il diritto commerciale d’oggi
    II.4 – aprile 2003

NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE

Consob, delibera 27 marzo 2003, n. 14003 – Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002 e n. 13858 del 4 dicembre 2002, concernente la disciplina dei mercati

 

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213;
VISTA la delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, come modificata dalle delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002 e n. 13858 del 4 dicembre 2002;
RITENUTA l’opportunità di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel predetto regolamento allo scopo di consentire, in conformità alla situazione presente nei mercati di altri Paesi e in linea con l’evoluzione della disciplina comunitaria, l’ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati, senza la domanda dell’emittente, di strumenti finanziari già ammessi alle negoziazioni in altri mercati regolamentati italiani;
CONSIDERATE le osservazioni formulate dagli Enti ed Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

D E L I B E R A:

     I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002 e n. 13858 del 4 dicembre 2002, è modificato ed integrato come segue:

     Nell’art. 6:
     – la lett. c), è sostituita dalla seguente:
     «c) “mercati regolamentati” indica i mercati iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 63, comma 2, del Testo Unico e nella sezione speciale dello stesso elenco, come previsto dall’articolo 67, comma 1, del Testo Unico;»;
     – nella lett. d), l’espressione «scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano» è sostituita dalla seguente: «scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani»;
     – la lettera f) è sostituita dalla seguente:
     «f) “orario di operatività dei mercati regolamentati” indica, per ciascun strumento finanziario, il periodo di tempo nel quale risulta aperto almeno uno dei mercati regolamentati in cui tale strumento è negoziato;»;
     – dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
     «g) “orario giornaliero di funzionamento“ indica l’orario nel quale gli intermediari autorizzati possono stabilire una connessione con il sistema di negoziazione di un mercato regolamentato.»;

     Nell’art. 8, comma 4, l’espressione “orario ufficiale di negoziazione” è sostituita dall’espressione “orario di operatività dei mercati regolamentati”;

     Nell’art. 9:
     il comma 2 è sostituito dai seguenti:
     «2. Ciascuna società di gestione del mercato regolamentato italiano in cui sono trattati gli strumenti finanziari comunica alla Consob, anche in forma elettronica, entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno, l’elenco degli strumenti finanziari stessi con l’indicazione del relativo controvalore scambiato nel mercato regolamentato da essa gestito nei semestri decorrenti rispettivamente dal 1° ottobre e dal 1° aprile, nonché del relativo controvalore giornaliero medio.
     3. La Consob, entro 20 giorni dalle comunicazioni del comma 2, rende noto, per ciascun strumento finanziario, il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani.»;

     L’art. 11 è sostituito dal seguente:
     Art. 11 (Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato)
     «1. Per ogni singola negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita fuori da tale mercato, gli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione comunicano, entro il termine di quindici minuti dal momento dell’esecuzione, i seguenti elementi informativi:
     a) strumento finanziario oggetto dell’operazione;
     b) data e ora di esecuzione dell’operazione;
     c) tipo di operazione;
     d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;
     e) quantità;
     f) controparte;
     g) indicazione se l’operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto terzi.
     2. Nel caso in cui l’operazione sia conclusa tra intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti dal solo venditore.
     3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla società di gestione di uno dei mercati regolamentati italiani nei quali lo strumento finanziario è negoziato. Per le operazioni concluse fuori dell’orario di operatività dei mercati regolamentati, gli obblighi di comunicazione sono assolti dagli intermediari entro il successivo inizio dell’orario giornaliero di funzionamento degli stessi.
     4. Gli intermediari ammessi alle negoziazioni in uno dei mercati di cui al comma 3 effettuano la comunicazione alla società di gestione del mercato nel quale sono ammessi. Per le operazioni concluse fuori dell’orario giornaliero di funzionamento di detto mercato, gli obblighi di comunicazione sono assolti dagli intermediari ammessi alle negoziazioni entro il successivo inizio dell’orario giornaliero di funzionamento dello stesso mercato.
     5. Le comunicazioni sono effettuate con i mezzi e le modalità tecniche stabilite dalle società di gestione con il regolamento previsto dall’articolo 62 del Testo Unico.
     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli intermediari esteri comunque autorizzati alla prestazione in Italia dei servizi di negoziazione limitatamente alle negoziazioni effettuate con o per conto di investitori residenti in Italia.
     7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto:
     – titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri;
     – titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;
     – spezzature;
     – contratti a premio e ogni altro strumento finanziario derivato.»;

     Nell’art. 12, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
     «2. Gli elementi informativi di cui al comma 1 sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall’ora di esecuzione dell’operazione.
     3. Gli elementi informativi concernenti le operazioni concluse dopo l’orario giornaliero di funzionamento o per le quali la scadenza dei termini di cui al comma 2 interviene dopo l’orario giornaliero di funzionamento sono messi a disposizione del mercato prima della successiva apertura delle negoziazioni.»;

     Nell’art. 13, comma 1, l’espressione «comma 4»è sostituita dall’espressione «comma 5».

     II. La presente delibera entra in vigore il 1° luglio 2003 ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

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