il diritto commerciale d’oggi
    II.4 – aprile 2003

STUDÎ E COMMENTI

 

RANIERI RAZZANTE

Antiriciclaggio e libere professioni

 

 

     Premessa

     La lotta al riciclaggio di danaro sporco, sempre più cruenta e sempre più legata al contrasto della criminalità organizzata (1), a guardare le cronache, si sta indubbiamente intensificando.
     Ciò a dispetto degli scettici, di quanti cioè credono che sia – questo come altri – un reato difficile da perseguire , che i mezzi apprestati dalle Autorità costino di più dei risultati ottenuti, che le normative Europee (e quella italiana in particolare) in materia abbiano finito con il produrre limitazioni di fatto alla libera circolazione dei capitali (2).
     Su tutto quanto precede, continua poi a campeggiare il malcontento degli operatori del settore finanziario, onerati da adempimenti che hanno prodotto e producono, come si diceva poc’anzi, più costi e rischi che benefici.
Due provvedimenti legislativi di recente emanazione in subiecta materia, uno del nostro ordinamento giuridico ed uno europeo (recepito dal nostro legislatore), sembrano fornire indirettamente alcune precise risposte alle istanze sopra accennate.

Il Decreto del Ministro dell’Economia del 17ottobre 2002

     Con la pubblicazione nella G.U. n. 290 dell’11/12/02 è entrata in vigore la norma dell’Art. 1 del Decreto citato, che innalza il limite di rilevazione dei movimenti di danaro e di limitazione dell’utilizzo del contante (se non per il tramite di intermediari a ciò abilitati) a 12.500 euro. Il precedente limite di 10329,14 euro, frutto della mera conversione nominale degli ex 20 milioni di lire, era infatti divenuto “scomodo” per almeno due motivi sostanziali:
     – la difficoltà applicativa in sede di rilevazione automatizzata negli Archivi Unici (AUI) aziendali, soprattutto nel caso dei cosiddetti frazionamenti (3); essa aveva comportato onerose “tarature” dei sistemi in questione senza apprezzabili vantaggi in termini di censimento dati;
     – la mancata aderenza alla realtà operativa e alle istanze più volte manifestate alle Autorità Competenti da parte degli intermediari finanziari, che chiedevano l’innalzamento della soglia de qua per “sgonfiare” i propri AUI e, quindi, alleggerirsi di una parte di oneri di rilevazione.
     È un passo, è una risposta, non è ancora la soluzione (auspicata ma, temo, impossibile!) alle doglianze degli operatori finanziari: la legge n. 197 del 1991 (4) esige degli adempimenti “minimali” di collaborazione con le autorità, nel senso che, partendo dall’assunto che lo svolgimento di talune attività di impresa (quelle bancarie, assicurative, finanziarie, ecc …) si fonda sul contatto con la clientela e sulla tenuta di evidenze di movimenti finanziari posti in essere nelle sedi a ciò abilitate (oltretutto) ex lege, assegna per l’appunto alla parte più “attrezzata” la funzione di utilizzo (rectius: messa a disposizione) dei dati anche a fini, per così dire,di “ordine pubblico”.
     Una serie di semplificazioni ed esenzioni sono state via via previste con provvedimenti secondari e indicazioni del Comitato Antiriciclaggio presso il Ministero dell’Economia, ma di più – allo stato – non si può ottenere.
     A dire il vero, chi scrive non ha ben compreso l’emanazione del provvedimento ministeriale con decorrenza a cavallo dell’anno, ciò che ha verosimilmente costretto gli operatori a defatiganti (e inutili!) procedure di adeguamento (5).
     È da immaginarsi, da parte delle Autorità di settore, una sorta di “sanatoria” per quelle imprese che non si saranno adeguate (e sono molte!) per tempo.

La Legge Comunitaria 2002

     Appena approvata (6), la legge in questione ha recepito, tra le altre, la direttiva europea n. 2001/97/CE, relativa all’estensione delle prescrizioni antiriciclaggio a soggetti non finanziari (7).
     Questa direttiva è la risposta sia agli scettici di cui dicevamo in premessa, sia agli intermediari che si sentivano “discriminati” rispetto alle altre imprese commerciali nell’adempimento dei complessi oneri antiriciclaggio.
     Ora si dovrà procedere alla predisposizione di decreti ministeriali e regolamenti che consentano ai liberi professionisti ivi indicati (commercialisti, revisori, avvocati, notai, ecc.), nonché agli agenti immobiliari, alle case d’asta e da gioco, ai grossisti di oro e metalli preziosi – le imprese non finanziarie da noi già indicate nel d. lgs. n. 374/1999 (8) – di ottemperare agli obblighi di identificazione e registrazione dei rapporti (solo alcuni ben tipizzati dalla direttiva) e dei movimenti finanziari dei propri clienti.
     Inoltre, quel che è più oneroso e gravoso, perché andrà ben contemperato con il segreto professionale (che però cade in presenza di richieste “dubbie”, per non dire “illecite”!), bisognerà stilare un “decalogo”, sulla falsariga di quello della Banca d’Italia per gli intermediari finanziari, che metta in condizione gli operatori citati di ben orientarsi in questa difficile e complessa materia.
     Il tutto dal 15 giugno 2003, ma sono quasi certe proroghe e, soprattutto, una partenza soft, la quale non potrà che passare attraverso consultazioni e mediazioni delle Autorità con le associazioni professionali e di categoria dei soggetti di cui sopra.
     Ma vediamo quali sono, in realtà, le nuove prescrizioni, o meglio, i nuovi soggetti obbligati, anche perché sarà necessario operare qualche distinguo circa le modalità di adempimento e, soprattutto, sulla casistica a nostra disposizione relativamente al diverso atteggiarsi degli obblighi già previsti dalla legge 5 luglio 1991, n.197.
     È bene forse ricordarli, in via propedeutica al resto delle trattazioni, questi obblighi, che vanno prima di tutto ben inquadrati e compresi, nell’ottica di un futuro adempimento che sia il più lineare possibile, stante l’apparato sanzionatorio che esso si porta in dotazione.
     Innanzitutto, la ratio della normativa antiriciclaggio nel suo complesso: prevenire o, se del caso, reprimere, fenomeni di inquinamento dei mercati da utilizzo di risorse finanziarie derivanti da reati.
     Chi “ricicla” denaro o ricchezze di origine illecita le occulta a chi le ha sottratte, al fisco, alle Autorità, guadagnando sia dall’operazione in sé (l’impunità sul reato commesso, e che ha dato origine ai proventi oggetto di riciclaggio) sia dal successivo “lavaggio” della ricchezza illegalmente conseguita, impiegata in operazioni economico-finanziarie all’apparenza perfette, ma che nascondono una infinità di pericoli per chi le subisce, soprattutto involontariamente.
     Si tratta, badiamo bene, di “crimini”, quasi sempre legati ad altri reati, e – quel che più grave –, di finanziamenti occulti e a buon mercato delle imprese malavitose (9).
     I professionisti interessati dovranno quindi procedere alla identificazione, non tanto (e non solo) “anagrafica” dei clienti che pongono in essere determinate operazioni (soprattutto relative ai mercati finanziari e di tipo societario), bensì ad una identificazione – ci si passi il termine – “teleologica”, che arrivi cioè a stabilire, e poter documentare, le finalità delle operazioni poste in essere (rectius: richieste, perché ben potrebbero essere rifiutate dal professionista stesso).
     Ciò per poi meglio adempiere al secondo degli obblighi: la registrazione in un unico Archivio, che immaginiamo sarà cartaceo (10), di questi dati.
     Non si tratterà, quindi, di un ulteriore obbligo “contabile”, anche se tale potrà apparire.
     Non sarà, verosimilmente, una iperfetazione del registro clienti, bensì un suo abstract, relativo a talune operazioni solamente, quelle cioè rilevanti per la legge in esame.
     Più delicato, ma non meno importante, l’obbligo di segnalare operazioni cosiddette “sospette”.
     I criteri sono quelli (scarni) forniti dall’art. 3 della legge antiriciclaggio; la compatibilità, cioè, di quanto richiesto con il profilo finanziario e professionale del cliente.
     Restano aperte varie questioni, a questo punto:
     – come effettuare le segnalazioni?
     – è immaginabile una “casistica”, così come si è fatto in campo finanziario?
     – a chi si invieranno dette segnalazioni prima che all’Ufficio Italiano dei Cambi? La ventilata ipotesi di istituire come tramiti gli stessi Ordini professionali ci lascia, ovviamente, perplessi, per una serie di motivi, che sono intuibili e che sarebbe pleonastico richiamare in questa sede.
     – a chi spetteranno i controlli sui professionisti “inadempienti”?
     Tutti quesiti aperti, che non trovano, per ora, una risposta né nella legge vigente – immaginata per intermediari finanziari (e, quindi, per organizzazioni più complesse) – né in quella comunitaria.

 

Note

     (1) Si veda, di recente, U. Di Nuzzo e R. Razzante, Scudo fiscale e lotta al terrorismo nel quadro della globalizzazione finanziaria, in Dir. banche e del mercato fin., n. 1/2002.

     (2) Ciò mediante l’imposizione degli oneri di identificazione e registrazione dei movimenti finanziari oltre le soglie stabilite.

     (3) Si tratta delle operazioni superiori a 3.098,74 euro.

     (4) Per una disamina analitica della quale ci si consenta di rinviare a R. Razzante, La normativa antiriciclaggio in Italia, Torino, 1999.

     (5) Ciò sia che si voglia aderire alla tesi, che pare prevalente, dell’assenza di vacatio legis (per cui il decreto è vigente dal giorno seguente a quello di pubblicazione), sia che si vogliano applicare i fatidici 15 giorni della suddetta vacatio.

     (6) Si tratta della legge 3 febbraio 2003, n. 14, pubblicata nella G.U. n. 31 del 7 febbraio 2003.

     (7) Da noi già commentata in Diritto e pratica delle società, 2002.

     (8) Commentato da chi scrive in Archivio civile, n. 2/2000.

     (9) Su tale tema, per tutti, Vigna, Dell’Osso e Laudati, Sistema criminale ed economia, Cedam, Padova, 1998. Per un’analisi più “macroeconomica” si rinvia a Bruni e Masciandaro, Mercati finanziari e riciclaggio, Egea, Milano, 1998.

     (10) Proprio come si fece all’inizio per gli intermediari finanziari, che oggi, come noto, hanno gli AUI, Archivi Unici Informatici, nei quali registrano tutti i dati richiesti sulle operazioni e rapporti posti in essere con la clientela (ai sensi dell’art. 2 della legge n. 197/1991 e successivi provvedimenti di attuazione).

 

Top

Home Page