il diritto commerciale d’oggi
    II.11– dicembre 2003

 

Giurisprudenza

TRIBUNALE MILANO, 5 agosto 2003 – De Sapia Giudice unico – Regione Lombardia c. S. Paolo IMI s.p.a.
     È nulla la lettera di patronage rilasciata dal presidente di una Regione – senza la previa deliberazione della giunta – per i debiti di una società a partecipazione regionale.

 

Svolgimento del processo – Con atto di citazione notificato il 29 novembre 1999 la Regione Lombardia conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale, la Spa San Paolo IMI, quale successore della SpA San Paolo Factoring, per sentir dichiarare non dovuta la somma di £ 1.523.829.401, vantata a fronte di una pretesa garanzia che essa avrebbe rilasciato in data 16 settembre 1992 alla Spa San Paolo Factoring, per i debiti della Spa Lombardia Risorse.
     Costituitosi il contraddittorio, la Spa San Paolo IMI contestava le deduzioni prospettate dall’attrice, osservando che lo scritto del Presidente della Regione Lombardia rappresentava una lettera di patronage, integrante “un’obbligazione atipica di garanzia”, onde chiedeva il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale, la condanna della Regione al pagamento della relativa somma.
     Con separato atto di chiamata, evocava in giudizio il presidente della Giunta Regionale, Giovenzana Giuseppe, formulando anche nei suoi confronti domanda di condanna, per l’ipotesi di accoglimento della domanda dell’attrice.
     Giovenzana Giuseppe, costituitosi, eccepiva la nullità dell’atto di citazione, per la mancata indicazione della causa petendi (art. 164, 3° co., cod. proc. civ.); nel merito, rilevava che la lettera in questione rappresentava una manifestazione di scienza e non una dichiarazione di volontà, per cui non era impegnativa sia per la Regione che per se stesso. Chiedeva, pertanto, di essere assolto da ogni pretesa.
Esperito il corso istruttorio, il G.I., sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, rimetteva la causa in decisione.

Motivi della decisione – Questo tribunale si è già occupato di una fattispecie analoga alla presente, con la sentenza n. 9139/99; in tale occasione ha avuto modo di osservare che
     «la lettera di patronage in data 16.9.92 sottoscritta dall’allora presidente della regione ing. Giuseppe Giovenzana (con la quale tra l’altro si assicura che “ … è nostra intenzione mantenere la società Lombardia Risorse spa in condizioni finanziarie tali da poter adempiere alle proprie obbligazioni”) … sottoscritta dal solo presidente pro-tempore risulta del tutto inidonea ad obbligare la Regione, i cui impegni finanziari sono assunti con legge dagli organi competenti. Ciò che non è possibile ritenere fosse ignorato da operatori finanziari quali …. In ogni caso … non può riconoscersi efficacia alcuna alla lettera 16.9.92, che, indipendentemente dalla sua qualificazione, contiene un negozio annullabile e, ancor prima, nullo e inefficace. Annullabile, perché la sottoscrizione del presidente non fu preceduta da alcuna delibera di giunta contenente un’autorizzazione al rilascio di garanzie, né seguita da ratifica degli organi competenti; perché lo statuto regionale attribuisce il potere di “deliberare ed approvare i contratti della Regione” (e dunque anche le promesse unilaterali) non al presidente ma alla giunta (cfr. artt. 33 e 21/2 n. 7 statuto Reg. approvato con legge n. 339/71) la quale giunta “sulla base della proposta di cui all’articolo precedente (nde: dell’assessore regionale preposto al settore interessato) … delibera l’autorizzazione a contrattare che deve contenere gli elementi e le clausole essenziali del contratto …” (art. 29 L.R. 36/83, in Suppl. Ord. B.U. Lombardia, n. 17/1983); perché infine i vizi del procedimento amministrativo che attengono all’integrazione della capacità o della volontà della PA comportano nei rapporti tra PA e privato l’annullabilità del contratto (cfr. Cass. 2842/96, 4269/96, 1885/95). Nulla e inefficace risulta altresì l’obbligazione di garanzia che l’attrice ravvisa nella lettera 16.9.92, più volte citata. Ciò per mancanza di una norma regionale che prevedesse il rilascio della garanzia e di una norma finanziaria che prevedesse la relativa copertura (essendo la regione ente pubblico dotato di potere legislativo e soggetto all’obbligo costituzionale della copertura di ogni nuovo e maggior onere assunto). Ed infine per l’oggetto della garanzia, di ammontare indeterminato, che la rendeva comunque non assumibile dal rappresentante della Regione. Di qui la fondatezza del richiamo operato dalla difesa della convenuta alla figura dello ‘straripamento di potere’, che a sua volta importa la radicale nullità del negozio (Cass. 4269/96, cit.)».
     La pronuncia sopra richiamata è stata confermata in sede di appello con la sentenza n, 2813/01.
     In tale pronuncia la Corte ha rilevato che:
     «la dichiarazione non è tale da poter rappresentare una prestazione di garanzia da parte del soggetto terzo in relazione al contratto di factoring anteriormente sorto tra gli altri due soggetti, non essendovi un espresso impegno in tal senso … In secondo luogo una dichiarazione contenente un impegno finanziario non è idonea ad impegnare la regione solo per il fatto di essere stata sottoscritta dal suo presidente in difetto di delibera autorizzativa del contratto da parte della giunta, e di approvazione da parte della stessa degli elementi e delle clausole essenziali, in assenza di apposita legge di copertura finanziaria l’ignoranza di tali presupposti non potrebbe certo essere portata a giustificazione trattandosi di condizioni di legge per la validità ed efficacia degli impegni finanziari assunti dall’ente regionale».
     La Corte d’Appello di Milano con altra pronuncia, di riforma della sentenza del tribunale di Milano n. 12758/98, con espresso riferimento al contenuto della lettera in esame, ha ulteriormente e correttamente precisato che
     «La prima parte della lettera 16.09.92 ha una finalità esclusivamente “informativa” circa la posizione di controllo e di influenza della Regione Lombardia su Lombardia Risorse s.p.a., derivante da una partecipazione azionaria maggioritaria nella società patrocinata. La lettera prosegue affermando che “è nostra intenzione mantenere la società Lombardia Risorse in condizioni finanziarie tali da poter adempiere alle proprie obbligazioni” e si conclude con l’impegno di “informarVi qualora ritenessimo di modificare quanto sopra esposto”. La Corte, sulla base di una ponderata esegesi del significato letterale, chiaro ed inequivoco, delle parole usate dal firmatario della lettera, ritiene che non vi sia stata, da parte della Regione o di altro soggetto, assunzione di alcun impegno ad “erogare i mezzi finanziari per coprire il debito della Lombardia Risorse S.p.a. nei confronti della Cassa Lombarda” … Infatti, nel suo corrente significato lessicale il termine intenzione esprime il mero proposito di compiere un determinato atto o comportamento, non necessariamente accompagnato dalla volontà (e, tantomeno, da un corrispondente obbligo giuridico) di realizzarlo. Nella specie l’ing. Giovenzana ha semplicemente manifestato il progetto politico-programmatico di sostenere finanziariamente una società nella quale la Regione Lombardia era direttamente interessata a mezzo di pacchetto azionario maggioritario. Tale progetto ha avuto una prima concreta attuazione subito dopo l’invio … della lettera in questione. È documentalmente provato che con legge regionale 10 dicembre 1992 n. 42, dichiarata urgente ex art. 43 dello Statuto, la Regione Lombardia ha autorizzato il Presidente della Giunta Regionale (e cioè quello stesso Giovenzana firmatario della lettera 16.09.92) a sottoscrivere un aumento di capitale della società controllata fino alla concorrenza massima di £ 4 MLD, “diretto alla ristrutturazione finanziaria della società”. L’operazione di finanziamento ha avuto concreta attuazione. Inoltre, con legge regionale 22 aprile 1994 n. 15 la Regione ha autorizzato la Giunta ad erogare un secondo finanziamento di £ 4 miliardi alla S.p.a. Lombardia Risorse, “al fine di consentire il completamento del piano di risanamento e la gestione ordinaria della società partecipata”».
     La Corte conclude, quindi, per «l’accertamento della insussistenza del titolo e della infondatezza delle ragioni giuridiche poste … a fondamento della domanda».
     I principi e le argomentazioni di fatto e di diritto sottesi a tale conclusione paiono al tribunale corretti e condivisibili ed applicati alla presente fattispecie comportano l’accoglimento della domanda di accertamento negativo formulata dalla Regione Lombardia ed il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla Spa San Paolo IMI.
     Quanto alla posizione del terzo chiamato Giovenzana, va innanzitutto disattesa l’eccezione di nullità dell’atto di chiamata, risultando adeguatamente individuata la causa petendi, nella dedotta responsabilità, in proprio, asseritamente derivante dalla sottoscrizione della citata lettera del 16.9.92.
     Quanto al merito, deve essere richiamata l’inidoneità della lettera del Presidente della Giunta regionale, Giovenzana, in data 16.09.92, a costituire impegni a favore della società destinataria della stessa, con il conseguente rigetto della domanda svolta nei confronti del predetto Giovenzana.
(Omissis)

 

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