il diritto commerciale d’oggi
  II.5 – maggio 2003
RUBRICHE
 

PROCESSO IN MATERIA SOCIETARIA

 

Tempi e modalità di esecuzione del nuovo processo societario
secondo il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
(a cura di Antonio Giovannoni)

Riferimenti normativi
Tipo di atto
Soggetto agente
Modalità e tempi
Effetti giuridici
Art. 1
Ambito di applicazione

Si applica ai rapporti societari ed assimilati
Rimangono immutate le norme sulla giurisdizione; il tribunale giudica sempre in composizione collegiale, salvo due eccezioni (come più specificatamente indicato nell’art. 1)

Art. 2
Atto di citazione
Attore

Contenuti:
– di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 163 c.p.c.;
– numero di fax, ed e-mail del difensore:
– fissazione del termine al convenuto non inferiore a 60 gg. dalla notificazione della citazione

Incardina la fase c.d. Pre Trial
Non deve essere più indicata la data dell’udienza di comparizione
L’atto produce , comunque, gli effetti propri dell’atto di citazione, secondo il procedimento ordinario

Art. 3
Costituzione in giudizio dell’attore
Attore
L’Attore si costituisce in giudizio mediante procuratore depositando la nota di iscrizione a ruolo ed il fascicolo (contenente i documenti offerti in comunicazione), entro 10 gg. dalla notificazione della citazione, o 5 gg. in caso di abbreviazione dei termini nei casi previsti dall’art. 163-bis c.p.c.
Si forma il fascicolo d’ufficio
Art. 4
Comparsa di risposta
Convenuto
In tale atto il convenuto deve:
a) proporre tutte le difese;
b) indicare i mezzi di prova;
c) proporre domande riconvenzionali;
d) chiamare terzi in causa;
e) indicare il numero di fax, la e-mail del difensore;
f) fissare all’attore un termine non inferiore a 30 gg. dalla notificazione della comparsa per presentare l’eventuale replica
Se il convenuto non ha proposto domanda riconvenzionale o eccezioni non rilevabili d’ufficio ovvero non ha chiamato in causa un terzo, può, entro quindici giorni dalla sua costituzione, presentare istanza di fissazione di udienza; altrimenti fissa all’attore un termine, non inferiore a trenta giorni, per la replica
Art. 5

Costituzione del convenuto, termini e forme

Convenuto

Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore, depositando il fascicolo di parte in cancelleria

Il convenuto si costituisce nella fase c.d. pre trial
Art. 6
Memoria di replica dell’attore
Attore

Entro il termine fissato dal convenuto l’attore replica, precisa o modifica, le domande o le conclusioni; propone nuove domande ed eccezioni, nonché deposita nuove documenti. Fissa un termine per ulteriore memoria del convenuto non inferiore a 20 gg. (se non ha proposto nuove domande) o 30 gg. (se ha proposto nuove domande).

Atto eventuale

Art. 7

Repliche ulteriori
Convenuto/
Attore

Le parti possono scambiarsi ulteriori repliche:
a) seconda memoria difensiva del convenuto, dopo non meno di 16 gg.;
b) ulteriore replica dell’attore, dopo almeno 16 gg.;
c) memoria di contro replica del convenuto.
d) ulteriori repliche tra tutte le parti, ma nel termine perentorio di 8 gg. dalla notifica del singolo atto; comunque, non oltre il termine massimo di 80 gg. dalla notifica della memoria di contro replica del convenuto

Atti eventuali

Art. 8
Istanza di
fissazione di udienza
Attore/ Convenuto/
Terzo chiamato
in causa
Le parti possono fare istanza di fissazione di udienza entro i 15 gg. seguenti uno scritto delle altre parti a cui non intendono replicare

Chiude la fase pre trial ed apre la fase trial

Dopo ogni attività dell’altra parte, la parte che non intende replicare, chiamare terzi o sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio può in qualsiasi momento fare istanza di fissazione d’udienza e comunque tale istanza deve essere presentata non oltre il termine massimo di 80 gg. dalla notifica della memoria di contro replica del convenuto

Art. 9
Contenuto
dell’istanza
di fissazione
di udienza
Attore/ Convenuto/
Terzo chiamato
in causa
L’istanza deve contenere le conclusioni (altrimenti si intendono come tali quelle formulate nel primo scritto difensivo). Le parti possono indicare le condizioni a cui concilierebbero la controversia. La parte è tenuta al deposito in cancelleria dell’istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di 10 gg. dall’ultima notificazione La mancata notifica dell’istanza di fissazione di udienza nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito della memoria di contro replica del convenuto di cui all’articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all’articolo 7, comma 3, determina l’estinzione del processo rilevabile anche d’ufficio
Art. 10
Effetti della
notifica
dell’istanza
Le altre parti (che non hanno presentato l’istanza per la fissazione di udienza
Nei 10 gg. successivi le altre parti devono depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie, senza poter introdurne di nuove o modificare quelle esistenti

Scattano le preclusioni per le altre parti

La notificazione dell’istanza di fissazione di udienza rappresenta, altresì, il momento in cui, a norma degli artt.10, 2° comma e 13, 5° comma scattano le preclusioni per le altre parti (rispetto a quella che ha presentato l’istanza), essendo cristallizzate le attività svolte negli atti precedenti, salvo le eccezioni rilevabili d’ufficio

Art. 11
Istanza
congiunta di
fissazione
di udienza
Le parti
Con questo atto le parti possono incardinare il procedimento e seguire la procedura sopra esposta, o chiedere la soluzione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito. In questo secondo caso, il tribunale decide con ordinanza, quando non definisce il giudizio, dopodiché l’attore entro tre mesi deve notificare memorie di replica o, se già notificata, di contro replica
Art. 12
Designazione
del giudice
relatore e
decreto di
fissazione
dell’udienza
Presidente del tribunale/
Giudice relatore
Dopo 10 gg. del deposito dell’istanza di fissazione di udienza, il cancelliere nei 3 gg. successivi completa il fascicolo d’ufficio che presenta al Presidente, il quale nei 2 gg. successivi nomina il Giudice relatore. Il Giudice relatore entro 50 gg. dalla nomina deve depositare il decreto di fissazione d’udienza Con la proposizione dell’istanza di fissazione di udienza si chiude definitivamente la dialettica tra le parti ed il giudice potrà/dovrà tirare le fila del discorso svolto dai difensori attraverso un provvedimento in cui individuerà tutti i punti nodali della controversia, impostando l’udienza di discussione e la stessa decisione
Art. 12, 3°
comma
Contenuto del decreto di fissazione udienza

Il decreto di fissazione udienza deve contenere:
a) fissazione dell’udienza non prima di 10 gg. ma non oltre 30 gg. dalla comunicazione del decreto stesso;
b) ammissione dei mezzi istruttori disponibili d’ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti;
c) indicazioni delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d’ufficio;
d) invito delle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all’udienza per l’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonché ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni alle quali sia disposto a conciliare, l’invito alle altre parti a prendere all’udienza esplicita posizione sulle stesse;
e) invito alle parti a depositare, almeno 5 giorni prima dell’udienza, memorie conclusionali, anche indicando questioni bisognose di trattazione;
f) deferimento del giuramento suppletorio ex art. 13

Qualora una delle parti non si veda ammesso un mezzo di prova, potrà esprimere le proprie doglianze nella udienza di discussione, ove il presidente deciderà sulla legittimità o meno. Inoltre, nella stessa udienza le parti potranno interloquire sulle questioni bisognose di trattazione indicate dal Giudice nel decreto di fissazione dell’udienza.

Art. 13
Contumacia
dell’attore e
del convenuto
Attore/ Convenuto
Se l’attore non si costituisce entro i termini ex art. 3, il convenuto costituendosi ex art. 5 può eccepire l’estinzione del processo e depositare istanza di fissazione di udienza.
Se il convenuto non notifica la comparsa nei termini ex art. 2 l’attore può o notificare al convenuto una nuova memoria o depositare l’istanza di fissazione d’udienza. In tale ipotesi i fatti riportati dall’attore si intendono non contestati; tuttavia, il tribunale, se lo ritiene opportuno, deferisce all’attore il giuramento suppletorio.
Se nessuna delle parti si costituisce nei termini, l’istanza può essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante deposito in cancelleria dell’istanza di fissazione di udienza unitamente ai documenti ed agli scritti difensivi offerti in comunicazione dalle altre parti.
Art. 14
Interventi
autonomi
Terzi titolari di un diritto connesso ex art. 105, 1° c., c.p.c.

L’intervento di terzi ex art. 105 c.p.c. deve avvenire entro il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta. Il terzo, una volta costituito ex art. 5, fissa alle altre parti un termine non inferiore a 30 gg, e non superiore a 90 gg. dalla notificazione della comparsa di intervento per depositare una replica. Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, può proporre istanza di fissazione di udienza, affinché venga decisa la questione di ammissibilità dell’intervento, oppure fissare un termine non inferiore a 30 gg. al terzo affinché provveda alla notifica di una sua memoria; in tal caso il terzo fissa un termine alle altre parti non inferiore a 20 gg. e non superiore a 60 gg. per un’ulteriore replica.

In ogni caso non vi sono limiti temporali per l’integrazione necessaria del contraddittorio, ovvero per la chiamata del terzo a norma dell’art. 107 c.p.c.

Art. 15
Intervento adesivo dipendente
Chi, avendovi interesse ex art. 105, 2° c., c.p.c., vuole sostenere le ragioni di una delle parti

Il terzo può intervenire fino al momento dell’istanza di fissazione dell’udienza, ma non può compiere atti ormai preclusi alle parti; può essere rimesso in termini ex art. 13, 5° c. dal giudice, se deduce il dolo o la collusione.
Il terzo deve costituirsi in giudizio, depositando in cancelleria una comparsa notificata alle altre parti con i documenti che produce.

Il terzo intervenuto è sempre legittimato all’impugnazione della sentenza

Art. 16, 1°, 2° e 3° comma
Udienza di discussione della causa
Se nessuna delle parti compare, il tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Quando nel decreto vi è l’invito a comparire di persona, il giudice interroga liberamente e, ove ne ravvisi l’opportunità, tenta la conciliazione. Se il tentativo non dà esito positivo, il giudice in sede di liquidazione delle spese potrà anche condannare la parte vincitrice, che non sia comparsa o abbia rifiutato ragionevoli proposte conciliative.
Se la lite non viene conciliata, i difensori illustrano le conclusioni e, se il Presidente lo consente, brevi repliche,

Art. 16, 4° e 5° comma

Ordinanza /
sentenza
tribunale
Esaurita la discussione, il tribunale conferma o revoca con ordinanza il decreto in tutto od in parte, può assumere nuovi mezzi di prova o disporre una consulenza tecnica. Altrimenti decide la causa in camera di consiglio con sentenza.
La decisione è emessa a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., cioè con motivazione in forma abbreviata.
Art. 16, 6° comma
Cambiamento del rito/
Incompetenza

Quando il tribunale rileva che oggetto del contendere è materia non ricompresa nel d. lgs. n. 5/2003, dispone con ordinanza, se è ugualmente competente, il cambiamento del rito; altrimenti, con ordinanza, rimette la causa al giudice competente.

Art. 17
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
Una volta che le parti sono legittimamente costituite, tutte le comunicazioni alle medesime possono essere effettuate mediante fax, posta elettronica, scambio diretto tra difensori con sottoscrizione (apposta anche da collaboratori o addetti allo studio del difensore) per ricevuta sull’originale.

 

 

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