Riferimenti normativi |
Tipo di atto |
Soggetto agente |
Modalità e tempi |
Effetti giuridici
|
Art.
1 |
Ambito di
applicazione |
Si applica ai rapporti societari
ed assimilati
Rimangono immutate le norme sulla giurisdizione; il tribunale giudica
sempre in composizione collegiale, salvo due eccezioni (come più
specificatamente indicato nell’art. 1) |
Art.
2 |
Atto di citazione |
Attore |
Contenuti:
– di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 163 c.p.c.;
– numero di fax, ed e-mail del difensore:
– fissazione del termine al convenuto non inferiore a 60 gg.
dalla notificazione della citazione |
Incardina la fase c.d. Pre
Trial
Non deve essere più indicata la data dell’udienza di
comparizione
L’atto produce , comunque, gli effetti propri dell’atto
di citazione, secondo il procedimento ordinario |
Art. 3 |
Costituzione
in giudizio dell’attore |
Attore |
L’Attore si costituisce
in giudizio mediante procuratore depositando la nota di iscrizione
a ruolo ed il fascicolo (contenente i documenti offerti in comunicazione),
entro 10 gg. dalla notificazione della citazione, o 5 gg. in caso
di abbreviazione dei termini nei casi previsti dall’art. 163-bis
c.p.c. |
Si forma il
fascicolo d’ufficio |
Art. 4 |
Comparsa di
risposta |
Convenuto |
In tale atto il convenuto deve:
a) proporre tutte le difese;
b) indicare i mezzi di prova;
c) proporre domande riconvenzionali;
d) chiamare terzi in causa;
e) indicare il numero di fax, la e-mail del difensore;
f) fissare all’attore un termine non inferiore a 30 gg. dalla
notificazione della comparsa per presentare l’eventuale replica |
Se il convenuto non ha proposto
domanda riconvenzionale o eccezioni non rilevabili d’ufficio
ovvero non ha chiamato in causa un terzo, può, entro quindici
giorni dalla sua costituzione, presentare istanza di fissazione di
udienza; altrimenti fissa all’attore un termine, non inferiore
a trenta giorni, per la replica |
Art. 5 |
Costituzione del convenuto, termini e forme
|
Convenuto |
Il convenuto deve costituirsi
a mezzo di procuratore, depositando il fascicolo di parte in cancelleria |
Il convenuto si costituisce nella
fase c.d. pre trial |
Art. 6 |
Memoria di
replica dell’attore |
Attore |
Entro il termine fissato dal
convenuto l’attore replica, precisa o modifica, le domande
o le conclusioni; propone nuove domande ed eccezioni, nonché
deposita nuove documenti. Fissa un termine per ulteriore memoria
del convenuto non inferiore a 20 gg. (se non ha proposto nuove domande)
o 30 gg. (se ha proposto nuove domande).
Atto eventuale |
|
Repliche ulteriori
|
Convenuto/
Attore |
Le parti possono scambiarsi
ulteriori repliche:
a) seconda memoria difensiva del convenuto, dopo non meno di 16
gg.;
b) ulteriore replica dell’attore, dopo almeno 16 gg.;
c) memoria di contro replica del convenuto.
d) ulteriori repliche tra tutte le parti, ma nel termine perentorio
di 8 gg. dalla notifica del singolo atto; comunque, non oltre il
termine massimo di 80 gg. dalla notifica della memoria di contro
replica del convenuto
Atti eventuali |
Art. 8 |
Istanza di
fissazione di udienza |
Attore/ Convenuto/
Terzo chiamato
in causa |
Le parti possono fare istanza
di fissazione di udienza entro i 15 gg. seguenti uno scritto delle
altre parti a cui non intendono replicare |
Chiude la fase pre trial
ed apre la fase trial
Dopo ogni attività dell’altra parte, la parte che
non intende replicare, chiamare terzi o sollevare eccezioni non
rilevabili d’ufficio può in qualsiasi momento fare
istanza di fissazione d’udienza e comunque tale istanza deve
essere presentata non oltre il termine massimo di 80 gg. dalla notifica
della memoria di contro replica del convenuto |
Art. 9 |
Contenuto
dell’istanza
di fissazione
di udienza |
Attore/ Convenuto/
Terzo chiamato
in causa |
L’istanza deve contenere le conclusioni
(altrimenti si intendono come tali quelle formulate nel primo scritto
difensivo). Le parti possono indicare le condizioni a cui concilierebbero
la controversia. La parte è tenuta al deposito in cancelleria
dell’istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio
di 10 gg. dall’ultima notificazione |
La mancata notifica dell’istanza
di fissazione di udienza nei quindici giorni successivi alla scadenza
del termine per il deposito della memoria di contro replica del convenuto
di cui all’articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine
massimo di cui all’articolo 7, comma 3, determina l’estinzione
del processo rilevabile anche d’ufficio |
Art. 10 |
Effetti della
notifica
dell’istanza |
Le altre parti
(che non hanno presentato l’istanza per la fissazione di udienza |
Nei 10 gg. successivi le altre
parti devono depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva
formulazione delle istanze istruttorie, senza poter introdurne di
nuove o modificare quelle esistenti |
Scattano le preclusioni per
le altre parti
La notificazione dell’istanza di fissazione di udienza rappresenta,
altresì, il momento in cui, a norma degli artt.10, 2°
comma e 13, 5° comma scattano le preclusioni per le altre parti
(rispetto a quella che ha presentato l’istanza), essendo cristallizzate
le attività svolte negli atti precedenti, salvo le eccezioni
rilevabili d’ufficio |
Art. 11 |
Istanza
congiunta di
fissazione
di udienza
|
Le parti |
Con questo atto le parti possono
incardinare il procedimento e seguire la procedura sopra esposta,
o chiedere la soluzione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari
di merito. In questo secondo caso, il tribunale decide con ordinanza,
quando non definisce il giudizio, dopodiché l’attore
entro tre mesi deve notificare memorie di replica o, se già
notificata, di contro replica |
Art. 12 |
Designazione
del giudice
relatore e
decreto di
fissazione
dell’udienza |
Presidente
del tribunale/
Giudice relatore |
Dopo 10 gg. del deposito dell’istanza
di fissazione di udienza, il cancelliere nei 3 gg. successivi completa
il fascicolo d’ufficio che presenta al Presidente, il quale
nei 2 gg. successivi nomina il Giudice relatore. Il Giudice relatore
entro 50 gg. dalla nomina deve depositare il decreto di fissazione
d’udienza |
Con la proposizione dell’istanza
di fissazione di udienza si chiude definitivamente la dialettica tra
le parti ed il giudice potrà/dovrà tirare le fila del
discorso svolto dai difensori attraverso un provvedimento in cui individuerà
tutti i punti nodali della controversia, impostando l’udienza
di discussione e la stessa decisione |
Art. 12, 3°
comma |
Contenuto
del decreto di fissazione udienza
|
Il decreto di fissazione udienza
deve contenere:
a) fissazione dell’udienza non prima di 10 gg. ma non oltre
30 gg. dalla comunicazione del decreto stesso;
b) ammissione dei mezzi istruttori disponibili d’ufficio o
dei mezzi di prova richiesti dalle parti;
c) indicazioni delle questioni, di rito e di merito, rilevabili
d’ufficio;
d) invito delle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente
all’udienza per l’interrogatorio libero e il tentativo
di conciliazione, nonché ove taluna di esse abbia dichiarato
le condizioni alle quali sia disposto a conciliare, l’invito
alle altre parti a prendere all’udienza esplicita posizione
sulle stesse;
e) invito alle parti a depositare, almeno 5 giorni prima dell’udienza,
memorie conclusionali, anche indicando questioni bisognose di trattazione;
f) deferimento del giuramento suppletorio ex art. 13
Qualora una delle parti non si veda ammesso un mezzo di prova,
potrà esprimere le proprie doglianze nella udienza di discussione,
ove il presidente deciderà sulla legittimità o meno.
Inoltre, nella stessa udienza le parti potranno interloquire sulle
questioni bisognose di trattazione indicate dal Giudice nel decreto
di fissazione dell’udienza. |
Art. 13 |
Contumacia
dell’attore e
del convenuto |
Attore/ Convenuto
|
Se l’attore non si costituisce
entro i termini ex art. 3, il convenuto costituendosi ex
art. 5 può eccepire l’estinzione del processo e depositare
istanza di fissazione di udienza.
Se il convenuto non notifica la comparsa nei termini ex art.
2 l’attore può o notificare al convenuto una nuova memoria
o depositare l’istanza di fissazione d’udienza. In tale
ipotesi i fatti riportati dall’attore si intendono non contestati;
tuttavia, il tribunale, se lo ritiene opportuno, deferisce all’attore
il giuramento suppletorio.
Se nessuna delle parti si costituisce nei termini, l’istanza
può essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita,
mediante deposito in cancelleria dell’istanza di fissazione
di udienza unitamente ai documenti ed agli scritti difensivi offerti
in comunicazione dalle altre parti. |
Art. 14 |
Interventi
autonomi |
Terzi titolari
di un diritto connesso ex art. 105, 1° c., c.p.c. |
L’intervento di terzi
ex art. 105 c.p.c. deve avvenire entro il termine previsto
per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta.
Il terzo, una volta costituito ex art. 5, fissa alle altre
parti un termine non inferiore a 30 gg, e non superiore a 90 gg.
dalla notificazione della comparsa di intervento per depositare
una replica. Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria,
può proporre istanza di fissazione di udienza, affinché
venga decisa la questione di ammissibilità dell’intervento,
oppure fissare un termine non inferiore a 30 gg. al terzo affinché
provveda alla notifica di una sua memoria; in tal caso il terzo
fissa un termine alle altre parti non inferiore a 20 gg. e non superiore
a 60 gg. per un’ulteriore replica.
In ogni caso non vi sono limiti temporali per l’integrazione
necessaria del contraddittorio, ovvero per la chiamata del terzo
a norma dell’art. 107 c.p.c. |
Art. 15 |
Intervento
adesivo dipendente |
Chi, avendovi
interesse ex art. 105, 2° c., c.p.c., vuole sostenere
le ragioni di una delle parti |
Il terzo può intervenire
fino al momento dell’istanza di fissazione dell’udienza,
ma non può compiere atti ormai preclusi alle parti; può
essere rimesso in termini ex art. 13, 5° c. dal giudice,
se deduce il dolo o la collusione.
Il terzo deve costituirsi in giudizio, depositando in cancelleria
una comparsa notificata alle altre parti con i documenti che produce.
Il terzo intervenuto è sempre legittimato all’impugnazione
della sentenza |
Art. 16, 1°,
2° e 3° comma |
Udienza di
discussione della causa |
Se nessuna delle parti compare,
il tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Quando nel decreto vi è l’invito a comparire di persona,
il giudice interroga liberamente e, ove ne ravvisi l’opportunità,
tenta la conciliazione. Se il tentativo non dà esito positivo,
il giudice in sede di liquidazione delle spese potrà anche
condannare la parte vincitrice, che non sia comparsa o abbia rifiutato
ragionevoli proposte conciliative.
Se la lite non viene conciliata, i difensori illustrano le conclusioni
e, se il Presidente lo consente, brevi repliche, |
|
Ordinanza /
sentenza
|
tribunale |
Esaurita la discussione, il tribunale
conferma o revoca con ordinanza il decreto in tutto od in parte, può
assumere nuovi mezzi di prova o disporre una consulenza tecnica. Altrimenti
decide la causa in camera di consiglio con sentenza.
La decisione è emessa a norma dell’art. 281-sexies
c.p.c., cioè con motivazione in forma abbreviata. |
Art. 16, 6°
comma |
Cambiamento
del rito/
Incompetenza |
Quando il tribunale rileva
che oggetto del contendere è materia non ricompresa nel d.
lgs. n. 5/2003, dispone con ordinanza, se è ugualmente competente,
il cambiamento del rito; altrimenti, con ordinanza, rimette la causa
al giudice competente. |
Art. 17 |
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento |
Una volta che le parti sono legittimamente
costituite, tutte le comunicazioni alle medesime possono essere effettuate
mediante fax, posta elettronica, scambio diretto tra difensori con
sottoscrizione (apposta anche da collaboratori o addetti allo studio
del difensore) per ricevuta sull’originale. |