il diritto commerciale d’oggi
    II.8 – settembre 2003

NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE

 

I

Direttiva CE del 22 luglio 2003 n. 2003/72/CE – che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori
in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18 agosto 2003, n. L 207

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,
vista la proposta modificata della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) Per raggiungere gli obiettivi del trattato, il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio ha istituito lo statuto della società cooperativa europea (SCE).
(2) Obiettivo del regolamento è l’istituzione di un quadro giuridico uniforme nel cui ambito le società cooperative e altre entità e persone fisiche dei vari Stati membri siano in grado di programmare e di eseguire la riorganizzazione delle loro attività sotto forma cooperativa a livello comunitario.
(3) Allo scopo di promuovere gli obiettivi sociali della Comunità, occorre stabilire disposizioni specifiche, in particolare nel settore del coinvolgimento dei lavoratori, per garantire che la costituzione di una SCE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle entità partecipanti alla costituzione di una SCE. L’obiettivo dovrebbe essere perseguito emanando disposizioni nel settore suddetto, a complemento delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1435/2003.
(4) Poiché gli scopi dell’azione proposta, sopra indicati, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto l’obiettivo è quello di emanare una serie di norme sul coinvolgimento dei lavoratori applicabili alla SCE, e possono dunque, in considerazione delle dimensioni e degli effetti dell’azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(5) La grande varietà delle normative e delle prassi esistenti negli Stati membri circa le modalità di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nell’iter decisionale delle società cooperative rende inopportuno stabilire un unico modello europeo di coinvolgimento dei lavoratori applicabile alla SCE.
(6) Le procedure per l’informazione e la consultazione a livello transnazionale dovrebbero essere garantite in tutti i casi in cui viene costituita una SCE, fatti salvi i necessari adeguamenti per le SCE costituite ex novo le cui dimensioni, in termini di occupazione, lo giustifichino.
(7) I diritti di partecipazione, qualora essi esistano in una o più entità che costituiscono una SCE, dovrebbero essere mantenuti trasferendoli alla SCE, una volta costituita, a meno che le parti decidano diversamente.
(8) Le procedure pratiche per l’informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori nonché, ove applicabile, la loro partecipazione, da applicare a ciascuna SCE dovrebbero essere definite soprattutto tramite un’intesa da stipularsi tra le parti interessate o, in mancanza della stessa, con l’applicazione di norme accessorie.
(9) È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di non applicare le disposizioni di riferimento relative alla partecipazione in caso di fusione, tenuto conto della diversità dei regimi nazionali di coinvolgimento dei lavoratori dipendenti. Il mantenimento dei regimi e delle prassi di partecipazione eventualmente vigenti a livello delle entità partecipanti dev’essere assicurato in questo caso mediante un adeguamento delle norme sull’iscrizione.
(10) Le norme sul voto nella delegazione speciale che rappresenta i lavoratori a fini negoziali, in particolare quando stipula accordi che prevedono un livello di partecipazione inferiore a quello esistente in una o più entità partecipanti, dovrebbero essere commisurate al rischio che i regimi e le prassi di partecipazione esistenti scompaiano o siano ridotti. Detto rischio èmaggiore nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione o fusione che nel caso di una SCE costituita mediante creazione di una SCE ex novo.
(11) In mancanza di un’intesa a seguito dei negoziati tra i rappresentanti dei lavoratori e gli organi competenti delle società partecipanti, si dovrebbero prevedere disposizioni di riferimento che si applichino alla SCE, una volta costituita. Dette disposizioni di riferimento dovrebbero garantire un regime efficiente di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori nonché la loro partecipazione agli organi pertinenti della SCE se tale partecipazione esisteva prima della costituzione della SCE stessa nell’ambito delle entità partecipanti.
(12) Allorché non vi è fondato motivo di applicare le procedure summenzionate alle entità partecipanti alla costituzione di una SCE ex novo, date le loro piccole dimensioni in termini di occupazione, la SCE dovrebbe essere assoggettata alle norme nazionali in fatto di coinvolgimento dei lavoratori vigenti nello Stato membro in cui essa stabilisce la propria sede o nel paese in cui essa ha filiazioni o succursali. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato l’obbligo per una SCE già costituita di mettere in atto dette procedure ove un congruo numero di lavoratori lo richieda.
(13) Dovrebbero essere previste disposizioni specifiche per la partecipazione dei lavoratori alle assemblee generali, ove la legislazione nazionale lo consenta. L’applicazione di tali disposizioni non osta a che siano attuate altre forme di partecipazione, secondo quanto disposto dalla presente direttiva.
(14) Gli Stati membri dovrebbero assicurare, attraverso opportune disposizioni, la possibilità che, qualora intervengano modifiche strutturali in seguito alla creazione di una SCE, le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori siano rinegoziate, ove opportuno.
(15) Occorrerebbe prevedere che i rappresentanti dei lavoratori che agiscono nell’ambito della presente direttiva godano, nell’esercizio delle loro funzioni, della tutela e delle garanzie identiche a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e/o dal regime vigente nel paese in cui lavorano. Non dovrebbero essere oggetto di discriminazione, comprese le molestie, in seguito all’esercizio legittimo delle loro attività e dovrebbero godere di una tutela adeguata per quanto riguarda il licenziamento e le altre sanzioni.
(16) La riservatezza delle informazioni sensibili dovrebbe essere mantenuta anche al termine del mandato dei rappresentanti dei lavoratori e occorrerebbe prevedere una disposizione che consenta all’organo competente della SCE di non render note le informazioni che potrebbero ledere gravemente il funzionamento della SCE se divulgate al pubblico.
(17) Se una SCE nonché le sue filiazioni e succursali sono disciplinate dalla direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, il disposto di detta direttiva e le disposizioni di recepimento nella legislazione nazionale non dovrebbero applicarsi ad essa né alle loro filiazioni e succursali, a meno che la delegazione speciale di negoziazione decida di non iniziare negoziati o di porre termine a negoziati già avviati.
(18) La presente direttiva non dovrebbe ledere altri diritti di coinvolgimento e non lede necessariamente altre strutture di rappresentanza esistenti, contemplate dalle leggi e dalle prassi comunitarie e nazionali.
(19) Gli Stati membri dovrebbero prendere i provvedimenti adeguati in caso di non ottemperanza agli obblighi stabiliti nella presente direttiva.
(20) Il trattato non prevede per l’adozione della presente direttiva poteri d’azione diversi da quelli dell’articolo 308.
(21) La garanzia dei diritti acquisiti dei lavoratori in materia di coinvolgimento nell’iter decisionale delle società è un principio fondamentale e l’obiettivo esplicito della presente direttiva. I diritti dei lavoratori acquisiti prima della costituzione delle SCE dovrebbero essere alla base dell’elaborazione dei diritti di coinvolgimento degli stessi nella SCE (principio «prima/dopo»). Tale approccio dovrebbe applicarsi pertanto non solo alla costituzione di nuove SCE ma anche alle modifiche strutturali apportate a SCE già esistenti e alle entità interessate da processi di modifiche strutturali. Pertanto, qualora la sede di una SCE sia trasferita in un altro Stato membro, dovrà continuare a vigere almeno lo stesso livello di diritti in fatto di coinvolgimento dei lavoratori. Inoltre, qualora la soglia riguardante il coinvolgimento dei lavoratori sia raggiunta o superata dopo la registrazione di una SCE, detti diritti dovranno applicarsi come si sarebbero applicati se la soglia fosse stata raggiunta prima della registrazione.
(22) Gli Stati membri possono prevedere che i rappresentanti dei sindacati possano essere membri di una delegazione speciale di negoziazione indipendentemente dal fatto che siano o meno lavoratori di un’entità partecipante alla costituzione di una SCE. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero in particolare poter introdurre questo diritto qualora i rappresentanti dei sindacati abbiano la facoltà di essere membri degli organi di vigilanza o di amministrazione, con diritto di voto, conformemente alla legge nazionale.
(23) In vari Stati membri il coinvolgimento dei lavoratori e altri aspetti delle relazioni industriali tra le parti sociali si fondano sia sulla legge sia sulle prassi nazionali che, in questo contesto, si intendono inclusivi anche dei contratti collettivi ai vari livelli nazionale, settoriale e/o societario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1– Oggetto
1. La presente direttiva disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società cooperative europee (in seguito denominate «SCE»), di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003.
2. Atal fine sono stabilite modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SCE, secondo la procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui agli articoli 7 e 8, a quella prevista nell’allegato.

Articolo 2 – Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «SCE», una società cooperativa costituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003;
b) «entità giuridiche partecipanti», le società ai sensi dell’articolo 48, secondo comma del trattato, comprese le cooperative, nonché le entità giuridiche costituite in virtù della legislazione di uno Stato membro e da questa disciplinate, partecipanti direttamente alla costituzione di una SCE;
c) «filiazione» di un’entità giuridica partecipante o di una SCE, un’impresa sulla quale l’entità giuridica o la SCE esercita un’influenza dominante ai sensi dell’articolo 3, paragrafi da 2 a 7, della direttiva 94/45/CE;
d) «filiazione o succursale interessata», la filiazione o la succursale di un’entità giuridica partecipante, che è destinata a divenire filiazione o succursale della SCE a decorrere dalla creazione di quest’ultima;
e) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge e/o delle prassi nazionali;
f) «organo di rappresentanza», l’organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all’articolo 4 o ai sensi delle disposizioni dell’allegato, onde attuare l’informazione e la consultazione dei lavoratori della SCE e delle sue filiazioni e succursali situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SCE;
g) «delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita a norma dell’articolo 3 per negoziare con l’organo competente delle entità giuridiche partecipanti le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE;
h) «coinvolgimento dei lavoratori», qualsiasi meccanismo, comprese l’informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito dell’impresa;
i) «informazione», l’informazione dell’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell’organo competente della SCE, sui problemi che riguardano la stessa SCE e qualsiasi filiazione o succursale della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell’eventuale impatto e, del caso, di preparare consultazioni con l’organo competente della SCE;
j) «consultazione», l’apertura di un dialogo e d’uno scambio di opinioni tra l’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori e l’organo competente della SCE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere — circa le misure previste dall’organo competente — un parere di cui si può tener conto nell’iter decisionale all’interno della SCE;
k) «partecipazione», l’influenza dell’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di un’entità giuridica mediante:
— il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione dell’entità giuridica, o
— il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione dell’entità giuridica e/o di opporvisi.

SEZIONE II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE APPLICABILE ALLE SCE COSTITUITE DA ALMENO DUE ENTITÀ GIURIDICHE O MEDIANTE TRASFORMAZIONE

Articolo 3 – Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione
1. Quando gli organi di direzione o di amministrazione delle entità giuridiche partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SCE, non appena possibile prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l’identità delle entità giuridiche partecipanti e delle filiazioni o succursali, nonché circa il numero di lavoratori, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle entità giuridiche sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE.
2. A tal fine è istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti e delle filiazioni o succursali interessate, secondo gli orientamenti in appresso:
a) In occasione dell’elezione o della designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire:
i) che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati in ciascuno Stato membro dalle entità giuridiche partecipanti e dalle filiazioni o succursali interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 %o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell’insieme degli Stati membri;
ii) che, nel caso di una SCE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni cooperativa partecipante che è iscritta e ha lavoratori in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all’iscrizione della SCE se:
— il numero di detti membri supplementari non supera il 20 % del numero di membri designati in virtù del punto i), e
— la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati.
Se il numero di tali cooperative è superiore a quello dei seggi supplementari disponibili ai sensi del primo comma, detti seggi supplementari sono attribuiti a cooperative di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati.
b) Gli Stati membri stabiliscono le modalità di elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione che devono essere eletti o designati nel loro territorio. Essi adottano le misure necessarie affinché, nella misura del possibile, tali membri ne comprendano almeno uno che rappresenti ciascuna entità giuridica partecipante che ha lavoratori nello Stato membro interessato.
Dette misure non devono comportare un aumento del numero complessivo dei membri. Le modalità di nomina, designazione o elezione dei rappresentanti dei lavoratori dovrebbero mirare a promuovere l’equilibrio di genere.
Gli Stati membri possono prevedere che tali membri possano comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o meno lavoratori di un’entità giuridica partecipante o di una filiazione o succursale interessata.
Fatte salve le legislazioni e/o prassi nazionali che prevedono limiti minimi per la costituzione di un organo di rappresentanza dei lavoratori, gli Stati membri fanno sì che i lavoratori delle imprese o dipendenze in cui non esistono rappresentanti dei lavoratori, per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi, abbiano il diritto di eleggere o di designare i membri della delegazione speciale di negoziazione.
3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE.
A tal fine, gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SCE, sino all’iscrizione di quest’ultima.
4. Fatto salvo il paragrafo 6, la delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto.
Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo è composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri,
— nel caso di una SCE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende almeno il 25 % del numero complessivo dei lavoratori delle cooperative partecipanti, o
— nel caso di una SCE da costituire in qualsiasi altro modo, se la partecipazione comprende almeno il 50 % del numero complessivo dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti.
Per riduzione dei diritti di partecipazione si intende una quota dei membri degli organi della SCE ai sensi dell’articolo 2, lettera k), inferiore alla quota più elevata esistente nelle entità giuridiche partecipanti.
5. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle appropriate organizzazioni sindacali di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione può decidere di informare dell’avvio dei negoziati i rappresentanti delle appropriate organizzazioni esterne, inclusi i sindacati.
6. La delegazione speciale di negoziazione può decidere, alla maggioranza specificata nel secondo comma, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori in vigore negli Stati membri in cui la SCE ha dipendenti. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell’accordo di cui all’articolo 4. Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all’allegato.
La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati è composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.
Nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, il presente paragrafo non si applica se la partecipazione è prevista nella cooperativa da trasformare.
La delegazione speciale di negoziazione può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10 % dei lavoratori della SCE, delle filiazioni e succursali, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale di negoziazione decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non è raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all’allegato.
7. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle entità giuridiche partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione.
Conformemente a questi principi, gli Stati membri possono stabilire norme di bilancio concernenti il funzionamento della delegazione speciale di negoziazione. Essi possono in particolare limitare il finanziamento in modo che copra le spese di un solo esperto.

Articolo 4 – Contenuto dell’accordo
1. Gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE.
2. Fatta salva l’autonomia delle parti e salvo il paragrafo 4, l’accordo previsto dal paragrafo 1, stipulato tra gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina:
a) il campo d’applicazione dell’accordo stesso;
b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell’organo di rappresentanza che sarà l’interlocutore degli organi competenti della SCE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest’ultima e delle sue filiazioni e succursali;
c) le attribuzioni e la procedura prevista per l’informazione e la consultazione dell’organo di rappresentanza;
d) la frequenza delle riunioni dell’organo di rappresentanza;
e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all’organo di rappresentanza;
f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o più procedure per l’informazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;
g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell’organo di amministrazione o di vigilanza della SCE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti;
h) la data di entrata in vigore dell’accordo, la durata, i casi in cui l’accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo, compreso, ove opportuno, nel caso di modifiche strutturali intervenute nella SCE e nelle sue filiazioni e succursali in seguito alla creazione della SCE.
3. L’accordo non è soggetto, salvo disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell’allegato.
4. Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, l’accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella cooperativa da trasformare in SCE.
5. L’accordo può precisare le disposizioni sulla possibilità dei lavoratori di partecipare alle assemblee generali, separate o settoriali a norma dell’articolo 9 della presente direttiva e dell’articolo 59, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1435/2003.

Articolo 5 – Durata dei negoziati
1. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi.
2. Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al paragrafo 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall’istituzione della delegazione speciale di negoziazione.

Articolo 6 – Legge applicabile alla procedura di negoziazione
Salvo diversa disposizione della presente direttiva, la legge applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 è la legge dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della SCE.

Articolo 7 – Disposizioni di riferimento
1. Al fine di raggiungere l’obiettivo di cui all’articolo 1, gli Stati membri stabiliscono disposizioni di riferimento sul coinvolgimento dei lavoratori che soddisfino le disposizioni dell’allegato.
Le disposizioni di riferimento previste dalla legge dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della SCE si applicano dalla data di iscrizione di quest’ultima:
a) qualora le parti abbiano deciso in tal senso; o
b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine di cui all’articolo 5; e
— l’organo competente di ciascuna delle entità giuridiche partecipanti decida di accettare l’applicazione delle disposizioni di riferimento alla SCE e di proseguire quindi con l’iscrizione della SCE, e
— la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 6.
2. Inoltre, le disposizioni di riferimento stabilite dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione ai sensi della parte terza dell’allegato si applicano soltanto qualora:
a) nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all’organo di amministrazione o di vigilanza si applichino ad una cooperativa trasformata in SCE;
b) nel caso di una SCE costituita mediante fusione:
— anteriormente all’iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue cooperative partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25% del numero complessivo di lavoratori in esse impiegati, o
— anteriormente all’iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue cooperative partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del25 % del numero complessivo di lavoratori da esse impiegati e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;
c) nel caso di una SCE costituita in qualsiasi altro modo:
— anteriormente all’iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue entità giuridiche partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50% del numero complessivo di lavoratori da esse impiegati, o
— anteriormente all’iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue entità giuridiche partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del50 %del numero complessivo di lavoratori da esse impiegati e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.
Se presso le diverse entità giuridiche partecipanti esisteva più di una delle forme di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse viene introdotta nella SCE. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni che si applicano qualora non sia stata presa alcuna decisione del genere per una SCE iscritta nel loro territorio. La delegazione speciale di negoziazione informa l’organo competente delle entità giuridiche partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del presente paragrafo.
3. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di riferimento di cui alla parte terza dell’allegato non si applichino nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b).

SEZIONE III
REGOLE APPLICABILI ALLE SCE COSTITUITE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONE FISICHE OVVERO DA UNA SOLA ENTITÀ GIURIDICA E DA PERSONE FISICHE

Articolo 8
1. Nel caso di una SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche che impiegano, nel loro insieme, almeno 50 lavoratori in almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7.
2. Nel caso di una SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche che impiegano, nel loro insieme, meno di 50 lavoratori, o che impiegano 50 o più lavoratori in un solo Stato membro, il coinvolgimento dei lavoratori è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
— nella SCE stessa, si applicano le disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SCE, applicabili ad altre entità dello stesso tipo,
— nelle sue filiazioni e succursali, si applicano le disposizioni dello Stato membro in cui esse sono situate, applicabili ad altre entità dello stesso tipo.
In caso di trasferimento in un altro Stato membro della sede sociale di una SCE soggetta a disposizioni per la partecipazione, continua ad essere applicabile un livello di diritti in materia di partecipazione dei lavoratori quantomeno identico.
3. Se, dopo l’iscrizione di una SCE di cui al paragrafo 2, almeno un terzo del numero totale dei lavoratori della SCE e delle filiazioni e succursali in almeno due diversi Stati membri lo richiede, o se il numero totale di lavoratori raggiunge o supera 50 lavoratori in almeno due Stati membri, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7.
In tal caso i termini «entità giuridiche partecipanti» e «filiazioni o succursali interessate» sono sostituite rispettivamente dai termini «SCE» e «filiazioni o succursali della SCE».

SEZIONE IV
PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI O ALLE ASSEMBLEE SEPARATE O SETTORIALI

Articolo 9
Fatti salvi i limiti previsti dall’articolo 59, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. Dok. 1435/2003, i lavoratori della SCE e/ o i loro rappresentanti sono ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistono, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto nelle circostanze seguenti:
1. quando le parti convengono in tal senso nell’accordo di cui all’articolo 4; o
2. quando una cooperativa disciplinata da un siffatto sistema si trasforma in una SCE; oppure
3. quando, nel caso di una SCE non costituita mediante trasformazione, una cooperativa partecipante era disciplinata da un siffatto sistema; e
i) le parti non giungono ad un accordo di cui all’articolo 4 entro i termini stabiliti all’articolo 5; e
ii) si applicano l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e la parte terza dell’allegato; e
iii) la cooperativa partecipante disciplinata da siffatto sistema ha la più alta quota di partecipazione, ai sensi dell’articolo 2, lettera k), presente nelle cooperative partecipanti interessate prima dell’iscrizione della SCE.

SEZIONE V
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 10 – Segreto e riservatezza
1. Gli Stati membri dispongono che i membri della delegazione speciale di negoziazione o dell’organo di rappresentanza, nonché gli esperti che li assistono, non siano autorizzati a rivelare a terzi le informazioni loro fornite in via riservata.
La stessa disposizione vale per i rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito di una procedura per l’informazione e la consultazione.
L’obbligo sussiste anche al termine del mandato dei soggetti in questione, a prescindere dal luogo in cui si trovino.
2. Ciascuno Stato membro dispone che, nei casi specifici e alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge nazionale, l’organo di vigilanza o di amministrazione di una SCE o di un’entità giuridica partecipante situata nel proprio territorio non sia obbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento della SCE (o, eventualmente, dell’entità giuridica partecipante) o delle sue filiazioni e succursali, o da arrecar loro danno.
Gli Stati membri possono subordinare tale esonero ad un’autorizzazione amministrativa o giudiziaria.
3. Ciascuno Stato membro può stabilire disposizioni specifiche a favore delle SCE situate nel suo territorio che perseguano direttamente e fondamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di informazione e di espressione di opinioni, a condizione che, alla data di adozione della presente direttiva, tali disposizioni specifiche già esistano nella legge nazionale.
4. Quando applicano i paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri prevedono procedure amministrative o giudiziarie di impugnazione che i rappresentanti dei lavoratori possono avviare qualora l’organo di vigilanza o di amministrazione di una SCE o di un’entità giuridica partecipante esiga la riservatezza o non fornisca informazioni.
Queste procedure possono includere dispositivi destinati a salvaguardare la riservatezza delle informazioni in questione.

Articolo 11 – Funzionamento dell’organo di rappresentanza e procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori
L’organo competente della SCE e l’organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell’osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.
La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l’organo di vigilanza o di amministrazione della SCE e i rappresentanti dei lavoratori, nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione di questi ultimi.

Articolo 12 – Protezione dei rappresentanti dei lavoratori
I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell’organo di rappresentanza, i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell’ambito di una procedura per l’informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell’organo di vigilanza o di amministrazione della SCE e che sono impiegati presso la SCE, le sue filiazioni o succursali ovvero in una entità giuridica partecipante godono, nell’esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e/o dalle prassi nazionali vigenti nello Stato in cui sono impiegati.
Ciò riguarda, in particolare, la partecipazione alle riunioni della delegazione speciale di negoziazione o dell’organo di rappresentanza, o a ogni altra riunione tenuta nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), ovvero a ogni riunione dell’organo di direzione o di vigilanza, e il pagamento della retribuzione ai membri che fanno parte del personale di un’entità giuridica partecipante o della SCE o delle sue filiazioni o succursali, durante il periodo di assenza necessario allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 13 – Sviamento di procedura
Gli Stati membri adottano le misure appropriate, conformemente alla normativa comunitaria, per impedire lo sviamento delle procedure di costituzione di una SCE al fine di privare i lavoratori dei diritti in materia di coinvolgimento o di negar loro tali diritti.

Articolo 14 – Osservanza della presente direttiva
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché la direzione delle succursali di una SCE e gli organi di vigilanza o di amministrazione delle filiazioni e delle entità giuridiche partecipanti situate nel suo territorio e i rappresentanti dei lavoratori o eventualmente i lavoratori stessi rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, indipendentemente dal fatto che la SCE abbia o meno la propria sede sociale nel suo territorio.
2. Gli Stati membri prevedono misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva; essi predispongono in particolare procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 15 – Relazione tra la presente direttiva e altre disposizioni
1. Qualora la SCE sia un’impresa di dimensioni comunitarie o un’impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi della direttiva 94/45/CE o della direttiva 97/74/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che estende al Regno Unito la suddetta direttiva, le disposizioni di queste direttive e quelle che le recepiscono nelle legislazioni nazionali non si applicano ad essa né alle sue filiazioni.
Tuttavia, qualora, a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare negoziati o di porre termine a negoziati in corso, si applicano la direttiva 94/45/CE o la direttiva 97/74/CE e le relative norme nazionali di attuazione.
2. Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari, previste dalle legislazioni e/o dalle prassi nazionali, diverse da quelle che recepiscono la presente direttiva, non sono d’applicazione per le SCE cui si applicano gli articoli da 3 a 7.
3. La presente direttiva non pregiudica:
a) i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori previsti dalle leggi e/o dalle prassi nazionali vigenti negli Stati membri, di cui godono i lavoratori della SCE e delle sue filiazioni e succursali, diversi dalla partecipazione agli organi della SCE;
b) le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalle leggi e/o dalle prassi nazionali applicabili alle filiazioni della SCE o alle SCE cui non si applicano gli articoli da 3 a 7.
4. Al fine di tutelare i diritti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie a garantire che siano mantenute dopo l’iscrizione della SCE le strutture della rappresentanza dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti che cesseranno di esistere come entità giuridiche distinte.

Articolo 16 – Disposizioni finali
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro 18 agosto 2006 o si accertano, entro tale data, che le parti sociali mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie; gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 17 – Verifica da parte della Commissione
Entro 18 agosto 2009, la Commissione riesamina, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello comunitario, l’applicazione della presente direttiva e propone al Consiglio, se del caso, le necessarie modifiche.

Articolo 18 – Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 19 – Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

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