Sono qui riportati i quesiti
proposti alla Rivista
circa l’interpretazione e l’applicazione
della riforma del diritto societario
(D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6),
con la soluzione della
redazione,
nonché eventuali
osservazioni dei lettori
Quesiti
Per proporre un quesito, ovvero per dare
una soluzione ad un quesito già proposto,
basta inviare una comunicazione alla redazione
della rivista
L’art. 2328, n. 9, cod. civ. impone di
indicare nell’atto costitutivo delle s.p.a. il sistema
di amministrazione adottato: è possibile prevedere nell’atto
costitutivo tutti e tre i modelli, eleggendone uno e demandando
all’assemblea ordinaria la facoltà di passare dall’uno
all’altro?
Il problema è
assolutamente nuovo, non esistendo nell’attuale codice civile
la possibilità di diversi sistemi di amministrazione; si
possono perciò suggerire gli elementi normativi per valutare
l’ammissibilità o no di scelte
statutarie plurime per l’amministrazione delle s.p.a.
Come esposto nel quesito, il nuovo
art. 2328, n. 9, prescrive di indicare «il sistema di amministrazione
adottato»; tuttavia, all’espressione «deve»
di tale norma non corrisponde – diversamente da quanto previsto,
ad esempio, per il numero degli amministratori (art. 2328, n.
9; art. 2380-bis, 4° comma) – la previsione legislativa
di scelte statutarie plurime.
Inoltre, l’art. 2380, stabilisce,
al 1° comma, che, salva diversa disposizione statutaria, l’amministrazione
ed il controllo sono regolati dalle norme sul sistema tradizionale
e, al 2° comma, che lo statuto può adottare il sistema
dualistico «oppure» quello monistico.
Pertanto, sembra preferibile ritenere
che lo statuto possa indicare uno solo tra i tre sistemi di amministrazione
previsti per le s.p.a.
Posto che nelle s.r.l. il socio d’opera,
nel prestare la sua attività a favore della società,
esegue il suo conferimento, la relativa fideiussione (o polizza
assicurativa) o la cauzione previste dall’art. 2464, 6°
comma, devono rimanere sempre dello stesso importo, ovvero possono
ridursi progressivamente?
Nella riforma del
diritto societario è previsto che nelle s.r.l. possano
essere conferiti «tutti gli elementi dell’attivo suscettibili
di valutazione economica» (art. 2464, 2° comma, cod.
civ. e, quindi, anche l’opera ed i servizi. In relazione
a ciò, il D. lgs. n. 6/2003, restringendo la portata dell’art.
6 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (sostituibilità della
sottoscrizione del capitale nelle s.p.a, s.a.p.a. ed s.r.l. con
la stipulazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione
bancaria), ha previsto che nelle s.r.l. possa farsi ricorso ad
una polizza assicurativa o ad una fideiussione bancaria in sostituzione
del versamento del capitale (art. 2464, 4° comma) e che si
debba fare ricorso ad una polizza assicurativa o ad una fideiussione
bancaria, in presenza di prestazione d’opera o di servizi
(art. 2464, 6° comma, che consente, in alternativa alla polizza
o all’assicurazione, anche il versamento della corrispondente
somma di danaro a titolo di cauzione).
Stante l’intento restrittivo
di quest’ultima disposizione non sembra ammissibile la riducibilità
della fideiussione per il conferimento d’opera nelle s.r.l.,
in relazione all’esecuzione, durante societate,
dello stesso conferimento. Peraltro, il valore assegnato alle
quote, per le quali è stato assunto l’obbligo di
prestare l’opera o il servizio, non si riduce con il decorso
del tempo di durata della società
Il trasferimento della sede sociale in un diverso
indirizzo nello stesso comune è competenza dell’assemblea
dei soci ovvero dell’organo amministrativo?
La riforma del
diritto societario ha espressamente prescritto l’obbligo
di indicare nell’atto costitutivo solo il comune in cui
è posta la sede sociale (art. 2328, n. 2, novellato), imponendo
comunque di rendere pubblico l’indirizzo (via e nunero civico)
mediante deposito di apposita dichiarazione degli amministratori
nel registro delle imprese (art. 111-ter disp. attuaz.).
Pertanto, il trasferimento della
sede sociale in un diverso indirizzo dello stesso
comune non costituisce modificazione dell’atto costitutivo
(come – secondo l’opinione prevalente, ancorché
discutibile – si riteneva nel vigore dell’attuale
codice civile) e, quindi, non appartiene alla competenza dell’assemblea
straordinaria.
Non essendo più una questione
di modificazione statutaria, nella riforma societaria il mutamento
di indirizzo è deliberato dall’organo amministrativo,
salvo che lo statuto riservi tale decisione all’assemblea
ordinaria (art. 2364, n. 5, nuovo stile). È possibile,
comunque, che i soci ritengano opportuno fissare statutariamente
l’indirizzo della sede sociale ed allora per ogni variazione
sarà necessaria la previa deliberazione dell’assemblea
straordinaria.
Gli amministratori, cui sia stata delegata nell’atto
costitutivo la facoltà di aumentare il capitale, possono
aumentare il capitale con esclusione del diritto di opzione,
se tale esclusione non sia stata prevista nella delega?
La riforma societaria
ha previsto espressamente – a differenza del vigente codice
civile – che agli amministratori possa essere conferita
la delega per aumentare il capitale anche con esclusione del diritto
di opzione (art. 2443, seconda frase). Tale disposizione ha sciolto
i dubbi sollevati finora circa l’aumento
delegato del capitale senza diritto di opzione,
ma ha imposto che la medesima modalità sia prevista nella
deliberazione di delega, precisando, altresì che «lo
statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi».
Pertanto, qualora la delibera di delega
non preveda l’esclusione del diritto di opzione (anche in
modo generico, ad esempio, delegando l’aumento di capitale
«con tutte le modalità previste dall’asrt.
2441 cod. civ.») e, comunque, non determini i criteri cui
devono attenersi gli amministratori per l’esclusione del
diritto di opzione, questi ultimi potranno aumentare il capitale
soltanto riconoscendo ai soci il diritto di opzione.
Lo statuto di una s.r.l. può prevedere
che l’iscrizione dei nuovi soci sul libro dei soci avvenga
prima del deposito dell’atto di cessione nel registro
delle imprese? Tale anticipazione è opportuna per consentire
al nuovo socio di partecipare, immediatamente dopo l’acquisto
della quota, all’assemblea della società e deliberare
così, ad esempio, la sostituzione degli amministratori
con persone di sua fiducia ovvero la modificazione dello statuto.
L’iscrizione
del socio di s.r.l. sul libro dei soci prima del deposito nel
registro delle imprese dell’atto di trasferimento
contrasta con una espressa disposizione di legge, sia del vigente
codice civile (art. 2479, 3° comma), sia della riforma societaria
(art. 2470, 2° comma: l’iscrizione nel libro dei soci avviene
«dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento
e l’avvenuto deposito» nel registro delle imprese) e deve
ritenersi perciò inammissibile.
Il quesito proposto, oltre ad illustrare
i motivi di opportunità che giustificherebbero una soluzione
positiva, indica nella previsione di un’apposita clausola statutaria
un argomento nuovo, che si collega alla maggiore estensione dell’autonomia
privata nelle s.r.l. secondo la riforma societaria.
Tuttavia, si deve considerare che
l’obbligo di iscrivere il nuovo socio solo dopo la pubblicità
nel registro delle imprese deriva da una prescrizione introdotta
da una legge in materia di antiriciclaggio (legge 12 agosto 1993,
n. 310) e, quindi, per interessi di carattere generale, che appaiono
insuscettibili di deroga da parte dei soci in sede statutaria.
Peraltro, a dispetto dell’autonomia
statutaria prescritta per le s.r.l. dalla legge delega (legge
3 ottobre 2001, n. 366) in termini molto ampi, il legislatore
delegato, con il d. lgs. n. 6 del 2003 non sembra aver riconosciuto
per tali società un principio generale di autonomia statutaria,
ma specifiche disposizioni che autorizzano volta per volta deroghe
alla disciplina legislativa.