il diritto commerciale d’oggi
    2.3 – marzo 2003

STUDÎ E COMMENTI

 

GABRIELE RACUGNO

Sul bilancio della nuova s.r.l.

 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I principi ispiratori della riforma. - 3. Le novità per il bilancio d’esercizio. - 4. Gli “intangibili”. - 5. Il bilancio in forma abbreviata. - 6. Il procedimento di formazione e approvazione del bilancio. - 7. Distribuzione degli utili e pubblicità del bilancio.

 

1. Premessa

     Il problema della integrazione della disciplina legale della società a responsabilità limitata, a lungo dibattuto nel vigore del codice del 1942, dovrebbe essere largamente superato con la presente riforma che, fin dall’art. 3 della legge delega del 3 ottobre 2001 n. 366, ha previsto che la s.r.l. debba essere disciplinata da «un autonomo ed organico complesso di norme».

     L’art. 2478-bis, disciplinante il bilancio e la distribuzione degli utili ai soci introdotto dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (1), sembra, ma solo in apparenza, contraddire la filosofia della legge delega in quanto la norma esordisce stabilendo che il bilancio deve essere redatto con l’osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 242
4-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431: la stessa tecnica del rinvio, verrebbe da rilevare, già adottata dall’art. 2491 ormai superato (2). Questa tecnica, peraltro, che nell’abrogata normativa costituiva sostanzialmente la regola (3), in relazione alla normativa in esame si conforma invero ai principi ispiratori della riforma, che hanno dettato una disciplina unitaria, applicabile tendenzialmente a tutte le società di capitali (4), in materia di bilancio (5). La stessa collocazione della materia (art. 6 della legge n. 366/2001) ne costituisce conferma. Il legislatore, infatti, ha dettato le regole base sul bilancio successivamente a quelle specifiche sulla s.r.l. (art. 3), sulla s.p.a. (art. 4) e sulle cooperative (art. 5), a conferma che quelle sul bilancio (6) sono norme comuni ai tre tipi sociali.

2. I principi ispiratori della riforma

     I principi e i criteri direttivi in materia sono così indicati all’art. 6 della legge delega (7):
     a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;
     b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;
     c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
     d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente;
     e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato;
     f) armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.
     La riforma mira essenzialmente a migliorare la rappresentazione della effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, ed a tal fine il primo criterio di delega è diretto ad eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio ed a stabilire le modalità con le quali occorre tenere conto degli effetti delle imposte differite. Di qui l’intento di far coincidere, quanto più possibile, le regole tributarie di determinazione dell’imponibile – specie con riguardo ai criteri temporali di imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito – con i principi contabili.
     La legge delega, in armonia con il principio n. 28 della Commissione per i principi contabili, prevede altresì una specifica regolamentazione delle poste del patrimonio netto sia in relazione alla relativa formazione come pure in funzione del conseguente utilizzo.
     Materie già trascurate dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 1278, sono destinate a ricevere una più compiuta regolamentazione: in tal senso, il trattamento: i) delle operazioni denominate in valuta, ii) degli strumenti finanziari derivati, iii) dei pronti contro termine, iv) delle operazioni di locazione finanziaria, v) e, in genere, delle altre operazioni finanziarie.
     In concreto la riforma tiene presenti l’evoluzione dei principi contabili internazionali (9) (in particolare degli IAS 32 e 39) e la direttiva di modifica della IV e VII direttiva Cee approvata il 31 maggio 2001 dal Consiglio dell’Unione auropea.

3. Le novità per il bilancio d’esercizio

     Pur nella sommarietà dell’esposizione, appare utile, anche in sede di esame della disciplina generale della s.r.l., dare conto delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 6/2003.
     Schematicamente, seguendo l’ordine degli articoli che risultano interessati dalle modifiche, può osservarsi.
     • Art. 2423-bis, n. 1: al principio della prudenza e del going concern (10), viene aggiunta la regola secondo cui la valutazione delle voci deve essere fatta anche «tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato». La precisazione costituisce in sostanza, seppure con una formula non chiarissima, applicazione del principio secondo cui «si deve privilegiare, per quanto possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma» (11).
     • Artt. 2424, 2425, 2426, 2427 n. 14: concernono la c.d. fiscalità differita, mediante l’integrazione di alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico. In particolare: nello stato patrimoniale sono evidenziati i crediti tributari (C II 4 bis), che comprendono i crediti verso l’erario per le imposte pagate in eccedenza, e le imposte anticipate (C II 4 ter), cioè le minori imposte da pagare in futuro (12). Viene quindi eliminato il 2° comma dell’art. 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Il n. 14 dell’art. 2427 disciplina l’apposito prospetto relativo alla fiscalità differita.
     • Artt. 2424, 2427: in un’ottica di trasparenza viene inserita nel passivo dello stato patrimoniale, nella voce fondi per rischi ed oneri, l’indicazione anche delle imposte differite (13) (voce B2); e, tra i debiti, la voce D3 “debiti verso soci per finanziamenti”, intesi come effettivi debiti, fruttiferi e non fruttiferi, che la società deve restituire, distinti quindi dai vari versamenti senza obbligo di restituzione destinati a far parte del patrimonio netto (14). Le informazioni, in particolare, relative a quest’ultimo – in attuazione dell’art. 6, lett. c), della legge delega e con quanto disposto dal principio contabile n. 28 – dovranno essere contenute nella nota integrativa, con la finalità di consentire una più immediata visibilità circa l’origine e la destinazione delle poste del patrimonio netto, con riguardo precipuamente al grado di disponibilità delle riserve (15), sovente costituite da poste istituite per consentire alla società di non perdere benefici fiscali (16), ma estranee alla funzione propria del patrimonio netto (17).
     • Artt. 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427: le innovazioni concernono le operazioni finanziarie e le operazioni in valuta. In particolare le attività oggetto di contratti di compravendita, con obbligo di retrocessione a termine, devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore (art. 2424-bis, 5° comma), mentre i relativi proventi sono iscritti, per le quote di competenza dell’esercizio, nel conto economico (art. 2425-bis, 3° comma).
     I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è stata compiuta (art. 2425-bis, 2° comma).
     La nota integrativa deve evidenziare sia gli eventuali effetti significativi che derivano dalla variazione nei cambi valutari (2427, n. 6-bis), sia gli strumenti finanziari emessi dalla società (2427, n. 19), sia il c.d. “rischio Paese”: con riferimento ai crediti è invero prevista la ripartizione secondo aree geografiche (art. 2427, n. 6).
     • Art. 2427, n. 22: per la prima volta trovano menzione nel codice civile le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, ivi compresa la facoltà di riscatto. La riforma, pur non modificando la rappresentazione contabile del leasing, impone di considerare, disciplinando la nota integrativa, anche quali sarebbero stati gli effetti della contabilizzazione del leasing sulla base del metodo finanziario (18).
     • Art. 2426, nn. 5 e 6: l’innovazione riveste un non secondario rilievo in quanto la precisazione, secondo cui il consenso del collegio sindacale – ai fini dell’iscrizione nell’attivo sia dei costi aventi utilità pluriennale sia dell’avviamento – deve essere richiesto solo ove il collegio sia esistente, elimina definitivamente i vecchi dubbi sulla relativa possibilità di capitalizzazione in mancanza di collegio sindacale.

4. Gli “intangibili”

     Il nuovo 3-bis dell’art. 2427, relativo alla nota integrativa (19), stabilisce di indicare «la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata»: si tratta dei c.d. intangibili (20), quali componenti di origine non materiale, fondamentali nella determinazione del valore di un’azienda (21). Trattasi di beni ad utilità differita nel tempo, che, pur non avendo per lo più un costo storico, rivestono un valore “misurabile” (22), i quali presuppongono la possibilità di trasferimento, cioè la cedibilità a terzi.
     A tal fine si rende necessario – prosegue la norma – fare riferimento «al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile» e soprattutto «al loro valore di mercato», da evidenziarsi appunto nella sola nota integrativa in quanto, nonostante l’importanza crescente che tali beni hanno avuto nei processi valutativi degli ultimi anni, allo stato il legislatore italiano (23) non ha ritenuto di introdurre specifiche norme di rilevazione e contabilizzazione in bilancio, ancorché la comunicazione di informazioni (24) sui beni immateriali sia destinata ad influenzare l’andamento dei prezzi delle partecipazioni.
     Nella prassi internazionale (25) i beni e le attività immateriali (26) e, specificamente, l’avviamento, sono considerati beni con vita indefinita, non più oggetto di ammortamento, ma di valutazione al fair value (27), che lo IAS n. 3928, par. 8, richiamando la IAS n. 32, par. 5 – predisposti dallo IASC29 – definisce «il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione equa». I criteri di misurazione degli intangibili, che per loro natura rifuggono da metodologie tradizionali di valutazione, sono per lo più rapportati i) al costo residuale, ii) al costo di produzione, iii) al risultato differibile, iv) al tasso della royalty comparabile.
     In estrema sintesi può rilevarsi che secondo l’innovazione introdotta dal nuovo 3-bis dell’art. 2427 nel conto economico non sono più contabilizzati gli ammortamenti relativi all’avviamento ed ai beni immateriali in genere, ma vengono, se del caso, contabilizzate le perdite durevoli di valore degli stessi in funzione della capacità redditualedell’impresa. Ove infatti questa non sia in grado di produrre adeguati redditi non ha alcun significato attribuire un valore agli intangibles.

5. Il bilancio in forma abbreviata

     I limiti dimensionali indicati nell’art. 2435-bis relativamente ai bilanci per le c.d. società minori, già incrementati con l’entrata in vigore del d. lgs. 27 aprile 2001, n. 203 (che recepisce la direttiva n. 1999/60/CE), ricevono un ulteriore ampliamento in armonia con quanto previsto dalla lett. e) dell’art. 6 della legge delega. Le semplificazioni introdotte – che si inseriscono armonicamente nelle opzioni previste della IV direttiva comunitaria – riguardano sia lo stato patrimoniale che il conto economico e si articolano essenzialmente in raggruppamenti di voci (30) ritenute non significative, pur non accedendo alla possibilità, offerta dalla direttiva, di consentire la redazione di un conto economico che esponga come prima voce «l’utile o la perdita operativa»; ciò che, in mancanza di evidenziazione dei ricavi, delle variazioni di rimanenze, dei costi di materie prime, ecc., avrebbe significato un ritorno agli oscuri conti profitti e perdite anteriori alla riforma 1974 (31). Dalle semplificazioni (32) sono state escluse le imprese che, pur rientrando nei parametri dimensionali, hanno emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati (art. 2435-bis, 1° comma): gli interessi pubblici coinvolti rendono prioritaria la trasparenza e la valorizzazione del livello informativo.

6. Il procedimento di formazione del bilancio

     Il richiamo, ad opera dell’art. 2478-bis, all’art. 2429, che disciplina in sede di società per azioni le “formalità” che debbono precedere la decisone dei soci sull’approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili (art. 2478-bis, 3° comma), conferma sostanzialmente la pregressa disciplina. La sedes materiae continua ad essere appunto l’art. 2429, rubricato, ora come in passato, “Relazione dei sindaci e deposito del bilancio”. Considerato pertanto che in sede di disciplina di s.r.l. il legislatore ha ancora una volta optato per l’integrale richiamo alle disposizioni relative alla società per azioni, l’illustrazione che segue sarà necessariamente succinta.
     La regola secondo cui la presentazione del bilancio ai soci deve essere effettuata entro quattro mesi dall’esercizio sociale, già sancita in via generale dall’art. 2364, n. 4, trova ora espressa formulazione nel 1° comma, seconda parte, dell’art. 2478-bis, laddove il legislatore espressamente stabilisce che il bilancio deve essere «presentato (33) ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale»: rimane salva, come in passato la possibilità, in forza di specifica previsione statutaria, di un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni, ma limitatamente, alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato (34), quando lo richiedano particolari esigenze relative (i) alla struttura e (ii) all’oggetto della società (35).
     Il progetto di bilancio, redatto dagli amministratori (36), nelle società in cui esiste (37) il collegio sindacale o un soggetto incaricato del controllo contabile (revisore), deve essere comunicato a quest’organo almeno trenta giorni prima di quello fissato per la discussione (38), che rientra tra le competenze riservate inderogabilmente alle decisioni dei soci (39) (art. 2479, 2° comma, n. 1).
     Incombe sugli amministratori l’obbligo di corredare il bilancio con una relazione sulla gestione; analogamente il collegio sindacale o il revisore (40), sempre naturalmente ove questi organi esistano, debbono redigere una propria relazione sul progetto di bilancio in tempo utile (41) perché quest’ultimo, unitamente alle relazioni, rimanga depositato nella sede della società durante i quindici giorni (42) che precedono la data fissata per la discussione e comunque finché il bilancio sia approvato, sì da consentire ai soci di prenderne visione (43).
     La sostanziale innovazione contenuta nel novellato art. 2429, richiamato dalla norma in esame, è costituito dal dovere dell’organo di controllo di riferire nella propria relazione, oltre che sui risultati dell’esercizio sociale, sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri (art. 2429, 2° comma). L’innovazione comprende naturalmente il dovere dell’organo di controllo di riferire «sulla tenuta della contabilità».
     Il 3° ed il 4° comma dell’art. 2429 disciplinano le “formalità” di pubblicità preventiva nell’ipotesi in cui la società svolga il ruolo di capogruppo.

7. Distribuzione degli utili e pubblicità del bilancio

     L’art. 2478-bis, prosegue al 3° comma, riservando alla decisione dei soci che approva il bilancio (44) ogni competenza in ordine alla distribuzione degli utili, che, nel silenzio dell’atto costitutivo (45), verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale ai conferimenti (art. 2468, 2° comma). Secondo il nuovo testo normativo, e la connessa valorizzazione dell’autonomia contrattuale che caratterizza la s.r.l., le quote di partecipazione, e quindi anche il diritto agli utili, possono statutariamente determinarsi in misura non proporzionale ai conferimenti (artt. 2462, n. 6 e 2468, 2° comma), con l’ulteriore possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci46 di particolari diritti riguardanti la distribuzione degli utili (art. 2468, 3° comma).
     Rimane ferma, naturalmente, la facoltà di destinare gli utili a riserva o semplicemente di riportarli a nuovo (47).
     Rimarcando una regola consueta, il 4° comma della norma in esame stabilisce che «possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato».
     Parimenti, prosegue il 5° comma, «se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente». In chiusura il 6° comma stabilisce l’irripetibilità degli utili riscossi in buona fede sulla base di bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti (48).
     Al pari che nella società per azioni (art. 2434), l’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci (se sussiste tale organo) per le responsabilità incorse nella gestione sociale (art. 2476, ult. comma).
     A conclusione del procedimento incombe sugli amministratori l’obbligo di pubblicazione presso il registro delle imprese del bilancio e dell’elenco dei soci e dei titolari di diritti sulle partecipazioni sociali: il termine per il deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, a norma dell’art. 2435, è di trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio.

* Lezione per un corso su La riforma del diritto societario (Università di Sassari, 24-27 marzo 2003). Lo scritto è destinato agli Studi in memoria di Franco Ledda e sarà pubblicato anche sulla Rivista di diritto commerciale.

 

Note

     (1) Destinato ad entrare in vigore il 1° gennaio 2004. Per quanto concerne i bilanci, l’art. 223-undecies stabilisce che quelli relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 debbono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti; quelli relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni. I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 dovranno necessariamente essere redatti secondo le nuove disposizioni.

     (2) Essendo quella in materia di bilancio una disciplina per relationem, il rinvio alle norme sulla società per azioni potrà operare, come già in passato, in quanto compatibile con la s.r.l.: di qui, per esempio, l’inapplicabilità dei richiami operati dall’art. 2424 alle azioni proprie o alle obbligazioni (salvo ricomprendere in queste ultime i titoli di debito di cui all’art. 2483, sottoscrivibili peraltro in sede di emissione solamente da investitori professionali), e analogamente, dall’art. 2427.

     (3) Cfr., per esempio, il 2° comma dell’art. 2486 in tema di deliberazioni assembleari, come pure il 2° comma del successivo art. 2487 in tema di amministrazione, nonché le norme sulle modificazioni dell’atto costitutivo (art. 2494) e sulle operazioni relative al capitale sociale, in particolare (artt. 2495 e 2496).

     (4) Ma alle innovazioni non sfuggono, seppure per relationem, le società di persone e lo stesso imprenditore commerciale (art. 2217, 2° comma, seconda parte).

     (5) Settore questo nel quale l’«arretramento» delle norme cogenti e l’ampliamento della sfera dell’autonomia contrattuale che caratterizza la nuova s.r.l. e la emancipa dal modello azionario, subisce una generale limitazione essendo la relativa disciplina affidata a norme imperative e inderogabili che coniugano la tutela del patrimonio con le correlate garanzie dei soci di minoranza, dei creditori e dei terzi in genere.

     (6) 6 La letteratura in materia di bilancio è vastissima. Può qui segnalarsi, per i profili civilistici, fra le opere più recenti, P. BALZARINI, O. CAGNASSO, M. IRRERA, L. QUATTROCCHIO (a cura di ), Le società di capitali e il bilancio d’esercizio, e il bilancio consolidato, in Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, vol. XVII, Giappichelli, Torino, 2002, al quale si rinvia anche per ogni riferimento bibliografico; L. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Il Sole-24 Ore, Milano, 2001, nonché, da ultimo, per una sintesi delle varie problematiche in materia, G. RACUGNO, L’ordinamento contabile delle imprese, in Trattato di diritto commerciale, diretto da V. Buonocore, sez. I, t. 5, Giappichelli, Torino, 2002, p. 121 ss.

     (7) Che non si discosta, quanto a criteri ispiratori, dalla riforma del bilancio del progetto Mirone.

     (8) Attuazione delle direttive n. 78/660/Cee e n. 83/349 Cee in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art. 1, 1° comma, della legge 26 marzo 1990, n. 69.

     (9) In argomento, cfr. Principi contabili internazionali, con Presentazione di F. Serao, Il Sole-24 Ore, Milano, 1998; S. FORTUNATO, I principi contabili nell’ordinamento giuridico italiano, in Contabilità, finanza e controllo, 2001, p. 555 ss.; E. SANTESSO - U. SÓSTERO, I principi contabili per il bilancio d’esercizio, con Prefazione di G.E. Colombo, Il Sole-24 Ore, Milano, 1999; G. RACUGNO, L’ordinamento contabile delle imprese, cit., p. 5 ss.

     (10) Cioè della continuità dell’attività di impresa: cfr. C. GIAMBANCO, Principi di redazione del bilancio, in La nuova disciplina dei bilanci di società, a cura di M. Bussoletti, Giappichelli, Torino, 1993, p. 51 ss.

     (11) Cfr. l’art. 7, 4° comma, del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 (che ha dato attuazione alla direttiva n. 86/635/Cee relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari), e il principio contabile doc. n. 11 e lo IAS n. 1 nella revisione del 1994, per il quale «le operazioni e gli altri fatti di gestione devono essere rilevati e presentati tenendo conto del loro contenuto e della loro natura economica e non meramente della loro forma giuridica».

     (12) Naturalmente in presenza di un incremento del reddito imponibile a fronte del reddito imponibile attuale.

     (13) Le imposte differite si riferiscono ad imposte da pagare nei futuri esercizi, che, per il principio di competenza, devono essere imputate nell’esercizio di riferimento.

     (14) Cfr. l’art. 2467, che, al 2° comma – risolvendo così il problema della c.d. sottocapitalizzazione nominale – precisa che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato alla soddisfazione degli altri creditori ogni qual volta trattasi di finanziamenti, in qualsiasi momento effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento: cfr. G.B. PORTALE-A. ZOPPINI, Disciplina finanziaria all’europea, in Il Sole 24-Ore, 9 gennaio 2003.

     (15) Le varie leggi che hanno introdotto rivalutazioni hanno per lo più imposto limitazioni all’utilizzo delle relative riserve.

     (16) Quali, per esempio, la riserva per ammortamenti anticipati.

     (17) In argomento, cfr. il sempre attuale Riserve e fondi nel bilancio d’esercizio, a cura di G. Castellano, Giuffré, Torino, 1986.

     (18) Le rappresentazioni delle operazioni di leasing finanziario secondo il metodo c.d. finanziario, in luogo di quello c.d. patrimoniale, unico ammesso dal codice civile italiano (secondo cui la società deve iscrivere i canoni di leasing di competenza dell’esercizio nel conto economico, e tra i conti d’ordine il valore complessivo dei beni in leasing), considera, come è noto, il leasing come una forma di finanziamento con il quale la società di leasing fornisce all’utilizzatore i mezzi finanziari necessari ad acquisire un bene attraverso un finanziamento indiretto che si estrinseca nella messa a disposizione di tale bene, con connessa contabilizzazione nell’attivo dello stato patrimoniale dell’utilizzatore e rilevazione del debito verso la concedente, privilegiando così il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, consentendo al tempo stesso una rappresentazione più completa dell’incidenza economica del contratto di leasing su alcune voci del bilancio (quali le immobilizzazioni materiali).

     (19) La novella fornisce così una mera informazione aggiuntiva su valori correnti, senza peraltro produrre effetti, sotto il profilo quantitativo, sul bilancio di esercizio.

     (20) Intangibles, nella terminologia anglosassone, presenti, in particolare, nelle imprese operanti nella c.d. new-economy, soprattutto nelle sue componenti informatiche e telematiche, quali le aziende della net economy in start-up, e in genere, le piccole e medie imprese innovative a rapido tasso di crescita operanti, oltre che nei comparti dell’alta tecnologia e degli scambi in rete in genere, anche in quelli della moda, del design e dei media: in buona sostanza larga parte di quelle imprese che possono essere interessate a quotarsi nel “Nuovo Mercato” borsistico che ha iniziato ad operare dalla fine di gennaio del 1999. Sulle difficoltà di riportare nei bilanci i valori di queste attività (i c.d. “intangibles”), v. M. LIVIAN, Valutazioni.Com. Strategie e investimenti nella Net Economy, Bloomberg Investimenti – Egea, Milano, 2000, p. 188 ss; F. DI SABATO, Intangibile assets in the New Economy and the law, in Riv. dir. impresa, 2001, p. 179 ss.

     (21) Un ruolo particolare assume in proposito la capacità dell’impresa di trasformare le conoscenze e le capacità del personale in capitale organizzativo, cioè in patrimonio dell’azienda stessa sotto forma di innovazione, cultura aziendale e processi.

     (22) La sezione lavoro della Cassazione, con sentenza 23 luglio 2002, n. 10761, ha ampliato il concetto di trasferimento di azienda evidenziando che il cambio di proprietà può riguardare non soli beni materiali, ma semplicemente l’insieme dei lavoratori specializzati. Sulla distinzione tra criteri analitici e criteri empirici di stima dei beni immateriali, cfr. L. GUATRI, La valutazione delle aziende, Egea, Milano, 1990, p. 67 ss.

     (23) Vedi, ora, l’art. 30 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, che ha prorogato di sei mesi il termine, previsto dall’art. 1, 1° comma, della legge 1° marzo 2002, n. 39, per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/Cee, 83/349/Cee e 86/635/Cee per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di alcuni tipi di società..

     (24) In particolare ad analisti ed investitori istituzionali sia anche mediante incontri che a mezzo del sito Internet.

     (25) Nella quale si distinguono intangibles di marketing (nome della società, marchio, strategie di marketing, garanzie sui prodotti, grafica, design, idee promozionali) e intangibles tecnologici (tecnologia, know-how produttivo, settore ricerca e sviluppo, brevetti, software, segreti industriali).

     (26) Fra i quali assumono significativo rilievo le reti di distribuzione e le quote di mercato raggiunte e consolidate.

     (27) Il principio del “valore equo” (fair value) è stato introdotto con la modifica della IV (78/660/Cee) e della VII (83/349/Cee) direttiva sui bilanci approvata dal Consiglio dell’Unione europea in data 31 maggio 2001 (in Società, 2001, p. 1139), con la finalità di pervenire ad «una maggiore omogeneizzazione» dei bilanci a livello internazionale e rendere «i bilanci delle società europee più universalmente comprensibili nelle giurisdizioni extra comunitarie». In particolare la direttiva ha stabilito il principio del valore equo nella valutazione degli elementi “finanziari” del patrimonio d’impresa, prevedendo che talune attività e passività finanziarie siano valutate, nello stato patrimoniale, al valore equo (inteso come l’odierno valore di mercato) piuttosto che al loro costo storico (costo originario o di sostituzione) – in deroga al principio cardine che vieta l’emersione di plusvalenze non realizzate – così consentendo alle società europee di fornire informazioni conformi ai parametri elaborati dallo IASC, evidenziando anche i plusvalori latenti espressi dal mercato. L’art. 4 della direttiva ha stabilito che gli Stati membri provvedano a conformarsi alle nuove regole entro il 1° gennaio 2004. In argomento, e in generale sull’inadeguatezza del criterio del costo storico per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, cfr. M. CARATOZZOLO, L’introduzione del “fair value” nella IV e VII direttiva comunitaria: una prima valutazione, in Società, 2002, p. 1340 ss.

     (28) Secondo il quale la vita utile di un intangible può superare i venti anni.

     (29) Organismo, costituito nel 1973, – oggi, per effetto di recenti ristrutturazioni, denominato IASB (International Accounting Standard Board) – di cui l’Italia fa parte, considerato il più autorevole a livello internazionale. In argomento, vedi E. VIGANÒ, La ragioneria internazionale. Natura, contenuto, metodo, in Riv. dott. comm., 1991, p. 797 ss. In data 13 febbraio 2001 la Commissione dell’Unione europea ha presentato una “proposta di regolamento” per l’applicazione, nei bilanci consolidati, dei principi contabili internazionali I.A.S. a tutte le società dell’Unione quotate in un mercato, o in fase di quotazione, a far data dal 1° gennaio 2005. In una sorta di gerarchizzazione dei principi contabili internazionali può aggiungersi, anche sulla base della comunicazione Consob dell’8 aprile 1982, n. 1079, che, subito dopo i principi emanati dalla IASC, possono trovare applicazione i principi contabili statunitensi (Us-Gaap) emanati dal Financial Accounting Standards Board (Fasb). In argomento, vedi il volume Principi contabili internazionali, Il Sole 24 Ore, Milano, 1998, con Presentazione (p. IX) di F. Serao.

     (30) A differenza della normativa previgente che non prevedeva accorpamenti delle relative voci.

     (31) Cfr. l’art. 11 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, nel testo risultante dalla legge, di conversione, 7 giugno 1974, n. 216.

     (32) La cui fruizione costituisce per la società una mera facoltà, e non già un obbligo.

     (33) L’uso del participio sottolinea come nella s.r.l., a differenza che nella società per azioni [ove è prevista la convocazione annuale dell’assemblea (art. 2364, 2° comma)], l’approvazione del bilancio può prescindere dalla formale riunione assembleare (art. 2479).

     (34) Va ricordato che l’art. 25 del d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (che ha dato attuazione alla VII direttiva Cee, n. 83/349) estende l’obbligo di redigere il bilancio consolidato anche alle s.r.l. che controllino un’impresa, indipendentemente dalla circostanza che il controllo sfoci in una «direzione unitaria».

     (35) In questi casi, precisa in chiusura l’art. 2364 richiamato dall’articolo in esame, gli amministratori devono segnalare nelle relazione prevista dall’art. 2428 le ragioni della dilazione.

     (36) Funzione questa non delegabile (art. 2381, 4° comma).

     (37) La nomina di un collegio sindacale o di un revisore è facoltativa nelle s.r.l. con capitale inferiore ai 120 mila euro o con parametri inferiori a quelli di cui all’art. 2435-bis.

     (38) È pacifico che l’esercizio sociale ha durata annuale. Sul principio di annualità del bilancio, cfr. P. FERRO-LUZZI, L’esercizio sociale e la sua rilevanza nel diritto dell’impresa e nel diritto delle società, in Riv. dir. comm., 1965, II, p. 406 ss.; P. GRECO, Sulla durata degli esercizi sociali, in Riv. dir. comm., 1959, II, p. 469 ss.; G.E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 7, t. 1, Utet, Torino, 1994, p. 251 ss. Per una posizione sostanzialmente negativa della giurisprudenza circa la possibilità di un esercizio superiore all’anno, cfr. Trib. Udine, 4 febbraio 1986, in Giur. comm., 1986, II, p. 424; App. Roma, 20 ottobre 1997, in Giur. it., 1998, I, c. 291, ed, ivi, anche Trib. Torino, 26 settembre 1997. Sull’abbreviamento una tantum della cadenza annuale, in ipotesi di società costituita in corso d’anno, v. Trib. Lecco, 26 febbraio 1991 e App. Milano, 31 maggio 1991, in Società, 1991, p. 1507.

     (39) Con possibilità che le stesse siano adottate mediante deliberazione assembleare secondo le consuete regole di cui al 4° comma dell’art. 2479.

     (40) L’art. 2409-ter, rubricato “Funzioni di controllo contabile”, annovera fra i compiti del soggetto delegato alle funzioni di controllo contabile, lett. c), quello di verificare se il bilancio di esercizio, e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, e se sono conformi alle norme che li disciplinano. Per converso, come è noto, è alquanto dubbio che al collegio sindacale delle s.r.l. siano demandate le verifiche di tipo gestionale di cui all’art. 2403, ancorché l’ultimo comma dell’art. 2477 induca a propendere per un’assimilazione del controllo del collegio sindacale delle s.r.l. con quello dei sindaci delle società per azioni.

     (41) Il tempo minimo a disposizione del collegio sindacale per compiere la propria relazione è così di 15 giorni.

     (42) Termine questo obbligatorio sia che esista o meno un organo di controllo: cfr. G. SANTINI, Della società a responsabilità limitata, in Commentario del cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli – Foro italiano, Bologna-Roma, 1992, p. 314.

     (43) Nulla di nuovo rispetto al passato, salvo aggiungere che con la riforma i diritti di controllo del socio – che sono ormai analoghi sia che sussista o non sussista il collegio sindacale, ed a cui si accompagna il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell‘amministratore in caso di gravi irregolarità (2476, 3° comma) – è esteso, a differenza che in passato (cfr. G. RACUGNO, voce Società a responsabilità limitata, in Enc. dir., vol. XLII, Giuffré, Milano, 1990, p. 1066), all’intera documentazione contabile (art. 2476, 2° comma), che potrà essere consultata anche tramite professionisti di fiducia del socio: in questo senso un sostanziale accostamento con la disciplina delle società di persone (art. 2261). In materia, vedi la fattispecie penale ora prevista dall’art. 2625.

     (44) Nel caso in cui la gestione dell’impresa sia affidata a tutti i soci, saranno gli stessi a redigere il bilancio e quindi, implicitamente ad approvarlo e a decidere al tempo stesso sulla distribuzione degli utili.

     (45) A dire il vero già la Relazione al re (n. 1018) al codice civile del 1942 non escludeva «un accento personale e una valutazione diversa dei singoli apporti agli effetti della ripartizione degli utili», nei limiti naturalmente dei divieto del patto leonino: cfr. G.C.M. RIVOLTA, La società a responsabilità limitata, in Trattato di dir. civ. e comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, vol. XXX, t. 1, Giuffré, Milano, 1982, p. 170 ss.; L.F. PAOLUCCI, La società a responsabilità limitata, in Trattato di dir. priv., diretto da P. Rescigno, Utet, Torino, 1985, vol. 17, p. 263 ss.

     (46) Precisa il 4° comma dell’art. 2468 che «salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell’art. 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci».

     (47) Cfr. G. SANTINI, Della società a responsabilità limitata, cit., p. 319. Pacificamente è esclusa, in seguito all’introduzione dell’art. 2433-bis, la possibilità per la s.r.l. di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

     (48) La norma non trova applicazione per i soci che non abbiano ancora incassato il dividendo: cfr. G. SANTINI, Della società a responsabilità limitata, cit., p. 318, nota 14.

 

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