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Nuove leggi e progetti di legge |
Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze 6 giugno 2002 Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale
in Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2002, n. 145
Capo I
Dei libretti di risparmio postale in generale
Art. 1 Condizioni di emissione
1. I libretti di risparmio postale sono emessi
dalla Cassa depositi e prestiti attraverso Poste italiane S.p.a. e sono assistiti
dalla garanzia dello Stato.
2. I libretti di risparmio postale sono nominativi
o al portatore.
3. Sui libretti di risparmio postale sono annotati
i versamenti e i prelevamenti di somme di denaro. Le annotazioni sono firmate
dallimpiegato dellufficio postale che appare addetto al servizio
e fanno prova nei rapporti fra Poste Italiane S.p.a. e depositante fino a querela
di falso.
4. I versamenti e i prelevamenti sui libretti
di risparmio postale possono essere effettuati anche tramite lutilizzo
di carta a banda magnetica o di altri documenti di legittimazione, quando resi
disponibili e rilasciati a richiesta del depositante.
5. Le annotazioni di operazioni preventivamente
autorizzate dal depositante, nonché quelle effettuate tramite carta a
banda magnetica o altri documenti di legittimazione, possono essere riportate
anche in epoca successiva allesecuzione delle operazioni stesse, in occasione
della presentazione del libretto.
6. I versamenti e i prelevamenti possono essere
effettuati anche presso un ufficio postale diverso da quello che ha provveduto
al rilascio del libretto.
7. I libretti di risparmio postale sono esenti
da spese relative allapertura e alla gestione, fatte salve le disposizioni
in materia fiscale.
8. Il credito portato dai libretti di risparmio
postale nominativi può essere ceduto, in tutto o in parte, secondo le
norme del codice civile in materia di cessione di credito. Ai fini dellefficacia
della cessione, la notifica deve essere effettuata a Poste Italiane S.p.a.
9. I libretti di risparmio postale possono essere
costituiti in pegno, secondo le modalità previste nel codice civile.
Art. 2 Contratti relativi alla prestazione
del servizio di collocamento
1. I contratti relativi al collocamento dei libretti
di risparmio postale sono redatti per iscritto e un esemplare viene consegnato
al contraente, unitamente al libretto.
2. Nel contratto sono descritte le condizioni
generali che regolano tale forma di risparmio.
Art. 3 Interessi
1. Sulle somme depositate e annotate sui libretti di
risparmio postale matura un interesse, i cui tassi sono stabiliti con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze, adottato ai sensi dellart.
2, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284.
2. Gli interessi decorrono dal giorno in cui
è effettuato il versamento delle somme e sono dovuti fino al giorno del
prelevamento, parziale o totale, del credito liquido risultante.
3. Gli interessi sono calcolati con il criterio
dellanno civile e sono capitalizzati al 31 dicembre di ciascun anno. Gli
interessi sono conteggiati con il metodo scalare sul credito liquido risultante.
4. Lammontare degli interessi maturati
viene annotato, dopo la loro capitalizzazione, sui libretti di risparmio postale
alla presentazione del libretto stesso. Gli interessi sono altresì liquidati
in occasione dellestinzione del libretto.
5. Se il credito annotato è pari o inferiore
a duecentocinquanta euro, il libretto cessa di essere fruttifero trascorsi cinque
anni dallultima operazione annotata. Lannotazione dei soli interessi
non interrompe il decorso del termine. Il libretto torna ad essere fruttifero,
a decorrere dallannotazione di una nuova operazione.
6. Le variazioni dei tassi di interesse sono
stabilite con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo
e producono effetto dalla data indicata nello stesso decreto di variazione.
Art. 4 Pubblicità
1. Poste Italiane S.p.a. espone nei propri locali
aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando al contratto
di cui allart. 2, comma 1 e/o al foglio informativo analitico, di cui
allart. 12, comma 3, la descrizione delle condizioni che regolano lemissione
e la gestione dei libretti di risparmio postale.
2. La Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente
a Poste Italiane S.p.a. le informazioni da pubblicizzare in conformità
a quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo.
3. Le comunicazioni di carattere generale rivolte
ai depositanti sono effettuate dalla Cassa depositi e prestiti mediante avvisi
pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
Art. 5 Opposizioni
1. Trascorsi sessanta giorni dallavvenuta
annotazione delle operazioni sul libretto, esse si intendono approvate, salvo
opposizione sottoscritta da tutti gli intestatari del libretto di risparmio
postale, notificata dagli stessi a Poste Italiane S.p.a. entro il predetto termine.
Art. 6 Diritto di informazione
1. Il depositante e i suoi aventi causa hanno
diritto di ottenere, a richiesta e gratuitamente, annualmente ovvero in sede
di estinzione, la comunicazione periodica informativa sui tassi di interesse
applicati, sulla decorrenza delle valute, sugli interessi liquidati e sulle
relative ritenute di legge operate.
2. I medesimi soggetti hanno diritto di ottenere,
altresì, a richiesta e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque
non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Art. 7 Ammortamento e rinnovazione
1. Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento
di libretti di risparmio postale si applicano le disposizioni della legge 30
luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge
a carico dellIstituto emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.a.,
dietro pagamento di una commissione.
2. Fuori dei casi previsti dal comma precedente,
il libretto di risparmio postale sul quale non vi sia più spazio per
ulteriori annotazioni, o che si sia comunque deteriorato, è sostituito
senza spese da Poste Italiane S.p.a., a richiesta del depositante.
Capo II
Tipologia dei libretti di risparmio postale
Art. 8 Libretti di risparmio postale
nominativi
1. I libretti di risparmio postale nominativi
possono essere intestati anche a più soggetti in numero non superiore
a quattro. Le operazioni possono essere disposte da ciascun intestatario, anche
separatamente, salvo patto contrario da notificare a Poste Italiane S.p.a.,
ove lo stesso non sia contenuto nel contratto di cui al precedente art. 2, comma
1 e ad eccezione dei casi previsti dalle leggi vigenti.
2. I libretti di risparmio postale nominativi
possono essere intestati anche ai minori di età e per la loro gestione
si applicano le disposizioni contenute nel codice civile.
3. I versamenti e i prelevamenti, effettuati
da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente
legittimato, liberano pienamente Poste Italiane S.p.a. nei confronti degli altri
intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito
non è più nella disponibilità di ciascun
intestatario.
4. Ferme restando le specifiche modalità
operative di gestione, ai depositi giudiziari trova applicazione, limitatamente
allart. 11, la disciplina dei libretti di risparmio postale nominativi
prevista dal presente decreto. Per tali depositi continuano ad essere utilizzati
dagli uffici autorizzati al servizio i libretti in uso al momento dellentrata
in vigore del presente decreto.
Art. 9 Libretti di risparmio postale
al portatore
1. Il libretto di risparmio postale al portatore
può essere intestato al nome di una persona fisica o di un ente.
2. Fatta salva lipotesi in cui sia stata
effettuata una denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento, nei modi
di cui al precedente art. 7, comma 1, Poste Italiane S.p.a. considera il presentatore
come legittimo possessore del libretto stesso, senza alcun obbligo di fare indagini
circa la legittimità del possesso ed adempiendo nei confronti del presentatore
medesimo è liberata da ogni obbligo.
Capo III
Caratteristiche dei libretti di risparmio postale
Art. 10 Caratteristiche tecniche
1. Salvo quanto disposto al precedente art. 8,
comma 4, i libretti di risparmio postale si compongono di un unico foglio, stampato
fronte e retro, ripiegato a trittico e di una busta/custodia.
2. La prima facciata del foglio si articola in:
settore di destra, che costituisce la copertina, sul quale sono stampati: lindicazione
Libretto Postale, lintestazione Cassa Depositi e Prestiti
ed il relativo logo e lintestazione BancoPosta; settore centrale,
privo di qualsiasi stampa/dicitura; settore di sinistra, che costituisce il
frontespizio, sul quale sono stampate le diciture Libretto di risparmio
postale e quelle per lindicazione dei dati identificativi dellintestatario,
dellufficio che rilascia il libretto, della data di rilascio dello stesso
e della firma del direttore dellufficio medesimo.
3. La seconda facciata del foglio si articola
in un unico settore predisposto per la descrizione delle operazioni effettuate.
4. Il numero distintivo di ciascun libretto è
stampato sul lato destro, in testa ad entrambe le facciate, nonché in
calce alla seconda.
5. Sulla busta/custodia sono stampati: sul fronte:
le intestazioni Libretto Postale, Cassa Depositi e Prestiti
e relativo logo, nonché il logo BancoPosta; sul retro: il
logo della Cassa Depositi e Prestiti ed il marchio Risparmio
Postale, nonché lintestazione Posteitaliane.
Art. 11 Tassi di interesse
1. A decorrere dallentrata in vigore del
presente decreto, i tassi di interesse sui libretti di risparmio postale sono
fissati nella misura seguente: tasso pari al 2,75 per cento lordo in ragione
di anno, sui libretti di risparmio postale nominativi, eccettuati i depositi
giudiziari, nonché su quelli al portatore; tasso pari all1,50 per
cento lordo in ragione di anno, sui depositi giudiziari.
2. I tassi di interesse possono essere modificati
con la procedura di cui al precedente art. 3, comma 6.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 12 Norma transitoria
1. I libretti di risparmio postale con le caratteristiche
tecniche descritte allart. 10 del presente decreto verranno rilasciati
dagli uffici postali presso i quali sarà stata introdotta ed effettivamente
attivata la gestione automatizzata degli stessi in tempo reale. I libretti di
risparmio postale con le caratteristiche tecniche definite dal decreto del Ministro
delle Poste e telecomunicazioni 30 gennaio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 107 del 2 maggio 1964 e successive modificazioni,
che continueranno ad essere rilasciati dagli altri uffici postali presso i quali
non sia stata ancora attivata la gestione automatizzata, verranno comunque assoggettati
alla normativa recata dal presente decreto.
2. A decorrere dallentrata in vigore del
presente decreto, le disposizioni recate dallart. 1, comma 3, dallart.
3, comma 5, dallart. 7 e dallart. 11 si applicano anche ai libretti
di risparmio postale in essere a tale data.
3. Ai possessori dei libretti di risparmio postale,
in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene consegnato,
alla presentazione del libretto medesimo, il foglio informativo analitico, nel
quale sono descritte le condizioni generali che regolano tale forma di risparmio.
4. Le disposizioni recate dallart. 8, comma
4, e dallart. 11 del presente decreto si applicano ai depositi giudiziari
in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
5. Le carte nominative a banda magnetica (postcard
o portafoglio elettronico), istituite con decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1990, n. 430, e successivo regolamento di attuazione, recato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, e collegate al
servizio dei risparmi, rientrano, a tutti gli effetti, nella disciplina dei
libretti di risparmio postale. A decorrere dallentrata in vigore del presente
decreto, le medesime non sono più emesse.
6. Fino allintroduzione ed effettiva attivazione
presso ciascun ufficio postale della gestione automatizzata in tempo reale,
rimangono vigenti le disposizioni contenute negli articoli 159, 160, 162, 163
del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, recante Approvazione
del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni
servizi di bancoposta.
Art. 13 Norma finale
1. Il presente decreto viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione.
2. Salvo quanto disposto al precedente art. 12,
comma 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati,
ai sensi dellart. 7, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
284, il capo V del titolo I del libro III del decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156 e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo
V del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256.