il diritto commerciale d’oggi
    III.10 – ottobre 2004

STUDÎ & COMMENTI

 

ALESSIA MONTONESE

Osservazioni alle modifiche del Regolamento Consob sugli Emittenti

 

   È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 2004 la deliberazione Consob n. 14692 dell’11 agosto 2004 avente ad oggetto le modificazioni ed integrazioni al Regolamento, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, concernente la disciplina degli emittenti (d’ora in avanti semplicemente “Regolamento”).
   Le modifiche, in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione (dunque dal 21 agosto 2004), adeguano, tra l’altro, il Regolamento alle innovazioni in materia di sistemi di amministrazione e controllo introdotte dal D.lgs. n. 6 del 2003 e dal D.lgs. n. 37 del 2004.
   Oltre agli adeguamenti prettamente terminologici (l’intervento riformatore è infatti mirato a sostituire l’espressione “amministratori e sindaci” con “componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo”; gli “amministratori” vengono ora definiti “componenti dell’organo amministrativo” ovvero “organo amministrativo”, mentre il “consiglio di amministrazione” diventa “organo amministrativo” e il “collegio sindacale” è ora denominato “organo di controllo”) rileva in questa sede evidenziare che l’impostazione di fondo individuata dalla Consob nel documento di consultazione è quella dell'informativa successiva alla delibera consiliare, fatte salve le ipotesi in cui il codice civile preveda una informativa ai soci in un momento precedente l'adozione della delibera da parte dell'organo a ciò deputato.
   Ove ciò avvenga, la Consob ha ritenuto che contestualmente all'informativa ai soci debba realizzarsi anche quella nei confronti del pubblico, analogamente a quanto attualmente previsto dal regolamento emittenti in caso di delibere assembleari.
   Ciò posto, considerato che nel codice civile per alcune operazioni straordinarie che possono essere deliberate da organi diversi dall'assemblea esistono margini di incertezza su quali documenti debbano essere predisposti e prodotti in via preventiva rispetto alla deliberazione consiliare la Commissione ha affermato che non rientra nei suoi compiti fornire orientamenti interpretativi su norme civilistiche, e ciò a maggior ragione nel caso di norme che costituiscono novità assolute nel nostro ordinamento. Pertanto, ha ritenuto che non possano individuarsi specificamente, per ogni singola operazione, i documenti da mettere a disposizione del pubblico prima della delibera consiliare.
   Sulla base delle nuove previsioni si può concludere che:
   - la messa a disposizione del pubblico (mediante il deposito presso la società di gestione del mercato e la sede sociale) deve avvenire in via preventiva rispetto alla delibera consiliare, e riguarda i documenti che il codice prevede siano messi a disposizione dei soci in via preventiva e con le tempistiche ivi indicate (ad es. il progetto di fusione nella fusioni semplificate ai sensi dell'articolo 2505 comma 2 del codice civile; la relazione degli amministratori e il parere di congruità negli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, come richiamato dall'articolo 2443, comma 2, del codice civile). Al riguardo è stato precisato in un documento della Commissione stessa (Esito delle consultazioni) che non verrà richiesta la messa a disposizione del pubblico di documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta per le operazione deliberate dall'assemblea (ad esempio, analogamente a quanto già previsto nel vigente articolo 70, comma 1, del Regolamento Emittenti, per le operazioni di fusione deliberate dall'organo amministrativo ovvero dal consiglio di sorveglianza non si richiederà la messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione di cui all'articolo 2501 septies, comma 1, n. 2);
   - la messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato, del verbale dell'organo consiliare, deve avvenire contestualmente al deposito della delibera per l'iscrizione nel registro delle imprese. In tal modo, si evita che la messa a disposizione del pubblico del verbale con le modalità previste dal Regolamento Emittenti possa intervenire successivamente alla pubblicità realizzata con l'iscrizione nel registro delle imprese;
- nelle operazioni di fusione/scissione significative e nelle operazioni di aumento di capitale con conferimenti di beni in natura significative, la messa a disposizione del pubblico (mediante il deposito presso la società di gestione del mercato e la sede sociale), del documento informativo di cui all'articolo 70, comma 4, del Regolamento Emittenti, avviene entro quindici giorni dalla delibera dell'organo consiliare.
   Si ricorda che tali modifiche sono state adottate entro il termine previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 6 comma 1, del D.lgs. n. 37 del 2004, il quale dispone che entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto (e dunque entro il 14 agosto) debbano essere adottate le disposizioni attuative e regolamentari del TUB e del TUF (si tratta rispettivamente delle Istruzioni emanate da Banca d’Italia e dei Regolamenti adottati da Consob).
   La stessa disciplina transitoria prevede, entro il termine di 9 mesi dalla pubblicazione del Decreto (dunque entro il 14 novembre), l’adeguamento delle disposizioni attuative e regolamentari dei citati testi unici in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari.

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