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dicembre 2002

Studî e commenti

STEFANO POCHETTI

Imputazione a bilancio e deducibilità fiscale per i compensi del collegio sindacale

 

     Un recente scritto (Antonio Gigliotti, Onorari a deducibilità, in “Il Sole 24 Ore” del 14.10.2002 n. 281) ha posto a confronto la normativa civilistica e le modalità di deducibilità fiscale per gli emolumenti spettanti al collegio sindacale nelle società di capitale, traendo spunto dalla recente circolare 54/E del 19.6.2002 dell’Agenzia delle Entrate. L’autore, dopo aver richiamato le norme degli artt. 2402 (retribuzioni) e 2403 (doveri del collegio sindacale) cod. civ., ha ricordato che la prassi consolidata seguita dagli addetti ai lavori portava alla iscrizione del costo degli emolumenti, ed alla correlata deduzione fiscale, nello stesso bilancio al quale le attività del collegio si riferivano.
     Siffatta condotta è stata ritenuta non corretta dalla Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano, la quale – con la propria norma di comportamento n. 128 del gennaio 1996 – ha, invece, statuito che gli onorari spettanti al collegio sindacale vanno iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in cui le differenziate attività sono state prestate, in aderenza ed applicazione del generale principio di competenza economica. In tal senso si è espressa anche la circolare 54/E, trattandone – ovviamente – della deducibilità ai fini tributari.
     La differenza tra “vecchia prassi” ed applicazione della norma di comportamento ADC n. 128 (e della circolare 54/E) non è di poco conto, atteso che le attività del collegio sindacale inerenti i controlli del bilancio e la redazione della relazione non possono che essere svolte nell’esercizio successivo a quello di riferimento. Non v’è dubbio, infatti, che, per quanto riguarda la esecuzione delle verifiche trimestrali e la partecipazione ad assemblee e/o consigli di amministrazione recanti all’ordine del giorno argomenti diversi dall’approvazione del bilancio, il problema non si pone. Tali attività sono eseguite nell’esercizio al cui ambito temporale si riferiscono.
     Quello scritto ed il tema trattato suggeriscono qualche riflessione, anche perché– sempre tra gli addetti ai lavori – vi è chi continua a sostenere la validità per la iscrizione nel bilancio di riferimento anche del costo costituito dagli emolumenti afferenti attività da svolgere nel successivo esercizio (controlli del bilancio e redazione della relazione), considerandoli, per così dire, costi certi e necessari, susseguenti alla esistenza stessa del bilancio (o, meglio, del progetto di bilancio).
     A mio parere, l’interpretazione contenuta nella norma di comportamento ADC n. 128 e nella circolare 54/E dell’Agenzia delle Entrate è corretta, poiché realizza pienamente l’universale e più tecnico tra i principi di redazione del bilancio d’esercizio: il principio competenza economica, richiamato dall’art. 2423 bis cod. civ. (nn. 3 e 4) nonché da tutti i Principi Contabili, garante della inderogabile correlazione tra costi e ricavi iscritti nel medesimo Conto Economico.
     È vero che il testo letterale dell’art. 2402 cod. civ. recita «la retribuzione annuale dei sindaci …» e può far supporre che tale retribuzione sia commisurata temporalmente, a prescindere dalle attività realmente svolte nell’anno, ma si deve considerare che l’ormai datato testo dell’articolo aveva lo scopo di evitare che la retribuzione dei sindaci potesse essere variata di anno in anno, a garanzia dell’indipendenza e della terzietà dei controllori. Altro è, invece, il concetto di imputazione a bilancio (e di deducibilità) di quegli emolumenti.
     Se così fosse, si dovrebbe concludere che al sindaco nominato – poniamo – il 10 gennaio e dimessosi il 20 dicembre dello stesso primo anno di attività della società, spetti l’intero emolumento pur non avendo egli operato alcun controllo del bilancio, népartecipato alla redazione della (e firmato la) relazione annuale.
     È chiaro che la locuzione “retribuzione annuale”, peraltro confermata anche nel “nuovo” art. 2402 della bozza di decreto delegato di riforma del diritto societario in attesa di varo definitivo, va interpretata, non nel senso che l’emolumento si riferisce alla durata in carica di un anno, bensì all’espletamento di tutte le attività che il collegio sindacale è tenuto a rendere, afferenti un determinato esercizio sociale. Il relativo costo sarà suddiviso tra gli esercizi nel corso dei quali esse saranno state prestate, in applicazione del ricordato principio di competenza economico-temporale.
     È noto che, sovente, gli emolumenti spettanti al collegio sindacale sono determinati dall’assemblea con rinvio alle tariffe professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Ebbene, le attuali tariffe, a differenza delle vecchie, proprio in applicazione del principio ispiratore della norma di comportamento ADC n. 128 (e della circolare 54/E) differenziano la composizione dell’onorario tra esecuzione delle verifiche trimestrali, partecipazione ad assemblee e/o consigli recanti all’ordine del giorno argomenti diversi dall’approvazione del bilancio e controlli del bilancio e redazione della relazione.
     Il concetto base non varia allorchè l’emolumento sia – invece – determinato dall’assemblea in un importo prefissato. Sorge, in tal caso, il problema di individuare un corretto criterio di imputazione di tale importo ai diversi esercizi nel corso dei quali le diverse attività sono espletate.
     In conclusione, l’articolo 2403 cod. civ. (doveri del collegio sindacale) indica i compiti e le funzioni del collegio che devono – necessariamente – essere considerati un unico contesto non parcellizzato. Tali compiti e tali funzioni, tuttavia, si esplicano attraverso la esecuzione di una serie di attività il cui specifico costo va iscritto nel conto economico dell’esercizio nel quale sono rese, nella osservanza dei generali principi di redazione del bilancio.

 

 

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