relative cause di prelazione e dell’eventuale suddivisione in classi e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza e collocazione dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria o classe i relativi importi e le cause di prelazione.»;
   b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «I creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del deposito, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull’elenco dei creditori, sugli importi indicati, sulle relative cause di prelazione e sui criteri di suddivisione nelle classi.».

Art. 46
   1. L’articolo 173 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Art. 173. Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura. – Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato il quale, esperite le opportune indagini, ne riferisce al tribunale. Il collegio, di cui non può far parte il giudice delegato, se ritiene sussistenti i fatti di cui sopra, dichiara il fallimento del debitore dopo averlo ascoltato con le modalità di cui all’articolo 15.
Con le modalità di cui al comma precedente, il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori.».
   2. L’articolo 179 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Art. 179. Mancata approvazione del concordato. – Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma del secondo comma dell’articolo 162 dopo aver sentito il debitore.».

Art. 46-bis
   1. All’articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Ove siano previste diverse classi di creditori non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma e il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti due terzi dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. Non rileva il voto contrario di una o più classi se i crediti appartenenti alla stessa non sono superiori ad un terzo di quelli ammessi al voto»;
   b) al quarto comma la parola: «parimenti» è sostituita con la seguente: «sempre».

Art. 47
   1. L’articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Art. 180. Approvazione del concordato e giudizio di omologazione. – Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato trasmette gli atti al presidente del Tribunale che nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.
   Il giudice delegato non può far parte del collegio.
   Il collegio fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all’albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
   Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
   Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l’espletamento dell’istruttoria.».

Art. 48
   1. L’articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Art. 181. – Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e la regolarità della procedura, deve valutare:
   1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e all’efficienza dell’impresa;
   2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all’esclusione;
   3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell’adempimento del concordato e, nel caso previsto dall’art. 160, comma secondo, n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell’articolo stesso;
   3-bis) la persistente convenienza del concordato, ove siano previste diverse classi di creditori e vi sia dissenso da parte di una o più classi, qualora la maggioranza delle stesse abbia approvato la proposta.
   Concorrendo tali condizioni, il tribunale entro venti giorni dall’udienza, pronuncia sentenza immediatamente esecutiva con cui omologa il concordato; in mancanza respinge il concordato e dichiara il fallimento del debitore.
   Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l’ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo. Indica la banca presso cui devono essere depositate le somme per l’adempimento del concordato.
   La sentenza che omologa o respinge il concordato è comunicata alle parti del giudizio e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicata ed affissa a norma dell’articolo 17.
   Si applica l’ultimo comma dell’articolo 129.».
   2. L’articolo 183 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
   «Art. 183. Appello contro la sentenza di omologazione. – La sentenza del tribunale è reclamabile alla corte d’appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio .
   Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della sentenza.
   Il presidente nomina i componenti del collegio e designa il consigliere relatore. Fissa l’udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando termine perentorio al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al commissario giudiziale e alle altre parti. Assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie.
   Il commissario giudiziale dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell’udienza fissata.
   All’udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con sentenza.
La sentenza della corte d’appello può essere impugnata entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione con ricorso nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.».

Art. 48-bis
   1. All’articolo 187 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il primo comma è inserito il seguente:
   «Ferme le condizioni di cui al primo comma, la domanda può essere altresì proposta se vi siano comprovate possibilità di riuscita di un piano di risanamento dell’impresa al termine del quale verrà riconosciuto ai creditori un trattamento predeterminato, anche differenziato tramite la suddivisione in classi secondo interessi economici omogenei.».

Art. 49
   1. All’articolo 188 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il primo periodo è sostituito dal seguente:
   «Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo.»;
   b) al numero 4) le parole «otto giorni» sono sostituite con le altre «quindici giorni».

Art. 49-bis
   1. Dopo l’articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, è inserito il seguente:
   «Art. 188-bis. –I creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo che precede, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni, di merito, sull’eventuale piano di risanamento, nonché quelle sull’elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione e sull’eventuale suddivisione in classi.».

Art. 49-ter
   1. All’articolo 189 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma le parole: «, esclusi i creditori aventi diritto di prelazione sui beni dei debitori» sono soppresse;
   b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: «Se la proposta è formulata si sensi dell’articolo 187, secondo comma, la stessa è approvata se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta è approvata se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori appartenenti a ciascuna classe, che rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima e se il giudice delegato ritiene che non debba avere effetto la mancata approvazione del progetto da parte di una o più classi di creditori, qualora la maggioranza delle classi l’abbia approvato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano ricevere dall’esecuzione del progetto un soddisfacimento non inferiore alle altre alternative concretamente praticabili».

Art. 50
   1. All’articolo 190 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di chiunque vi abbia interesse nel temine di quindici giorni, decorrente per il debitore dalla comunicazione del provvedimento e per ogni altro interessato dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame. Il giudice delegato non può far parte del collegio».

Art. 50-bis
   All’articolo 193 del regio decreto n.267 del 1942, al secondo comma, dopo la parola «obbligazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero che il progetto di risanamento non può essere regolarmente adempiuto».

Art. 51
   1. All’articolo 195 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole «uno o più creditori» sono inserite le altre «ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il trasferimento della sede dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente il deposito della richiesta o l’apertura del procedimento nel caso di cui al settimo comma non rileva ai fini della competenza come sopra indicata.»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’art. 15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.»;
   b-bis) al terzo comma le parole «notificata e affissa» sono sostituite con le altre «notificata, affissa e resa pubblica»;
   c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
   «Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l’ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione fatta su richiesta del cancelliere e per ogni altro interessato dalla data dell’affissione. Indipendentemente dalla previsione di cui al quarto comma, l’opposizione non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.»;
   d) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Avverso la sentenza che pronuncia sull’opposizione può essere proposto appello nella forma di cui all’articolo 19».

Art. 52
   1. All’articolo 200 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
   «Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l’impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall’art. 214. Dalla stessa data non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale, anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga al disposto dell’articolo 51, né possono acquistarsi diritti di prelazione sui beni compresi nella liquidazione.».

Art. 53
   1. All’articolo 206 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «Per il compimento degli atti previsti dall’articolo 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a trentamila euro e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa il commissario deve essere autorizzato dall’autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza. Il limite di valore di cui innanzi è annualmente adeguato con decreto del Ministro della giustizia.».

Art. 54
   1. L’articolo 207 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
   «Art. 207 Comunicazione ai creditori e ai terzi. – Il Commissario Liquidatore con la scorta delle scritture contabili della società e delle altre notizie che può raccogliere deve compilare l’elenco dei Creditori con l’indicazione dei rispettivi titoli di prelazione nonché l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso della società con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono acquisiti agli atti della Procedura e vengono allegati alla prima relazione predisposta ai sensi del secondo comma dell’articolo 205.
   Il Commissario Liquidatore comunica, mediante raccomandata, telefax o posta elettronica, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi che devono far pervenire le loro domande con le forme, modi e tempi di cui all’articolo 208 e con l’espresso avvertimento che le domande non pervenute entro il termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti degli articoli 101 e 103.».
   2. L’articolo 208 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
   «Art. 208. Domande dei creditori e dei terzi. – I creditori e le altre persone che intendono chiedere il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni devono proporre domanda al commissario liquidatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 209.
   La domanda deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 93, primo comma, nonchè il domicilio a cui dovranno essere inviate tutte le successive comunicazioni.».
   3. All’articolo 209 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
   «Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario, sentiti l’imprenditore o gli amministratori della società debitrice, forma l’elenco dei crediti ammessi o esclusi e delle domande di restituzione accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, dandone notizia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica a tutti i creditori. Col deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo. Il termine di cui al presente comma è prorogabile dall’autorità di vigilanza, per una sola volta e per periodo massimo pari al precedente, su motivata istanza del commissario, previo parere favorevole del comitato di vigilanza.
   Le opposizioni, a norma dell’articolo 98, e le impugnazioni, a norma dell’articolo 100, sono proposte, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle raccomandate inviate dal commissario ai sensi del comma precedente, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni del secondo comma dell’articolo 93.».

Art. 55
   1. All’articolo 210 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
   «Per gli immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta perfezionata la vendita e pagato interamente il prezzo, l’autorità di vigilanza ordina, entro trenta giorni con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi».

Art. 56
   1. All’articolo 213 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
   «Espletati i sopraddetti adempimenti, l’autorità di vigilanza dichiara, su richiesta del commissario liquidatore, la chiusura della procedura. Del provvedimento è data pubblicità mediante annotazione al REA e pubblicazione sul bollettino della Camera di commercio. Ove esista o venga istituito, il provvedimento è altresì inserito nel sito Internet dell’autorità di vigilanza medesima.».

Art. 57
   1. All’articolo 214 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
   «Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.»;
   b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
   «Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l’impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro trenta giorni dalla notificazione. La sentenza è pubblicata a norma del terzo comma.».

Art. 58
   1. L’articolo 241 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato.

Art. 59
   1. Gli articoli 256, 262 e 264 del regio decreto n. 267 del 1942, sono abrogati.

Art. 60
   1. L’agente di cambio, fino ad esaurimento del ruolo unico nazionale previsto dall’articolo 201 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 61
   1. Gli articoli 3, primo comma, 4 e 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, sono abrogati.

Art. 61-bis
   Dopo l’articolo 146 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
   «Art. 146-bis – 1. La procedura fallimentare deve riconoscere la percentuale dell’uno per cento dell’attivo realizzato, da ricomprendersi fra quelle previste dall’articolo 111 n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, che viene accreditata, all’esecuzione di ogni riparto, su un apposito conto corrente istituito presso il Ministero della Giustizia che ne cura l’utilizzo in primo luogo per il pagamento delle spese e del compenso liquidati ai curatori dei fallimenti chiusi per mancanza di attivo e, per l’eccedenza, per finalità stabilite dal Ministero stesso per il miglioramento della funzionalità degli uffici giudiziari».

Top

Home Page