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Studî e commenti |
GABRIELE RACUGNO
Dal bilancio ai fatti di gestione
1. Il discorso (1) prende le mosse dal bilancio, classificabile fra le scritture contabili, che espone, ordinatamente e periodicamente, in sintesi poiché riassume i dati delle altre registrazioni i valori contabili del reddito e del capitale.
Il legislatore, fin dal codice civile del 1942, sottolinea il collegamento tra il bilancio e le scritture contabili: lart. 2403 cod. civ. stabilisce che il collegio sindacale deve, fra laltro, «accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili». Nella sua estrema sintesi la norma non esaurisce, peraltro, la sequenza di passaggi che scandiscono il più articolato iter che ha il suo epilogo tipico nel bilancio di esercizio.2. Le disposizioni più recenti in particolare, da ultimo, il testo unico n. 58 del 1998 evidenziano, procedendo a ritroso, lulteriore nesso fra le scritture contabili e i fatti di gestione: sempre in tema di collegio sindacale lart. 149, 1° comma, lett. c), del richiamato testo unico, assegna invero a questorgano il compito di vigilare sulladeguatezza del sistema amministrativo contabile della società ed in particolare sulla «affidabilità di questultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione».
Lart. 2403 cod. civ., ancorché la norma non sia in tal senso esplicita, presuppone dunque, necessariamente, che il controllo da parte del collegio sindacale sul bilancio non si fermi alle scritture contabili ma si estenda ai fatti di gestione. Che questa sia la ratio della disposizione trova, fra laltro, conferma nellart. 155, 1° comma, lett. a) del citato testo unico: questa disposizione, nel disciplinare lattività di revisione contabile, stabilisce che la società di revisione deve nel corso dellesercizio verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e «la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili».
La sequenza, sempre procedendo a ritroso, è dunque la seguente: dal bilancio alle scritture contabili e da queste ai fatti di gestione. I passaggi intermedi, come si dirà più innanzi, hanno la loro naturale scansione, secondo un ordine risalente, nelle scritture di assestamento, nella situazione contabile e nel bilancio di verifica, che prendono a loro volta le mosse dalla contabilità generale, cioè dalle rilevazioni contabili effettuate cronologicamente (libro giornale) e sistematicamente (libro mastro) con il metodo della «partita doppia», secondo le norme di unordinata contabilità (art. 2219 cod. civ.): nel rispetto cioè delle regole predisposte dalla ragioneria e dalle scienze aziendali in genere, in armonia con la prassi in materia quale emerge dai principi contabili nazionali ed internazionali (2).3. La nozione di bilancio, come pure quella di scritture contabili, costituiscono patrimonio consolidato (anche) del vocabolario del giurista; non altrettanto quantomeno sfogliando i più diffusi manuali di diritto commerciale può dirsi dei fatti di gestione.
A dire il vero lespressione non compare per la prima volta nel testo unico n. 58/1998 essendo stata già utilizzata dal legislatore nel d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, che, come è noto, in attuazione della delega di cui allart. 2, lett. a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa, allart. 4, 2° comma, subordinava il rilascio della certificazione da parte della società di revisione, fra laltro, allesatta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Procedendo alla individuazione, seppure a campione, delle ulteriori fonti normative che menzionano i fatti di gestione (3), è possibile pervenire ad una prima definizione dellespressione.
Significativamente il testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), allart. 268, rubricato Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio, impone agli organi regionali di controllo lobbligo di segnalazione allautorità giudiziaria e di invio alla Corte dei conti dei fatti di gestione che abbiano determinato nuovi squilibri ed in particolare il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi ordinari. La norma accentua la connessione fra il fatto di gestione e le conseguenze che lo stesso determina, in positivo o in negativo, sullamministrazione e, più in generale, sulla situazione finanziaria dellimpresa o dellente.
Dai fatti di gestione possono cioè derivare variazioni numerarie (4) positive (+ denaro, + crediti di funzionamento, debiti di funzionamento) o negative ( denaro, + debiti di funzionamento, crediti di funzionamento).4. «Fatto di gestione» o «atto di gestione» può così essere definita ogni «operazione» (5) aziendale posta in essere dallimprenditore, nelle imprese individuali, e dagli amministratori, nelle imprese collettive quali una vendita, un acquisto, un incasso, un pagamento, lottenimento di un finanziamento atta a influire sui processi di formazione della ricchezza di impresa, operazione che, come si dirà più avanti, costituisce la premessa logica della «rilevazione contabile» intesa come raccolta dei valori e relativa rappresentazione formale. Il momento della rilevazione o di registrazione del fatto aziendale in contabilità è generalmente individuato nellinsorgere della variazione numeraria, che normalmente coincide con lemissione o il ricevimento della fattura o di documento analogo; non quindi, di per sé, il tempo della stipulazione del contratto e neppure della consegna del bene. È di ausilio a questo proposito la normativa fiscale che fa coincidere, seppure non sempre (6), lemissione o il ricevimento della fattura con il momento della genesi del credito o del debito, nel quale si ha certezza e definitività dei valori. Il preordinato processo organico e continuo di rilevazioni dà luogo alla contabilità generale, la cui finalità è rappresentata dalla redazione del bilancio desercizio (7).
I fatti di gestione debbono essere appositamente documentati mediante la conservazione dei relativi «documenti contabili»: fatture di vendita, fatture di acquisto, ricevute fiscali, contratti, corrispondenza, altri documenti (art. 2214, 2° comma, seconda parte, cod. civ.). La rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione costituisce l«atto contabile» (8), che consiste nelliscrivere nelle scritture i valori dei fatti di gestione con le relative denominazioni; la rilevazione (9) determina la «rappresentazione contabile» dei valori mediante scritture sui libri e consente la misurazione degli accadimenti aziendali esprimibili in termini monetari e, quindi, la determinazione consuntiva del reddito desercizio e del capitale di funzionamento.
Limprenditore organizza così non solo lattività economica dellimpresa (atti di gestione), ma anche la rilevazione della stessa nella contabilità (atti contabili), con la puntualizzazione che, mentre nella prima vale il principio della insindacabilità delle scelte di gestione essendo limprenditore soggetto al rischio di impresa, nella seconda trovano applicazione le regole della ragioneria, e quindi lobbligo di tenuta delle scritture «secondo le norme di unordinata contabilità» (art. 2219 cod. civ.), regole che non eliminano, peraltro, il ruolo organizzativo, e quindi il potere-dovere di scelte che, anche in questo settore dellimpresa, competono allimprenditore.5. Una precisazione, a questo punto, va necessariamente fatta per prevenire ogni equivoco a cui potrebbe dare adito la formula «corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili» (10).
Nelle scritture contabili non vengono rilevati direttamente i fatti di gestione, bensì i documenti nei quali gli stessi sono descritti: la contabilità non registra cioè fatti materiali, accadimenti fisici, ma i relativi documenti che li evidenziano. Documenti questi definiti anche documenti di primo grado. Sotto questo profilo il libro giornale e il libro degli inventari sono considerati documenti di secondo grado, e il bilancio documento di terzo grado.6. Il controllo sulla regolarità della tenuta delle scritture contabili ha quindi la funzione, in primo luogo, di verificare che nelle scritture sia stata correttamente effettuata la «trasposizione» dei documenti evidenzianti i fatti di gestione, a cui farà seguito la verifica della corretta «sintetizzazione» nel bilancio di esercizio delle risultanze delle scritture.
Trasposizione e sintetizzazione, pur costituendo due momenti essenziali del sistema contabile aziendale, non esauriscono loggetto della verifica. Secondo la giurisprudenza (11) la verifica che i fatti di gestione siano correttamente rilevati nelle scritture contabili deve necessariamente comprendere anche un controllo avente ad oggetto gli stessi fatti, e contenere un giudizio valutativo sulle singole poste di bilancio che non derivano da mere rilevazioni contabili (12). La verifica dovrà, cioè, accertare, per esempio, la corrispondenza del documento attestante lesborso effettuato ad una legittima ragione di pagamento: in mancanza, con lesecuzione di un controllo meramente apparente, risulterebbe, a cascata, inficiata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste riportate nel bilancio (art. 2423, 2° comma, cod. civ.). Il revisore, prima ancora di effettuare il controllo della trasposizione dei fatti nelle scritture, dovrà verificare la realtà degli accadimenti aziendali, la liceità e la regolarità delle operazioni emergenti dai documenti contabili, la loro conformità alle disposizioni statutarie, come pure eventuali conflitti di interessi, e dovrà altresì evidenziare e segnalare i fatti censurabili risultanti dalla documentazione contabile (13).
La revisione, peraltro, ha un limite, nel senso che al di là delle ipotesi di illiceità delle operazioni, cioè di fatti censurabili emergenti direttamente dai documenti, il revisore non sarà tenuto ad andare: non avrà pertanto ad oggetto la verifica della validità giuridica dei contratti (14) e degli atti nei quali si substanziano i fatti di gestione.
Deve aggiungersi, infine, che, secondo la prassi e la stessa giurisprudenza, per aversi una corretta revisione contabile è sufficiente una rilevazione «a campione» delle operazioni contabili, non potendo la revisione intendersi come controllo su ogni singola operazione compiuta. Sarebbe cioè irragionevole pretendere lesame di ogni e qualsiasi fattura, scritturazione, ricevuta, ecc., sempreché, naturalmente, non emergano elementi di sospetto che rendano necessario un più dettagliato esame.
Alla regola del «controllo a campione» potrà sostituirsi quella del «controllo a tappeto» in ipotesi del tutto eccezionali, nelle quali, cioè, sia proprio il controllo a campione a evidenziare la necessità di più analitiche verifiche della realtà aziendale, come pure ogni qual volta, per leccezionalità delle operazioni, della rilevanza economica (15) e dellatipicità in genere delle stesse non siano sufficienti le normali verifiche a campione, da svolgersi in ogni caso «con profondità inversamente proporzionale allaffidabilità del sistema di controllo interno» (16).7. La rilevazione nelle scritture contabili dei documenti evidenzianti i fatti di gestione viene effettuata nel periodo amministrativo nel quale i fatti si manifestano, nel momento in cui si verifica la variazione numeraria e nella misura di questa (c.d. criterio della manifestazione numeraria), senza attendere la correlata entrata o uscita monetaria, il cui verificarsi intesa come entrata o uscita di tesoreria è di per sé non significativa, essendo il bilancio nel nostro ordinamento contabile impostato secondo il «criterio di competenza» e non «di cassa»: art. 2423 bis, n. 3, cod. civ. La ratio del principio di competenza è quella di far emergere i risultati economici nellesercizio in cui si sono realizzati i relativi proventi ed oneri, indipendentemente dal verificarsi della manifestazione numeraria. La lettera d) dellart. 31 della IV direttiva è in proposito esplicita, statuendo il principio del divieto di considerare la data del pagamento o dellincasso.
Il principio di competenza, che ha trovato espressa collocazione nel codice civile ad opera dellart. 3 del d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127, i cui prodromi li troviamo nella disciplina dei ratei e dei risconti, ha una storia risalente nella prassi contabile, rilevando nella redazione dei bilanci, secondo la scienza aziendale, i ricavi e i costi imputabili allesercizio: ogni fatto di gestione è sottoposto ad una valutazione economica in funzione della sua partecipazione alla formazione del reddito, piuttosto che rilevato in relazione alle implicazioni finanziarie, cioè allentrata o uscita di tesoreria che determina o determinerà.
La corretta imputazione dei proventi e degli oneri allesercizio consente, a sua volta, una corretta valutazione del reddito dellimpresa, la verifica degli incrementi e dei decrementi del capitale sociale.
Deve ancora aggiungersi che nella gerarchia dei principi di redazione del bilancio è pressoché unanimemente riconosciuto un ruolo centrale alla regola, contenuta al n. 1 dellart. 2423 bis cod. civ., in base alla quale «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dellattività» (17). Il bilancio desercizio è, innanzitutto, bilancio di funzionamento: prudenza e continuazione dellattività assumono, cioè, nellendiadi di cui alla disposizione appena richiamata, lasse portante di tutti i criteri di valutazione.
Che il principio di competenza vada interpretato ed applicato alla luce della regola della prudenza trova conferma nella disposizione di cui al n. 4 dellart. 2423 bis cod. civ., che stabilisce si tenga conto, in armonia con quanto previsto nella relazione sulla gestione (art. 2428, n. 5 cod. civ.), dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dellesercizio, ma limitatamente ai «rischi» ed alle «perdite di competenza dellesercizio», con esclusione di ogni rilevanza dei proventi (18).8. Il preordinato processo organico e continuo di rilevazione dei fatti di gestione dà luogo alla contabilità generale, intesa come «il sistema di determinazione ed espressione, in linguaggio matematico, dei fatti e delle operazioni aziendali» (19): attraverso la contabilità vengono rilevati i fatti di gestione (20), con la finalità di consentire allimprenditore di conoscere, mediante la documentazione sistematica della propria attività, la redditività dellazienda (utili o perdite) e gli incrementi o decrementi, e quindi la consistenza del capitale di funzionamento.
Unesatta rilevazione quantitativa dei fatti di gestione nelle scritture contabili costituisce la premessa di un corretto funzionamento della contabilità generale, che consente allimprenditore di determinare il reddito dellimpresa relativo ad un determinato periodo e la connessa variazione del capitale di funzionamento.
Le scritture contabili possono così essere definite come linsieme ordinato (21) della documentazione scritta inerente limpresa, comprensiva sia dei singoli documenti che contengono le registrazioni contabili, cronologiche e sistematiche, che delle relative pezze di supporto, quali lettere, telegrammi, fatture, contratti ed analoghi documenti.
Il passaggio dalla contabilità generale (22) cioè dalle rilevazioni contabili effettuate cronologicamente (libro giornale) e sistematicamente (libro mastro) al bilancio, inteso come documento che espone ordinatamente in sintesi i valori contabili del reddito e del capitale, ha come necessaria scansione la redazione del bilancio di verifica e della situazione contabile.
Le operazioni di chiusura partono necessariamente dai saldi dei conti tenuti con il metodo della partita doppia (23), operazioni che, nella prassi, vengono redatte giornalmente (24) al fine di rilevare eventuali errori di contabilizzazione, considerato che la somma dei saldi che cadono nel dare dei vari conti deve essere di importo uguale alla somma di tutti i saldi che cadono nellavere (25).
Il bilancio di verifica è costituito da un prospetto che ricomprende, per saldi, tutti i conti movimentati nel periodo, a tal fine rilevando i fatti di gestione come emersi nel corso dellattività, senza distinzione tra conti di reddito e conti di capitale, ed ha la funzione di verifica delle uguaglianze numeriche (26): i totali infatti dei saldi dare e il totale dei saldi avere, come si è detto, devono «quadrare», cioè essere uguali tra di loro.
Nella situazione contabile vengono quindi riordinati i saldi emergenti dal bilancio di verifica, distinguendoli in due gruppi: conti destinati al calcolo del reddito (conto economico) e conti destinati al calcolo del capitale (situazione patrimoniale). Anche questa operazione può essere effettuata giornalmente al fine di consentire allimprenditore di conoscere, seppure in misura parziaria, prima cioè della predisposizione delle scritture di assestamento (27), la redditività dellazienda (utili o perdite) e gli incrementi o decrementi, e quindi la consistenza, per effetto della gestione, del capitale di funzionamento (28).9. Il bilancio di esercizio presuppone infine la predisposizione delle scritture «di assestamento» o «di rettifica» (29), cioè sia la rilevazione di quei fatti di gestione che di per sé non abbiano ancora dato luogo a manifestazioni numerarie o assimilate (come la determinazione dei ratei e delle fatture da emettere e da ricevere), sia la riclassificazione delle variazioni economiche secondo il principio di competenza (30) (quali il calcolo dei risconti e delle quote di ammortamento).
È nel passaggio dalla situazione contabile al bilancio desercizio che trova applicazione il fondamentale principio (art. 2423 bis n. 3 cod. civ.) che impone la rilevazione di tutti i valori di competenza economica dellesercizio indipendentemente dalla contabilizzazione (31).
Il passaggio dalla contabilità generale al bilancio di esercizio presuppone ancora la capitalizzazione dei costi (32) dei fattori produttivi utilizzati per la produzione interna di cespiti, già rilevati fra i costi desercizio, capitalizzazione che può riguardare sia le immobilizzazioni materiali che quelle immateriali.
Del bilancio costituisce il primo documento lo «stato patrimoniale» (art. 2423, 1° comma, cod. civ.), definibile come una sintesi o riassunto dell«inventario», che, a sua volta, «è un elenco analitico, descrittivo e valutativo degli elementi patrimoniali attivi e passivi» (33), redatto anche con lausilio della ricognizione fisica dei beni aziendali, che riflette lo stato patrimoniale dellimprenditore, peraltro senza lorganicità del bilancio (34).
Terminate le operazioni necessarie a rendere il bilancio rispondente al sistema normativo, sia lo stato patrimoniale che il conto economico sono nella prassi soggetti a riclassificazioni (35), cioè a rappresentazione secondo tecniche differenti dei valori di bilancio, al fine di consentire unanalisi interpretativa dei fatti di gestione e fare emergere ulteriori informazioni sulla vita dellimpresa: grado di liquidità degli investimenti, esigibilità degli indebitamenti, concorso delle diverse aree dellimpresa alla formazione del risultato di esercizio, e quelle ulteriori che, di volta in volta, in funzione delle concrete esigenze operative, risultino utili sia per la valutazione dello stato di salute dellimpresa (36) che per la programmazione e il controllo della gestione futura.
Attraverso il raggruppamento e la rielaborazione secondo opportuni criteri delle poste di bilancio (37) si rendono omogenei i valori esposti, agevolandone il confronto, ed è possibile sia procedere ad una corretta «analisi di bilancio» (38), sia alla determinazione degli «indici di bilancio» (39), e pervenire così ad una interpretazione dei risultati della gestione tenendo conto della complessità degli andamenti aziendali.10. Può a questo punto conclusivamente affermarsi che se da un lato la contabilità rispecchia le operazioni dimpresa, dallaltro va tenuto presente che la rilevazione contabile non è un atto formale, non si riduce ad una mera fotografia degli atti di gestione. Latto contabile implica un giudizio, una valutazione, lassunzione di decisioni: in altri termini, una scelta, naturalmente nei limiti della ragionevolezza e delle regole. La gestione dellimpresa presuppone le conoscenze e le scelte che hanno presieduto la rilevazione contabile: gestione e contabilità appartengono entrambe allorganizzazione dellimpresa (art. 2082 cod. civ.).
NOTE
(1) Lezione per il corso di Dottorato di ricerca in diritto ed economia dei sistemi produttivi della Facoltà di giurisprudenza di Sassari, che riprende il mio recente studio Lordinamento contabile delle imprese, in Trattato di diritto commerciale diretto da V. Buonocore, sez. 1, t. 5, Giappichelli, Torino, 2002. Scritto destinato agli Studi in onore di Ugo Majello e che sarà pubblicato su Giurisprudenza commerciale.
(2) Cfr. S. FORTUNATO, I principi contabili nellordinamento giuridico italiano, in Contabilità, finanza e controllo, 2001, p. 555 ss.; E. SANTESSO U. SÒSTERO, I principi contabili per il bilancio desercizio, con Prefazione di G.E. Colombo, Il Sole 24 Ore, Milano, 1999.
(3) Fra le tante, senza pretesa di completezza, possono ricordarsi: gli artt. 194 e 268 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali); lart. 23 del d.m. 22 aprile 1997, in Gazz. uff., 20 gennaio 1998, n. 15 (Approvazione del regolamento amministrativo-contabile dellEnte nazionale di assistenza al volo); lart. 41 del d.m. 27 aprile 1995, n. 392, in Gazz. uff., 21 settembre 1995, n. 221 (Regolamento recante norme sullorganizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura allestero); lart. 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207, in Gazz. uff., 31 maggio 1995, n. 125 (Regolamento recante disposizioni per lorganizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione); lart. 73, 8° comma, del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 175, in suppl. ord. della Gazz. uff., 18 maggio, n. 114 (Attuazione della direttiva 92/49/-CE in materia di assicurazione diretta diversa dallassicurazione sulla vita); gli artt. 21 e 62, 8° comma, del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174, in suppl. ord. n. 56, della Gazz. uff., n. 114, del 18 maggio (Attuazione della direttiva 92/96/-CE in materia di assicurazione diretta sulla vita); lart. 26 del d.m. 16 gennaio 1995, in Gazz. uff., 4 febbraio, n. 29 (Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità dellEnte Poste Italiane); lart. 2, 19° comma, del d.l. 27 agosto 1994, n. 515, in suppl. ord. della Gazz. uff., 29 agosto, n. 201, convertito in l. 28 ottobre 1994, n. 596, in suppl. ord. della Gazz. uff., 28 ottobre, n. 253 (Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per lanno 1994); lart. 80, 5° comma, del d.l. 29 aprile 1994, n. 257, in Gazz. uff., 30 aprile, n. 99 (Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative); lart. 16 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, in suppl. ord. della Gazz. uff., n. 37, del 14 febbraio (Attuazione della direttiva n. 253/84/CEE, relativa allabilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili); lart. 23 del d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in Gazz. uff., 17 aprile, n. 90 (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dellart. 1, della l. 26 marzo 1990, n. 69); lart. 25 del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, in Gazz. uff., 2 marzo, n. 51 e convertito in legge, con modificazioni, con lart. 1, 1° comma, l. 24 aprile 1989, n. 144, in Gazz. uff., 26 aprile, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale); lart. 30 della l. 22 ottobre 1986, n. 742, in Gazz. uff., 7 novembre, n. 259 (Nuove norme per lesercizio delle assicurazioni private sulla vita); lart. 29 del d.p.r. 28 marzo 1986, n. 157, in Gazz. uff., del 13 maggio, n. 109 (Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.); lart. 7 del d.m. 9 luglio 1985, in Gazz. uff., 28 agosto, n. 202 (Linee direttive per la formulazione dei programmi di utilizzazione delle quote del Fondo sanitario nazionale con vincolo di destinazione, a norma dellart. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887); lart. 25 del d.p.r. 4 marzo 1982 n. 371, in suppl. ord. della Gazz. uff., 19 giugno, n. 167 (Regolamento per lamministrazione e la contabilità generale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria); lart. 4 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 [abrogato dallart. 214, 1° comma, lett. t), del d. lgs. n. 58/1998], in Gazz. uff., 7 maggio, n. 119 (Attuazione della delega di cui allart. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216); lart. 14 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, in suppl. ord. n. 1 della Gazz. uff., 16 ottobre, n. 268 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); lart. 2 del d. m. 7 dicembre 1967, in Gazz. uff., 27 febbraio, n. 52 (Approvazione delle norme sulle ispezioni ordinarie e straordinarie alle società cooperative e loro consorzi e sulla formazione e tenuta dellelenco degli ispettori); lart. 3 della l. 4 dicembre 1956, n. 1404, in Gazz. uff., 28 dicembre, n. 325 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale); lart. 12 del r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 26, in Gazz. uff., 20 ottobre, n. 71 (Disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica); lart. 34 del r.d. 15 aprile 1937, n. 1777, in Gazz. uff., 27 ottobre, n. 251 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della l. 20 giugno 1935, n. 1251, concernente la costituzione dellEnte autonomo per il Monte di Portofino).
Lespressione fatti di gestione non mi pare compaia mai nel codice civile, dove viene utilizzata la dicitura, peraltro equivalente come si dirà più innanzi, atti di gestione: cfr. gli artt. 703, 4° comma, 2031, 2° comma, 2544, e, sostanzialmente, lart. 2637.
Ampia menzione dei fatti di gestione si rinviene nei programmi delle scuole superiori e delle accademie per linsegnamento della ragioneria e delleconomia aziendale, nonché nelle comunicazioni della Consob, nei provvedimenti della Banca dItalia e nelle deliberazioni della Corte dei Conti.(4) Quella di numerario è una funzione tipica della moneta nella quale sono espressi i prezzi, intesi come quantità di moneta che viene scambiata con ununità di un bene. La dottrina ragionieristica, seppure con diverse sfumature di significato, utilizza, quali sinonimi, i termini «numerario», «monetario» e «finanziario», ed in tal senso, senza una precisa valenza differenziale, i vari termini vengono utilizzati nel corso dellesposizione.
(5) Sulla coincidenza dei termini, cfr. Ant. AMADUZZI, Economia aziendale. Fondamenti e applicazioni programmate, Cacucci, Bari, 1999, p. 130. Per unanalisi dei fenomeni di gestione, detti anche «fatti amministrativi», cfr. P. ONIDA, La logica e il sistema delle rilevazioni quantitative dazienda, Giuffrè, Milano, 1970, p. 69 ss.
(6) Per esempio, per le prestazioni di servizi lart. 6 del d.p.r. n. 633/72 prevede che la fattura debba essere emessa al momento del pagamento. Sui procedimenti di rilevazione contabile, cfr. L. MARCHI, Introduzione alla contabilità dimpresa, Giappichelli, Torino, 1999, p. 105 ss.; G. MELIS, Elementi di economia aziendale, Giuffré, Milano, 2001, p. 173 ss., ove il processo di rilevazione viene esaminato nei suoi momenti tipici.
(7) La vita continua dellazienda viene, cioè, suddivisa in unità temporali denominate esercizi, che corrispondono normalmente ad una durata di dodici mesi. Sulle problematiche attinenti alle esigenze di ripartizione o di raggruppamento dei valori, sia nel conto economico che nello stato patrimoniale, in relazione alla suddivisione della gestione dellimpresa in determinate scansioni temporali, cfr. F. SUPERTI FURGA, Il falso in bilancio nella prospettiva economico-aziendale, in Giur. comm., 1996, I, p. 219 ss.
(8) Ant. AMADUZZI, Economia aziendale, cit., p. 130.
(9) Che può essere effettuata secondo un ordine temporale (rilevazione cronologica) o secondo un particolare criterio di classificazione (rilevazione sistematica), ma in ogni caso «in modo oltre che veritiero, anche completo, esauriente e tecnicamente adeguato»: TAR Lazio, 2 novembre 1995, n. 1887, in T.A.R. 1995, I, p. 4717.
(10) Così, per esempio, il citato art. 155, 1° comma, lett. a), del d. lgs. n. 58/1998.
(11) Trib. Roma, 26 aprile 1999, in Giur. comm., 2000, II, p. 701, con nota di L. QUAGLIOTTI, Il diligente modus operandi nella verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; Cons. Stato, 28 aprile 1998, n. 572.
(12) «La verifica si estende alla corrispondenza non solo tra i documenti di base e le registrazioni contabili, ma anche tra i documenti di base e la realtà fattuale»: G.E. COLOMBO, Revisione contabile, in Testo unico della finanza, Commentario diretto da G. F. Campobasso, vol. II, Utet, Torino, 2002, p. 1290.
(13) È il noto esempio dellamministratore che abbia documentato di aver erogato finanziamenti illeciti ad un partito: se la revisione dovesse essere limitata unicamente allaccertamento della verità o falsità dei fatti di gestione, dovrebbe considerare censurabile la condotta del nostro amministratore solo laddove risultasse che il finanziamento illecito non è stato erogato o è stato erogato in misura diversa da quella documentata. Per un esame delle norme tecniche di svolgimento della revisione, cfr. Il controllo legale dei conti e la revisione contabile, a cura di Pricewaterhouse Coopers, Il Sole 24 Ore, Milano, 1999, p. 55 ss.
Sul rilievo della distinzione «tra documenti falsi, che deformano la realtà fattuale, e documenti che registrano fedelmente operazioni scorrette», cfr. F. SUPERTI FURGA, Il falso in bilancio nella prospettiva economico-aziendale, cit., p. 227: osserva questo A. come la documentazione relativa al pagamento del prezzo per lacquisto di un immobile notevolmente superiore a quello di mercato «per finalità contrastanti con la corretta gestione aziendale non darà luogo a un bilancio falso, ma metterà in evidenza unoperazione di mala gestio», che riguarda non già il bilancio, che ha la funzione di fotografare lesistente, ma la responsabilità degli amministratori. Sulla confusione tra merito della gestione e falsità del bilancio, v. G.E. COLOMBO, La «moda» dellaccusa di falso in bilancio nelle indagini delle Procure della Repubblica, in Riv. soc., 1996, p. 713 ss. ed, ivi, in particolare, p. 721, il paragrafo n. 3 intitolato «La contabilizzazione di costi (effettivamente sostenuti) per prestazioni illecite non dà luogo a falsa comunicazione; il bilancio deve riflettere lessere, non il dover essere». Di qui la netta distinzione tra azione di responsabilità e azione di impugnativa di bilancio.(14) Ma, cfr. Trib. Roma, 26 aprile 1999, loc. cit., e in Società, 1999, p. 1235, con nota di V. SALAFIA, Iscrizione in bilancio di contratti nulli e responsabilità della società di revisione.
(15) Quali pagamenti per consulenze professionali che appaiano eccessivi rispetto al servizio reso.
(16) G.E. COLOMBO, Revisione contabile, cit., p. 1290.
(17) Il c.d principio del going concern: quindi con riferimento ad unimpresa in funzionamento, che si contrappone ad una valutazione in funzione liquidatoria: cfr. M.S. DESARIO, Bilancio ordinario e bilanci di liquidazione nelle società per azioni, Giuffrè, Milano, 1998, p. 49 ss.
(18) Parimenti secondo il c.d. «principio di asimmetria o di disparità» le perdite vengono esposte in bilancio anche se solo temute, mentre è vietata liscrizione degli utili soltanto sperati: cfr. E. BOCCHINI, Manuale di diritto della contabilità delle imprese, Utet, Torino, 1995, p. 129.
(19) A. NIGRO, Imprese commerciali e imprese soggette a registrazione, D) Le scritture contabili, in Trattato di dir. priv. diretto da P. Rescigno, vol. 15, t. 2, Utet, Torino, 2001, p. 708 ss. Sui profili della rilevazione delle quantità e di determinazione dei valori, cfr. E. BOCCHINI, Manuale di diritto della contabilità, cit., p. 6.
(20) Intesi, come si è detto, non come fatti materiali o accadimenti fisici, bensì come documenti in cui tali accadimenti sono descritti.
(21) Cfr. S. FORTUNATO, Il diritto contabile e limpresa, in AA.VV., Diritto commerciale, Monduzzi, Bologna, 1999, p. 653. Esulano dalle scritture contabili i libri sociali (art. 2421), in quanto documenti non rappresentativi di fatti gestionali e non contenenti rappresentazioni di tipo simbolico-matematico (G. MINERVINI, Le scritture contabili fra diritto e ragioneria, in Riv. soc., 1965, p. 390), come pure quei libri e registri tenuti in funzione di successivi controlli quali quelli imposti dalla legislazione antiriciclaggio (d. lgs. 3 maggio 1991, n. 143, conv. dalla legge 5 luglio 1991, n. 197): su questultimo profilo, espressamente, A. NIGRO, Imprese commerciali, cit., p. 709, nota 278.
(22) Il modello contabile detto contabilità generale in senso proprio è appunto finalizzato alla determinazione consuntiva del reddito desercizio e del connesso capitale di funzionamento e si contrappone alle c.d. contabilità speciali (quali, la contabilità di magazzino, la contabilità di mano dopera, la contabilità industriale, ecc.), cfr. G. FERRERO F. DEZZANI P. PISONI L. PUDDU, Contabilità e bilancio desercizio, Giuffrè, Milano, 2000, p. 3. Sulla contabilità generale, quale «banca dati» da cui è possibile attingere per ogni esigenza conoscitiva e di elaborazione della vita dellazienda, v. A. PAVAN, Lamministrazione economica delle aziende, Giuffrè, Milano, 2001, p. 346. Per il collegamento tra contabilità generale e bilancio, cfr. G. FRATTINI, Contabilità e bilancio, Egea, Milano, 2001, p. 348. Limprescindibilità della connessione tra contabilità e bilancioè ampiamente sottolineata da A. NIGRO, Le scritture contabili, in Trattato di dir. comm. e di dir. pubbl. delleconomia diretto da F. Galgano, vol. II, Cedam, Padova, 1978, p. 221.
(23) Su questa tematica che, pur essendo propria della ragioneria e della tecnica aziendale, costituisce la premessa indefettibile per lo studio dei profili giuridici delle scritture contabili, mi permetto rinviare al mio Lordinamento contabile delle imprese, cit., p. 40 ss., ove riferimenti.
(24) Non più mediante interventi manuali, ma con sistemi automatici che consentono la rilevazione dei dati e le quadrature contabili con controlli e riscontri assicurati dalle procedure.
(25) Sui bilanci di verifica e sulle situazioni contabili, v. G. FERRERO F. DEZZANI P. PISONI L. PUDDU, Contabilità e bilancio, cit., p. 245 ss.
(26) Il bilancio di verifica quando la contabilità veniva tenuta a mano su supporti cartacei, prima cioè dellintroduzione dei riscontri mediante i software contabili aveva la funzione di consentire il controllo della correttezza delle scritture a giornale e dei riporti a mastro. In argomento, cfr. G. FRATTINI, Contabilità e bilancio, cit., pag. 146 ss. Sul passaggio dai valori di conto ai valori di bilancio, v. Ant. AMADUZZI, Economia aziendale, cit., p. 167 ss.
(27) Sulle procedure per la contabilizzazione delle rettifiche di assestamento, cfr. G. MELIS, Elementi di economia aziendale, cit., p. 293 ss.
(28) Definito anche capitale proprio o patrimonio netto. Per unimpostazione della materia, diffusamente, cfr. G. ZAPPA, Le produzioni nelleconomia industriale, vol. II, Giuffrè, Milano, 1957, p. 559 ss.
(29) Cfr. G.E. COLOMBO, Il bilancio desercizio, in Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 7, t. 1, Utet, Torino, 1994, p. 76.
(30) È questo il momento nel quale vengono introdotti nel processo di rilevazione contabile elementi di soggettività da parte di chi procede alla determinazione dei valori, mancando la certezza dei processi di misurazione: di qui la tradizionale suddivisione dei valori economici di bilancio in valori certi, valori stimati e valori congetturati. Sulla contrapposizione tra quantità soggettive e quantità oggettive, cfr. la tabella di riferimento contenuta a p. 623 dello studio di A. PAVAN, Lamministrazione economica, cit., p. 623. In ordine alle tecniche di rilevazione dei valori stimati e congetturati di fine esercizio, cfr. G. FRATTINI, Contabilità e bilancio, cit., p. 153 ss. Il problema della stima accompagna anche le operazioni che hanno origine numeraria, che talvolta necessitano di successive rettificazioni: per unimpostazione della materia, v. G. ZAPPA, Le produzioni, cit., p. 847, ove viene esaminata, in particolare, lipotesi di differimento del regolamento delle vendite.
(31) Il passaggio dai valori di conto ai valori di bilancio è in funzione della determinazione della competenza «in modo che i valori dei conti siano valori di competenza dellesercizio». Il principio di competenza, che non può essere rispettato nella contabilizzazione delle operazioni durante lesercizio, costituisce «il principio fondamentale per la formulazione del bilancio di esercizio»: per i virgolati, cfr. Ant. AMADUZZI, Economia aziendale, cit., p. 169. Sulle tecniche ragionieristiche di imputazione allesercizio dei valori secondo il principio di competenza economica, v. F. SUPERTI FURGA, Il falso in bilancio nella prospettiva economico-aziendale, cit., p. 218.
(32) «Capitalizzare un costo vuol dire non considerarlo più come un componente negativo del reddito dellesercizio in cui ha avuto manifestazione numeraria, ma, attraverso il suo rinvio ai successivi esercizi, considerarlo invece un elemento attivo del capitale di funzionamento»: così G. FERRERO F. DEZZANI P. PISONI L. PUDDU, Contabilità e bilancio, cit., p. 272, ove vengono illustrate le scritture di capitalizzazione dei costi, destinate ad evidenziare ove le immobilizzazioni siano state utilizzate nellesercizio in cui avviene la capitalizzazione anche la quota di ammortamento di competenza.
(33) G.E. COLOMBO, Il bilancio desercizio, cit., p. 77.
(34) La notazione da ultimo riferita in corsivo nel testo è di G. COTTINO, Limprenditore, Diritto commerciale, vol. I, t. 1, Cedam, Padova, 2000, p. 259.
(35) Sul punto, cfr. G. FRATTINI, Contabilità e bilancio, cit., p. 383 ss.; A. PAVAN, Lamministrazione economica, cit., p. 647. Sul bilancio come «contenitore di informazioni da elaborare», v. P. CAPALDO, Reddito, capitale e bilancio di esercizio. Una introduzione, Giuffrè, Milano, 1998, p. 414.
(36) Cioè la sua capacità di produrre reddito, la sua situazione di liquidità, il grado di rigidità o elasticità della sua struttura finanziaria, e così via. Limpresa, è stato osservato, «non vale tanto per i beni di cui dispone, quanto per gli utili che essa è in grado di generare»: P. CAPALDO, Reddito, capitale e bilancio, cit., p. 133. Che le imprese valgono per ciò che rendono, e non per ciò che sono, è conclusione non solo delle dottrine aziendalistiche ma anche di quelle giuridiche: cfr. B. LIBONATI, I bilanci dimpresa: un inquadramento giuridico, in Annali 1996, Università degli studi della Tuscia, Quaderni dellistituto giuridico, Agnesotti, Viterbo, 1997, p. 52 ss., ove viene esaminata la relazione tra la redditività di unimpresa e il suo valore di mercato.
(37) Particolare rilievo assumono in proposito le riclassificazioni degli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico nella prospettiva dellinformazione finanziaria al fine di farne conoscere le relative dinamiche: cfr. M.A. REA, Informazione di bilancio e situazione finanziaria dimpresa, Giappichelli, Torino, 2001, p. 109 ss. e p. 161 ss.
(38) Avente la funzione di elaborare i dati di bilancio con lobiettivo di ottenere un sistema di informazioni su: la solidità del patrimonio; la redditività degli investimenti aziendali; lequilibrio finanziario ed economico della gestione; la capacità dellazienda di utilizzare al meglio le risorse a disposizione. Per una riconversione dei valori esposti nei documenti contabili di sintesi nei corrispondenti andamenti economico finanziari, cfr. F. PODDIGHE (a cura di), Analisi di bilancio per indici. Aspetti operativi, Cedam, Padova, 2001, ove vengono sviluppati criticamente una serie di casi reali relativi ad aziende primarie operanti in vari contesti produttivi (ivi, p. 243 ss.).
(39) Distinti in economici e finanziari, a seconda che forniscano informazioni delluno o dellaltro tipo, detti anche ratios, definibili come rapporti (o quozienti) fra determinate poste dello stato patrimoniale o del conto economico o fra poste di questi due prospetti contabili, destinati ad essere utilizzati nellanalisi di bilancio, che, a sua volta, non può prescindere dalle correlazioni degli elementi che la compongono e dagli opportuni raffronti dellandamento degli indici nel tempo. Fra gli indici di bilancio finanziari assume particolare rilievo il leverage dato dal rapporto tra i debiti finanziari e il totale dei mezzi di finanziamento: quanto più elevato è questo indice tanto meno equilibrataè la struttura delle fonti finanziarie dellimpresa. Sulle problematiche del leverage in unottica giuridica, anche alla luce dei più recenti progetti e interventi legislativi, cfr. M. LAMANDINI, Struttura finanziaria e governo nelle società di capitali. Le prospettive di riforma, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 158 ss.