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Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, deliberazione 5 giugno 2002, n. 13605 Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti *
in Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2002, n. 137
1. Il regolamento di attuazione del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti,
approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere
n. 12475 del 6 aprile 2000 e n. 13086 del 18 aprile 2001, è modificato
ed integrato come segue:
la rubrica dellart.
23 è modificata come segue: «Obblighi informativi degli OICR esteri
non armonizzati»;
nellart. 23, comma 1 sono eliminate le parole
«italiani o»;
nella rubrica del capo II del titolo I della parte terza, dopo le parole «quote di fondi chiusi», sono inserite le parole: «e quote o azioni di OICR aperti indicizzati»;
nellart. 59, comma 1, dopo le parole «quote di fondi chiusi», sono inserite le parole: «quote o azioni di OICR aperti indicizzati»;
nellart.
59 è inserito il seguente comma:
«2. Agli OICR aperti indicizzati quotati
in borsa si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo II, sezioni
II e III, in quanto compatibili»;
nella rubrica dellart. 60 dopo le parole «quote di fondi chiusi» sono inserite le parole: «e quote o azioni di OICR aperti indicizzati»;
nellart. 60, comma 1, dopo le parole «prospetto informativo.», è inserita la seguente frase: «La nota e il prospetto informativo sono messi a disposizione anche presso la sede della banca depositaria»;
lart. 60,
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alla domanda relativa alla quotazione
di quote o azioni di OICR aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati
è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema indicato
nellallegato 1B. Ai fini della pubblicazione il prospetto è messo
a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero della banca
corrispondente»;
nellart.
60 è inserito il seguente comma:
«3. Alla domanda di quotazione di quote
o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati è allegato il
documento integrativo redatto secondo lo schema indicato nellallegato
1H. Ai fini della pubblicazione, il documento integrativo è messo a disposizione,
unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede della banca corrispondente»;
nella rubrica del capo IV del titolo II della parte terza, dopo le parole «Fondi chiusi», sono inserite le seguenti parole: «e OICR aperti indicizzati»;
lart. 102,
comma 1, è modificato come segue:
«1. Le società di gestione e le Sicav,
aventi anche sede legale allestero, nonché i soggetti che le controllano
osservano le disposizioni previste dal capo II, sezione I, del presente titolo
con riferimento alle quote o azioni quotate in borsa di ciascun OICR»;
nellart.
102 è inserito il seguente comma:
«2. Le informazioni rese da soggetti esteri
sono diffuse in lingua italiana»;
nella rubrica dellart. 103, dopo le parole «altre informazioni»,
sono inserite le parole «relative a fondi chiusi»;
lart. 103, comma 2 è abrogato;
dopo lart.
103 è inserito il seguente:
«Art. 103-bis (Informazioni relative agli
OICR aperti indicizzati). 1. Le società di gestione e le Sicav,
relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, rendono disponibili
nel proprio sito internet, consentendone lacquisizione su supporto duraturo,
e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
a) il prospetto di sollecitazione/quotazione;
b) il regolamento di gestione dei fondi o lo statuto
sociale delle Sicav;
c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto
e relazione semestrale);
d) le disposizioni generali emanate dalla Banca
dItalia in ordine ai limiti dinvestimento e ai criteri di valutazione
degli OICR;
e) il documento sui soggetti che partecipano alloperazione;
f) leventuale documento di illustrazione
dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR.
2. Le informazioni previste dallart. 24,
comma 4, sono communicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito
internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società
di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero la banca
corrispondente. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene
indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di
ciascun anno, un avviso concernente lavvenuto aggiornamento del prospetto
pubblicato.
3. Le società di gestione e le Sicav, relativamente
agli OICR esteri armonizzati, rendono disponibili nel proprio sito internet,
consentendone lacquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente
aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
a) il prospetto di sollecitazione/quotazione;
b) il documento integrativo;
c) gli ultimi documenti contabili redatti.
4. Le informazioni previste dallart. 26,
comma 3, sono communicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito
internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società
di gestione del mercato di quotazione e la banca corrispondente. Gli stessi
soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle
quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente
lavvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.
5. Si applicano le disposizioni dellart.
87.»;
nellallegato 1A, parte B), è eliminata la lettera c);
nellallegato
1B, punto XII, dopo il punto 3 è inserito il seguente punto:
«4. Il prospetto relativo alla sollecitazione
ed alla quotazione di OICR aperti indicizzati di diritto italiano e di diritto
estero non armonizzati, deve contenere le informazioni previste nello schema
19.»;
nellallegato 1B è inserito lallegato schema 19 (allegato n. 1);
lallegato 1H è sostituito dal testo allegato (allegato n. 2).
2. La presente delibera è pubblicata nel bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
* Il testo vigente del regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, può essere consultato in http://www.consob.it/ (Regolamentazione/Leggi, regolamenti/Assetti proprietari)