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Nuove leggi e progetti di legge |
Schema di decreto legislativo sulla riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366
(testo approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 settembre 2002)
SOMMARIO DEGLI ARTICOLI MODIFICATI DEL CODICE CIVILE
Sez. I. Disposizioni generali
2325 Responsabilità
2325-bis Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
2326 Denominazione sociale
2327 Ammontare minimo del capitale
2328 Atto costitutivo
2329 Condizioni per la costituzione
2330 Deposito dellatto costitutivo e iscrizione della società
2331 Effetti delliscrizione
2332 Nullità della societàSez. II. Della costituzione per pubblica sottoscrizione
2333 Programma e sottoscrizione delle azioni
2334 Versamenti e convocazione dellassemblea dei sottoscrittori
2335 Assemblea dei sottoscrittori
2336 Stipulazione e deposito dellatto costitutivoSez. III. Dei promotori e dei soci fondatori
2337 Promotori
2338 Obbligazioni dei promotori
2339 Responsabilità dei promotori
2340 Limiti dei benefici riservati ai promotori
2341 Soci fondatoriSez. III-bis. Dei patti parasociali
2341-bis Patti parasociali
2341-ter Pubblicità dei patti parasocialiSez. IV. Dei conferimenti
2342 Conferimenti
2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
2343-bis Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori
2344 Mancato pagamento delle quote
2345 Prestazioni accessorieSez. V. Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
2346 Emissione delle azioni
2347 Indivisibilità delle azioni
2348 Categorie di azioni
2349 Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro
2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
2351 Diritto di voto
2352 Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni
2353 Azioni di godimento
2354 Titoli azionari
2355 Circolazione delle azioni
2355-bis Limiti alla circolazione delle azioni
2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate
2357 Acquisto delle proprie azioni
2357-bis Casi speciali di acquisto delle proprie azioni
2357-ter Disciplina delle proprie azioni
2357-quater Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
2358 Altre operazioni sulle proprie azioni
2359 Società controllate e società collegate
2359-bis Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate
2359-ter Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante
2359-quater Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante
2359-quinquies Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante
2360 Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni
2361 Partecipazioni
2362 Unico azionistaSez. VI. Dellassemblea
2363 Luogo di convocazione dellassemblea
2364 Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
2364-bis Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza
2365 Assemblea straordinaria
2366 Formalità per la convocazione
2367 Convocazione su richiesta di soci
2368 Costituzione dellassemblea e validità delle deliberazioni
2369 Seconda convocazione e convocazioni successive
2370 Diritto dintervento allassemblea ed esercizio del voto
2371 Presidenza dellassemblea
2372 Rappresentanza nellassemblea
2373 Conflitto dinteressi
2374 Rinvio dellassemblea
2375 Verbale delle deliberazioni dellassemblea
2376 Assemblee speciali
2377 Annullabilità delle deliberazioni
2378 Procedimento dimpugnazione
2379 Nullità delle deliberazioni
2379-bis Sanatoria della nullità
2379-ter Invalidità dellaumento o della riduzione del capitale e della emissione di obbligazioniSez. VI-bis. Dellamministrazione e del controllo
§ 1. Disposizioni generali
2380 Sistemi di amministrazione e di controllo
§ 2. Degli amministratori
2380-bis Amministrazione della società
2381 Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati
2382 Cause di ineleggibilità e di decadenza
2383 Nomina e revoca degli amministratori
2384 Poteri di rappresentanza
2385 Cessazione degli amministratori
2386 Sostituzione degli amministratori
2387 Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
2388 Validità delle deliberazioni del consiglio
2389 Compensi degli amministratori
2390 Divieto di concorrenza
2391 Conflitto dinteressi
2392 Responsabilità verso la società
2393 Azione sociale di responsabilità
2393-bis Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci
2394 Responsabilità verso i creditori sociali
2394-bis Azione di responsabilità nelle procedure concorsuali
2395 Azione individuale del socio e del terzo
2396 Direttori generali
§ 3. Del collegio sindacale
2397 Composizione del collegio
2398 Presidenza del collegio
2399 Cause di ineleggibilità e di decadenza
2400 Nomina e cessazione dallufficio
2401 Sostituzione
2402 Retribuzione
2403 Doveri del collegio sindacale
2403-bis Poteri del collegio sindacale
2404 Riunioni e deliberazioni del collegio
2405 Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee
2406 Omissioni degli amministratori
2407 Responsabilità
2408 Denunzia al collegio sindacale
2409 Denunzia al tribunale
§ 4. Del controllo contabile
2409-bis Controllo contabile
2409-ter Funzioni di controllo contabile
2409-quater Conferimento e revoca dellincarico
2409-quinquies Cause di ineleggibilità e di decadenza
2409-sexies Responsabilità
2409-septies Scambio di informazioni§ 5. Del sistema dualistico
2409-opties Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza
2409-novies Consiglio di gestione
2409-decies Azione sociale di responsabilità
2409-undecies Norme applicabili
2409-duondecies Consiglio di sorveglianza
2409-terdecies Competenza del consiglio di sorveglianza
2409-quaterdecies Norme applicabili
2409-quinquiesdecies Controllo contabile
§ 6. Del sistema monistico
2409-sexiesdecies Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno
2409-septiesdecies Consiglio di amministrazione
2409-octiesdecies Comitato per il controllo sulla gestione
2409-noviesdecies Norme applicabili e controllo contabileSez. VII. Delle obbligazioni
2410 Emissione
2411 Diritti degli obbligazionisti
2412 Limiti allemissione
2413 Riduzione del capitale
2414 Contenuto delle obbligazioni
2414-bis Costituzione delle garanzie
2415 Assemblea degli obbligazionisti
2416 Impugnazione delle deliberazioni dellassemblea
2417 Rappresentante comune
2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune
2419 Azione individuale degli obbligazionisti
2420 Sorteggio delle obbligazione
2420-bis Obbligazioni convertibili in azioni
2420-ter Delega agli amministratoriSez. VIII. Dei libri sociali
2421 Libri sociali obbligatori
2422 Diritto dispezione dei libri socialiSez. IX. Del bilancio
2423 Redazione del bilancio
2423-bis Principi di redazione del bilancio
2423-ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
2424 Contenuto dello stato patrimoniale
2424-bis Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale
2425 Contenuto del conto economico
2425-bis Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri
2426 Criteri di valutazioni
2427 Contenuto della nota integrativa
2428 Relazione sulla gestione
2429 Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
2430 Riserva legale
2431 Sopraprezzo delle azioni
2432 Partecipazione agli utili
2433 Distribuzione degli utili ai soci
2433-bis Acconti sui dividendi
2434 Azione di responsabilità
2434-bis Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio
2435 Pubblicazione del bilancio e dellelenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni
2435-bis Bilancio in forma abbreviataSez. X. Delle modificazioni dellatto costitutivo
2436 Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
2437 Diritto di recesso
2437-bis Termini e modalità di esercizio
2437-ter Criteri di determinazione del valore delle azioni
2437-quater Procedimento di liquidazione
2437-quinquies Disposizioni speciali per le società con azioni quotate sui mercati regolamentati
2437- sexies Azioni riscattabili
2438 Aumento di capitale
2439 Sottoscrizione e versamenti
2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti
2441 Diritto di opzione
2442 Passaggio di riserve a capitale
2443 Delega agli amministratori
2444 Iscrizione nel registro delle imprese
2445 Riduzione del capitale sociale
2446 Riduzione del capitale per perdite
2447 Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legaleSez. XI. Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
2447-bis Patrimoni destinati ad uno specifico affare
2447-ter Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato
2447-quater Pubblicità ed effetti della costituzione del patrimonio destinato
2447-quinquies Diritti dei creditori
2447-sexies Libri obbligatori e altre scritture contabili
2447-septies Bilancio
2447-octies Assemblee speciali
2447-novies Rendiconto finale
2447-decies Finanziamento destinato ad uno specifico affareSez. XII.
2448 Effetti della pubblicazione nel registro delle impreseSez. XIII. Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
2449 Società con partecipazione della Stato o di enti pubblici
2450 Amministratori e sindaci nominati dalla Stato o da enti pubbliciSez. XIV. Delle società di interesse nazionale
2451 Norme applicabili
CAPO VI. DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
2452 Responsabilità e partecipazioni
2453 Denominazione sociale
2454 Norme applicabili
2455 Soci accomandatari
2456 Revoca degli amministratori
2457 Sostituzione degli amministratori
2458 Cessazione dallufficio di tutti i soci amministratori
2459 Sindaci e azione di responsabilità
2460 Modificazioni dellatto costitutivo
2461 Responsabilità degli accomandatari verso i terzi
CAPO VII. DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Sez. I. Disposizioni generali
2462 Responsabilità
2463 CostituzioneSez. II. Dei conferimenti e delle quote
2464 Conferimenti
2465 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
2466 Mancata esecuzione dei conferimenti
2467 Finanziamenti dei soci
2468 Quote di partecipazione
2469 Trasferimento delle partecipazioni
2470 Efficacia e pubblicità
2471 Espropriazione della partecipazione
2472 Responsabilità dellalienante per i versamenti ancora dovuti
2473 Recesso del socio
2473-bis Esclusione del socio
2474 Operazioni sulle proprie partecipazioniSez. III. Dellamministrazione della società e dei controlli
2475 Amministrazione della società
2475-bis Rappresentanza della società
2475-ter Conflitto di interessi
2476 Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
2477 Controllo legale dei conti
2478 Libri sociali obbligatori
2478-bis Bilancio e distribuzione degli utili ai sociSez. IV. Delle decisioni dei soci
2479 Decisioni dei soci
2479-bis Assemblea dei soci
2479-ter Invalidità delle decisioni dei sociSez. V. Delle modificazioni dellatto costitutivo
2480 Modificazioni dellatto costitutivo
2481 Aumento del capitale
2481-bis Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
2481-ter Passaggio di riserve a capitale
2482 Riduzione del capitale sociale
2482-bis Riduzione del capitale per perdite
2482-ter Riduzione del capitale al disotto del minimo legale
2482-quater Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci
2483 Emissione di titoli di debito
CAPO VIII. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
2484. Cause di scioglimento
2485 Obblighi degli amministratori
2486 Poteri degli amministratori
2487 Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione
2487-bis Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti
2487-ter Revoca dello stato di liquidazione
2488 Organi sociali
2489 Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
2490 Bilanci in fase di liquidazione
2491 Poteri e doveri particolari dei liquidatori
2492 Bilancio finale di liquidazione
2493 Approvazione tacita del bilancio
2494 Deposito delle somme non riscosse
2495 Cancellazione della società
2496 Deposito dei libri sociali
CAPO IX. DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ
2497 Responsabilità
2497-bis Pubblicità
2497-ter Motivazione delle decisioni
2497-quater Diritto di recesso
2497-quinquies Finanziamenti nellattività di direzione e coordinamento
2497-sexies Presunzioni
CAPO X. DELLA TRASFORMAZIONE, DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE
Sez. I. Della trasformazione
2498 Continuità dei rapporti giuridici
2499 Limiti alla trasformazione
2500 Contenuto, pubblicità ed efficacia dellatto di trasformazione
2500-bis Invalidità della trasformazione
2500-ter Trasformazione di società di persone
2500-quater Assegnazione di azioni o quote
2500-quinquies Responsabilità dei soci
2500-sexies Trasformazione di società di capitali
2500-septies Trasformazione eterogenea da società di capitali
2500-octies Trasformazione eterogenea in società di capitali
2500-novies Opposizione dei creditoriSez. II. Della fusione delle società
2501 Forme di fusione
2501-bis Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
2501-ter Progetto di fusione
2501-quater Situazione patrimoniale
2501-quinquies Relazione dellorgano amministrativo
2501-sexies Relazione degli esperti
2501-septies Deposito di atti
2502 Decisione in ordine alla fusione
2502-bis Deposito e iscrizione della decisione di fusione
2503 Opposizione dei creditori
2503-bis Obbligazioni
2504 Atto di fusione
2504-bis Effetti della fusione
2504-ter Divieto di assegnazione di azioni o quote
2504-quater Invalidità della fusione
2505 Incorporazione di società interamente possedute
2505-bis Incorporazione di società possedute al novanta per cento
2505-ter Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle impreseSez. III. Della scissione delle società
2506 Forme di scissione
2506-bis Progetto di scissione
2506-ter Norme applicabili
2506-quater Effetti della scissione
CAPO XI. DELLE SOCIETÀ COSTITUITE ALLESTERO
2507 Rapporti con il diritto comunitario
2508 Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato
2509 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali
2509-bis Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità
2510 Società con prevalenti interessi stranieri
TITOLO VI
DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVESez. I. Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente
2511. Società cooperative
2512. Cooperativa a mutualità prevalente
2513. Criteri per la definizione della prevalenza
2514. Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente
2515. Denominazione sociale
2516. Rapporti con i soci
2517. Enti mutualistici
2518. Responsabilità per le obbligazioni sociali
2519. Norme applicabili
2520. Leggi specialiSez. II. Costituzione
2521. Atto costitutivo
2522. Numero dei soci
2523. Deposito dellatto costitutivo e iscrizione della società
2524. Variabilità del capitaleSez. III. Delle quote e delle azioni
2525. Quote e azioni
2526. Soci finanziatori e sottoscrittori di titoli di debito
2527. Requisiti dei soci
2528. Procedura di ammissione e carattere aperto della società
2529. Acquisto delle proprie quote o azioni
2530. Trasferibilità della quota o delle azioni
2531. Mancato pagamento delle quote o delle azioni
2532. Recesso del socio
2533. Esclusione del socio
2534. Morte del socio
2535. Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente
2536. Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi
2537. Creditore particolare del socioSez. IV. Degli organi sociali
2538. Assemblea
2539. Rappresentanza nellassemblea
2540. Assemblee separate
2541. Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari
2542. Consiglio di amministrazione
2543. Organo di controllo
2544. Sistemi di amministrazione
2545. Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa
2545-bis. Diritti dei soci
2545-ter. Riserve indivisibili
2545-quater. Riserve legali, statutarie e volontarie
2545-quinquies. Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori
2545-sexies. Ristorni
2545-septies. Gruppo cooperativo pariteticoSez. V. Delle modificazioni dellatto costitutivo
2545-octies. Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente
2545-novies. Modificazioni dellatto costitutivo
2545-decies. Trasformazione
2545-undecies. Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione
2545-duodecies. Scioglimento
2545-terdecies. InsolvenzaSez VI. Dei controlli
2545-quaterdecies. Controllo sulle società cooperative
2545-quinquiesdecies. Controllo giudiziario
2545-sexiesdecies. Gestione commissariale
2545-septiesdecies. Scioglimento per atto dellautorità
2545-octiesdecies. Sostituzione dei liquidatori
NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
Per una più agevole lettura, le norme modificate del codice civile sono riportate qui di seguito su sfondo crema.
Art. 1
(Modifica della disciplina riguardante le società per azioni)1. Il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
«CAPO V
SOCIETÀ PER AZIONISezione I. Disposizioni generali
2325. Responsabilità
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dallarticolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dallarticolo 2362.2325-bis. Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
Ai fini dellapplicazione del presente capo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.2326. Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere lindicazione di società per azioni.2327. Ammontare minimo del capitale
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro.2328. Atto costitutivo
La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.
Latto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) lattività che costituisce loggetto sociale;
4) lammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
5) il numero e leventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di loro emissione e circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
12) limporto globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dellatto costitutivo. In caso di contrasto tra le norme dellatto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.2329. Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione della società è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.2330. Deposito dellatto costitutivo e iscrizione della società
Il notaio che ha ricevuto latto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso lufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dallarticolo 2329.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società.
Liscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dellatto costitutivo. Lufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica larticolo 2299.2331. Effetti delliscrizione
Con liscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima delliscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nellatto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento delloperazione.
Qualora successivamente alliscrizione la società abbia approvato unoperazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dellarticolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano lavvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dellatto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3 dellarticolo 2329 liscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e latto costitutivo perde efficacia.
Prima delliscrizione nel registro è vietata lemissione delle azioni ed esse, salvo lofferta pubblica di sottoscrizione ai sensi dellarticolo 2333, non possono costituire oggetto di una sollecitazione allinvestimento.2332. Nullità della società
Avvenuta liscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancata stipulazione dellatto costitutivo nella forma dellatto pubblico;
2) illiceità delloggetto sociale;
3) mancanza nellatto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o lammontare del capitale sociale o loggetto sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica lefficacia degli atti compiuti in nome della società dopo liscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dallobbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.Sezione II. Della costituzione per pubblica sottoscrizione
2333. Programma e sottoscrizione delle azioni
La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi loggetto e il capitale, le principali disposizioni dellatto costitutivo e dello statuto, leventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato latto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Latto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.2334. Versamenti e convocazione dellassemblea dei sottoscrittori
Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal secondo comma dellarticolo 2342.
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dallobbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di questultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare lassemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per lassemblea, con lindicazione delle materie da trattare.2335. Assemblea dei sottoscrittori
Lassemblea dei sottoscrittori:
1) accerta lesistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;
2) delibera sul contenuto dellatto costitutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile.
Lassemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.2336. Stipulazione e deposito dellatto costitutivo
Eseguito quanto è prescritto nellarticolo precedente, gli intervenuti allassemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano latto costitutivo, che deve essere depositato per liscrizione nel registro delle imprese a norma dellarticolo 2330.Sezione III. Dei promotori e dei soci fondatori
2337. Promotori
Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dellarticolo 2333.2338. Obbligazioni dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempreché siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dallassemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.2339. Responsabilità dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:
1) per lintegrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;
2) per lesistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nellarticolo 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.2340. Limiti dei benefici riservati ai promotori
I promotori possono riservarsi nellatto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.2341. Soci fondatori
La disposizione del primo comma dellarticolo precedente si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano latto costitutivo.Sezione III-bis. Dei patti parasociali
2341-bis. Patti parasociali
I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
a) hanno per oggetto lesercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di quelle delle loro controllanti;
c) hanno per oggetto o per effetto lesercizio anche congiunto di uninfluenza dominante su tali società,
non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle clausole accessorie di accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti allaccordo.2341-ter. Pubblicità dei patti parasociali
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso lufficio del registro delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente, i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante sono impugnabili a norma dellarticolo 2377.Sezione IV. Dei conferimenti
2342. Conferimenti
Se nellatto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dellatto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazione di opera o di servizi.2343. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, lattestazione del valore a ciascuno di essi attribuito e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata allatto costitutivo.
Lesperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dellarticolo 64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società. Latto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dellarticolo 2346, che per effetto dellannullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.2343-bis. Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori
Lacquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dallassemblea ordinaria.
Lalienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la societò contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché lattestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono lassemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dallautorizzazione il verbale dellassemblea, corredato dalla relazione dellesperto designato dal presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso lufficio del registro delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nellambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo dellautorità giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e lalienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.2344. Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per lesecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro lesercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.2345. Prestazioni accessorie
Oltre lobbligo dei conferimenti, latto costitutivo può stabilire lobbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso lobbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.
Se non è diversamente disposto dallatto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.Sezione V. Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
2346. Emissione delle azioni
La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere lemissione dei relativi titoli o prevedere lutilizzazione di diverse tecniche rappresentative.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Latto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore allammontare globale del capitale sociale.
Resta salva la possibilità che la società, a seguito dellapporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti di partecipazione, escluso il voto nellassemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.2347. Indivisibilità delle azioni
Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di unazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dellazione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.2348. Categorie di azioni
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.2349. Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro
Se lo statuto lo prevede, lassemblea straordinaria può deliberare lassegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate mediante lemissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.
Lassemblea straordinaria può altresì deliberare lassegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti di partecipazione, escluso il voto nellassemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.2350. Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui allarticolo 2447-bis, la società può emettere azioni fornite di diritti correlati ai risultati dellattività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché leventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori di tali azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.2351. Diritto di voto
Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specialmente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dellorgano cui partecipano.2352. Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni
Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o allusufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per lesercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrono di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dellarticolo 2442, il pegno, lusufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; il mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, lusufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dellusufrutto.
Se lusufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dellarticolo 2347.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o allusufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.2353. Azioni di godimento
Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nellassemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari allinteresse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.2354. Titoli azionari
I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente.
Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1) la denominazione e la sede della società;
2) la data dellatto costitutivo e della sua iscrizione e lufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta:
3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché lammontare del capitale sociale;
4) lammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dellemissione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.2355. Circolazione delle azioni
Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari si applica il primo comma dellarticolo 2470.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il trasferimento non ha efficacia nei confronti della società fino a che non ne sia fatta annotazione nel libro dei soci. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere lannotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali.
Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dellarticolo 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dellarticolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applicano il secondo e terzo periodo del terzo comma, intendendosi la girata sostituita dalla scritturazione sul conto.2355-bis. Limiti alla circolazione delle azioni
Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni illoro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società, vietarne il trasferimento.
Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dellalienante. Il corrispettivo dellacquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dallarticolo 2437-ter.
La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni.
Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.2356. Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per lammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dallannotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dellazione sia rimasta infruttuosa.2357. Acquisto delle proprie azioni
La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dallultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
Lacquisto deve essere autorizzato dallassemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale lautorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dallassemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora lassemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dallarticolo 2446, secondo comma .
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.2357-bis. Casi speciali di acquisto delle proprie azioni
Le limitazioni contenute nellarticolo 2357 non si applicano quando lacquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dellassemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per leccedenza il penultimo comma dellarticolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire lalienazione è di tre anni.2357-ter. Disciplina delle proprie azioni
Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dellassemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dellarticolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.
Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; lassemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dellarticolo 2357, autorizzare lesercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dellassemblea.
Una riserva indisponibile pari allimporto delle azioni proprie iscritto allattivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.2357-quater. Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di questultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.2358. Altre operazioni sulle proprie azioni
La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per lacquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire lacquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dallultimo bilancio regolarmente approvato.2359. Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui unaltra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nellassemblea ordinaria;
2) le società in cui unaltra società dispone di voti sufficienti per esercitare uninfluenza dominante nellassemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di unaltra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dellapplicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali unaltra società esercita uninfluenza notevole. Linfluenza si presume quando nellassemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.2359-bis. Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate
La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dallultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
Lacquisto deve essere autorizzato dallassemblea a norma del secondo comma dellarticolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari allimporto delle azioni o quote della società controllante iscritto allattivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.
La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.2359-ter. Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante
Le azioni o quote acquistate in violazione dellarticolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dallassemblea entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dallarticolo 2437. Qualora lassemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dallarticolo 2446, secondo comma.2359-quater. Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante
Le limitazioni dellarticolo 2359-bis non si applicano quando lacquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dellarticolo 2357-bis.
Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dellarticolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dallassemblea, entro tre anni dallacquisto. Si applica il secondo comma dellarticolo 2359-ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dellarticolo 2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere allannullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dallarticolo 2437. Qualora lassemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dallarticolo 2446, secondo comma.2359-quinquies. Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante
La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.2360. Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni
È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.2361. Partecipazioni
Lassunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per loggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato loggetto sociale determinato dallo statuto.
Lassunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dallassemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.2362. Unico azionista
Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dellunico socio, gli amministratori devono depositare per liscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente lindicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dellunico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per liscrizione nel registro delle imprese.
Lunico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dalliscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.
I contratti della società con lunico socio o le operazioni a favore dellunico socio non sono opponibili ai creditori della società se non sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o non risultano da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.Sezione VI. Dellassemblea
2363. Luogo di convocazione dellassemblea
Lassemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.
Lassemblea è ordinaria o straordinaria.2364. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, lassemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallatto costitutivo;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dellassemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
6) approva leventuale regolamento dei lavori assembleari.
Lassemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta lanno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dellesercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alloggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dallarticolo 2428 le ragioni della dilazione.2364-bis. Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza
Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l assemblea ordinaria:
1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
4) delibera sulla distribuzione degli utili.
Si applica il secondo comma dellarticolo 2364.2365. Assemblea straordinaria
Lassemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dellorgano amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dallarticolo 2505-bis, listituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso larticolo 2436.2366. Formalità per la convocazione
Lassemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente lindicazione del giorno, dellora e del luogo delladunanza e lelenco delle materie da trattare.
Lavviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per lassemblea.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dellavvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dellassemblea.
In mancanza delle formalità suddette, lassemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato lintero capitale sociale e partecipa allassemblra la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.2367. Convocazione su richiesta di soci
Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo lassemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza, non provvedono, il presidente del tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dellassemblea, designando la persona che deve presiederla.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali lassemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.2368. Costituzione dellassemblea e validità delle deliberazioni
Lassemblea ordinaria è regolarmente costituita con lintervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nellassemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.
Lassemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio lassemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dellassemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per lapprovazione della deliberazione.2369. Seconda convocazione e convocazioni successive
Se i soci partecipanti allassemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dallarticolo precedente, lassemblea deve essere nuovamente convocata.
Nellavviso di convocazione dellassemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nellavviso, lassemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dellarticolo 2366 è ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione lassemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e lassemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per lapprovazione del bilancio.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento delloggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale allestero e lemissione di azioni privilegiate.
Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dellassemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio lassemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto non richieda una quota di capitale più elevata.2370. Diritto dintervento allassemblea ed esercizio del voto
Possono intervenire allassemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nellavviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che lassemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni e, nei casi previsti dal settimo ed ottavo comma dellarticolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione allintermediario che tiene i relativi conti.
Se le azioni sono nominative, la società provvede alliscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato allassemblea o che hanno effettuato il deposito di cui al comma precedente..
Lo statuto può consentire lintervento allassemblea mediante mezzi di telecomunicazione o lespressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto allassemblea.2371. Presidenza dellassemblea
Lassemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dellassemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta lidentità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
Lassistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dellassemblea è redatto da un notaio.2372. Rappresentanza nellassemblea
Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nellassemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questo può soltanto delegare un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.2373. Conflitto dinteressi
La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dellarticolo 2377 qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.2374. Rinvio dellassemblea
I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nellassemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che lassemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.2375. Verbale delle deliberazioni dellassemblea
Le deliberazioni dellassemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dellassemblea e, anche in allegato, lidentità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, lidentificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti allordine del giorno.
Il verbale dellassemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.2376. Assemblee speciali
Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dellassemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dallassemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.2377. Annullabilità delle deliberazioni
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dai sindaci.
Limpugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, luno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per limpugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.
I soci che non riuniscono la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre limpugnativa hanno diritto al risarcimento del danno ad essi direttamente derivato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.
La deliberazione non può essere annullata:
1) per la mancanza di legittimazione alla partecipazione allassemblea, a meno che senza la partecipazione delle persone non legittimate lassemblea non sarebbe stata regolarmente costituita a norma degli articoli 2368 e 2369;
2) per linvalidità di singoli voti o per il loro indebito computo, a meno che, senza tali voti, non risulti raggiunta la necessaria maggioranza;
3) per lincompletezza o linesattezza del verbale, a meno che non impediscano laccertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.
Limpugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dalliscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso lufficio del registro delle imprese, entro tre mesi dalla data di questo.
Lannullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
Lannullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite e sul risarcimento delleventuale danno.2378. Procedimento dimpugnazione
Limpugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dellimpugnazione del numero delle azioni previsto dal secondo comma dellarticolo 2377. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dellesecuzione della deliberazione, non può pronunciare lannullamento e provvede sul risarcimento delleventuale danno, ove richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, limpugnante può chiedere la sospensione dellesecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sullistanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, delludienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dellesecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per leventuale risarcimento dei danni. Alludienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente ludienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del terzo comma dellarticolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del seguente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel quinto comma dellarticolo 2377.2379. Nullità delle deliberazioni
Nei casi di mancata convocazione dellassemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità delloggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dellassemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano loggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
Nei casi previsti dal precedente comma linvalidità può essere rilevata dufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso dirregolarità dellavviso, se questo proviene da un componente dellorgano di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dellassemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il dispositivo deliberato ed è sottoscritto dal presidente dellassemblea, o dal presidente del consiglio damministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il sesto e settimo comma dellarticolo 2377.2379-bis. Sanatoria della nullità
Limpugnativa della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dellassemblea.
Linvalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dellassemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, ma sono salvi i diritti dei terzi.2379-ter. Invalidità dellaumento o della riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni
Nei casi previsti dallarticolo 2379 limpugnativa dellaumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dellarticolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalliscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, tre mesi dallapprovazione del bilancio dellesercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio linvalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dellarticolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese lattestazione che laumento è stato eseguito; linvalidità della riduzione del capitale ai sensi dellarticolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.Sezione VI-bis. Dellamministrazione e del controllo
§ 1. Disposizioni generali
2380. Sistemi di amministrazione e di controllo
Se lo statuto non dispone diversamente, lamministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi §§ 2, 3 e 4.
Lo statuto può adottare per lamministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al § 5 oppure quello di cui al § 6; salvo che la deliberazione non disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dellassemblea convocata per lapprovazione del bilancio relativo allesercizio successivo.
Salvo che non sia diversamente disposto, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione§ 2. Degli amministratori
2380-bis. Amministrazione della società
Gli amministratori hanno lesclusiva responsabilità della gestione dellimpresa e compiono tutte le operazioni necessarie per lattuazione delloggetto sociale.
Lamministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando lamministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta allassemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dallassemblea.2381. Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati
Lo statuto determina i poteri e i compiti del presidente del consiglio di amministrazione.
Se lo statuto o lassemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta ladeguatezza dellassetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.
Gli organi delegati curano che lassetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dellimpresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, linterdetto, linabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa linterdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o lincapacità ad esercitare uffici direttivi.2383. Nomina e revoca degli amministratori
La nomina degli amministratori spetta allassemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nellatto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dellassemblea convocata per lapprovazione del bilancio relativo allultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dallassemblea in qualunque tempo, anche se nominati nellatto costitutivo, salvo il diritto dellamministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne liscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo ladempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.2384. Poteri di rappresentanza
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.2385. Cessazione degli amministratori
Lamministratore che rinunzia allufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio damministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito allaccettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dallufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.2386. Sostituzione degli amministratori
Se nel corso dellesercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita dagli amministratori nominati dallassemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dallassemblea, quelli rimasti in carica devono convocare lassemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dellassemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica allatto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi lintero consiglio, lassemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata durgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere lapplicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare lamministratore unico o tutti gli amministratori, lassemblea per la nomina dellamministratore o dellintero consiglio deve essere convocata durgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.2387. Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
Lo statuto può subordinare lassunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso larticolo 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione allesercizio di particolari attività.2388. Validità delle deliberazioni del consiglio
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile larticolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.2389. Compensi degli amministratori
I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti allatto della nomina o dallassemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dallattribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, lassemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.2390. Divieto di concorrenza
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare unattività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dellassemblea.
Per linosservanza di tale divieto lamministratore può essere revocato dallufficio e risponde dei danni.2391. Conflitto dinteressi
Lamministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, lorigine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere loperazione, investendo della stessa lorgano collegiale.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società delloperazione.
Le deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dellamministratore interessato o nel caso in cui non sia stato osservato quanto disposto nel primo comma del presente articolo, qualora possano recare danno alla società, entro novanta giorni dalla loro data possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
Lamministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
Lamministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nellesercizio del suo incarico.2392. Responsabilità verso la società
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richieste dalla natura dellincarico, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dallinosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dellarticolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.2393. Azione sociale di responsabilità
Lazione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dellassemblea, anche se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nellelenco delle materia da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dellesercizio cui si riferisce il bilancio.
Lazione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dellamministratore dalla carica.
La deliberazione dellazione di responsabilità importa la revoca dallufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso lassemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
La società può rinunziare allesercizio dellazione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dellassemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale.2393-bis. Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci
Lazione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, un ventesimo del capitale sociale, o la minore misura prevista nello statuto.
La società deve essere chiamata in giudizio e latto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere lazione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per lesercizio dellazione e per il compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nellaccertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare allazione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o la transazione deve andare a vantaggio della società.
Si applica allazione prevista dal presente articolo lultimo comma dellarticolo precedente.2394. Responsabilità verso i creditori sociali
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per linosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dellintegrità del patrimonio sociale.
Lazione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia allazione da parte della società non impedisce lesercizio dellazione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con lazione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.2394-bis. Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.2395. Azione individuale del socio e del terzo
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
Lazione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dellatto che ha pregiudicato il socio o il terzo.2396. Direttori generali
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dallassemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.§ 3. Del collegio sindacale
2397. Composizione del collegio
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.2398. Presidenza del collegio
Il presidente del collegio sindacale è nominato dallassemblea.2399. Cause dineleggibilità e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dallufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dallarticolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione dopera retribuita o da altri rapporti di natura finanziaria o personale che ne compromettano lindipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dallufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.2400. Nomina e cessazione dallufficio
I sindaci sono nominati per la prima volta nellatto costitutivo e successivamente dallassemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2458 e 2459. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dellassemblea convocata per lapprovazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito linteressato.
La nomina dei sindaci, con lindicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dallufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.2401. Sostituzione
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dellarticolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per lintegrazione del collegio, nel rispetto dellarticolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata lassemblea perché provveda allintegrazione del collegio medesimo.2402. Retribuzione
La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea allatto della nomina per lintero periodo di durata del loro ufficio.2403. Doveri del collegio sindacale
Il collegio sindacale vigila sullosservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulladeguatezza dellassetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dallarticolo 2409-bis, terzo comma.2403-bis. Poteri del collegio sindacale
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sullandamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed allandamento generale dellattività sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dallarticolo 2421, primo comma, n. 5.
Nellespletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dallarticolo 2399.
Lorgano amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci laccesso a informazioni riservate.2404. Riunioni e deliberazioni del collegio
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dallufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dallarticolo 2421, primo comma, n. 5 e sottoscritto dagli intervenuti.
Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.2405. Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio damministrazione o del comitato esecutivo, decadono automaticamente dallufficio.2406. Omissioni degli amministratori
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare lassemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare lassemblea qualora nellespletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.2407. Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dellincarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Allazione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.2408. Denunzia al collegio sindacale
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione allassemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte allassemblea..2409. Denunzia al tribunale
Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato alla società.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare lispezione dellamministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina lispezione se lassemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare lassemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
Lamministratore giudiziario può proporre lazione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.
Prima della scadenza del suo incarico lamministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede lassemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale o del comitato per il controllo della gestione, oppure, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per lispezione sono a carico della società.§ 4. Del controllo contabile
2409-bis. Controllo contabile
Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina sullo svolgimento dellattività di revisione ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.2409-ter. Funzioni di controllo contabile
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:
a) verifica, nel corso dellesercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dellarticolo 2429.
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta lattività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dellarticolo 2421, terzo comma.2409-quater. Conferimento e revoca dellincarico
Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dellarticolo 2328, lincarico del controllo contabile è conferito dallassemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per lintera durata dellincarico.
Lincarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dellassemblea convocata per lapprovazione del bilancio relativo al terzo esercizio dellincarico.
Lincarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito linteressato.2409-quinquies. Cause di ineleggibilità e di decadenza
Salvo quanto disposto dallarticolo 2409-bis, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dallufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dallarticolo 2399, primo comma.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.
Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.2409-sexies. Responsabilità
I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dellarticolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dallinadempimento ai loro doveri.
Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.
Lazione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dellincarico.2409-septies. Scambio di informazioni
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per lespletamento dei rispettivi compiti.§ 5. Del sistema dualistico
2409-octies. Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza
Lo statuto può prevedere che lamministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti.2409-novies. Consiglio di gestione
Il consiglio di gestione ha lesclusiva responsabilità della gestione dellimpresa e compie tutte le operazioni necessarie per lattuazione delloggetto sociale..
È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nellatto costitutivo e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dellassemblea convocata per lapprovazione del bilancio relativo allultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nellatto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
Se nel corso dellesercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.2409-decies. Azione sociale di responsabilità
Lazione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis.
Lazione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dallufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.
Lazione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione dellamministratore dalla carica.
Il consiglio di sorveglianza può rinunziare allesercizio dellazione di responsabilità e può transigerla, purché la rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza.
La rinuncia allazione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce lesercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.2409-undecies. Norme applicabili
Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, da 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2387, 23888, 2389, 2390, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395 e 2409, intendendosi le parole consiglio di amministrazione e collegio sindacale sostituite rispettivamente da consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza.
Si applica ai componenti del consiglio di gestione larticolo 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assunte in sua violazione spetta anche ai componenti del consiglio di sorveglianza.2409-duodecies. Consiglio di sorveglianza
Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre. Devono inoltre essere nominati almeno due supplenti.
Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nellatto costitutivo e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta allassemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dellassemblea convocata per lapprovazione del bilancio del terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.
Almeno un componente effettivo e uno supplente del consiglio di sorveglianza devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
Salvo diversa disposizione dello statuto, i componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione allesercizio di particolari attività, può subordinare lassunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
Se nel corso dellesercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, lassemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dallassemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti componenti del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dallufficio, i componenti del consiglio di gestione. Si applica larticolo 2399, intendendosi la parola sindaci sostituita dalle seguenti componenti del consiglio di sorveglianza.2409-terdecies. Competenza del consiglio di sorveglianza
Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui allarticolo 2403, primo comma;
d) promuove lesercizio dellazione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui allarticolo 2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta allanno allassemblea sullattività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.2409-quaterdecies. Norme applicabili
Al consiglio di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, secondo e terzo comma, 2401, 2402, 2403-bis, 2404, 2405, comma primo, e 2406, 2407, 2408, 2409 e 2409-septies, intendendosi le parole collegio sindacale e sindaco sostituite, rispettivamente, da consiglio di sorveglianza e da componenti del consiglio di sorveglianza e le parole consiglio di amministrazione e amministratori sostituite, rispettivamente, da consiglio di gestione e componente del consiglio di gestione.
Si applica al consiglio di sorveglianza, in quanto compatibile, larticolo 2388, intendendosi le parole consiglio di amministrazione e amministratore sostituite, rispettivamente, da consiglio di sorveglianza e componente del consiglio di sorveglianza, e le parole collegio sindacale da consiglio di sorveglianza.2409-quinquiesdecies. Controllo contabile
Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili, intendendosi le patole consiglio di amministrazione e amministratori sostituite, rispettivamente, da consiglio di gestione e componente del consiglio di gestione e le parole assemblea e collegio sindacale sostituite da consiglio di sorveglianza, ed intendendosi altresì che nei casi previsti dallarticolo 2409-quater, primo e terzo comma, va eliminato il riferimento al parere del collegio sindacale.§ 6. Del sistema monistico
2409-sexiesdecies. Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno
Lo statuto può prevedere che lamministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.2409-septiesdecies. Consiglio di amministrazione
Lamministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione.
Almeno la metà dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dallarticolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.2409-octiesdecies. Comitato per il controllo sulla gestione
Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.
Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui allarticolo 2409-septiedecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche.
Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
In caso di morte, rinunzia o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dellarticolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.
Il comitato per il controllo sulla gestione:
a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
b) adempie ai doveri di cui allarticolo 2403, primo comma.
Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.2409-noviesdecies. Norme applicabili e controllo contabile
Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2380-bis , 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396, e 2409, intendendosi le parole collegio sindacale e sindaco sostituite, rispettivamente, da comitato per il controllo interno sulla gestione e componente del comitato per il controllo sulla gestione.
Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, in quanto compatibili, intendendosi le parole collegio sindacale e sindaco sostituite, rispettivamente, da da comitato per il controllo sulla gestione e componente del comitato di controllo sulla gestione.SEZIONE VII. Delle obbligazioni e dei titoli di debito
2410. Emissione
Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, lemissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dellarticolo 2436.2411. Diritti degli obbligazionisti
Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.
I tempi e lentità del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi allandamento economico della società.2412. Limiti allemissione
La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dallultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al precedente comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società.
Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, lemissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
Il primo e il secondo comma non si applicano allemissione di obbligazioni effettuata da società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate alla quotazione sui medesimi mercati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano leconomia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dellautorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con losservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.2413. Riduzione del capitale
Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dellarticolo 2412, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto allammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dellarticolo medesimo non risulta più rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinché lammontare del capitale sociale e delle riserve non eguagli lammontare delle obbligazioni in circolazione.2414. Contenuto delle obbligazioni
I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, loggetto e la sede della società, con lindicazione dellufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dellemissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
4) lammontare complessivo dei titoli emessi, il valore nominale di ciascuno, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso;
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.2414-bis. Costituzione delle garanzie
La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.2415. Assemblea degli obbligazionisti
Lassemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti dinteresse comune degli obbligazionisti.
Lassemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano allassemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative allassemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sulloggetto indicato nel primo comma, n. 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.
Allassemblea degli obbligazioni possono assistere gli amministratori ed i sindaci.2416. Impugnazione delle deliberazioni dellassemblea
Le deliberazioni prese dallassemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.
Le deliberazioni sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le quote previste nellarticolo 2377 sintendono riferite allammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
Limpugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.2417. Rappresentante comune
Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate allesercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dallufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nellarticolo 2399.
Se non è nominato dallassemblea a norma dellarticolo 2415, il rappresentante comune è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. Lassemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne liscrizione nel registro delle imprese.2418. Obblighi e poteri del rappresentante comune
Il rappresentante comune deve provvedere allesecuzione delle deliberazioni dellassemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere allassemblea dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nellamministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nellamministrazione straordinaria della società debitrice.2419. Azione individuale degli obbligazionisti
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dellassemblea previste dallarticolo 2415.2420. Sorteggio delle obbligazioni
Le operazioni per lestrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.2420-bis. Obbligazioni convertibili in azioni
Lassemblea straordinaria può deliberare lemissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare laumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dellarticolo 2346.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono allemissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per liscrizione nel registro delle imprese unattestazione dellaumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dellarticolo 2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso lufficio del registro delle imprese almeno tre mesi prima della convocazione dellassemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dellaumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nellarticolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità della conversione.2420-ter. Delega agli amministratori
Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Si applica il secondo comma dellarticolo 2410.Sezione VIII. Dei libri sociali
2421. Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nellarticolo 2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare lammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dellarticolo 2447-sexies.
I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel n. 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel n. 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dellarticolo 2215.2422. Diritto dispezione dei libri sociali
I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dellarticolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dellarticolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dellarticolo medesimo.Sezione IX. Del bilancio
2423. Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dellesercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, lapplicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne linfluenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.2423-bis. Principi di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dellattività, nonché tenendo conto della funzione economica dellelemento dellattivo o del passivo considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dellesercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dellesercizio, indipendentemente dalla data dellincasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dellesercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio allaltro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne linfluenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico2423-ter. Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nellordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dellimporto corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dellarticolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dellattività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato limporto della voce corrispondente dellesercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative allesercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e ladattamento o limpossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.2424. Contenuto dello stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.
ATTIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
I. Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dellingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II. Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro lesercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri.
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche dal valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I. Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre lesercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4-bis) crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
5) verso altri.
Totale.
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV. Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
PASSIVO:
A) Patrimonio netto:
I. Capitale.
II. Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III. Riserve di rivalutazione.
IV. Riserva legale.
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI. Riserve statutarie.
VII. Altre riserve, distintamente indicate.
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo.
IX. Utile (perdita) dellesercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre lesercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dellaggio su prestiti.
Se un elemento dellattivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti dordine.
È fatto salvo quanto disposto dallarticolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dellarticolo 2447-bis.2424-bis. Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dellarticolo 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dellesercizio sono indeterminati o lammontare o la data di sopravvenienza.
Nella voce trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato deve essere indicato limporto calcolato a norma dellarticolo 2120.
Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dellesercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dellesercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dellesercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dellesercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, lentità dei quali vari in ragione del tempo.2425. Contenuto del conto economico
Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nellattivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nellattivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale (15 + 16 17 + 17-bis).
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti allattivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nellattivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18 19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20 21).
Risultato prima delle imposte (A B + C + D + E);
22) imposte sul reddito dellesercizio, correnti, differite e anticipate;
23) utile (perdite) dellesercizio.2425-bis. Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dellesercizio.2426. Criteri di valutazioni
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3) limmobilizzazione che, alla data della chiusura dellesercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata;
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dallapplicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dallultimo bilancio dellimpresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dallultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dallultimo bilancio dellimpresa controllata o collegata può essere iscritto nellattivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o allavviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dallapplicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dellesercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nellattivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che lammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire lammontare dei costi non ammortizzati;
6) lavviamento può essere iscritto nellattivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.
È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente lavviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per lutilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nellattivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dellesercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e leventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dellesercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dallandamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli primo entrato, primo uscito o ultimo entrato, primo uscito; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dellesercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nellattivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto allattivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.2427. Contenuto della nota integrativa
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi allorigine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nellesercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nellesercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dellesercizio;
3) la composizione delle voci costi di impianto e di ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dellesercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dellattivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
5) lelenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, limporto del patrimonio netto, lutile o la perdita dellultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, lammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dellesercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, lammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono lobbligo per lacquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi e della voce altri fondi dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce altre riserve.
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) lammontare degli oneri finanziari imputati nellesercizio ai valori iscritti nellattivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti dordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) lammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nellarticolo 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nellarticolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando laliquota applicata e le variazioni rispetto allesercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) lammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dellesercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni delliscrizione, lammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) lammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante lesercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con lindicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dellarticolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dellarticolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dallarticolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari allonere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, lonere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile allesercizio, lammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dellesercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti allesercizio.2428. Relazione sulla gestione
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sullandamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con lindicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dellesercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con lindicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dellesercizio;
6) levoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dellesercizio gli amministratori delle società con azioni quotate sui mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sullandamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare lelenco delle sedi secondarie della società.2429. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per lassemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire allassemblea sui risultati dellesercizio sociale e sullattività svolta nelladempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento allesercizio della deroga di cui allarticolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.
Il bilancio, con le copie integrali dellultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dellultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono lassemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dellultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dellultimo bilancio delle medesime.2430. Riserva legale
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.2431. Sovraprezzo delle azioni
Le somme percepite dalla società per lemissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dallarticolo 2430.2432. Partecipazione agli utili
Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.2433. Distribuzione degli utili ai soci
La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dallassemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dallassemblea convocata a norma dellarticolo 2364-bis, secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.2433-bis. Acconti sui dividendi
La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte allalbo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio positivo sul bilancio dellesercizio precedente e la sua approvazione.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dallultimo bilancio approvato risultino perdite relative allesercizio o a esercizi precedenti.
Lammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra limporto degli utili conseguiti dalla chiusura dellesercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile.
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato del controllo contabile debbono restare depositati in copia nella sede della società fino allapprovazione del bilancio dellesercizio in corso. I soci possono prenderne visione.
Ancorché sia successivamente accertata linesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.2434. Azione di responsabilità
Lapprovazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.2434-bis. Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio
Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta lapprovazione del bilancio dellesercizio successivo.
Il bilancio dellesercizio nel corso del quale viene dichiarata linvalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.2435. Pubblicazione del bilancio e dellelenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni
Entro trenta giorni dallapprovazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 sulla gestione e dal verbale di approvazione dellassemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso lufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dallapprovazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per liscrizione nel registro delle imprese lelenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con lindicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. Lelenco deve essere corredato dallindicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dellesercizio precedente.2435-bis. Bilancio in forma abbreviata
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dellattivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante lesercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nellarticolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dellattivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dellattivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dellattivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre lesercizio successivo.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dallarticolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b), B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), d19(c)
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dellarticolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dellarticolo 2427; le indicazioni richieste dal n. 6) dellarticolo 2427 sono riferite allimporto globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dellarticolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.Sezione X. Delle modificazioni dello statuto
2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato ladempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede liscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.
Lufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal secondo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare lassemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato ladempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina liscrizione nel registro delle imprese.
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione.
La deliberazione non produce effetti se non dopo liscrizione.
Dopo ogni modifica dellatto costitutivo deve essere depositato nel registro delle imprese il testo integrale del contratto modificato nella sua redazione aggiornata.2437. Diritto di recesso
Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso allapprovazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola delloggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dellattività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale allestero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) leliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dellazione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso allapprovazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) lintroduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Se la società è costituita a tempo indeterminato il socio può recedere con il preavviso di almeno sei mesi; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.2437-bis. Termini e modalità di esercizio
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dalliscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con lindicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima.2437-ter. Criteri di determinazione del valore delle azioni
Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.
Ai fini di cui al precedente comma gli amministratori fanno riferimento al valore risultante da una situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, che tenga conto della consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali, nonché alleventuale valore di mercato delle azioni. Alla situazione patrimoniale gli amministratori allegano una relazione che illustra i criteri e metodi adottati.
Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dellattivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati, rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.
In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dallesercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dellarticolo 1349.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate su mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dellavviso di convocazione dellassemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
La documentazione di cui al precedente terzo comma è depositata presso la sede della società nei quindici giorni precedenti alla data fissata per lassemblea e deve rimanervi fino alla decorrenza del termine per lesercizio del diritto di recesso; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.2437-quater. Procedimento di liquidazione
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
Lofferta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per lesercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dellofferta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nellacquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, lorgano amministrativo può collocarle presso terzi.
In caso di mancata collocazione ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti, le azioni del recedente vengono rimborsate utilizzando riserve disponibili, anche con lacquisto da parte della società, in deroga ai limiti di legge.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata lassemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dellarticolo 2445; ove lopposizione sia accolta la società si scioglie.2437-quinquies. Disposizioni speciali per le società con azioni quotate sui mercati regolamentati
Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta lesclusione dalla quotazione.2437-sexies. Azioni riscattabili
Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso lapplicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.2438. Aumento di capitale
Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.
In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.2439. Sottoscrizione e versamenti
Salvo quanto previsto nel quarto comma dellarticolo 2342, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, allatto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sovraprezzo, questo deve essere interamente versato allatto della sottoscrizione.
Se laumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nellosservanza di quelli stabiliti dallarticolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.2440. Conferimenti di beni in natura e di crediti
Se laumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.2441. Diritto di opzione
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
Lofferta di opzione deve essere depositata presso lufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società quotate sui mercati regolamentati, per lesercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dellofferta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nellacquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate sui mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita stima della società incaricata della revisione contabile.
Quando linteresse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione.
Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dellesclusione o della limitazione, ovvero, qualora lesclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza ovvero al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per lassemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dellesperto designato dal presidente del tribunale nellipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono lassemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dellandamento delle quotazioni nellultimo semestre.
Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati allesercizio dellattività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese delloperazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne lammontare.
Con deliberazione dellassemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. Lesclusione dellopzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.2442. Passaggio di riserve a capitale
Lassemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.
Laumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.2443. Delega agli amministratori
Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data delliscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche ladozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dellarticolo 2441; in questo caso lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.
La facoltà di cui al precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dellarticolo 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dallarticolo 2436.2444. Iscrizione nel registro delle imprese
Nei trenta giorni dallavvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per liscrizione nel registro delle imprese unattestazione che laumento del capitale è stato eseguito.
Fino a che liscrizione nel registro non sia avvenuta, laumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.2445. Riduzione del capitale sociale
La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dallobbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2357 e 2412.
Lavviso di convocazione dellassemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno delliscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore alliscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo nonostante lopposizione.2446. Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare lassemblea per gli opportuni provvedimenti. Allassemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono lassemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Se entro lesercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, lassemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto, è ammesso reclamo alla corte dappello entro trenta giorni dalliscrizione.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per lassemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso larticolo 2436.2447. Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dallarticolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare lassemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.Sezione XI. Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
2447-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare
La società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dellaffare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del precedente comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società.2447-ter. Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato
La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dellarticolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:
a) laffare al quale è destinato il patrimonio;
b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dellaffare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dellaffare;
e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione allaffare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sullandamento dellaffare, quando la società non è assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.2447-quater Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato
La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dellarticolo 2436.
Nel termine di due mesi dalliscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori alliscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante lopposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.2447-quinquies. Diritti dei creditori
Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo liscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è annotata nei rispettivi registri.
Qualora la deliberazione prevista dallarticolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.2447-sexies. Libri obbligatori e altre scritture contabili
Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dellarticolo 2447-bis, gli amministratori o il consiglio di gestione tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, lammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.2447-septies. Bilancio
I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dellarticolo 2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società.
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato prevede una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, limpegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.2447-octies. Assemblee speciali
Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dellarticolo 2447-ter lassemblea dei possessori delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sullazione di responsabilità nei loro confronti;
2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2420-ter.2447-novies. Rendiconto finale
Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile laffare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dellarticolo 2447-bis, gli amministratori o il consiglio di gestione redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso lufficio del registro delle imprese.
Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro tre mesi dal deposito di cui al comma precedente. Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società.
Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dallarticolo 2447-quinquies.
La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni del presente articolo.2447-decies. Finanziamento destinato ad uno specifico affare
Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dellarticolo 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dellaffare stesso.
Il contratto deve contenere:
a) una descrizione delloperazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
b) il piano finanziario delloperazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;
c) i beni strumentali necessari alla realizzazione delloperazione;
d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine allobbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione delloperazione;
e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sullesecuzione delloperazione;
f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.
I proventi delloperazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:
a) che la copia del contratto sia depositata presso lufficio del registro delle imprese;
b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dellaffare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.
Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, tranne lipotesi di garanzia parziale di cui al comma 2, lett. f).
I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lett. g), sui beni strumentali destinati alla realizzazione delloperazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.
Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione delloperazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui al terzo e quarto comma.
Fuori dallipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.
La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere lindicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.Sezione XII.
2448. Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese
Gli atti per i quali il codice prescrive liscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.Sezione XIII. Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
2449. Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza.
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dallassemblea.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.2450. Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici
Le disposizioni dellarticolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.
Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.Sezione XIV. Delle società di interesse nazionale
2451. Norme applicabili
Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni dinteresse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.».
Art. 2
(Modifica della disciplina riguardante le società in accomandita per azioni)1. Il Capo VI del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
«CAPO VI
DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI2452. Responsabilità e partecipazioni
Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.2453. Denominazione sociale
La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con lindicazione di società in accomandita per azioni.2454. Norme applicabili
Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.2455. Soci accomandatari
Latto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni.2456. Revoca degli amministratori
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dellassemblea straordinaria della società per azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa, lamministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.2457. Sostituzione degli amministratori
Lassemblea con la maggioranza indicata nellarticolo precedente provvede a sostituire lamministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dellaccettazione della nomina.2458. Cessazione dallufficio di tutti i soci amministratori.
In caso di cessazione dallufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Lamministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.2459. Sindaci e azione di responsabilità
I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dellassemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e lesercizio dellazione di responsabilità.2460. Modificazioni dellatto costitutivo
Le modificazioni dellatto costitutivo devono essere approvate dallassemblea con le maggioranze prescritte per lassemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.2461. Responsabilità degli accomandatari verso i terzi
La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dallarticolo 2304.
Il socio accomandatario che cessa dallufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente alliscrizione nel registro delle imprese della cessazione dallufficio.».
Art. 3
(Modifica della disciplina riguardante le società a responsabilità limitata)1. Il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
«CAPO VII
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATASezione I. Disposizioni generali
2462. Responsabilità
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui lintera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dallarticolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dallarticolo 2470.2463. Costituzione
La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
Latto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente lindicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) lattività che costituisce loggetto sociale;
4) lammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai beni e crediti conferiti;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti lamministrazione, la rappresentanza e la ripartizione di competenze tra soci e amministratori;
8) la nomina dei primi amministratori e degli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
9) limporto globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.Sezione II. Dei conferimenti e delle quote
2464. Conferimenti
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore allammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dellattivo suscettibili di valutazione economica.
Se nellatto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dellatto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per lintero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione dopera o di servizi a favore della società. In tal caso, se latto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.2465. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto iscritto nellalbo dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nellapposito albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, lindicazione dei criteri di valutazione adottati e lattestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e delleventuale sopraprezzo, deve essere allegata allatto costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso lacquisto, salvo diversa disposizione dellatto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dellarticolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dellarticolo 2343 ed il quarto e quinto comma dellarticolo 2343-bis.2466. Mancata esecuzione dei conferimenti
Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per lesecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dallultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per lacquisto, se latto costitutivo lo consente, la quota è venduta allincanto.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dellarticolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.2467. Finanziamenti dei soci
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nellanno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma sintendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dellindebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.2468. Quote di partecipazione
Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione allinvestimento.
Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se latto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
La partecipazione di ciascun socio non può in nessun caso essere di ammontare inferiore a un euro.
Resta salva la possibilità che latto costitutivo preveda lattribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti lamministrazione della società o la distribuzione degli utili. Salvo diversa disposizione dellatto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dellarticolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica larticolo 2352 del codice civile.2469. Trasferimento delle partecipazioni
Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dellatto costitutivo.
Qualora latto costitutivo preveda lintrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dellarticolo 2473. In tali casi latto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.2470. Efficacia e pubblicità
Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento delliscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.
Latto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso lufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Liscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dellalienante o dellacquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e lavvenuto deposito.
Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede liscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Quando lintera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dellunico socio, gli amministratori devono depositare per liscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente lindicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dellunico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per liscrizione nel registro delle imprese.
Lunico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti terzo e quarto comma devono essere depositate entro trenta giorni dalliscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.2471. Espropriazione della partecipazione
La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva annotazione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio allannotazione nel libro dei soci.
Lordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.
Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo allincanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dallaggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.2472. Responsabilità dellalienante per i versamenti ancora dovuti
Nel caso di cessione della partecipazione lalienante è obbligato solidalmente con lacquirente, per il periodo di tre anni dalliscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato allalienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.2473. Recesso del socio
Latto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento delloggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede allestero e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione delloggetto della società determinato nellatto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dellarticolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; latto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dellarticolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in questultimo caso si applica larticolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulta possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.2473-bis. Esclusione del socio
Latto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.2474. Operazioni sulle proprie partecipazioni
In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.Sezione III. Dellamministrazione della società e dei controlli
2475. Amministrazione della società
Salvo diversa disposizione dellatto costitutivo, lamministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dellarticolo 2479.
Allatto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dellarticolo 2383.
Quando lamministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Latto costitutivo può tuttavia prevedere che lamministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 del codice civile.
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, latto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza largomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dellarticolo 2481 sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.2475-bis. Rappresentanza della società
Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallatto costitutivo o dallatto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.2475-ter. Conflitto di interessi
I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dallarticolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.2476. Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dallinosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallatto costitutivo per lamministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa o comunque abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano allamministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi allamministrazione.
Lazione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per laccertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dellatto costitutivo, lazione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Lapprovazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.2477. Controllo legale dei conti
Latto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati i limiti previsti dallarticolo 2435 bis del codice civile; in tale caso al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.2478. Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nellarticolo 2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;
2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dellarticolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dellarticolo 2477.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o del revisore.
I contratti della società con lunico socio o le operazioni a favore dellunico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel n. 3 del precedente primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.2478-bis. Bilancio e distribuzione degli utili ai soci
Il bilancio deve essere redatto con losservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dallarticolo 2435-bis.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso lufficio del registro delle imprese, a norma dellarticolo 2435, copia del bilancio approvato e lelenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.Sezione IV. Delle decisioni dei soci
2479. Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dallatto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione:
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) lapprovazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nellatto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dallarticolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dellatto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione delloggetto sociale determinato nellatto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Latto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza largomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nellatto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dellarticolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dellatto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
2479-bis. Assemblea dei soci
Latto costitutivo determina i modi di convocazione dellassemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima delladunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Se latto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dallarticolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dellatto costitutivo lassemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dellarticolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
Lassemblea è presieduta dalla persona indicata nellatto costitutivo o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente dellassemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta lidentità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
In ogni caso la deliberazione sintende adottata quando ad essa partecipa lintero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dellargomento.2479-ter. Invalidità delle decisioni dei soci
Le decisioni dei soci, prese in conformità della legge e dellatto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
Le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dellatto costitutivo e quelle adottate a seguito di irregolare, indebito o erroneo computo della maggioranza possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi lopportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto limpugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei mesi per ladozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascizione indicata nel primo periodo del precedente secondo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano loggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
La sentenza che accoglie limpugnativa prevista dai precedenti commi ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto e settimo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.Sezione V. Delle modificazioni dellatto costitutivo
2480. Modificazioni dellatto costitutivo
Le modificazioni dellatto costitutivo sono deliberate dallassemblea dei soci a norma dellarticolo 2479-bis. Si applica larticolo 2436.2481. Aumento di capitale
Latto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dellarticolo 2436.
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.2481-bis. Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Latto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui allarticolo 2482-ter, che laumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dellarticolo 2473.
La decisione di aumento di capitale prevede leventuale sovrapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che laumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dellaumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Se laumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del terzo comma e dal quinto comma dellarticolo 2464, i sottoscrittori dellaumento di capitale devono, allatto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, lintero sovrapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dellarticolo 2464.
Se laumento di capitale è sottoscritto dallunico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato allatto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dallavvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per liscrizione nel registro delle imprese unattestazione che laumento di capitale è stato eseguito.2481-ter. Passaggio di riserve a capitale
La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.2482. Riduzione del capitale sociale
La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dellarticolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dallobbligo dei versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno delliscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore alliscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato unidonea garanzia, dispone che lesecuzione abbia luogo nonostante lopposizione.2482-bis. Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare lassemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
Allassemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dallarticolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se latto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dellassemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nellassemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.
Se entro lesercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, lassemblea convocata per lapprovazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dellarticolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede mediante decreto che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte dappello entro trenta giorni dalliscrizione.
Si applica lultimo comma dellarticolo 2446.2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dellarticolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare lassemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.2482-quater. Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci
In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.2483. Emissione di titoli di debito
Se latto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso latto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società.
La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.».
Art. 4
(Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento
e la liquidazione delle società di capitali)1. Dopo il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:
«CAPO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI2484. Cause di scioglimento
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento delloggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che lassemblea, alluopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per limpossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dellassemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dellassemblea;
7) per le altre cause previste dallatto costitutivo o dallo statuto.
La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data delliscrizione presso lufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nellipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data delliscrizione della relativa deliberazione.
Quando latto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.2485. Obblighi degli amministratori
Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dellarticolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali ed dai terzi.
Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dellarticolo 2484.2486. Poteri degli amministratori
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui allarticolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dellintegrità e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.2487. Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione
Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dellarticolo 2484 non abbia già provveduto lassemblea e salvo che latto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente allaccertamento della causa di scioglimento, debbono convocare lassemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dellatto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dellazienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dellimpresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il Presidente del tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui lassemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
Lassemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dellatto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dallassemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.2487-bis. Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti
La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta lindicazione trattarsi di società in liquidazione.
Avvenuta liscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo allultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.2487-ter. Revoca dello stato di liquidazione
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dellassemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dellatto costitutivo o dello statuto. Si applica larticolo 2436.
La revoca ha effetto solo dopo due mesi dalliscrizione nel Registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori alliscrizione abbiano fatto opposizione, si applica lultimo comma dellarticolo 2445.
Fuori dalle ipotesi indicate nel comma precedente, i creditori possono, nel termine di due mesi, fare opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o quando la società abbia prestato idonea garanzia, può dichiarare lefficacia della revoca nonostante lopposizione.2488. Organi sociali
Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.2489. Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dellincarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dallinosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.2490. Bilanci in fase di liquidazione
I liquidatori debbono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio desercizio della società, per lapprovazione allassemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dellarticolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni dellarticolo 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare landamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto allultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dellarticolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dellattività di impresa le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata dal dufficio registro delle imprese con gli effetti previsti dallarticolo 2495.2491. Poteri e doveri particolari dei liquidatori
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.2492. Bilancio finale di liquidazione
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dellattivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato presso lufficio del Registro delle imprese.
Nei tre mesi successivi alliscrizione dellavvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.2493. Approvazione tacita del bilancio
Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione sintende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dellattivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve allatto del pagamento dellultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.2494. Deposito delle somme non riscosse
Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dalliscrizione dellavvenuto deposito del bilancio a norma dellarticolo 2492, devono essere depositate presso una banca con lindicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.2495. Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando lestinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso lultima sede della società.2496. Deposito dei libri sociali
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dellattivo o il deposito indicato nellarticolo 2494, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso lufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.».
Art. 5
(Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società)1. Dopo il Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:
«CAPO IX
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ2497. Responsabilità
Chi, esercitando a qualunque titolo attività di direzione e coordinamento di società, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale di queste, è direttamente responsabile nei confronti dei loro soci per la lesione cagionata al diritto allutile ed al diritto alla valorizzazione della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata allintegrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dellattività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Lazione di cui ai precedenti commi non pregiudica il diritto della società al risarcimento del danno ad essa cagionato e non è pregiudicata dalla rinuncia o transazione da parte della società.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, lazione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.2497-bis. Pubblicità
La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza nonché, a cura degli amministratori, in apposita clausola dellatto costitutivo, la propria soggezione allaltrui attività di direzione e coordinamento.
È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicati i soggetti, persone fisiche, enti o società, che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono lindicazione di cui al comma primo ovvero liscrizione di cui al comma comma, o la mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dellultimo bilancio della società o dellente che esercita su di essa lattività di direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita lattività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché leffetto che tale attività ha avuto sullesercizio dellimpresa sociale e sui suoi risultati.2497-ter. Motivazione delle decisioni
Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da queste influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.2497-quater. Diritto di recesso
Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:
a) quando la società o lente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo lesercizio di attività che alterano le condizioni di rischio dellinvestimento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dellarticolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per lintera partecipazione del socio;
c) allinizio ed alla cessazione dellattività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne derivi unalterazione delle condizioni di rischio dellinvestimento e non venga promossa unofferta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.2497-quinquies. Finanziamenti nellattività di direzione e coordinamento
Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento su di essa si applica larticolo 2467.2497-sexies. Presunzioni
Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che lattività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano ai sensi del primo comma dellarticolo 2359.».
Art. 6
(Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la fusione
e la scissione delle società di capitali)1. Dopo il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:
«CAPO X
DELLA TRASFORMAZIONE, DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONESezione I. Della trasformazione
2498. Continuità dei rapporti giuridici
Con la trasformazione lente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dellente che ha effettuato la trasformazione.2499. Limiti alla trasformazione
Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, salvo che non vi sia incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.2500. Contenuto, pubblicità ed efficacia dellatto di trasformazione
La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per latto di costituzione del tipo adottato.
Latto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dellente che effettua la trasformazione.
La trasformazione ha effetto dallultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.2500-bis. Invalidità della trasformazione
Eseguita la pubblicità di cui allarticolo precedente, linvalidità dellatto di trasformazione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti allente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.2500-ter. Trasformazione di società di persone
Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.
Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dellattivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dellarticolo 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dellarticolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dellarticolo 2343.2500-quater. Assegnazione di azioni o quote
Nel caso previsto dallarticolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto allassegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.
Il socio dopera ha diritto allassegnazione di un numero di azioni o di una quota determinata in misura corrispondente alla partecipazione proporzionale che latto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, daccordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.2500-quinquies. Responsabilità dei soci
La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dellarticolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dellavvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.2500-sexies. Trasformazione di società di capitali
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono lassemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto allassegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anterioriormente alla trasformazione.2500-septies. Trasformazione eterogenea da società di capitali
Le società disciplinate nei Capi V, VI, VII del presente Titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
Si applica larticolo 2500-sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il Capo II del Titolo II del Libro Primo ricollega allatto di fondazione o alla volontà del fondatore.2500-octies. Trasformazione eterogenea in società di capitali
I consorzi, le società consortili, le comunioni dazienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei Capi V, VI e VII del presente Titolo.
La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende con la maggioranza richiesta dallarticolo 1108, 1° comma, per le innovazioni; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dallatto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dallatto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dallautorità governativa, su proposta dellorgano competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dellatto di fondazione o, in mancanza, dellarticolo 31.2500-novies. Opposizione dei creditori
In deroga a quanto disposto dal terzo comma dellarticolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dallultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso lultimo comma dellarticolo 2445.Sezione II. Della fusione delle società
2501. Forme di fusione
La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante lincorporazione in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dellattivo.2501-bis. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dellaltra, quando per effetto della fusione il patrimonio di questultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui allarticolo2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.
La relazione di cui allarticolo2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano loperazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui allarticolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.
Alle fusioni di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.2501-ter. Progetto di fusione
Lorgano amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2) latto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché leventuale conguaglio in danaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete lamministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per liscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.
Tra liscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione deve intercorrere almeno un mese, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.2501-quater. Situazione patrimoniale
Lorgano amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con losservanza delle norme sul bilancio desercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dellultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.2501-quinquies. Relazione dellorgano amministrativo
Lorgano amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.2501-sexies. Relazione degli esperti
Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dallapplicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sulladeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sullimportanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
Lesperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nellalbo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nellapposito albo e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata su mercati regolamentati, lesperto è scelto fra le società di revisione.
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
Lesperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dellarticolo 64 del codice di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dellarticolo 2343.2501-septies. Deposito di atti
Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete lamministrazione e il controllo contabile;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dellarticolo 2501-quater.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.2502. Decisione in ordine alla fusione
La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se latto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dellatto costitutivo o statuto.
La decisione di fusione può apportare al progetto di cui allarticolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.2502-bis. Deposito e iscrizione della decisione di fusione
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per liscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nellarticolo 2501-septies. Si applica larticolo 2436.
La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per liscrizione nellufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nellarticolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dellarticolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.2503. Opposizione dei creditori
La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dallultima delle iscrizioni previste dallarticolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori alliscrizione prevista nel terzo comma dellarticolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero salvo che la relazione di cui allarticolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da ununica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del quarto comma dellarticolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di due mesi, fare opposizione. Si applica in tal caso lultimo comma dellart. 2445.2503-bis. Obbligazioni
I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dellarticolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dallassemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dellavviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dallassemblea prevista dallarticolo 2415.2504. Atto di fusione
La fusione deve risultare da atto pubblico.
Latto di fusione deve essere depositato per liscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete lamministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nellufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.2504-bis. Effetti della fusione
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita lultima delle iscrizioni prescritte dallarticolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dellarticolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui allarticolo 2501-sexies.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori allultima delle iscrizioni prescritte dallarticolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.2504-ter. Divieto di assegnazione di azioni o quote
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.2504-quater. Invalidità della fusione
Eseguite le iscrizioni dellatto di fusione a norma del secondo comma dellarticolo 2504, linvalidità dellatto di fusione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.2505. Incorporazione di società interamente possedute
Alla fusione per incorporazione di una società in unaltra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dellarticolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
Latto costitutivo può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in unaltra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dellarticolo 2501-ter e, quanto alla società incorporante, anche quelle dellarticolo 2501-septies, primo e secondo comma.
I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dellarticolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dellarticolo 2502.2505-bis. Incorporazione di società possedute al novanta per cento
Alla fusione per incorporazione di una o più società in unaltra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni dellarticolo 2501-sexies, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
Latto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in unaltra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dellarticolo 2501-septies, primo e secondo comma, e che liscrizione prevista dallarticolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.2505-ter. Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese
Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dallarticolo 2448.2505-quater. Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni
Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501 ter, secondo comma; le disposizioni dellarticolo 2501 sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione; i termini di cui agli articoli 2501 ter, quarto comma, 2501 septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.Sezione III. Della scissione delle società
2506. Forme di scissione
Con la scissione una società assegna lintero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.
È consentito un conguaglio in denaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa.
La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dellattivo.2506-bis. Progetto di scissione
Lorgano amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dellarticolo 2501-ter ed inoltre lesatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.
Se la destinazione di un elemento dellattivo non è desumibile dal progetto, esso, nellipotesi di assegnazione dellintero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se lassegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto lobbligo di acquisto.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dellultimo comma dellarticolo 2501-ter.2506-ter. Norme applicabili
Lorgano amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.
La relazione dellorgano amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.
Si applica alla scissione larticolo 2501-sexies; la relazione ivi prevista non tuttavia è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione lorgano amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-sepies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504 ter, 2504-quater, 2505-bis e 2506-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli si intendono riferiti anche alla scissione.2506-quater. Effetti della scissione
La scissione ha effetto dallultima delle iscrizioni dellatto di scissione nellufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce larticolo 2501-ter, nn. 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dellarticolo 2504-bis.
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.».
Art. 7
(Norme in tema di società costituite allestero)1. Dopo il Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:
«CAPO IX
DELLE SOCIETÀ COSTITUITE ALLESTERO2507. Rapporti con il diritto comunitario
Linterpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi dellordinamento delle Comunità europee.2508. Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato
Le società costituite allestero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.
Le società costituite allestero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano lesercizio dellimpresa o che la subordinano allosservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite allestero devono essere contenute le indicazioni richieste dallarticolo 2250; devono essere altresì indicati lufficio del registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.2509. Società estere di tipo diverso da quelle nazionali
Le società costituite allestero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi alliscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.2509-bis. Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità
Fino alladempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.2510. Società con prevalenti interessi stranieri
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni lesercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.».
Art. 8
(Nuova disciplina delle società cooperative)1. Il Titolo VI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
«TITOLO VI
DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVESezione I. Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente
2511. Società cooperative
Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.2512. Cooperativa a mutualità prevalente
Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito Albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.2513. Criteri per la definizione della prevalenza
Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dellarticolo 2425, primo comma, punto A1, del codice civile;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui allarticolo 2425, primo comma, punto B9, del codice civile;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui allarticolo 2425, primo comma, punto B7, del codice civile ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui allarticolo 2425, primo comma, punto B6, del codice civile.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.2514. Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore allinteresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5 per cento;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2 per cento del limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) lobbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dellintero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano lintroduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per lassemblea straordinaria.2515. Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere lindicazione di società cooperativa.
Lindicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso lalbo delle cooperative a mutualità prevalente.2516. Rapporti con i soci
Nella costituzione e nellesecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.2517. Enti mutualistici
Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.2518. Responsabilità per le obbligazioni sociali
Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.2519. Norme applicabili
Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.
Latto costitutivo può prevedere che trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.2520. Leggi speciali
Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.Sezione II. Costituzione
2521. Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico.
Latto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dellattività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.
Latto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) la indicazione specifica delloggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
5) il valore attribuito ai beni e crediti conferiti in natura;
6) i requisiti e le condizioni per lammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
8) le condizioni per leventuale recesso o per la esclusione dei soci
9) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
10) le forme di convocazione dellassemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
11) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
12) il numero dei componenti del collegio sindacale;
13) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
14) limporto globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dellatto costitutivo.
I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dellattività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dellatto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dallassemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.2522. Numero dei soci
Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.
Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.2523. Deposito dellatto costitutivo e iscrizione della società
Il notaio che ha ricevuto latto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso lufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dellarticolo 2330.
Gli effetti delliscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.2524. Variabilità del capitale Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito
Nelle società cooperative lammissione di nuovi soci, nelle forme previste dallarticolo 2528 non importa modificazione dellatto costitutivo.
La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dellatto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.
Lesclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dallassemblea su proposta motivata degli amministratori.Sezione III. Delle quote e delle azioni
2525. Quote e azioni
Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a ottantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
Latto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nellinteresse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dellarticolo 2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato lammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.2526. Soci finanziatori e sottoscrittori di titoli di debito
Latto costitutivo può prevedere lemissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
Latto costitutivo stabilisce i diritti di partecipazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dellarticolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti allinsieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari non partecipativi solo a investitori qualificati, a fondi mutualistici e a fondi pensione costituiti da società cooperative.2527. Requisiti dei soci
Latto costitutivo stabilisce i requisiti per lammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e lattività economica svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.
Latto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, lammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dellinteresse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nellimpresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.2528. Procedura di ammissione e carattere aperto della società
Lammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dellinteressato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata allinteressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre limporto della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dallassemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi lha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sullistanza si pronunci lassemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo allammissione dei nuovi soci.2529. Acquisto delle proprie quote o azioni
Latto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dellarticolo 2545-quinquies e lacquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dallultimo bilancio regolarmente approvato.2530. Trasferibilità della quota o delle azioni
La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega lautorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci lacquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio lautorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione.
Qualora latto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di tre mesi. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dallingresso del socio nella società.2531. Mancato pagamento delle quote o delle azioni
Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dellarticolo 2533.2532. Recesso del socio
Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dallatto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o latto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dellesercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dellesercizio successivo.2533. Esclusione del socio
Lesclusione del socio, oltre che nel caso indicato allarticolo 2531, può aver luogo:
1) nei casi previsti dallatto costitutivo;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4) nei casi previsti dallarticolo 2286;
5) nei casi previsti dellarticolo 2288, primo comma.
Lesclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se latto costitutivo lo prevede, dallassemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Qualora latto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.2534. Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dellarticolo seguente.
Latto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per lammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto.
Nellipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.2535. Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente
La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dellesercizio in cui si sono verificati il recesso, lesclusione o la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nellatto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dellarticolo 2545-quinquies, terzo comma.
Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dallapprovazione del bilancio. Latto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dellarticolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.2536. Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta linsolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.2537. Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.Sezione IV. Degli organi sociali
2538. Assemblea
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. Latto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.
Ai soci cooperatori persone giuridiche latto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione allammontare della quota oppure al numero dei loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso lintegrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, latto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti allinsieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallatto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.
Latto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero con altre forme di comunicazione a distanza. In tal caso lavviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nellavviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dellassemblea.2539. Rappresentanza nellassemblea
Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nellassemblea anche dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano allimpresa.2540. Assemblee separate
Latto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.
Latto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione allassemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dellarticolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.2541. Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari
Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, lassemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sullapprovazione delle deliberazioni dellassemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2) sullesercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dellarticolo 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sullazione di responsabilità nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
La assemblea speciale è convocate dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quanto lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere allesecuzione delle deliberazioni dellassemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui allarticolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere allassemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.2542. Consiglio di amministrazione
La nomina degli amministratori spetta allassemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nellatto costitutivo e salvo quanto disposto nellultimo comma del presente articolo.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, latto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.
Latto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dellinteresse che ciascuna categoria ha nellattività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dallatto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata allassemblea.2543. Organo di controllo
Latto costitutivo può attribuire il diritto di voto nellelezione dellorgano di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi hanno diritto di eleggere nel complesso sino ad un terzo dei componenti dellorgano di controllo.2544. Sistemi di amministrazione
Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dallarticolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui allarticolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti dellorgano di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui allarticolo 2409-sexiesdecies. agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.2545. Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa
Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.2545-bis. Diritti dei soci
Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dellarticolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.2545-ter. Riserve indivisibili
Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.2545-quater. Riserve legali, statutarie e volontarie
Qualunque sia lammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinata almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
Lassemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.2545-quinquies. Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori
Latto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.
Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.
Latto costitutivo può autorizzare lassemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
a) lemissione degli strumenti finanziari di cui allarticolo 2526;
b) mediante aumento proporzionale delle quote o azioni sottoscritte e versate, anche in deroga a quanto previsto dallarticolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.
Se latto costitutivo non prevede diversamente, e in ogni caso ove sussistano le condizioni previste al secondo comma, allo scioglimento del rapporto le riserve divisibili spettanti al socio sono assegnate attraverso lemissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili.2545-sexies. Ristorni
Latto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi allattività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
Lassemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o azioni sottoscritte e liberate, in deroga a quanto previsto dallarticolo 15, ovvero mediante lemissione di strumenti finanziari.2545-septies. Gruppo cooperativo paritetico
Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) leventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
5) i criteri di compensazione e lequilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dallattività comune.
La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto delladesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta laccordo di partecipazione presso lAlbo delle società cooperative.Sezione V. Delle modificazioni dellatto costitutivo
2545-octies. Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui allarticolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui allarticolo 2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dellattivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili a norma dellarticolo 2545-ter. Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione.2545-novies. Modificazioni dellatto costitutivo
Alle deliberazioni che importano modificazioni dellatto costitutivo si applicano larticolo 2436.
La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.2545-decies. Trasformazione
Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, latto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se allassemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.
Allesito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.2545-undecies. Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione
La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo dellattivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili esistenti alla data di trasformazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dellimpresa.2545-duodecies. Scioglimento
La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dellarticolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.2545-terdecies. Insolvenza
In caso di insolvenza le cooperative che svolgono attività commerciale sono assoggettate a fallimento o, se le leggi speciali lo prevedono, a liquidazione coatta amministrativa.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.Sezione VI. Dei controlli
2545-quaterdecies. Controllo sulle società cooperative
Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.2545-quinquiesdecies. Controllo giudiziario
I fatti previsti dallarticolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche allautorità di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e lautorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dallautorità di vigilanza.
Lautorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.2545-sexiesdecies. Gestione commissariale
In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, lautorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove limportanza della società cooperativa lo richieda, lautorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dellassemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza lapprovazione dellautorità governativa.
Se lautorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.2545-septiesdecies. Scioglimento per atto dellautorità
Lautorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.2545-octiesdecies. Sostituzione dei liquidatori
In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, lautorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dallautorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.
Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dellautorità giudiziaria, lautorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dellelenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare allautorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dellautorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dellente mutualistico dal registro medesimo».
Art. 9
(Norme di attuazione e transitorie)1. Alla Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per lattuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Larticolo 92 è sostituito dal seguente:
«92. Il decreto, previsto dallarticolo 2409 del codice, che nomina lamministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva limprenditore, dalla sua data, dellamministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti allamministratore giudiziario.
Salvo che il decreto disponga diversamente, lamministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti lordinaria amministrazione, senza lautorizzazione del tribunale.
Entro i limiti dei poteri conferitigli, lamministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della società.
Allamministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dellassemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza lapprovazione del tribunale.
Il compenso dellamministratore giudiziario è determinato dal tribunale.».ab) Allarticolo 94, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
«Lamministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina.
Lamministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dellimpresa, il conto della gestione. Lavvenuto deposito è comunicato immediatamente alla società.»ac) Allarticolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo comma è sostituito dal seguente: «I provvedimenti del tribunale previsti dallarticolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, allufficio del registro delle imprese per liscrizione.»
b) Il secondo comma è abrogato.ad) Larticolo 104 è sostituito dal seguente: «104. Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dallarticolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della società.»
ae) Larticolo 106 è sostituito dal seguente: «106. Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dellarticolo 2545-sexiesdecies, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, lautorità governativa che ha nominato il commissario.»
b) Dopo larticolo 111 sono aggiunti i seguenti:
ba) Articolo 111-bis: «La misura rilevante di cui allarticolo 2325-bis del codice civile è quella stabilita a norma dellarticolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data di entrata in vigore del presente decreto».
bb) Articolo 111-ter: «Chi richiede liscrizione presso il registro delle imprese dellatto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda lindirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese».
bc) Articolo 111-quater: «Gli investitori qualificati di cui agli 2412 e 2483 del codice civile sono quelli definiti ai sensi dellarticolo 30, secondo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
bd) Articolo 111-quinquies: «La società di revisione di cui allarticolo 2447-ter del codice civile è scelta tra quelle iscritte nellalbo speciale previsto dallarticolo 161 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58».
be) Articolo 111-sexies: «Larticolo 2632 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, è sostituito dal seguente: Articolo 2362. Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore allammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».
bf) Articolo 111-septies: «Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati».
bh) Articolo 111-octies: «Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui allarticolo 2513, cooperative a mutualità prevalente».
bi) Articolo 111-novies: «Sono investitori istituzionali destinati alle società cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49».
bl) Articolo 111-decies: «Le società di revisione di cui al secondo comma dellarticolo 2545-octies sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88».
bm) Articolo 111-undecies: «Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dellobbligo di devoluzione previsto dallarticolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la soppressione o la modificazione delle clausole previste dallarticolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513.
Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dellarticolo 2545-octies al fine di determinare il valore effettivo dellattivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili».
bn) Articolo 111-duodecies: «Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dallarticolo 2513, in relazione alla struttura dellimpresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi».2. Alla Sezione V del Capo II del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per lattuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Larticolo 218 è sostituito dal seguente: «218. Le società poste in liquidazione prima dellentrata in vigore del presente decreto, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società poste in liquidazione dopo lentrata in vigore del presente decreto sono liquidate secondo le nuove disposizioni.»b) Dopo larticolo 223 sono inseriti i seguenti:
ba) Articolo 223-bis: «Le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono uniformare latto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2003.
Le deliberazioni necessarie alladeguamento dellatto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dallassemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
Larticolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa alladeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per ladeguamento alle norme introdotte con il presente decreto. Le modifiche statutarie necessarie per lattribuzione allorgano amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza alladeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dallassemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dellatto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso larticolo 2331, ultimo comma, del codice civile».
bb) Articolo 223-ter: «Le società per azioni costituite prima dellentrata in vigore del presente decreto con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
bc) Articolo 223-quater: «Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dellatto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui loriginale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.
Lautorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma è altresì legittimata, qualora liscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidità, a proporre istanza per la cancellazione della società medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la società, in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dellistanza si applica larticolo 2332 del codice civile».
bd) Articolo 223-quinquies: «Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento allomologazione dellatto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese».
be) Articolo 223-sexies: «Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che lazione non sia stata già proposta. Tuttavia se i termini previsti dagli articoli 2377, quinto comma, 2379-bis, penultimo comma e 2379-ter, primo comma, sono già scaduti o scadono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le azioni per lannullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro tre mesi dalla data medesima».
bf) Articolo 223-septies: «1. Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato interno per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monista.
2. Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.».
bg) Articolo 223-octies: «La trasformazione prevista dallarticolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima dellentrata in vigore del presente decreto soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nellipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.
La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie».
bh) Articolo 223-novies: «I procedimenti previsti dallarticolo 2409 del codice, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate».
bi) Articolo 223-decies: «Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
bl) Articolo 223-undecies: «I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 30 settembre 2003 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2003 sono redatti secondo le nuove disposizioni».
bm) articolo 223-duodecies: «Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono uniformare latto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2003.
Le deliberazioni necessarie per ladeguamento dellatto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dallassemblea straordinaria a maggioranza semplice dei soci intervenuti che rappresentino almeno un terzo del capitale.
Larticolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa alladeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per ladeguamento alle norme introdotte con il presente decreto. Le modifiche statutarie necessarie per lattribuzione allorgano amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza alladeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dallassemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dellatto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tal caso larticolo 2331, ultimo comma, del codice civile.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.
Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dallarticolo 2538, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2003».
bn) Articolo 223-terdecies: «Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.
Alle Banche popolari e ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data dellentrata in vigore della legge delega».
bo) Articolo 223-quaterdecies: «Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dallarticolo 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 alla data di entrata in vigore del decreto delegato, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dellammontare minimo del capitale della nuova società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione».
bp) Articolo 223-quinquiesdecies: «Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dallarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data di entrata in vigore del decreto delegato, possono deliberare la trasformazione in società con le maggioranze previste dallarticolo 2545-decies senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.
Lobbligo di devolvere le riserve indivisibili previste dallarticolo 2545-undecies si applica, salva la rinunzia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dellarticolo 2545-ter, primo comma, dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
bq ) Articolo 223-sexiesdecies: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle Attività Produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, adegua ogni tre anni con proprio decreto le previsioni di cui allarticolo 2519 e 2525 tenuto conto delle variazioni dellindice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dallIstat».
br) Articolo 223-septiesdecies: «Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti lesistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dellautorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda allautorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dellautorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dellente mutualistico dal registro medesimo».
bs) Articolo 223-octiesdecies: «I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 dicembre 2003 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2003 sono redatti secondo le nuove disposizioni».
bt) Articolo 223-noviesdecies: «Le società cooperative poste in liquidazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono liquidate secondo le leggi anteriori. Le società cooperative poste in liquidazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono liquidate secondo le nuove disposizioni».
bu) Articolo 223-vicies: «I procedimenti riguardanti società cooperative previsti dallarticolo 2409 del codice, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti».