Riferimenti normativi |
Tipo di atto |
Soggetto agente |
Modalità e tempi |
Effetti giuridici
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Art. 19 comma 1 |
ricorso |
attore |
deposito del ricorso nella cancelleria del
giudice competente (individuato secondo le regole ordinarie), in composizione
monocratica. |
La forma sommaria del procedimento è
prevista in alternativa a quella ordinaria di cui agli artt. 2 e ss.
L’ambito di applicazione è determinato in relazione all’oggetto
della domanda (sono escluse dal procedimento sommario le azioni di
responsabilità).
La somma richiesta può anche essere non liquida. |
Art. 19
Comma 2 |
ordinanza |
giudice |
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Dispone la comparizione delle parti e assegna
il termine per la costituzione del convenuto |
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comparsa |
convenuto |
deposito non oltre dieci giorni
prima della udienza di comparizione |
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giudice |
udienza di comparizione |
comparizione delle parti |
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ordinanza di condanna |
giudice |
udienza di comparizione |
In presenza delle condizioni indicate nella
seconda parte del comma 2 (ritenere sussistenti i fatti costitutivi
della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto)
, pronuncia ordinanza di condanna immediatamente esecutiva, disponendo
anche sulle spese, ex artt. 91 ss. c.p.c.
L'ordinanza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca
giudiziale. |
Art. 19
Comma 3 |
ordinanza |
giudice |
udienza di comparizione |
Se ritiene che per l’oggetto della causa
e le difese del convenuto sia necessaria una cognizione non sommaria,
assegna all’attore i termini di cui all’art. 6 |
Art. 19
Comma 4 |
atto di citazione |
le parti |
le forme ordinarie dell’appello, in
quanto compatibili (rinvio espresso ad art. 20) |
Impugnazione dell’ordinanza di condanna
davanti alla Corte d’Appello |
Art. 19
Comma 4 |
ordinanza di condanna |
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in difetto di impugnazione |
Acquista efficacia di sentenza passata in
giudicato |