il diritto commerciale d’oggi
    II.5 – maggio 2003

STUDÎ E COMMENTI

 

Antonio Giovannoni

La nuova disciplina sul bilancio delle S.p.A.
nel D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

 

1. Principi della legge delega

     La legge delega del 3 ottobre 2001, n. 366 ha fissato, tra l’altro, i principi per la riforma della disciplina sul bilancio delle società per azioni. Tali principi possono essere così sintetizzati:
     a) introduzione a carattere generale del principio di prevalenza della sostanza sulla forma;
     b) eliminazione delle interferenze prodotte all’interno del bilancio dalla disciplina tributaria in materia di reddito d’impresa, ed introduzione di adeguate previsioni normative per il trattamento civilistico/tributario della fiscalità differita;
     c) rivisitazione ed aggiornamento dell’attuale quadro normativo dell’ordinamento contabile al fine di recepire efficacemente fattispecie contrattuali innovative generate dai processi dell’evoluzione finanziaria;
     d) individuazione delle condizioni che permettano alle società di utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili internazionalmente riconosciuti;
     e) ampliamento delle fattispecie in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato.

2. Principi di redazione del bilancio

     Al nuovo art. 2423-bis, punto 1, cod. civ. è previsto che nella redazione del bilancio bisognerà tenere conto della funzione economica dell’elemento attivo o del passivo considerato, nel senso che dovrà essere privilegiata la sostanza rispetto alla forma. Tale principio è in linea con quanto già proposto dalla IV Direttiva CEE all’art. 1 prevede, mentre la sua relazione specifica che il principio generale della preminenza della sostanza sulla forma – ove in virtù del quale si tiene presente, oltre alla forma giuridica, anche l’effetto economico di un’operazione o di un contratto. Nell’ordinamento interno detta modifica trova un importante precedente nel provvedimento della Banca d’Italia in applicazione del D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, in tema di bilanci bancari ove prevede che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma ed il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione, oltre al Principio contabile nazionale numero 11 – Bilancio d’esercizio, nel quale si ribadisce la prevalenza della sostanza sulla forma.

3. Eliminazione delle interferenze fiscali ed iscrizione in bilancio della fiscalità differita

     L’art. 6 della legge delega n. 366 prevede al punto a) di «… stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita». La relazione alla citata legge delega specifica che la lettera a) dell’art. 6 intende colmare una lacuna dell’attuale disciplina che non prevede esplicitamente la rappresentazione in bilancio delle imposte differite o anticipate. A tale scopo, per eliminare le interferenze fiscali è stato abolito il secondo comma dell’art. 2426 che ammetteva di effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Conseguentemente a tale abrogazione, il legislatore ha soppresso il contenuto del n. 14 dell’art. 2427 cod. civ., che prescriveva l’indicazione in nota integrativa dei «motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, appositamente evidenziati rispetto all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico», sostituendolo con gli obblighi di informazione in tema di fiscalità differita.
     Per le imposte differite è prevista la seguente iscrizione in bilancio:

Stato patrimoniale
Voce dello stato patrimoniale
Oggetto della voce
Attivo Crediti tributari Imposte versate in eccedenza
Attivo Imposte anticipate Imposte differite attive
Passivo Fondo imposte Imposte differite passive

     Inoltre, per quanto riguarda la fiscalità differita nella voce 22 del conto economico, si dovranno indicare le imposte correnti ma anche quelle differite ed anticipate. Nella nota integrativa bisognerà poi descrivere le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte differite ed anticipate, nonché l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

4.1 Le operazioni in valuta

     L’art. 6 della legge delega n. 366 prevede la revisione della disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni quali, per esempio, la locazione finanziaria, i pronti contro termine e gli strumenti finanziari derivati. e nuove disposizioni non recepiscono né il trattamento contabile dettato dal TUIR, né quello indicato nei Principi contabili, ma differenziano il trattamento contabile delle poste in valuta a seconda che queste appartengano o all’attivo circolante od alle immobilizzazioni finanziarie. Le principali modifiche previste sono:

4.2. I pronti contro termine

     L’art. 2424 bis, comma 5, stabilisce che “le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore». L’art. 2425-bis, comma 3, dispone, inoltre, che i proventi e gli oneri relativi alle stesse operazioni devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio, anche per la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti. Infine, secondo il nuovo punto 6ter della nota integrativa deve essere indicato «distintamente per ciascuna voce l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine».
    L’operazione di pronti contro termine su titoli è rappresentata dalla cessione da parte di un soggetto generalmente una banca di una certa quantità di titoli ad un altro soggetto, con l’impegno, ad una data scadenza, del primo, a riacquistare e, del secondo, a rivendere i titoli. L’operazione può tuttavia configurarsi con obbligo di riacquisto/ rivendita a termine, oppure con semplice facoltà di riacquisto/ rivendita a termine. Nel caso in cui vi sia solo facoltà di rivendita a termine, il cessionario contabilizza fra le attività i titoli acquistati e, corrispondentemente, il cedente scarica il proprio portafoglio titoli. Nel caso in cui vi sia obbligo di rivendita a termine, in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l’operazione deve essere contabilizzata come un contratto di riporto.

4.3 Il leasing finanziario

     La contabilizzazione dei contratti di leasing continuerà ad essere effettuata mediante l’utilizzo del cosiddetto metodo patrimoniale, che prevede l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale del solo valore di riscatto del bene alla conclusione del contratto di leasing. Con tale metodo, i canoni di leasing vengono iscritti in conto economico come costi di natura operativa (voce B.8 – Costi per godimento beni di terzi). Ad onor del vero nella relazione parlamentare al D. lgs. in commento si critica l’attuale metodo contabile patrimoniale rispetto ad al più efficiente metodo finanziario, che non si limita ad intendere il contratto di leasing come mera locazione.
     Da un punto di vista contabile il metodo finanziario fa rilevare nel bilancio dell’utilizzatore il bene locato è iscritto fra immobilizzazioni dello stesso ed assoggettato ad ammortamento in funzione della sua vita utile economica, rilevando il debito per la parte relativa al capitale e registrando per competenza la componente finanziaria del canone e gli oneri accessori. Specularmente, il concedente iscrive in bilancio un credito per la parte relativa al capitale, registrando per competenza la parte finanziaria del canone e gli oneri accessori.

4. Il criterio del fair value per la valutazione dei beni immateriali

     Secondo l’art. 2427, numero 3-bis la nota integrativa deve riportare «la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tale fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione».
     L’informativa prescritta nella nota integrativa relativa ai beni immateriali costituisce l’applicazione del criterio del “valore equo” (fair value), definito dallo IAS n. 39 (par. 8) come «il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti informate e consapevoli, in una transazione volontaria». Il legislatore, quindi, prendendo atto della parziale inadeguatezza del criterio del “costo storico” per la valutazione delle citate immobilizzazioni, ne opera la sostituzione con quello del “valore equo”, ritenuto più idoneo a rappresentare il concorso di questi assets alla produzione del reddito e, quindi, alla rappresentazione della situazione economico-finanziaria dell’impresa. L’intervento è circoscritto alla sola informativa da fornire in nota integrativa e non riguarda i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 cod. civ.

5. Il bilancio in forma abbreviata

     L’art. 6 della legge delega prevede, al punto e) di «ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato». Secondo il riformato art. 2435-bis, «le società che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
     1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
     2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
     3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità».
     Tale ampliamento discende dal fatto che, nell’introdurre nel nostro ordinamento la IV Direttiva Comunitaria nel D. Lgs. n. 127 del 1991, il legislatore ha adottato molte delle facoltà di semplificazione previste dalla Direttiva per le imprese cosiddette di “piccole dimensioni” ma ha rinunciato alla facoltà di adottare le semplificazioni per il conto economico delle imprese cosiddette “medie” (cioè quelle che non superino due dei seguenti parametri: totale attivo € 12,5 milioni, ricavi € 25 milioni, numero medio dipendenti 250). In particolare, nello stato patrimoniale sarà possibile:
     - includere i crediti verso soci, i crediti per versamenti ancora dovuti e i ratei e i risconti attivi nella voce “Crediti” dell’attivo circolante (le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII dell’attivo);
     - includere i ratei e i risconti passivi nella voce “Debiti” (la voce E del passivo può essere accorpata nella voce D del passivo).
     Nel conto economico sarà possibile:
     - accorpare le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (A2) con le variazioni dei lavori in corso su ordinazione (A3);
     - indicare in un’unica voce (B9e) “altri costi”) le voci relative al trattamento di fine rapporto (B9 c)e al trattamento di quiescenza e simili (B9d)
     - indicare gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni per totale, senza distinzioni fra gli ammortamenti di beni materiali o immateriali e le svalutazioni (voci da B10 a) a B10 c);
     - raggruppare in un’unica voce i proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e i proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (voci C16b) e C16 c);
     - indicare le rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie e di titoli per totale, in un’unica voce (voci da D18a) a D18c);
     - indicare le svalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie e di titoli per totale, in un’unica voce (voci da D19a) a D19c);
     - eliminare l’obbligo di indicare separatamente le plusvalenze, le minusvalenze e le imposte di esercizi precedenti incluse nei proventi ed oneri straordinari (voci E20 e E21).

7. Attuazione

     Infine, le norme di attuazione prevedono che i bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti, i bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni, e che i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 devono essere redatti secondo le nuove disposizioni.

 

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