il diritto commerciale d’oggi
  II.5 – maggio 2003
RUBRICHE
 

QUESITI

 

Sono qui riportati i quesiti proposti alla Rivista
circa l’interpretazione e l’applicazione
della riforma del diritto societario
(D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6),
con la
soluzione della redazione,
nonché
eventuali osservazioni dei lettori

Quesiti

Per proporre un quesito, ovvero per dare una soluzione ad un quesito già proposto,
basta inviare una comunicazione alla redazione della rivista

 

L’art. 2328, n. 9, cod. civ. impone di indicare nell’atto costitutivo delle s.p.a. il sistema di amministrazione adottato: è possibile prevedere nell’atto costitutivo tutti e tre i modelli, eleggendone uno e demandando all’assemblea ordinaria la facoltà di passare dall’uno all’altro?

     Il problema è assolutamente nuovo, non esistendo nell’attuale codice civile la possibilità di diversi sistemi di amministrazione; si possono perciò suggerire gli elementi normativi per valutare l’ammissibilità o no di scelte statutarie plurime per l’amministrazione delle s.p.a.
      Come esposto nel quesito, il nuovo art. 2328, n. 9, prescrive di indicare «il sistema di amministrazione adottato»; tuttavia, all’espressione «deve» di tale norma non corrisponde – diversamente da quanto previsto, ad esempio, per il numero degli amministratori (art. 2328, n. 9; art. 2380-bis, 4° comma) – la previsione legislativa di scelte statutarie plurime.
     Inoltre, l’art. 2380, stabilisce, al 1° comma, che, salva diversa disposizione statutaria, l’amministrazione ed il controllo sono regolati dalle norme sul sistema tradizionale e, al 2° comma, che lo statuto può adottare il sistema dualistico «oppure» quello monistico.
     Pertanto, sembra preferibile ritenere che lo statuto possa indicare uno solo tra i tre sistemi di amministrazione previsti per le s.p.a.

Posto che nelle s.r.l. il socio d’opera, nel prestare la sua attività a favore della società, esegue il suo conferimento, la relativa fideiussione (o polizza assicurativa) o la cauzione previste dall’art. 2464, 6° comma, devono rimanere sempre dello stesso importo, ovvero possono ridursi progressivamente?

     Nella riforma del diritto societario è previsto che nelle s.r.l. possano essere conferiti «tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica» (art. 2464, 2° comma, cod. civ. e, quindi, anche l’opera ed i servizi. In relazione a ciò, il D. lgs. n. 6/2003, restringendo la portata dell’art. 6 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (sostituibilità della sottoscrizione del capitale nelle s.p.a, s.a.p.a. ed s.r.l. con la stipulazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria), ha previsto che nelle s.r.l. possa farsi ricorso ad una polizza assicurativa o ad una fideiussione bancaria in sostituzione del versamento del capitale (art. 2464, 4° comma) e che si debba fare ricorso ad una polizza assicurativa o ad una fideiussione bancaria, in presenza di prestazione d’opera o di servizi (art. 2464, 6° comma, che consente, in alternativa alla polizza o all’assicurazione, anche il versamento della corrispondente somma di danaro a titolo di cauzione).
     Stante l’intento restrittivo di quest’ultima disposizione non sembra ammissibile la riducibilità della fideiussione per il conferimento d’opera nelle s.r.l., in relazione all’esecuzione, durante societate, dello stesso conferimento. Peraltro, il valore assegnato alle quote, per le quali è stato assunto l’obbligo di prestare l’opera o il servizio, non si riduce con il decorso del tempo di durata della società

Il trasferimento della sede sociale in un diverso indirizzo nello stesso comune è competenza dell’assemblea dei soci ovvero dell’organo amministrativo?

     La riforma del diritto societario ha espressamente prescritto l’obbligo di indicare nell’atto costitutivo solo il comune in cui è posta la sede sociale (art. 2328, n. 2, novellato), imponendo comunque di rendere pubblico l’indirizzo (via e nunero civico) mediante deposito di apposita dichiarazione degli amministratori nel registro delle imprese (art. 111-ter disp. attuaz.). Pertanto, il trasferimento della sede sociale in un diverso indirizzo dello stesso comune non costituisce modificazione dell’atto costitutivo (come – secondo l’opinione prevalente, ancorché discutibile – si riteneva nel vigore dell’attuale codice civile) e, quindi, non appartiene alla competenza dell’assemblea straordinaria.
     Non essendo più una questione di modificazione statutaria, nella riforma societaria il mutamento di indirizzo è deliberato dall’organo amministrativo, salvo che lo statuto riservi tale decisione all’assemblea ordinaria (art. 2364, n. 5, nuovo stile). È possibile, comunque, che i soci ritengano opportuno fissare statutariamente l’indirizzo della sede sociale ed allora per ogni variazione sarà necessaria la previa deliberazione dell’assemblea straordinaria.

Gli amministratori, cui sia stata delegata nell’atto costitutivo la facoltà di aumentare il capitale, possono aumentare il capitale con esclusione del diritto di opzione, se tale esclusione non sia stata prevista nella delega?

     La riforma societaria ha previsto espressamente – a differenza del vigente codice civile – che agli amministratori possa essere conferita la delega per aumentare il capitale anche con esclusione del diritto di opzione (art. 2443, seconda frase). Tale disposizione ha sciolto i dubbi sollevati finora circa l’aumento delegato del capitale senza diritto di opzione, ma ha imposto che la medesima modalità sia prevista nella deliberazione di delega, precisando, altresì che «lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi».
     Pertanto, qualora la delibera di delega non preveda l’esclusione del diritto di opzione (anche in modo generico, ad esempio, delegando l’aumento di capitale «con tutte le modalità previste dall’asrt. 2441 cod. civ.») e, comunque, non determini i criteri cui devono attenersi gli amministratori per l’esclusione del diritto di opzione, questi ultimi potranno aumentare il capitale soltanto riconoscendo ai soci il diritto di opzione.

Lo statuto di una s.r.l. può prevedere che l’iscrizione dei nuovi soci sul libro dei soci avvenga prima del deposito dell’atto di cessione nel registro delle imprese? Tale anticipazione è opportuna per consentire al nuovo socio di partecipare, immediatamente dopo l’acquisto della quota, all’assemblea della società e deliberare così, ad esempio, la sostituzione degli amministratori con persone di sua fiducia ovvero la modificazione dello statuto.

     L’iscrizione del socio di s.r.l. sul libro dei soci prima del deposito nel registro delle imprese dell’atto di trasferimento contrasta con una espressa disposizione di legge, sia del vigente codice civile (art. 2479, 3° comma), sia della riforma societaria (art. 2470, 2° comma: l’iscrizione nel libro dei soci avviene «dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito» nel registro delle imprese) e deve ritenersi perciò inammissibile.
     Il quesito proposto, oltre ad illustrare i motivi di opportunità che giustificherebbero una soluzione positiva, indica nella previsione di un’apposita clausola statutaria un argomento nuovo, che si collega alla maggiore estensione dell’autonomia privata nelle s.r.l. secondo la riforma societaria.
     Tuttavia, si deve considerare che l’obbligo di iscrivere il nuovo socio solo dopo la pubblicità nel registro delle imprese deriva da una prescrizione introdotta da una legge in materia di antiriciclaggio (legge 12 agosto 1993, n. 310) e, quindi, per interessi di carattere generale, che appaiono insuscettibili di deroga da parte dei soci in sede statutaria.
     Peraltro, a dispetto dell’autonomia statutaria prescritta per le s.r.l. dalla legge delega (legge 3 ottobre 2001, n. 366) in termini molto ampi, il legislatore delegato, con il d. lgs. n. 6 del 2003 non sembra aver riconosciuto per tali società un principio generale di autonomia statutaria, ma specifiche disposizioni che autorizzano volta per volta deroghe alla disciplina legislativa.

 

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