il diritto commerciale d’oggi
    N° 2.1 – gennaio 2003

NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE

Legge 27 dicembre 2002, n. 284 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (testo coordinato); artt. 6 e 13-ter
in Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2002, n. 303


(Omissis)

Art. 6 (Proroga di termini in materia di privatizzazione trasformazione e fusione di enti pubblici)
     1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, già differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(Omissis)

Art. 13-ter (Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicità)
     1. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
     «2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.
     2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l’esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione».

(Omissis)

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