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dicembre 2002

Nuove leggi e progetti di legge

Legge 12 dicembre 2002, n. 273 – Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, suppl. ord. n. 230

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CAPO I
INTERVENTI PER FAVORIRE L’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

Art. 1. – Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese
     1. Al comma 1 dell’articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «ad elevato impatto tecnologico» sono inserite le seguenti: «ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell’obiettivo 1 e dell’obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».

Art. 2. – Modifiche all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese
     1. All’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
     a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
     «Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati»;
     b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
     «Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili».
     2. Al fine di consentire l’approvazione dei programmi di cui al secondo comma dell’articolo 14 della citata legge n. 46 del 1982, come sostituito dal presente articolo, il Ministero delle attività produttive può utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti già concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
     3. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l’importo dell’investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell’IVA connessa all’acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell’intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell’investimento lordo agevolabile.
     4. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è incrementato di 2 milioni di euro per il 2002.
     5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/68 del 6 marzo 1996, secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.
     6. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Art. 3.– Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi automatici per interventi di programmazione negoziata
     1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell’obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell’obiettivo 2, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999.
     2. Il Ministro delle attività produttive definisce, con proprio decreto adottato previo parere delle regioni interessate, i criteri di priorità nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo e l’eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di programma, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, all’aumento dell’occupazione e al miglioramento della coesione sociale.
     3. Ai fini del finanziamento dei patti, il Ministero delle attività produttive utilizza le risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a parziale copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di destinazione dallo stesso previsti.
     4. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992 anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell’obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell’obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.

Art. 4 – Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64
     1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle altre normative per l’intervento straordinario per il Mezzogiorno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto di natura non regolamentare adottato previo parere delle regioni interessate, definisce procedure semplificate per la concessione definitiva delle agevolazioni e fissa termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso provvedimento può essere prevista, fra l’altro, l’utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonché di relazioni standardizzate.
     2. A seguito dell’emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attività produttive effettua controlli sui programmi di investimento destinatari degli interventi.
     3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attività produttive devono sospendere l’iter procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 5. – Modifica all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49
     1. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall’articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
     «3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate per i medesimi esercizi, l’importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 20 per cento fra le società suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente titolo; per la restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna società finanziaria, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l’importo della partecipazione è determinato per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato».

Art. 6. – Misure in materia di comunicazioni
     1. Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della rete a larga banda, a seguito dell’acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall’espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere prevista l’esenzione dal contributo di cui all’articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell’anno di riferimento per il computo del contributo.
     2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 12,48 milioni di euro per l’anno 2003, si provvede mediante l’utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall’espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop.
     3. All’articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco»;
     b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
     «2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro».

Art. 7. – Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95
     1. I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall’incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
     2. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attività produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull’attività svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull’attività svolta presentati, il Ministero delle attività produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché dell’ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura.
     3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore potrà essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali. Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresí ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario.
     4. L’articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è abrogato.

Art. 8. – Sviluppo dell’economia informatica nelle piccole e medie imprese
     1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell’economia informatica nelle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, di cui all’articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 10.620.000 euro per l’anno 2002, di 12.950.000 euro per l’anno 2003 e di 9.240.000 euro per l’anno 2004.
     2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri dell’economia e delle finanze, per l’innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni, nonché le regioni interessate.
     3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si provvede, per l’anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal comma 3 dell’articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; per l’anno 2003, quanto a euro 5.000.000, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal medesimo comma 3 dell’articolo 103 della citata legge n. 388 del 2000 e, quanto a euro 7.950.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; per l’anno 2004, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
     4. All’articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo periodo, le parole: «Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro per l’innovazione e le tecnologie,»; le parole: «il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri»; le parole: «lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro»; al quarto periodo, le parole da: «le imprese del credito» fino a: «della carta di credito formativa e che» sono soppresse.
     5. All’articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’ultimo periodo, le parole: «per le medesime finalità» sono sostituite dalle seguenti: «per la continuazione del suddetto programma “PC per gli studenti” nell’anno scolastico 2002-2003, previo rinnovo dell’accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, l’Associazione bancaria italiana e il Ministero delle attività produttive».
     6. Il comma 54 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
     « 54. Al fine di favorire l’adeguamento della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l’acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l’accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall’articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal presente comma, è versata la somma di 15 milioni di euro per l’anno 2000. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l’accesso alla sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal presente comma nell’ambito dello stanziamento ivi previsto».

Art. 9. – Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo
     1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, previo parere delle regioni interessate, per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, limitatamente ai programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, concernente l’approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 10. – Misure relative alla produzione di armamenti
     1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, all’articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e all’articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie o enti, di diritto pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell’articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.
     2. I programmi di cui al comma 1 sono individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell’articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento.
     3. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad intervenire, con le modalità e le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilità, al Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.
     4. L’ammontare degli interventi di cui all’articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, volti a favorire la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento, è determinato come segue:
     a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei costi agevolabili;
     b) per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per cento dei costi agevolabili.

Art. 11. – Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi
     1. Il comma 64 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
     «64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell’ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all’acquisto».
2. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l’importo di 20.000.000 di euro e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. A tal fine è corrispondentemente ridotto l’importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.

Art. 12. – Incentivi per il settore delle fonderie
     1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di 11.900.000 euro per l’anno 2002 e di 13.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
     2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:
     a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso la riorganizzazione della capacità produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;
     b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l’offerta;
     c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;
     d) favorire l’innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all’aumento del risparmio energetico.
     3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.
     4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Art. 13. – Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità
     1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l’anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
     2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all’articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.
     3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l’anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 14. – Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici
     1. Per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici, da parte delle sedi diplomatiche italiane all’estero, è autorizzato a favore dell’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
     2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 15. – Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale
     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
     a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
     b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;
     c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d’autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;
     d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;
     e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell’estensione della competenza anche alla tutela del diritto d’autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;
     f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;
     g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
     h) previsione che la rivelazione o l’impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
     2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato.
     3. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 16. – Delega al Governo per l’istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale
     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, secondo i seguenti princípi e criteri direttivi:
     a) istituire presso i tribunali e le corti d’appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
     b) prevedere altresí che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d’appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
     c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.
     2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze.
     3. Nell’emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l’efficiente avvio.
     4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l’osservanza delle modalità e dei princípi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.

Art. 17. – Operabilità del diritto d’autore sui disegni e modelli industriali
     1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all’articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione.
     2. Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
     3. I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d’autore durano fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell’autore.

Art. 18. – Intervento a sostegno del settore della proprietà industriale
     1. Al fine di fare fronte alle esigenze relative all’attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare riguardo all’evoluzione del sistema nazionale e internazionale di tutela, nonché alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l’anno 2002 e di 1.135.000 euro per l’anno 2003.
     2. I criteri per l’utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono determinati con direttive del Ministro delle attività produttive.
     3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO

Art. 19. – Premi con franchigia
     1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall’assicurato».
     2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui alla lettera d-bis) dell’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le compagnie possono pattuire con l’assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.
     3. Il comma 2-bis dell’articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato.

Art. 20. – Attuario incaricato
     1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l’assicuratore individua un attuario incaricato.
     2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l’ISVAP, è regolamentata l’attività dell’attuario incaricato.

Art. 21. – Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto
     1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, l’ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto disposto dall’articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
     2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di osservare l’andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell’anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non possono essere attribuiti alcuna indennità o emolumento comunque denominato.
     3. Dall’attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
     4. Il comma 5-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell’articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
     «5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l’ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L’ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all’ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall’ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell’Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell’ISVAP».
     5. All’articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: «con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro delle attività produttive».
     6. Il comma 5-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedimentali adottati dall’ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare privi di efficacia.

Art. 22. – Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore
     1. L’articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:
     «Art. 12-bis. - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.
     2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell’ultimo biennio sono uniformi sull’intero territorio nazionale.
     3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita dell’impresa, nonché mediante siti INTERNET che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.
     4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
     5. L’erroneità o l’incompletezza nell’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata».
     2. I primi due periodi dell’articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi.
     3. All’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 12-bis della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal comma 1 del presentearticolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23. – Modalità di risarcimento del danno
     1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.
     2. All’articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l’ottavo comma è inserito il seguente:
     «Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all’assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l’assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all’articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l’obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall’obbligo di presentazione della documentazione attestante l’avvenuta rottamazione».
     3. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
«4. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato».
     4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:
     a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;
     b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.

Art. 24. – Modifica dell’articolo 642 del codice penale
     1. L’articolo 642 del codice penale è sostituito dal seguente:
     «Art. 642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). - Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
     Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Art. 25. – Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990
     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:
     «1-bis. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l’ISVAP accerti l’elusione dell’obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti dall’ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell’obbligo a contrarre, l’autorizzazione ad esercitare l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata».

Art. 26. – Disposizioni per la banca dati sinistri
     1. Al primo comma dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole: «e recare l’indicazione» sono inserite le seguenti: «del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e».
     2. Al terzo periodo del secondo comma dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, dopo le parole: «La richiesta deve contenere» sono inserite le seguenti: «l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e».

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA

Art. 27. – Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale
     1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall’Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l’avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all’Italia.
     2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all’80 per cento delle nuove capacità realizzate, per un periodo pari a venti anni.
     3. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attività produttive.
     4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 18.000.000 di euro per l’anno 2002, di 79.519.000 euro per l’anno 2003 e di 136.051.000 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive, quanto a 9.000.000 di euro per l’anno 2002, a 34.519.000 euro per l’anno 2003 e a 59.051.000 euro per l’anno 2004, ed al Ministero dell’economia e delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro per l’anno 2002, a 45.000.000 di euro per l’anno 2003 e a 77.000.000 di euro per l’anno 2004.

Art. 28. – Misure per incrementare l’utilizzo del metano e del GPL in autotrazione
     1. Per le finalità previste dall’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall’articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l’acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l’installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell’ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.
     2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Art. 29. – Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
     1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è integrato, per l’anno 2002, fermo restando quanto previsto all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 24 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1999, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30. – Gasdotti internazionali di importazione
     1. Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Stati non appartenenti all’Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati, comunque nel rispetto della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sentite le imprese di trasporto interessate. Conseguentemente, a decorrere dall’anno termico 1° ottobre 2002-30 settembre 2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell’articolo 23 dello stesso decreto legislativo per la rete nazionale dei gasdotti non si applicano alla parte di tali gasdotti ubicata entro il mare territoriale italiano.
     2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono autorizzate ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti interessati, al fine di conseguire quanto disposto dal comma 1 per l’anno termico 1° ottobre 2001-30 settembre 2002.

Art. 31. – Contributo straordinario all’ENEA
     1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all’ENEA un contributo straordinario nella misura di 25.822.844 euro per l’anno 2002 e di 20.658.275 euro per l’anno 2003 da impiegare, inmisura pari almeno ad un terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell’uso efficiente dell’energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro delle attività produttive e l’ENEA».
     2. L’erogazione della quota prevista per l’anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111 della legge n. 388 del 2000, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza nel campo del solare termico e delle celle combustibili rispetto al semestre precedente.
     3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l’intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.
     4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali è realizzato l’impianto e il relativo impegno finanziario.

Art. 32. – Elenco dei prodotti esplodenti
     1. L’iscrizione all’elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all’impiego per attività estrattive di cui all’articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive. Tale somma è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nella misura del 50 per cento al fondo da istituire nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
     2. Il Ministero delle attività produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell’impiego di prodotti esplodenti, alle spese per l’aggiornamento dell’elenco e per l’acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del fondo di cui al comma 1.

Art. 33. – Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzo pulito del carbone
     1. Al fine di garantire le disponibilità finanziarie necessarie all’attuazione da parte della Sotacarbo spa del piano di attività di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i soci della medesima società sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno facoltà di recesso previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della società e previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso già comunicate alla Sotacarbo spa ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della citata legge n. 140 del 1999, possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate.

Art. 34. – Semplificazione di oneri burocratici in materia di fonti rinnovabili
     1. Al comma 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: «entro un anno dalla data» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l’ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime».

Art. 35. – Disposizioni in materia di importazione e fornitura di energia elettrica
     1. Fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti nonché per l’importazione dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un’assegnazione prioritaria della medesima capacità, sulla base di bande di capacità di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonché i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilità istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l’80 per cento delle ore annue. Il Ministro delle attività produttive definisce con propri provvedimenti le quote di capacità riservate per le assegnazioni prioritarie di cui al presente comma.
     2. I contratti di fornitura stipulati dai clienti idonei aventi i requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti all’autorizzazione prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all’articolo 6, comma 3, del medesimo decreto.

CAPO V
MISURE ORGANIZZATIVE

Art. 36. – Misure per il controllo della destinazione d’uso di materie prime e semilavorati
     1. Per l’effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell’Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.
     2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.

Art. 37. – Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448
     1. All’articolo 49, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
     «d) attribuire all’autorità amministrativa il potere di disporre, anche d’ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale».

Art. 38. – Misure concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
     1. In caso di ritardo nell’insediamento dei nuovi consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.
     2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero delle attività produttive, pari a 2.580.000 euro annui, attualmente sostenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è posto a carico del bilancio di detto Ministero e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
     3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 2.580.000 euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
     4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 2, in posizione di comando presso altre amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
     5. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di cui al comma 2 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, determinato in 44.415 euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di partecorrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2003, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e, per l’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Art. 39. – Istituzione del punto di contatto OCSE
     1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l’osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).
     2. Per garantire l’operatività del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unità. A tale personale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
     3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN è autorizzata la spesa di 285.000 euro nell’anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere dall’anno 2004.
     4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Art. 40. – Disposizioni transitorie per l’iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione
     1. Coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di formazione per l’iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dall’articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 57 del 2001, hanno diritto all’iscrizione nel ruolo medesimo, anche se privi del titolo di studio richiesto dalla lettera e) del comma 3 del citato articolo 2 della legge n. 39 del 1989, come sostituita dall’articolo 18 della legge n. 57 del 2001, a condizione che:
     a) abbiano superato gli esami di idoneità relativi al corso frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;
     b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla previgente normativa;
     c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 41. – Modifica all’articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410
     1. All’articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:
     «2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attività produttive».
     2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cessano dall’incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attività produttive provvede alla ricostituzione degli organi tenendo conto delle opportune professionalità tecniche ed amministrative.

Art. 42. – Modifica all’articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59
     1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dai seguenti: «In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo».

Art. 43. – Modifiche all’articolo 3 della legge 11 gennaio 2001, n. 7
     1. All’articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
     «b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell’ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione che non superino i duemilacinquecento metri quadrati di superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente prevalente;
     b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico, sociale, sindacale, di rappresentanza di categorie imprenditoriali o associativo, a condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie netta e che il momento politico, sociale, sindacale o associativo sia nettamente prevalente».

Art. 44. – Modifica all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
     1. Al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
     2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 18 della citata legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni, si applicano per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 45. – Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui protesti cambiari
     1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il numero 3) è sostituito dal seguente:
     «3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario)»;
     b) all’articolo 30, primo comma, dopo le parole: «è sottoscritta dal trattario» sono inserite le seguenti: «; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale»;
     c) all’articolo 100, primo comma, è aggiunto il seguente numero:
     «7-bis) l’indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell’emittente».
     2. All’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) al comma 3, nel primo periodo, le parole: «Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Il responsabile dirigente dell’ufficio protesti»; nel secondo periodo, le parole: «il presidente» sono sostituite dalle seguenti: «il responsabile dirigente dell’ufficio protesti»;
     b) al comma 4, le parole: «del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «del responsabile dirigente dell’ufficio protesti».
     3. All’articolo 17, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti».

Art. 46. – Fondi rotativi
     1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

 

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