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AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione del 9 luglio 2002, n. 224/2002 Società Z Sas di Istanza di interpello preventivo ai sensi dellart. 21, comma 9, della Legge 413/91
In presenza di valide ragioni economiche, la scissione parziale e proporzionale non è da considerare operazione elusiva, purché la stessa non risulti preordinata alla cessione delle partecipazioni da parte dei soci delle beneficiarie, bensì allo svolgimento, da parte di questultime, di uneffettiva attività dimpresa.
Risoluzione
La società Z sas ha inviato alla scrivente, in data 17/01/2002, per il tramite della Direzione Regionale competente, unistanza di interpello ai sensi dellart. 21, comma 9, della legge n. 413/91, concernente unoperazione di scissione societaria parziale.
Fatto
La società Z Sas, esercente attività
agricola e di allevamento, è intestataria di un appezzamento di terreno
ex agricolo, frazionabile in diverse sottozone catastalmente ridefinite, per
effetto di una variante stralcio al piano regolatore della zona di Comacchio,
in aree di tipo:
D8.1 (zona campeggi);
D6.a (zona per insediamenti turistico ricettivi);
D9 (zona impianti sportivi);
G2 (zona per parcheggi pubblici).
Listante prevede di acquistare da società terze
ulteriori lotti di terreno edificabile la cui titolarità «coincide
con la proprietà della società Z seppur in percentuali
diverse», per un estensione complessiva di mq. 99.737 a cui si aggiungono
mq 600 in attesa di destinazione.
Ciò posto, è intenzione della Z sas
intraprendere, in un arco di tempo molto ampio, e condizionatamente ad unadeguata
redditività, le seguenti iniziative:
unoperazione di scissione parziale proporzionale a favore di una
serie di società di capitali operative neocostituite, cui verranno trasferiti
diritti di proprietà, usufrutto o nuda proprietà dei lotti di
cui listante è attualmente intestataria;
un complesso intervento edificatorio che investa tutta lattuale
proprietà avente ad oggetto ciascuna delle fattispecie di intervento
sopra elencate e suddivise per genere accatastabile;
A seguito della prospettata scissione, la società precisa
che la scissa conserverà la proprietà di tutti gli altri mezzi
di produzione al di fuori dei terreni attribuiti alle beneficiarie. Inoltre,
gli stessi terreni verranno concessi in affitto alla scissa affinché
essa possa continuare a svolgere lattività agricola propria sino
alla dismissione o allutilizzazione edificatoria degli appezzamenti.
La proporzionalità della scissione si esplicherà
nellattribuzione ai soci della Z di tutte le azioni delle
beneficiarie in misura proporzionale alle originarie quote di partecipazione
al capitale della scissa, mantenendo inalterata la compagine sociale delle società
derivanti dalloperazione.
Listante fa inoltre presente che il trasferimento degli
immobili e degli oneri pluriennali ad essi riferiti, iscritti in bilancio quali
oneri pluriennali patto territoriale, avverrà presso le beneficiarie
ai medesimi valori fiscali riconosciuti in capo alla società scissa.
La Z sas comunica in proposito che le assegnazioni
dei terreni alle società beneficiarie saranno definite in base al classamento,
alla destinazione duso dei terreni ed alla conseguente tipologia di attività
edilizia da esercitarsi su di essi.
A fronte della richiesta avanzata dalla Direzione Regionale
competente di di maggiori specificazioni sul progetto di scissione in ordine
alla possibilità di individuare le attribuzioni per le singole società
beneficiarie, la società istante sottolinea di non essere in grado di
produrle atteso che dette identificazioni si considerano subordinate alla legittimità
fiscale delloperazione.
A seguito della prospettata scissione, la situazione ora rappresentata
potrà poi evolversi secondo ipotesi operative differenti di seguito descritte:
cessione totale o parziale delle azioni o quote di una o più beneficiarie
ad operatori o investitori di settore turistico alberghiero prima di compiere
qualsiasi operazione edificatoria e prima di richiedere autorizzazioni o concessioni
per ledificazione (richiesta di concessione edilizia, urbanizzazione dei
terreni, ecc...);
valorizzazione dei terreni con lottenimento di autorizzazioni e
concessioni necessarie per la loro edificazione; eventuale realizzazione di
opere di urbanizzazione e successiva cessione delle azioni o quote delle beneficiarie
ad operatori commerciali di settore turistico-alberghiero;
realizzazione degli interventi edificatori direttamente da parte delle
beneficiarie con successiva vendita o destinazione alla locazione dei beni finiti;
realizzazione degli interventi edificatori direttamente da parte delle
beneficiarie con richiesta diretta delle autorizzazioni amministrative per lesercizio
della attività commerciale-turistico-ricettiva e successiva cessione
di rami dazienda o destinazione alla locazione di rami dazienda
dei beni formanti il patrimonio dellazienda;
vendita delle azioni o quote delle beneficiarie dopo aver eseguito lintero
intervento edilizio;
in relazione alle prime due ipotesi consistenti nella cessione
di quote da perfezionarsi prima delleffettuazione di sostanziali interventi
edificatori, listante ne esclude lelusività, affermando la
sussistenza delle valide ragioni economiche.
Lopportunità economica della cessione di quote
si riscontrerebbe, infatti, a parere dellistante, in unottica di
reperimento dei mezzi finanziari da reimpiegare nellesecuzione dellintero
progetto edificatorio, in assenza dei quali, la società sarebbe costretta
a ricorrere al credito bancario, con significativo aggravio di costi.
Né può ritenersi, secondo la Z,
che loperazione di scissione sia utilizzata per la creazione di società
contenitori, in quanto ciascuna società beneficiaria si impegna,
sottoscrivendo una convenzione comunale, allesecuzione dellintervento
edificatorio a scopo commerciale.
Per quanto concerne le ulteriori alternative su elencate,
esse configurerebbero mere opportunità di libera iniziativa imprenditoriale
non assoggettabili ad alcun giudizio di legittimità in quanto già
di per sé provviste di fondatezza economica.
Quesito
La società istante chiede il preventivo parere ai sensi
dellart. 21, comma 9, della legge 413/91, affinché venga riconosciuta
la legittimità fiscale delloperazione di scissione parziale proporzionale
sopra prospettata.
Normativa di riferimento
Loperazione di scissione è disciplinata dallart.
123-bis del TUIR, così come modificato dal d. lgs. 8 ottobre 1997, n.358.
Al comma 1, detto articolo prevede la neutralità delloperazione,
disponendo che essa «non dà luogo né a realizzo, né
a distribuzione di plusvalenze e di minusvalenze della società scissa».
Lart 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce
che «sono inopponibili allamministrazione finanziaria gli atti,
fatti ed i negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche,
diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dallordinamento tributario,
ed a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti».
Con tale disposto, lAmministrazione mira a disconoscere
i vantaggi tributari indebiti realizzati nellambito di una
delle operazioni elencate dal comma 3 del medesimo articolo, tra cui rientrano
le scissioni.
Considerazioni
Loperazione di scissione non è di per sé
elusiva; lo è il suo impiego, nellambito di un disegno non sorretto
da valide ragioni economiche e diretto esclusivamente allottenimento di
un risultato disapprovato dai principi ispiratori dellordinamento giuridico
tributario. Infatti, perché la fattispecie rientri nelle previsioni della
norma antielusiva che trova fondamento nellart. 37-bis del DPR 600/73,
devono ricorrere simultaneamente le seguenti condizioni:
lassenza di valide ragioni economiche;
laggiramento di un obbligo o divieto previsto dallordinamento;
il risparmio di imposta conseguente.
In merito alla questione rappresentata in istanza, lAmministrazione
finanziaria ha già avuto modo di pronunciarsi con precedenti risoluzioni
(n. 166/2001, n.53/2002), dai cui princìpi la scrivente non ritiene di
doversi sostanzialmente discostare.
Pertanto, al fine di valutare se sussistono i presupposti
per poter escludere eventuali profili elusivi in relazione ad un disegno unitariamente
valutabile, di cui la scissione costituirebbe solo il primo atto legittimo,
occorre, anche in questo caso, analizzare separatamente le diversi ipotesi di
comportamento, post-scissione, prospettate dalla società istante.
Esse sono riconducibili essenzialmente a tre categorie di
operazioni che le società beneficiarie intenderebbero porre in essere:
cessione o locazione dei beni finiti, a lavori edificatori ultimati;
cessione o locazione di rami dazienda, a lavori edificatori ultimati
e ad attività commerciali avviate;
cessione parziale o totale delle quote o azioni.
In merito alla prima categoria di operazioni, ovverosia nel
caso in cui le società beneficiarie provvedano alla cessione o locazione
degli immobili, una volta costruiti, non si ravvedono profili di elusività
e risparmi indebiti di imposta nel comportamento ipotizzato.
Infatti, i plusvalori realizzati sugli immobili in sede di
cessione o i proventi derivanti dalla locazione vengono sottoposti alla regole
ordinarie di tassazione del reddito di impresa in capo alla beneficiaria, così
come lo sarebbero stati in capo alla scissa, se la stessa avesse provveduto
direttamente alledificazione e successiva cessione o locazione.
Ad analoga considerazione a favore della non sussistenza di
eventuali profili elusivi conduce lanalisi della seconda categoria di
comportamenti, consistenti, come premesso, nella cessione di ramo dazienda
o locazione dello stesso, una volta avviata da parte delle beneficiarie lattività
commerciale e di sfruttamento turistico. Infatti, sia le società beneficiarie
che la scissa dovrebbero sottoporre i proventi derivanti dalloperazione
al regime ordinario di tassazione previsto dal T.U.I.R.
Nellesaminare la terza categoria di operazioni, avente
ad oggetto la cessione delle azioni o quote da parte dei soci delle società
beneficiarie, ancorché perfezionabile in momenti temporali diversi, occorre
ricordare quanto già chiarito dalla scrivente nelle risoluzioni n. 33
del 23/03/2001, n. 166 del 3/11/2002 e infine n. 53 del 21/02/2002.
Il principio generalmente affermato è che, «allorché
la scissione risulti preordinata esclusivamente alla creazione di apposite società
contenitore in cui immettere beni da alienare, in modo da ottenere, in caso
di successiva cessione delle azioni o quote, una trasformazione delle plusvalenze
su singoli beni in plusvalenze su partecipazioni», deve escludersi la
sussistenza di valide ragioni economiche.
In relazione alla stessa operazione, avente ad oggetto la
cessione di azioni o quote da parte dei soci delle società di capitali
beneficiarie, in qualità di persone fisiche non esercenti attività
dimpresa, è configurabile invero un indebito risparmio dimposta.
Infatti, il capital gain" da essi realizzato in sede di vendita delle
azioni o quote è assoggettabile ai sensi del d. lgs. n. 461 del 1997,
allimposta sostitutiva, con aliquote del 27% e del 12,5% rispettivamente
per le partecipazioni detenute in misura qualificata e non.
E quandanche i soci esercitassero attività dimpresa,
essi realizzerebbero comunque un risparmio dimposta, potendo accedere,
in presenza dei requisiti oggettivi richiesti, al regime sostitutivo di cui
allart. 1 del d. lgs. 358/97 che prevede la tassazione della plusvalenza
ad aliquota agevolata del 19%.
Il risparmio così configurato assume i profili dellindebito
in quanto loperazione è posta in essere dai soci al fine esclusivo
di precostituirsi le condizioni, creando società beneficiarie contenitori,
per trasformare le plusvalenze realizzabili su beni di primo grado (immobili)
in capital gain su beni di secondo grado (partecipazioni), in aggiramento
delle norme del T.U.I.R. che regolano la tassazione ordinaria.