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CONSOB – Comunicazione 30 settembre 2002, n. 2064231 – Individuazione della nozione di parti correlate
1. Premessa
Con delibera n. 13616 del 12.06.2002, recante
modifiche al Regolamento n. 11971/99 (disciplina degli emittenti), è
stato, tra l’altro, introdotto l’art.71-bis in materia di informazioni
al mercato sulle operazioni con parti correlate da parte degli emittenti azioni
quotate. La norma impone di rendere noti gli elementi fondamentali di tali operazioni
contestualmente alla loro realizzazione. Quale strumento per la diffusione delle
informazioni è stato individuato un apposito documento informativo, o,
in alternativa, il comunicato diffuso ai sensi dell’art. 66 del citato
Regolamento.
In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo informativo in parola
si rende adesso necessario individuare la nozione di “parti correlate”,
per la quale il comma 3 dell’art.71-bis fa rinvio ad una separata
determinazione della Consob da assumere «tenendo anche conto dei principi
contabili riconosciuti in ambito internazionale».
La nozione di parti correlate assume, inoltre,
rilevanza in altri settori dell’informazione societaria sottoposti al controllo
di trasparenza della Consob, risultando strumentale all’adempimento dei
diversi obblighi informativi previsti da disposizioni regolamentari o da comunicazioni.
Per l’individuazione di tale nozione, la Commissione in passato ha, in
alcuni casi, fatto un mero rinvio al principio contabile internazionale di riferimento
(International Accounting Standard 24 - Related Party Disclosures,
di seguito IAS 24), in altri, sempre avuto riguardo a detto principio, ha delineato
una definizione autonoma (1) .
Nell’attuare la disposizione di cui all’art.
71-bis del Regolamento, si ritiene pertanto di attribuire alla nozione
di parti correlate individuata con la presente Comunicazione una valenza generale,
fornendo, in tal modo, agli operatori uno strumento fruibile ai fini di tutti
gli adempimenti societari rilevanti verso la Consob ed il mercato. Ne consegue
che, a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione citata, detta
nozione sostituisce le analoghe definizioni rese in precedenza.
Quanto ai contenuti della nozione in parola, in
armonia con la previsione dell’art.71-bis, comma 3, e con gli indirizzi
in passato assunti dalla Commissione in materia, si è ritenuto di allinearsi
sostanzialmente allo IAS 24, anche in vista dell’entrata in vigore del
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea
n. 1606/2002 che prevede l’obbligo di applicazione del sistema dei principi
contabili internazionali da parte di tutte le imprese quotate dell’U.E.
Essendo lo IAS 24 attualmente in corso di revisione
da parte dello International Accounting Standard Board, non si può
peraltro escludere che, per effetto di eventuali modifiche, si renda necessario,
anche in tempi ravvicinati, un intervento di adattamento della presente Comunicazione.
Nel paragrafo che segue viene enunciata la nozione
di parti correlate. Nel successivo paragrafo 3 (“Considerazioni”),
vengono infine illustrate le motivazioni sottese ai limitati scostamenti rispetto
allo IAS 24, finalizzati a conferire maggiore certezza nella individuazione
dell’ambito soggettivo di talune fattispecie.
2. Individuazione
delle parti correlate
Le parti correlate sono definite come segue:
a) i soggetti che controllano, sono controllati
da, o sono sottoposti a comune controllo con l’emittente;
b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti
parasociali di cui all’art.122, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, aventi per
oggetto l’esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita
una partecipazione complessiva di controllo;
c) i soggetti collegati all’emittente e quelli
che esercitano un’influenza notevole sull’emittente medesimo;
d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità
in ordine all’esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nell’emittente;
e) gli stretti familiari delle persone fisiche
ricomprese nelle lettere a), b), c) e d);
f) i soggetti controllati dalle persone fisiche
ricomprese nelle lettere b), c), d) ed e), o sui quali le persone fisiche ricomprese
nelle lettere a), b), c), d) ed e) esercitano un’influenza notevole;
g) i soggetti che hanno in comune con l’emittente
la maggioranza degli amministratori.
Ai fini di quanto disposto dalla suindicata definizione
si precisa che:
– per controllo si intende quello previsto
dall’art. 93 del D.Lgs. n. 58/98;
– per collegamento ed influenza notevole
si intendono quelli previsti dall’art. 2359, comma 3, del codice civile;
– tra i soggetti di cui alla lettera d) si
intendono compresi i componenti degli organi sociali, i direttori generali e
i dirigenti dotati di poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione;
– per stretti familiari si intendono quelli
potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata all’emittente,
o esserne influenzati, nei loro rapporti con l’emittente medesimo, tra
cui i conviventi; in ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non
legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.
3. Considerazioni
La nozione di parti correlate sopra riportata
si distacca solo marginalmente dal modello costituito dal principio contabile
internazionale. Da un lato, si è cercato di ricondurre alcune delle espressioni
riportate nello IAS 24, di matrice tipicamente contabile, a categorie giuridiche
già note all’ordinamento italiano dal contenuto sostanzialmente
equivalente; dall’altro, si è provveduto a delineare con maggiore
precisione concetti che nel principio contabile in esame si presentavano con
contorni non del tutto definiti. Entrambi gli interventi sono stati effettuati
con l’obiettivo di fornire all’interprete parametri certi per un corretto
adempimento degli obblighi posti dall’art. 71-bis.
In particolare, la nozione di “controllo”
è stata individuata facendo riferimento a quanto previsto dall’art.
93 del D.Lgs. n. 58/98, di generale applicazione nell’ambito della disciplina
degli emittenti e il cui contenuto appare peraltro corrispondente alla definizione
di controllo fornita dal principio contabile internazionale. In tale nozione
sono da ricomprendere anche le società totalitariamente controllate dall’emittente,
pur trattandosi di entità economicamente riconducibili a quest’ultimo:
ciò in quanto si è ritenuto che le operazioni effettuate con soggetti
controllati al 100% siano suscettibili di assumere comunque rilevanza sotto
il profilo della tutela degli azionisti di minoranza dell’emittente quotato.
Si rammenta, peraltro, che le operazioni con detti soggetti rientrano nell’ambito
di applicazione dell’art. 71-bis solo qualora non siano “ordinarie”
e cioè nel caso in cui le stesse «per oggetto, corrispettivo, modalità
o tempi di realizzazione» possano «avere effetti sulla salvaguardia
del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni,
anche contabili, relativeall’emittente».
Inoltre, in previsione della imminente introduzione,
nell’ambito del nuovo testo dello IAS 24, dell’ipotesi del controllo
congiunto, si è ritenuto di dare rilevanza anche alla posizione dei soggetti
che fanno parte di un accordo parasociale riguardante l’emittente o la
sua controllante, limitatamente alle ipotesi di accordi aventi ad oggetto l’esercizio
del diritto di voto, se a tali accordi è conferita una partecipazione
complessiva di controllo. In dette fattispecie, infatti, è più
evidente la possibilità per l’aderente al patto di influire sull’emittente.
I concetti di “associates” e di “significant
influence” sono stati invece resi facendo ricorso alle nozioni di collegamento
e di influenza notevole presenti nel codice civile. Ciò ha comportato
un ampliamento della previsione contenuta nello IAS 24 in quanto risultano ricomprese
anche le partecipazioni di almeno il 10% nel capitale con diritto di voto di
una società quotata, mentre la soglia partecipativa minima considerata
rilevante dai principi contabili internazionali è del 20% (2).
Inoltre, per individuare i «close members
of the family» delle persone fisiche correlate all’emittente, si
è ritenuto opportuno introdurre, accanto al criterio guida fornito dallo
IAS 24 (fondato sulla presunzione di influenza nelle relazioni economiche con
l’emittente), una presunzione assoluta di rilevanza per il coniuge non
legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado. Si ritiene
che questa scelta, seppure potenzialmente più rigorosa laddove non ammette
prova contraria, elimini ogni incertezza interpretativa nei casi in cui il criterio
generale dello IAS 24 appare di scontata applicazione, consentendo agli emittenti
un più agevole adempimento dell’obbligo in esame.
Sono state infine incluse tra le parti correlate le imprese che hanno in comune
con l’emittente la maggioranza degli amministratori, così da assicurare
completa uniformità tra le ipotesi rilevanti per il consolidamento e
quelle prese in considerazione dalla disciplina de qua (3).
Note
(1) Cfr.,
in particolare, Comunicazioni n.ri DAC/RM/97001574 del 20.02.1997 e DAC/98015554
del 2/03/1998, concernenti le informazioni da riportare nei conti annuali e
consolidati delle società quotate, nonché la Comunicazione n.
DEM/1025564 del 6.04.2001, relativa ai contenuti della relazione del collegio
sindacale di dette società. La nozione di parti correlate è, inoltre,
menzionata nell’Allegato 1 del Regolamento Emittenti (schema 1 del prospetto
di sollecitazione/quotazione).
(2) Si veda in proposito lo IAS 28 (Accounting
for Investments in Associates) paragrafo 4.
(3) Cfr. art. 60, comma 1, del D.Lgs. n.
173/97 concernente la redazione dei conti annuali e consolidati delle imprese
di assicurazione; art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 87/92.