il diritto commerciale d’oggi
  II.6 – giugno 2003
RUBRICHE
 

QUESITI

 

Sono qui riportati i quesiti proposti alla Rivista
circa l’interpretazione e l’applicazione
della riforma del diritto societario
(D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6),
con la
soluzione della redazione,
nonché
eventuali osservazioni dei lettori

Per proporre un quesito, ovvero per dare una soluzione ad un quesito già proposto,
basta inviare una comunicazione alla redazione della rivista

 

L’art. 223-bis disp. attuaz. cod. civ. parla di adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti delle società di capitali alle “nuove disposizioni inderogabili” introdotte dal decreto n. 6/2003. Esistono, però, effettivamente disposizioni inderogabili, incompatibili con la precedente disciplina e che comportano la necessità di apportare modifiche statutarie alle società esistenti?

     Effettivamente, considerato che la riforma del diritto societario intende ampliare la sfera di autonomia privata, non è agevole individuare nuove norme inderogabili; semmai, succede il contrario, ossia che norme ora inderogabili, cessano di esserlo nella riforma.
     Invero, nuove norme inderogabili possono essere ravvisate nel caso in cui la riforma contenga precisazioni circa disposizioni inderogabili già vigenti. Ad esempio, il nuovo art. 2328, n. 4, cod. civ. impone di indicare, non già l’oggetto sociale, bensì «l’attività che costituisce l’oggetto sociale»: sembrerebbe perciò che le società esistenti con statuti che prevedano come oggetto sociale una pluralità disparata di attività, debbano precisare il loro oggetto sociale.
     Inoltre, poiché gli statuti sociali frequentemente riproducono disposizioni normative, qualora la riforma ne innovi il testo, si rende necessario un adeguamento statutario. Per fare un esempio banale, il vigente art. 2364, 2° comma, cod. civ. fissa, per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio, un termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, mentre la novella fissa un termine di 120 giorni (ossia un termine che, negli anni bisestili, è più breve di quello attuale). Ugualmente, qualora lo statuto di una società esistente riproduca la norma vigente in tema di conflitto di interesse dell’amministratore, disponendone l’esclusione dal voto, tale disposizione statutaria si trova in contrasto con il nuovo art. 2391 cod. civ., che consente all’amministratore di votare. In tutti questi casi, nuove norme inderogabili impongono la modificazioni di disposizioni statutarie.
     Infine, poiché la riforma del diritto societario comprende anche il decreto in materia processuale, le nuove norme inderogabili vanno ricercate anche in quest'ultimo. Così, se lo statuto di una società esistente preveda una clausola compromissoria, conferendo il potere di nomina degli arbitri alle parti, tale disposizione è in contrasto con l’art. 34 del d. lgs. n. 5/2003 e va modificata.

 

» Home «