il diritto commerciale d’oggi
    II.6 – giugno 2003

NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE

Direttiva CE 13 maggio 2003, n. 2003/38/CE che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro
(in G.U.C.E. 15 maggio 2003, n. L.120)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, in particolare l’articolo 53, paragrafo 2,
     vista la proposta della Commissione,
     considerando quanto segue:
     (1) Gli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE e, per riferimento, l’articolo 6 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1989, relativa ai conti consolidati e gli articoli 20 e 21 dell’ottava direttiva 84/253/ CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, stabiliscono limiti numerici espressi in euro per il totale dello stato patrimoniale e per l’importo netto del volume d’affari entro il quale gli Stati membri possono concedere alcune deroghe a tali direttive.
     (2) Poiché il quinto periodo quinquennale seguente all’adozione della direttiva 78/660/CEE terminerà il 24 luglio 2003, si è proceduto ad un riesame dei suddetti limiti, come prescritto nella direttiva stessa. È emerso che, alla luce dell’evoluzione economica e monetaria nella Comunità, è necessario alzare gli importi espressi in euro.
     (3) La direttiva 78/660/CEE dovrebbe quindi essere modificata in tal senso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
     La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue:
     1) All’articolo 11:
     a) Il primo comma è modificato come segue:
          i) al primo trattino, i termini «totale dello stato patrimoniale:
3.125.000 EUR» sono sostituiti dai termini «totale dello stato patrimoniale: 3 650.000 EUR»;
          ii) al secondo trattino, i termini «importo netto del volume d’affari: 6.250.000 EUR» sono sostituiti dai termini «importo netto del volume d’affari 7.300.000 EUR».
     b) È inserito il seguente comma:
     «Per gli Stati membri non partecipanti all’euro, gli importi in moneta nazionale che equivalgono agli importi specificati nel primo comma sono quelli ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea alla data di entrata in vigore della direttiva che stabilisce tali importi a seguito della revisione prevista dall’articolo 53, paragrafo 2.»
      2) All’articolo 27:
     a) Il primo comma è modificato come segue:
          i) al primo trattino, i termini «totale dello stato patrimoniale: 12.500.000 EUR» sono sostituiti dai termini «totale dello stato patrimoniale: 14.600.000 EUR»;
          ii) al secondo trattino, i termini «importo netto del volume d’affari: 25.000.000 EUR» sono sostituiti dai termini «importo netto del volume d’affari 29.200.000 EUR».
     b) È inserito il seguente comma:
     «Per gli Stati membri non partecipanti all’euro, gli importi in moneta nazionale che equivalgono agli importi specificati nel primo comma sono quelli ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea alla data di entrata in vigore della direttiva che stabilisce tali importi a seguito della revisione prevista dall’articolo 53, paragrafo 2.»

Articolo 2
     1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva se e nel momento in cui intendono valersi dell’opzione prevista dagli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3
     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4
     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

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