il diritto commerciale d’oggi
    N° 2.1 – gennaio 2003

NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto, 2 ottobre 2002 – COM (2002) 534 definitivo 2002/0240(COD)


Articolo 1 – Ambito di applicazione
     1. La presente direttiva prevede misure di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, dei codici di condotta o degli altri strumenti degli Stati membri, ivi compresi quelli stabiliti da organismi ufficialmente preposti alla regolamentazione dei mercati (in seguito "norme"), riguardanti le offerte pubbliche di acquisto di titoli di una società di diritto di uno Stato membro, quando una parte o la totalità di detti titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 93/22/CEE del Consiglio8, in uno o più Stati membri (in seguito "mercato regolamentato").
     2. Le misure prescritte dalla presente direttiva non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di titoli emessi da società il cui oggetto è l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e che operano secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di dette società. Gli atti o le operazioni compiuti da queste società per garantire che la quotazione in borsa delle loro quote non vari in modo significativo rispetto al loro valore netto d’inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

Articolo 2 – Definizioni
     1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
     a) "offerta pubblica di acquisto" o "offerta": un’offerta pubblica (esclusa l’offerta della società stessa sui propri titoli ) rivolta ai possessori dei titoli di una società per acquisire la totalità o una parte di tali titoli, a prescindere dal fatto che l’offerta sia obbligatoria o volontaria, a condizione che sia successiva o strumentale all’acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente;
     b) "società emittente": la società i cui titoli costituiscono oggetto dell’offerta;
     c) "offerente": qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che promuove un’offerta;
     d) "persone che agiscono di concerto": persone fisiche o giuridiche che cooperano con l’offerente o la società emittente sulla base di un accordo, sia esso espresso o tacito, verbale o scritto, e volto rispettivamente ad ottenere il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta.
     e) "titoli": valori mobiliari che conferiscono diritto di voto in una società;
      f) "parti dell’offerta": l’offerente, i membri dell’organo di amministrazione dell’offerente, se l’offerente è una società, la società emittente, i possessori di titoli della società emittente e i membri dell’organo di amministrazione della società emittente o le persone che agiscono di concerto con le suddette parti.
     2. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le persone controllate da un’altra persona ai sensi dell’articolo 87 della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 sono considerate persone che agiscono di concerto con detta persona e tra di loro

Articolo 3 – Principi generali
     1. Ai fini dell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano applicati i seguenti principi:
     a) tutti i possessori di titoli di una società emittente della stessa categoria devono beneficiare di un trattamento equivalente; inoltre, se una persona acquisisce il controllo di una società, gli altri possessori di titoli devono essere tutelati;
     b) i possessori di titoli di una società emittente devono disporre di un lasso di tempo e di informazioni sufficienti per poter decidere con cognizione di causa in merito all’offerta; quando consiglia i possessori di titoli, l’organo di amministrazione della società emittente presenta il suo parere per quanto riguarda le ripercussioni dell’attuazione dell’offerta sull’occupazione, le condizioni di occupazione ed i siti di lavoro della società;
     c) l’organo di amministrazione di una società emittente deve agire tenendo presenti gli interessi della società nel suo insieme e non può negare ai possessori di titoli la possibilità di decidere del merito dell’offerta;
     d) non si devono creare mercati fittizi per i titoli della società emittente, della società offerente o di qualsiasi altra società interessata dall’offerta in modo tale da innescare aumenti o cali artificiali delle quotazioni dei titoli e da falsare il normale funzionamento dei mercati;
     e) un offerente può annunciare un’offerta solo dopo essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di corresponsione di corrispettivo in contanti, se così prevede l’offerta, e dopo aver adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il soddisfacimento degli impegni in materia di corrispettivi di altra natura;
     f) la società emittente non deve essere ostacolata nelle sue attività oltre un ragionevole lasso di tempo, per effetto di un’offerta sui suoi titoli.
     2. Perché siano applicati i principi enunciati nel paragrafo 1, gli Stati membri:
     a) provvedono a che siano soddisfatti i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva;
      b) possono fissare ulteriori condizioni e disposizioni più rigorose di quelle prescritte dalla presente direttiva per regolamentare le offerte.

Articolo 4 – Autorità di vigilanza e diritto applicabile
     1. Gli Stati membri designano la o le autorità cui compete la vigilanza sull’offerta ai fini delle norme adottate o introdotte in base alla presente direttiva. Le autorità così designate sono pubbliche amministrazioni o associazioni o organismi privati riconosciuti dal diritto nazionale ovvero da pubbliche amministrazioni a ciò espressamente preposte dal diritto nazionale. Gli Stati membri informano la Commissione di tali designazioni e precisano ogni eventuale ripartizione delle funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità esercitino le loro
funzioni in modo imparziale ed indipendente da tutte le parti dell’offerta.
     2. a) L’autorità cui compete la vigilanza sull’offerta è quella dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale se i titoli di tale società sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di tale Stato membro.
     b) Se i titoli della società emittente non sono ammessi alla negoziazione su un mercato
regolamentato dello Stato membro in cui la società ha la propria sede legale, l’autorità cui compete la vigilanza sull’offerta è quella dello Stato membro sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono ammessi alla negoziazione.
     Se i titoli della società sono ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati di più Stati membri, l’autorità cui compete la vigilanza sull’offerta è quella dello Stato membro sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono stati ammessi alla negoziazione per la prima volta.
     c) Se i titoli della società emittente sono ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati di più Stati membri, la società emittente deve determinare a quale delle autorità di tali Stati membri compete la vigilanza sull’offerta informando i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione. Se i titoli della società emittente sono già ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati di più Stati membri alla data di cui all’articolo 20, paragrafo 1 e sono stati ammessi contemporaneamente, le autorità di vigilanza di tali Stati membri
convengono a quale tra di loro competa la vigilanza sull’offerta entro quattro settimane dalla data precisata nel suddetto articolo. In mancanza di una decisione delle autorità di vigilanza, è la società emittente a determinare quale sia tra di loro
l’autorità competente il primo giorno della negoziazione dopo la scadenza del termine indicato nella prima frase.
     d) Gli Stati membri provvedono a che siano rese pubbliche le decisioni di cui alla lettera c).
     e) Nei casi di cui alle lettere b) e c), le questioni inerenti al corrispettivo offerto nel caso di un’offerta, in particolare il prezzo e le questioni inerenti alla procedura dell’offerta, in particolare le informazioni sulla decisione dell’offerente di procedere ad un’offerta, il contenuto dei documenti di offerta e la divulgazione dell’offerta sono trattate secondo le norme dello Stato membro dell’autorità competente. Per le questioni riguardanti l’informazione che dev’essere fornita ai dipendenti della società emittente e per le questioni che rientrano nel diritto delle società, in particolare la
percentuale dei diritti di voto che conferisce il controllo e le deroghe all’obbligo di promuovere un’offerta, nonché le condizioni in presenza delle quali l’organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, le norme applicabili e l’autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.
     3. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che svolgono o abbiano svolto un’attività presso le autorità di vigilanza siano tenute al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale possono essere divulgate ad un privato o ad un’autorità solo in forza di norme di legge.
     4. Le autorità di vigilanza degli Stati membri ai sensi della presente direttiva e le altre autorità di vigilanza sui mercati dei capitali, in particolare ai sensi della direttiva 89/592/CEE del Consiglio, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio e della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio cooperano tra loro e si scambiano informazioni, ogni qualvolta ciò risulti necessario per l’applicazione delle norme emanate ai sensi della presente direttiva e, in particolare, nei casi di cui al paragrafo 2, lettere b), c) ed e). Le informazioni così scambiate sono coperte dal segreto professionale cui sono tenute le persone che svolgono o abbiano svolto un’attività presso le autorità di vigilanza che ricevono le informazioni stesse. La cooperazione comprende la possibilità di notificare gli atti necessari per l’esecuzione
delle misure che le autorità competenti adottino in relazione all’offerta, nonché qualsiasi altra assistenza che possa ragionevolmente essere richiesta dalle autorità di vigilanza interessate al fine di accertare una violazione, effettiva o supposta, delle norme redatte o adottate in applicazione della presente direttiva.
     5. Le autorità di vigilanza dispongono di tutti i poteri necessari per l’esercizio delle loro funzioni, tra cui figura l’obbligo di assicurarsi che le parti dell’offerta rispettino le norme adottate in applicazione della presente direttiva.
     A condizione che siano rispettati i principi generali stabiliti dall’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere nelle norme nazionali redatte o adottate ai sensi della presente direttiva che le loro autorità di vigilanza concedano deroghe a tali norme, in base ad una decisione motivata, in alcuni tipi di casi, determinati a livello nazionale, o/e in altri casi particolari.
     6. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di designare le autorità giudiziarie o di altra natura competenti a dirimere le controversie e a pronunciarsi sulle irregolarità eventualmente commesse durante lo svolgimento dell’offerta, nonché il potere degli Stati membri di stabilire se e in quali circostanze le parti dell’offerta hanno il diritto di avviare procedimenti amministrativi o giudiziari. In particolare, la presente direttiva lascia impregiudicato il potere
eventualmente conferito all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di declinare di conoscere di una controversia e di decidere se tale controversia possa incidere sull’esito dell’offerta. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di determinare il diritto in materia di responsabilità delle autorità di vigilanza o regolamento delle controversie tra le parti di un’offerta.

Articolo 5 – Tutela degli azionisti di minoranza; offerta obbligatoria; prezzo equo
     1. Gli Stati membri provvedono a che, qualora una persona fisica o giuridica, per effetto di propri acquisti o dell’acquisto da parte di persone che agiscono di concerto con essa, detenga titoli di una società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che, sommati ad una partecipazione già in suo possesso e ad una partecipazione di persone che agiscono di concerto con essa, le conferiscano, direttamente o indirettamente, diritti di voto in detta società in una percentuale tale da esercitare il controllo della stessa, detta persona sia tenuta a promuovere un’offerta per tutelare gli azionisti di minoranza di tale società. L’offerta è indirizzata quanto prima a tutti i possessori di titoli ed è promossa sulla totalità delle loro partecipazioni, ad un prezzo equo.
     2. Non sussiste l’obbligo di promuovere un’offerta di cui al paragrafo 1 qualora il controllo sia stato ottenuto a seguito di un’offerta volontaria presentata conformemente alla presente direttiva a tutti i possessori di titoli per la totalità dei
titoli in loro possesso.
     3. La percentuale di diritti di voto sufficiente a conferire il controllo ai sensi del paragrafo 1 e le modalità del calcolo sono determinate dalle norme dello Stato membro in cui la società ha la propria sede legale.
     4. È considerato come un prezzo equo il prezzo massimo pagato per gli stessi titoli dall’offerente, o da persone che agiscono di concerto con lui, in un periodo compreso tra sei e dodici mesi precedente l’offerta prevista al paragrafo 1.
     Gli Stati membri possono autorizzare le autorità di vigilanza a modificare il prezzo di cui al comma precedente in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati. A tale scopo, elaborano un elenco di circostanze nelle quali il prezzo massimo può essere modificato, verso l’alto o verso il basso, come ad esempio se il prezzo massimo è stato concordato tra l’acquirente ed un venditore, se i prezzi di mercato dei titoli in oggetto sono stati manipolati, se i prezzi di mercato in generale o in particolare sono stati influenzati da eventi eccezionali, o per permettere il salvataggio di un’impresa in difficoltà. Possono altresì definire i criteri da utilizzare in questi casi, come ad esempio il valore medio di mercato su un certo periodo, il valore di liquidazione della società o altri criteri oggettivi di valutazione generalmente utilizzati nell’analisi finanziaria.
     Qualsiasi decisione delle autorità di vigilanza che modifica il prezzo equo deve essere motivata e resa pubblica.
     5. Il corrispettivo proposto dall’offerente può essere costituito esclusivamente da titoli
liquidi.
     Quando il corrispettivo proposto dall’offerente non consiste in titoli liquidi ammessi ad essere negoziati su un mercato regolamentato, gli Stati membri possono prevedere che questo corrispettivo debba includere, almeno come opzione, una parte incontanti.
     In ogni caso, l’offerente deve proporre, almeno come alternativa, un corrispettivo in contanti quando, a titolo individuale o con persone che agiscono di concerto con lui, ha acquisito in contanti più del 5% dei titoli o dei diritti di voto della società emittente in un periodo che comincia almeno tre mesi prima della promozione della sua offerta a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e che si conclude prima della scadenza del termine per l’accettazione dell’offerta.
     6. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, le modalità di applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
     7. In aggiunta alla tutela prevista dal paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere altri strumenti per la tutela degli interessi dei possessori di titoli nella misura in cui tali strumenti non ostacolino il corso normale dell’offerta.

Articolo 6 – Informazione sull’offerta
     1. Gli Stati membri provvedono a che viga l’obbligo di rendere immediatamente pubblica la decisione di promuovere un’offerta e di informarne l’autorità di vigilanza.
     Gli Stati membri possono richiedere che l’autorità di vigilanza sia informata prima che la decisione sia resa pubblica. Non appena l’offerta sia stata resa pubblica, gli organi di amministrazione della società emittente e dell’offerente ne informano i rappresentanti del rispettivo personale o, in mancanza di rappresentanti, il personale stesso.
     2. Gli Stati membri provvedono a che viga l’obbligo per l’offerente di redigere e rendere pubblico, in tempo utile, un documento di offerta contenente le informazioni necessarie affinché i possessori di titoli della società emittente possano decidere in merito alla stessa con cognizione di causa. Prima che il documento d’offerta sia reso pubblico, l’offerente deve trasmetterlo all’autorità di vigilanza. Non appena il documento sia stato reso pubblico, gli organi di amministrazione della società emittente e dell’offerente lo trasmettono ai rappresentanti del rispettivo personale o, in mancanza di rappresentanti, al personale stesso.
     Qualora il documento di offerta di cui al comma precedente sia stato sottoposto all’approvazione preliminare delle autorità di vigilanza e sia stato approvato, è riconosciuto, previa eventuale traduzione, negli altri Stati membri, sui cui mercati sono ammessi alla negoziazione i titoli della società emittente, senza che occorra l’approvazione dell’autorità di vigilanza di detti Stati membri. Questi ultimi possono richiedere l’aggiunta di informazioni complementari nel documento d’offerta soltanto se queste informazioni sono peculiari al mercato dello Stato membro o degli Stati membri ove i titoli della società emittente sono ammessi alla negoziazione e riguardano le formalità da assolvere per accettare l’offerta e ricevere il corrispettivo dovuto alla chiusura dell’offerta, nonché il regime fiscale al quale sarà soggetto il corrispettivo offerto ai possessori di titoli.
      3. Il documento di offerta di cui al paragrafo 2 contiene almeno le seguenti indicazioni:
     a) il contenuto dell’offerta;
     b) l’identità dell’offerente ovvero, se l’offerente è una società, la forma, la denominazione e la sede legale della medesima;
     c) i titoli o, se del caso, la o le categorie di titoli oggetto dell’offerta;
     d) il corrispettivo offerto per titolo o per categoria di titoli e, in caso di offerte di acquisto obbligatorie, il metodo di valutazione applicato per determinare detto corrispettivo, nonché le modalità di corresponsione;
     e) le percentuali o le quantità massime e minime di titoli che l’offerente si impegna ad acquistare;
     f) l’indicazione di eventuali partecipazioni detenute dall’offerente, e dalle persone che agiscono di concerto con lo stesso, nella società emittente;
     g) tutte le condizioni alle quali l’offerta è subordinata;
     h) le intenzioni dell’offerente per quanto riguarda la continuazione dell’attività della società emittente e, purché sia influenzata dall’offerta, della società offerente e quanto al mantenimento del suo personale e dei suoi amministratori, compresa qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni occupazionali. Ciò riguarda in particolare i piani strategici dell’offerente per queste società e le ripercussioni probabili sull’occupazione ed i siti di lavoro;
     i) i termini entro i quali l’offerta deve essere accettata;
     j) qualora nel corrispettivo offerto dall’offerente siano inclusi titoli di qualsivoglia natura, informazioni relative a tali titoli;
     k) le informazioni sul finanziamento dell’operazione da parte dell’offerente;
     l) l’identità delle persone che agiscono di concerto con l’offerente o con la società emittente, e, se si tratta di società, la loro forma, ragione sociale e sede legale, e i loro rapporti con l’offerente e, se possibile, con la società emittente;
     m) l’indicazione della legislazione nazionale che disciplinerà i contratti stipulati tra l’offerente ed i possessori di titoli della società emittente e derivanti dall’offerta, e le giurisdizioni competenti.
     4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, le modalità di applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.
     5. Gli Stati membri provvedono a che viga l’obbligo per le parti di un’offerta di fornire alle autorità di vigilanza del loro Stato membro, su richiesta di tali autorità, tutte le informazioni di cui dispongono sull’offerta che sono necessarie per l’espletamento delle loro funzioni.

Articolo 7 – Termini entro i quali l’offerta deve essere accettata
     1. Gli Stati membri provvedono affinché il termine entro il quale l’offerta deve essere accettata non possa essere inferiore a due settimane né superiore a dieci settimane a decorrere dalla data di pubblicazione dei documenti di offerta. Fermo restando il rispetto del principio generale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), gli Stati membri possono prevedere che il termine di dieci settimane sia prorogato purché l’offerente annunci, almeno due settimane prima, la propria intenzione di chiudere l’offerta.
     2. Gli Stati membri possono prevedere norme che modificano il termine di cui al paragrafo 1 in appropriati casi specifici. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità di vigilanza a concedere una deroga al termine indicato nel paragrafo 1, affinché la società emittente possa convocare un’assemblea generale per esaminare l’offerta.

Articolo 8 – Pubblicità dell’offerta
     1. Gli Stati membri provvedono a che viga l’obbligo di pubblicare l’offerta in una forma tale da garantire la trasparenza e l’integrità dei mercati per i titoli della società emittente, dell’offerente o di qualsiasi altra società interessata dall’offerta, al fine di evitare, in particolare, la pubblicazione o la diffusione di informazioni false o fuorvianti.
     2. Gli Stati membri prescrivono, per qualsiasi informazione o documento previsto dall’articolo 6, forme di pubblicità tali da assicurarne l’immediata e agevole conoscenza da parte dei possessori di titoli, almeno negli Stati membri in cui i titoli della società emittente sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, nonché dei rappresentanti del personale della società emittente o, in mancanza di rappresentanti, del personale stesso.

Articolo 9 – Obblighi dell’organo di amministrazione della società emittente
     1. Gli Stati membri provvedono a che vigano norme intese ad assicurare l’osservanza degli obblighi di cui ai successivi paragrafi da 2 a 5.
     2. Per il periodo definito al secondo comma, l’organo di amministrazione della società emittente è tenuto ad ottenere l’autorizzazione preventiva dell’assemblea generale degli azionisti a tal fine prima di intraprendere qualsiasi atto od operazione che possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, ad eccezione della ricerca di altre offerte, e, in particolare, prima di procedere all’emissione di azioni che possano avere l’effetto di impedire durevolmente all’offerente di acquisire il controllo della società emittente.
      Tale autorizzazione è obbligatoria almeno a partire dal momento in cui l’organo di amministrazione della società emittente riceve le informazioni sull’offerta di cui all’articolo 6, paragrafo 1, prima frase e finché il risultato dell’offerta non sia stato reso pubblico ovvero l’offerta stessa decada. Gli Stati membri possono prevedere di anticipare il momento a partire dal quale questa autorizzazione deve essere ottenuta, ad esempio a partire da quando l’organo di amministrazione della società emittente è a conoscenza dell’imminenza dell’offerta.
     3. Per quanto riguarda le decisioni che sono state prese prima dell’inizio del periodo di cui al paragrafo 2, secondo comma, e che non sono ancora state parzialmente o completamente attuate, l’assemblea generale degli azionisti deve approvare o confermare ogni decisione che non si iscrive nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta.
     4. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione preventiva o della conferma dei possessori di titoli, di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono prevedere norme che permettono la convocazione di un’assemblea generale a breve termine, a condizione che questa assemblea non si tenga prima di due settimane dopo la sua notifica.
     5. L’organo di amministrazione della società emittente redige e rende pubblico un documento contenente il suo parere motivato sull’offerta, compreso il suo parere sugli effetti che il suo eventuale successo avrà su tutti gli interessi della società, compresa l’occupazione e sui piani strategici dell’offerente per la società emittente e le loro ripercussioni probabili sull’occupazione ed i siti di lavoro indicati nel documento di offerta conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera h).      L’organo di amministrazione della società emittente comunica nello stesso tempo questo parere ai rappresentanti del personale della società o, in loro mancanza, al personale direttamente Se l’organo di amministrazione della società emittente riceve in tempo utile un parere distinto dai rappresentanti del personale quanto alle ripercussioni sull’occupazione, quest’ultimo è allegato al predetto documento.

Articolo 10 – Informazione sulle società di cui all’articolo 1, paragrafo 1
     1. Gli Stati membri provvedono a che le società di cui all’articolo 1, paragrafo 1 siano tenute a pubblicare informazioni dettagliate riguardanti:
     a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato membro, eventualmente con l’indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi e la percentuale del capitale sociale che rappresenta;
     b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, ad esempio limitazioni al possesso di titoli o l’obbligo di autorizzazione della società o di altri possessori di titoli, fatto salvo l’articolo 46 della direttiva 2001/34/CE;
     c) le partecipazioni importanti nel capitale, dirette o indirette (ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione azionaria incrociata), ai sensi dell’articolo 85 della direttiva 2001/34/CE;
      d) i possessori di ogni titolo che comprende diritti di controllo speciali ed una descrizione di questi diritti;
     e) il meccanismo di controllo dei voti previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;
     f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, dei termini imposti per l’esercizio del diritto di voto o una separazione tra il possesso di un titolo ed il diritto di voto;
     g) gli accordi tra azionisti che possono comportare restrizioni al trasferimento di titoli e/o ai diritti di voto, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2001/34/CE;
     h) le norme applicabili alla nomina ed alla sostituzione dei membri dell’organo di amministrazione ed alla modifica dello statuto della società;
     i) i poteri dei membri dell’organo di amministrazione, in particolare per quanto riguarda la possibilità di emettere o riacquistare titoli;
     j) gli accordi significativi dei quali la società è parte e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, ed i loro effetti;
     k) gli accordi tra la società ed i suoi dirigenti o dipendenti, che prevedono indennità se i dirigenti o i dipendenti sono licenziati senza ragione valida a seguito di un’offerta pubblica di acquisto.
     2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere pubblicate nella relazione sulla gestione della società, ai sensi dell’articolo 46 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio e dell’articolo 36 della direttiva 83/349/CEE, e se necessario aggiornate durante l’anno conformemente ai requisiti di trasparenza imposti alle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
     3. Gli Stati membri provvedono a che viga l’obbligo di garantire che, nelle società i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato di uno Stato membro, l’assemblea generale degli azionisti si pronunci almeno ogni due anni sugli aspetti strutturali ed i meccanismi di difesa di cui al paragrafo 1. Impongono all’organo di amministrazione di giustificare questi aspetti strutturali e questi meccanismi di difesa.

Articolo 11 – Non opponibilità delle restrizioni al trasferimento di titoli ed al diritto di voto
     1. Fermi restando gli obblighi imposti dal diritto comunitario alle società i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli Stati membri provvedono a che siano offerte le garanzie di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 quando un’offerta è stata resa pubblica.
     2. Tutte le restrizioni al trasferimento di titoli previste nello statuto della società emittente sono inopponibili all’offerente per il periodo entro il quale l’offerta deve essere accettata.
     Tutte le restrizioni al trasferimento di titoli previste in accordi contrattuali tra la società emittente e possessori di titoli di questa società o tra possessori di titoli della società emittente sono inopponibili all’offerente per il periodo entro il quale l’offerta deve essere accettata.
     3. Tutte le restrizioni al diritto di voto previste nello statuto della società emittente cessano di produrre effetti quando l’assemblea generale decide su misure di difesa eventuali conformemente all’articolo 9.
     Tutte le restrizioni al diritto di voto previste in accordi contrattuali tra la società emittente e possessori di titoli di questa società o tra possessori di titoli della società emittente cessano di produrre effetti quando l’assemblea generale decide eventuali misure di difesa conformemente all’articolo 9.
     4. Quando, a seguito di un’offerta, l’offerente possiede un numero di titoli della società emittente che, in applicazione della legislazione nazionale, gli permetterebbe di modificare lo statuto della società, le restrizioni al trasferimento di titoli ed al diritto di voto di cui ai paragrafi 2 e 3, come pure i diritti speciali degli azionisti che riguardano la nomina o la revoca di membri dell’organo di amministrazione, cessano di produrre effetti in occasione della prima assemblea generale che segue la chiusura dell’offerta.
     A tal fine, l’offerente deve avere il diritto di convocare un’assemblea generale a breve termine, a condizione che questa assemblea non si tenga meno di due settimane dopo la sua notifica.
     5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano ai titoli senza diritto di voto che comportano
vantaggi pecuniari specifici.

Articolo 12 – Altre norme applicabili allo svolgimento delle offerte
     Inoltre, gli Stati membri prevedono norme sullo svolgimento delle offerte che disciplinino almeno i seguenti aspetti:
     a) decadenza dell’offerta;
     b) revisione delle offerte;
     c) offerte concorrenti;
     d) pubblicazione dei risultati delle offerte;
     e) irrevocabilità dell’offerta e condizioni ammesse.

Articolo 13 – Informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
     Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori della società offerente e della società emittente sono disciplinate dalle disposizioni nazionali pertinenti, ed in particolare da quelle adottate in applicazione delle direttive 94/45/CE, 98/59/CE e 2002/14/CE.

Articolo 14 – Cessione obbligatoria
     1. Gli Stati membri provvedono a che, a seguito di un’offerta indirizzata a tutti i possessori di titoli della società emittente e riguardante la totalità dei loro titoli, un offerente possa esigere dai possessori dei titoli restanti che gli vendano tali titoli ad un giusto prezzo, in uno dei due casi seguenti:
     a) quando detiene titoli che rappresentano almeno il 90% del capitale sociale della società emittente;
     b) quando ha acquisito, tramite accettazione dell’offerta, titoli che rappresentano almeno il 90% del capitale sociale che è oggetto dell’offerta.
     Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, gli Stati membri possono fissare una soglia più elevata ma non superiore al 95% del capitale sociale.
     2. Gli Stati membri provvedono a che vigano norme che permettono di calcolare quando è raggiunta la soglia.
     Quando la società emittente ha molte categorie di azioni, la regola di cui al paragrafo 1 si applica separatamente in ogni categoria.
     3. Gli Stati membri provvedono a che sia garantito un giusto prezzo. Questo prezzo deve assumere la stessa forma della contropartita dell’offerta.
     A seguito di un’offerta volontaria, il prezzo è ritenuto giusto se corrisponde alla contropartita dell’offerta e se l’offerente ha acquisito, tramite accettazione dell’offerta, titoli che rappresentano almeno il 90% del capitale sociale al quale l’offerta era indirizzata.
     A seguito di un’offerta obbligatoria, la contropartita dell’offerta è ritenuta giusta.
     4. Nei due casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), la presunzione di giusto prezzo si applica soltanto se il diritto di esigere la cessione obbligatoria è esercitato durante un periodo di tre mesi dopo la scadenza del termine entro il quale l’offerta deve essere accettata. In tutti gli altri casi, il prezzo deve essere determinato
da un esperto indipendente.

Articolo 15 – Riscatto obbligatorio
     1. Gli Stati membri provvedono a che, a seguito di un’offerta indirizzata a tutti i possessori di titoli della società emittente e riguardante la totalità dei loro titoli, un possessore di titoli di minoranza possa esigere dall’offerente che detiene almeno il 90% del capitale sociale della società emittente di riacquistare i suoi titoli ad un giusto prezzo. Gli Stati membri possono fissare una soglia più elevata, ma non superiore al 95% del capitale sociale.
     Tuttavia, il diritto di esigere il riscatto obbligatorio non può essere esercitato quando la soglia scelta è stata raggiunta soltanto per un breve periodo.
     2. Quando la società emittente ha molte categorie di azioni, la regola di cui al paragrafo 1 si applica separatamente in ogni categoria.
     3. Il prezzo è determinato conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafi 3 e 4.

Articolo 16 – Sanzioni
     Gli Stati membri stabiliscono il regime delle sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la data stabilita all’articolo 20, paragrafo 1, le disposizioni adottate a tal fine; qualsiasi successiva modifica ad esse apportate va comunicata quanto prima.

Articolo 17 – Procedura del comitato
     1. La Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari istituito con la decisione 2001/528/CE della Commissione13.
     2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione prevista dall’articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 8 di detta decisione.
     3. Il termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è pari a tre mesi.

Articolo 18 – Revisione
     Cinque anni dopo la data stabilita all’articolo 20, paragrafo 1, la Commissione esamina e, se necessario, propone di rivedere l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 10 e l’articolo 11 in base all’esperienza acquisita nell’applicazione dei predetti articoli.

Articolo 19 – Periodo di transizione
     Gli Stati membri hanno facoltà di rinviare l’applicazione dell’articolo 9 per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data stabilita all’articolo 20, paragrafo 1, purché ne informino la Commissione al più tardi alla data stabilita all’articolo 20, paragrafo 1.

Articolo 20 – Recepimento della direttiva
     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21 – Entrata in vigore
     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 22 – Destinatari
     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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