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N° 2.1 – gennaio 2003 |
MATERIALI
Riforma del diritto societario
• Timing per l’applicazione del decreto legislativo
• Ultrattività delle norme attualmente vigenti
Timing per l’applicazione del decreto legislativo
Norme
Data
Disposizione applicabileDisp. transitoria A partire dal
5 febbraio 2003Le s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. costituite prima del 1° gennaio 2004 possono adottare clausole statutarie conformi alla novella, con efficacia dalla iscrizione – successiva al 1° gennaio 2004 – nel registro delle imprese art. 223-bis, 6° c. Prima del
1° gennaio 2004Le disposizione su annullabilità e nullità delle deliberazioni assembleari, nonché su invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio si applicano alle deliberazioni anteriori al 1° gennaio 2004, salvo che l’azione sia già proposta art. 223-sexies 1° gennaio 2004 Determinazione delle società da considerarsi emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (art. 2325-bis cod. civ.)
art. 111-bis A partire dal
1° gennaio 2004Non possono essere iscritte nel registro delle imprese s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. non conformi alla novella art. 223-bis, 5° c. Decorre da tale data il limite quinquiennale di durata dei patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 art. 223-unvicies Decorre da tale data il termine di 30 giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese della comunicazione circa il azionista unico, qualora tale situazione sia precedente al 1° gennaio 2004 art. 223-duovicies Le s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. poste in liquidazione a tale data sono liquidate secondo la novella art. 218, 2° c. Non possono essere iscritte nel registro delle imprese società cooperative non conformi alla novella art. 223-duodecies, 5° c. Si applicano tutte le norme per le quali non sia previsto un diritto transitorio art. 10 del decreto legislativo Le cooperative poste in liquidazione a tale data sono liquidate secondo la novella
art. 223-noviesdecies, 2° c.
Entro il
30 marzo 2004Possono essere esercitate le azioni di annullamento e di nullità delle deliberazioni assembleari, se i termini di impugnazione scadono entro tale data art. 223-sexies Entro il
30 giugno 2004Il Ministro delle Attività produttive predispone l’Albo delle società cooperative a mutualità prevalente
art. 223-sexiesdecies Qualora deliberata entro tale data, non si applica il recesso per l’eliminazione dallo statuto della causa di recesso per società costituite a tempo indeterminato art. 223-tervicies Entro il
30 settembre 2004Le s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l., iscritte nel registro delle imprese al 1° gennaio 2004 devono uniformare lo statuto alle norme inderogabili della novella
art. 223-bis, 1° c.
I bilanci di s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l., relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 ed entro il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo la novella art. 223-undecies, 2° c. Fino al
30 settembre 2004Fino a tale data mantengono efficacia le previgenti disposizioni statutarie di s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l., iscritte nel registro delle imprese al 1° gennaio 2004 art. 223-bis, 4° c. Dopo il
30 settembre 2004I bilanci di s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l., relativi ad esercizi chiusi dopo tale data devono essere redatti secondo la novella art. 223-undecies, 3° c. Entro il
31 dicembre 2004Le cooperative, iscritte nel registro delle imprese al 1° gennaio 2004 devono uniformare lo statuto alle norme inderogabili della novella
art. 223-duodecies, 1° c.
Conservano le agevolazioni fiscali le cooperative che adeguano entro tale data gli statuti alla disposizioni delle cooperative a mutualità prevalente art. 223-duodecies, 7° c. I bilanci delle cooperative relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo la novella art. 223-octiesdecies, 2° c. Le piccole società cooperative devono trasformarsi in società cooperativa di cui all’art. 2522 (?; forse art. 2512, cooperative a mutualità prevalente) art. 111-septies Sono sciolti dall'autorità di vigilanza, senza nomina di liquidatore, gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci da oltre cinque anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari art. 223-septiesdecies Fino al
31 dicembre 2004Mantengono efficacia fino a tale data le previgenti disposizioni statutarie di società cooperative, iscritte nel registro delle imprese al 1° gennaio 2004 art. 223-duodecies, 4° c. Dopo il
31 dicembre 2004I bilanci delle cooperative relativi ad esercizi chiusi dopo il 31 dicembre 2004 devono essere redatti secondo la novella art. 223-octiesdecies, 3° c.
Ultrattività del vigente codice civile
Disposizione applicabile
Disp. transitoriaS.p.a. costituite con capitale inferiore a 120.000 euro possono conservare la forma di s.p.a. per la durata prevista prima del 1° gennaio 2004 art. 223 I bilanci di s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. relativi ad esercizi chiusi prima del1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti
art. 223-undecies, 1° c. I bilanci di cooperative relativi ad esercizi chiusi prima del1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti art. 223-octiesdecies, 1° c. Società già poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriormente vigenti art. 218, 1° c. I procedimenti previsti dall'art. 2409 cod. civ., pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti art. 223-novies I procedimenti riguardanti cooperative, previsti dall'art. 2409 cod. civ., pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti art. 223-vincies