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luglio-agosto 2002

Leggi e proposte di legge

Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, deliberazione 5 giugno 2002, n. 13605 – Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti *
in Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2002, n. 137



     1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000 e n. 13086 del 18 aprile 2001, è modificato ed integrato come segue:

     la rubrica dellart. 23 è modificata come segue: «Obblighi informativi degli OICR esteri non armonizzati»;
     nell’art. 23, comma 1 sono eliminate le parole «italiani o»;

     nella rubrica del capo II del titolo I della parte terza, dopo le parole «quote di fondi chiusi», sono inserite le parole: «e quote o azioni di OICR aperti indicizzati»;

     nell’art. 59, comma 1, dopo le parole «quote di fondi chiusi», sono inserite le parole: «quote o azioni di OICR aperti indicizzati»;

     nell’art. 59 è inserito il seguente comma:
     «2. Agli OICR aperti indicizzati quotati in borsa si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo II, sezioni II e III, in quanto compatibili»;

    nella rubrica dell’art. 60 dopo le parole «quote di fondi chiusi» sono inserite le parole: «e quote o azioni di OICR aperti indicizzati»;

     nell’art. 60, comma 1, dopo le parole «prospetto informativo.», è inserita la seguente frase: «La nota e il prospetto informativo sono messi a disposizione anche presso la sede della banca depositaria»;

     l’art. 60, comma 2 è sostituito dal seguente:
     «2. Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema indicato nell’allegato 1B. Ai fini della pubblicazione il prospetto è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero della banca corrispondente»;

     nell’art. 60 è inserito il seguente comma:
     «3. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati è allegato il documento integrativo redatto secondo lo schema indicato nell’allegato 1H. Ai fini della pubblicazione, il documento integrativo è messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede della banca corrispondente»;

     nella rubrica del capo IV del titolo II della parte terza, dopo le parole «Fondi chiusi», sono inserite le seguenti parole: «e OICR aperti indicizzati»;

     l’art. 102, comma 1, è modificato come segue:
     «1. Le società di gestione e le Sicav, aventi anche sede legale all’estero, nonché i soggetti che le controllano osservano le disposizioni previste dal capo II, sezione I, del presente titolo con riferimento alle quote o azioni quotate in borsa di ciascun OICR»;

     nell’art. 102 è inserito il seguente comma:
     «2. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana»;
nella rubrica dell’art. 103, dopo le parole «altre informazioni», sono inserite le parole «relative a fondi chiusi»;

     l’art. 103, comma 2 è abrogato;

     dopo l’art. 103 è inserito il seguente:
     «Art. 103-bis (Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati). – 1. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l’acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
     a) il prospetto di sollecitazione/quotazione;
     b) il regolamento di gestione dei fondi o lo statuto sociale delle Sicav;
     c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale);
     d) le disposizioni generali emanate dalla Banca d’Italia in ordine ai limiti d’investimento e ai criteri di valutazione degli OICR;
     e) il documento sui soggetti che partecipano all’operazione;
     f) l’eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR.
     2. Le informazioni previste dall’art. 24, comma 4, sono communicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero la banca corrispondente. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.
     3. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR esteri armonizzati, rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l’acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
     a) il prospetto di sollecitazione/quotazione;
     b) il documento integrativo;
     c) gli ultimi documenti contabili redatti.
     4. Le informazioni previste dall’art. 26, comma 3, sono communicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca corrispondente. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.
     5. Si applicano le disposizioni dell’art. 87.»;

     nell’allegato 1A, parte B), è eliminata la lettera c);

     nell’allegato 1B, punto XII, dopo il punto 3 è inserito il seguente punto:
     «4. Il prospetto relativo alla sollecitazione ed alla quotazione di OICR aperti indicizzati di diritto italiano e di diritto estero non armonizzati, deve contenere le informazioni previste nello schema 19.»;

     nell’allegato 1B è inserito l’allegato schema 19 (allegato n. 1);

     l’allegato 1H è sostituito dal testo allegato (allegato n. 2).

     2. La presente delibera è pubblicata nel bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     * Il testo vigente del regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, può essere consultato in http://www.consob.it/ (Regolamentazione/Leggi, regolamenti/Assetti proprietari)

 

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