dircomm.it giugno 2002 |
Nuove leggi e progetti di legge |
Regolamento (CE) del Consiglio dellUnione europea, 8 ottobre 2001, n. 2157/2001 Relativo allo statuto della Società europea (SE)
(in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, 10 novembre 2001, n. L294)
IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità
economica europea, in particolare larticolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) Il completamento del mercato interno
ed il miglioramento della situazione economica e sociale in tutta la Comunità
che esso promuove presuppongono, oltre alleliminazione degli ostacoli
agli scambi, una ristrutturazione dei fattori produttivi in dimensioni adeguate
a quelle della Comunità. A questo scopo è indispensabile che le
imprese la cui attività non è limitata al soddisfacimento di esigenze
puramente locali possano progettare e attuare la riorganizzazione delle loro
attività su scala comunitaria.
(2) Una tale riorganizzazione presuppone
la facoltà di mettere in comune, mediante operazioni di fusione, il potenziale
delle imprese esistenti di Stati membri differenti. Siffatte operazioni debbono
tuttavia avvenire nel rispetto delle regole di concorrenza del trattato.
(3) La realizzazione delle operazioni di
ristrutturazione e cooperazione che coinvolgono imprese di Stati membri differenti
incontra difficoltà di natura giuridica, fiscale e psicologica. Le misure
di ravvicinamento del diritto delle società degli Stati membri mediante
direttive permettono di ovviare ad alcune di queste difficoltà. Tuttavia
tali misure non dispensano le imprese soggette a legislazioni differenti dal
dover scegliere una forma di società disciplinata da una determinata
legislazione nazionale.
(4) Il contesto giuridico entro il quale
le imprese debbono operare nella Comunità rimane principalmente basato
sulle normative nazionali, e pertanto non corrisponde più al contesto
economico nel cui ambito devono svilupparsi per permettere la realizzazione
degli obiettivi del trattato. Questa situazione è tale da ostacolare
notevolmente le operazioni di raggruppamento tra società di Stati membri
differenti.
(5) Gli Stati membri sono tenuti a fare
in modo che le disposizioni applicabili alle società europee ai sensi
del presente regolamento non comportino né discriminazioni della società
europea rispetto alle società per azioni, a motivo di una differenza
di trattamento ingiustificata, né restrizioni eccessive alla costituzione
di una società europea o al trasferimento della sua sede sociale.
(6) Occorre far corrispondere il più
possibile lunità economica e lunità giuridica dellimpresa
nella Comunità. A questo fine occorre prevedere la costituzione, accanto
a società di diritto nazionale, di società la cui costituzione
e funzionamento siano disciplinati da un regolamento di diritto comunitario
direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
(7) Le disposizioni di un siffatto regolamento
permetteranno la costituzione e la gestione di società di dimensioni
europee, senza gli ostacoli dovuti alla disparità delle legislazioni
nazionali applicabili alle società commerciali e ai limiti territoriali
della loro applicazione.
(8) Lo statuto della società per
azioni europea (in seguito denominata SE) è compreso fra
gli atti che il Consiglio doveva adottare entro il 1992, elencati nel Libro
bianco della Commissione relativo al completamento del mercato interno approvato
dal Consiglio europeo di Milano nel giugno 1985. Nella riunione di Bruxelles
del 1987 il Consiglio europeo ha espresso lauspicio di una tempestiva
creazione di tale statuto.
(9) Da quando la Commissione ha presentato,
nel 1970, la proposta di regolamento relativo allo statuto della società
europea, modificata nel 1975, i lavori di ravvicinamento del diritto nazionale
delle società hanno fatto notevoli progressi, cosicché nei settori
in cui il funzionamento della SE non esige norme comunitarie uniformi è
possibile operare un rinvio alla legislazione sulle società per azioni
dello Stato membro in cui essa ha la sede sociale.
(10) Al fine di conseguire lobiettivo
essenziale di un regime giuridico per le SE, fatte salve le esigenze economiche
che potrebbero manifestarsi in futuro, è necessario che una SE possa
essere costituita sia per permettere a società di Stati membri differenti
di procedere ad una fusione o di costituire una società holding, sia
per dare alle società ed altre persone giuridiche esercitanti unattività
economica, soggette alla legislazione di Stati membri differenti, la possibilità
di creare affiliate comuni.
(11) In tale contesto è opportuno
consentire a una società per azioni di trasformarsi in SE senza passare
attraverso uno scioglimento qualora tale società abbia sede ed amministrazione
centrale nella Comunità e unaffiliata in uno Stato membro diverso
da quello della sua sede sociale.
(12) Le disposizioni nazionali applicabili
alle società per azioni che ricorrono pubblicamente al risparmio nonché
alla transazione di titoli devono applicarsi anche qualora la costituzione della
SE si realizzasse mediante un ricorso pubblico al risparmio nonché alle
SE che intendono far uso di questi strumenti finanziari.
(13) Il regime della SE deve essere quello
di una società di capitali per azioni, che più adeguatamente risponde,
tanto dal punto di vista finanziario che da quello della gestione, alle esigenze
delle imprese che esercitano le loro attività su scala europea. Per garantire
che siffatte imprese abbiano dimensioni ragionevoli è opportuno stabilire
un capitale minimo che garantisca che dette società dispongano di un
patrimonio sufficiente, senza ostacolare peraltro la costituzione di SE da parte
delle piccole e medie imprese.
(14) Occorre permettere una gestione efficace
della SE, garantendo nel contempo unattenta vigilanza. Va tenuto conto
del fatto che esistono attualmente nella Comunità due diversi sistemi
in cui è strutturata lamministrazione delle società per
azioni. È opportuno peraltro, pur permettendo alla SE di scegliere tra
i due sistemi, operare una chiara delimitazione tra le responsabilità
delle persone incaricate della gestione e quelle incaricate della vigilanza.
(15) In virtù delle norme e dei
principi generali del diritto internazionale privato, i diritti e gli obblighi
relativi alla tutela degli azionisti di minoranza e dei terzi, derivanti per
unimpresa dal controllo esercitato su di unaltra impresa soggetta
ad un diverso ordinamento giuridico sono disciplinati dal diritto applicabile
allimpresa controllata, fatti salvi gli obblighi ai quali limpresa
che esercita il controllo sia soggetta in base alle disposizioni del diritto
ad essa applicabile, per esempio in materia di elaborazione di conti consolidati.
(16) Fatte salve le conseguenze che deriveranno
da un ulteriore coordinamento del diritto degli Stati membri, non è attualmente
necessaria in materia una regolamentazione specifica per la SE. Occorre quindi
attenersi allapplicazione delle norme e dei principi generali del diritto
internazionale privato tanto nel caso in cui la SE eserciti il controllo, che
in quello in cui la SE sia la società controllata.
(17) Occorre precisare
il regime così applicabile nel caso in cui la SE sia controllata da unaltra
impresa e rinviare in materia al diritto applicabile alle società per
azioni disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui ha sede la SE.
(18) Occorre garantire
che ogni Stato membro applichi alle infrazioni alle disposizioni del presente
regolamento le sanzioni riguardanti le società per azioni disciplinate
dalla propria legislazione.
(19) Le norme relative
al ruolo dei lavoratori nella SE sono oggetto della direttiva 2001/86/CE del
Consiglio dell8 ottobre 2001 che completa lo statuto della società
europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Dette disposizioni
costituiscono pertanto un complemento indissociabile del presente regolamento
e devono poter essere applicate contemporaneamente.
(20) Il presente
regolamento non verte su altri settori quali il diritto tributario, il diritto
della concorrenza, il diritto della proprietà intellettuale, il diritto
fallimentare. Pertanto nei settori summenzionati ed in altri settori non contemplati
dal presente regolamento si applicano le disposizioni del diritto degli Stati
membri e del diritto comunitario.
(21) La direttiva
2001/85/CE è intesa ad assicurare il diritto di coinvolgimento dei lavoratori
per quanto riguarda i problemi e le decisioni che incidono sulla vita della
SE. Le altre questioni inerenti al diritto sociale e al diritto del lavoro,
in particolare il diritto allinformazione e alla consultazione dei lavoratori
organizzato negli Stati membri, sono disciplinate dalle disposizioni nazionali
applicabili, alle medesime condizioni, alle società per azioni.
(22) Lentrata
in vigore del presente regolamento deve essere differita, affinché ciascuno
Stato membro possa prima procedere al recepimento delle disposizioni della direttiva
2001/86/CE nel diritto nazionale e allinstaurazione dei meccanismi necessari
a permettere la costituzione ed il funzionamento delle SE aventi sede nel suo
territorio, di modo che il regolamento e la direttiva possano essere applicati
contemporaneamente.
(23) A una società
la cui amministrazione centrale non si trovi allinterno della Comunità
può essere consentito di partecipare alla costituzione di una SE a condizione
che essa sia costituita in base alla legge di uno Stato membro, abbia la propria
sede sociale in questo stesso Stato membro e presenti un legame effettivo e
continuato con leconomia di uno Stato membro secondo i principi stabiliti
nel Programma generale del 1962 per labolizione delle restrizioni alla
libertà di stabilimento. Tale legame esiste in particolare se la società
ha una dipendenza in uno Stato membro ed effettua operazioni tramite la stessa.
(24) La SE deve avere
la facoltà di trasferire la sua sede sociale in un altro Stato membro.
Deve essere prevista unadeguata e congrua tutela degli interessi degli
azionisti di minoranza, dei creditori e dei titolari di altri diritti. Il trasferimento
non deve pregiudicare i diritti acquisiti prima dello stesso.
(25) Il presente
regolamento lascia impregiudicata qualsiasi disposizione che possa essere inserita
nella convenzione di Bruxelles del 1968 o qualsiasi testo adottato dagli Stati
membri o dal Consiglio per sostituire tale convenzione riguardante le norme
sulla competenza applicabili in caso di trasferimento della sede di una società
per azioni da uno Stato membro ad un altro.
(26) Le attività
degli istituti finanziari sono disciplinate da direttive specifiche e la normativa
nazionale intesa ad attuare tali direttive e le norme nazionali aggiuntive che
disciplinano tali attività si applicano pienamente ad una SE.
(27) Tenuto conto
della natura specifica e comunitaria della SE, il regime della sede effettiva
adottato per la SE con il presente regolamento non pregiudica le legislazioni
degli Stati membri né le scelte che potranno essere operate per altri
testi comunitari in materia di diritto delle società.
(28) Gli unici poteri
dazione previsti dal trattato ai fini delladozione del presente
regolamento sono quelli previsti dallarticolo 308.
(29) Poiché
gli scopi succitati dellintervento prospettato non possono essere realizzati
in maniera sufficiente dagli Stati membri, in quanto si tratta di istituire
la società per azioni a livello europeo, e possono dunque, a causa della
portata e dellincidenza di questultima essere realizzati meglio
a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al
principio di sussidiarietà sancito dallarticolo 5 del trattato.
Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire
tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Nel territorio
della Comunità possono essere costituite società in forma di società
per azioni europea (Società europea, in seguito denominata SE),
nellosservanza delle condizioni e modalità previste dal presente
regolamento.
2. La SE è
una società il cui capitale è diviso in azioni. Ciascun azionista
risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto.
3. La SE ha personalità
giuridica.
4. Il coinvolgimento
dei lavoratori in una SE è disciplinato dalle disposizioni contenute
nella direttiva 2001/86/CE.
Articolo 2
1. Le società
per azioni indicate nellallegato I, costituite secondo la legge di uno
Stato membro e aventi la sede sociale e lamministrazione centrale nella
Comunità, possono costituire una SE mediante fusione se almeno due di
esse sono soggette alla legge di Stati membri differenti.
2. Le società
per azioni e le società a responsabilità limitata indicate nellallegato
II, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e aventi la sede
sociale e lamministrazione centrale nella Comunità, possono promuovere
la costituzione di una SE holding se almeno due di esse:
a) sono soggette
alla legge di Stati membri differenti, ovvero
b) hanno da almeno
due anni unaffiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una
succursale situata in un altro Stato membro.
3. Le società
ai sensi dellarticolo 48, secondo comma del trattato, e le altre entità
giuridiche di diritto pubblico o privato, costituite conformemente alla legge
di uno Stato membro e aventi la sede sociale e lamministrazione centrale
nella Comunità, possono costituire, sottoscrivendone le azioni, una SE
affiliata se almeno due di esse:
a) sono soggette
alla legge di Stati membri differenti, ovvero
b) hanno da almeno
due anni unaffiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una
succursale situata in un altro Stato membro.
4. Una società
per azioni costituita conformemente alla legge di uno Stato membro e avente
la sede sociale e lamministrazione centrale nella Comunità può
trasformarsi in una SE se ha da almeno due anni unaffiliata soggetta alla
legge di un altro Stato membro.
5. Uno Stato membro
può prevedere che una società la cui amministrazione centrale
non si trovi allinterno della Comunità possa partecipare alla costituzione
di una SE, a condizione che essa sia costituita in base alla legge di uno Stato
membro, abbia la propria sede sociale in questo stesso Stato membro e presenti
un legame effettivo e continuato con leconomia di uno Stato membro.
Articolo 3
1. Ai fini dellarticolo
2, paragrafi 1, 2 e 3 la SE è considerata una società per azioni
soggetta alla legge dello Stato membro in cui essa ha la sede sociale.
2. Una SE può
essa stessa costituire una o più affiliate nella forma di SE. Alla SE
affiliata non si applicano le disposizioni dello Stato membro in cui questultima
ha la sede sociale, che esigono che una società per azioni abbia più
di un azionista. Le disposizioni nazionali adottate conformemente alla dodicesima
direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto
delle società relativa alle società a responsabilità limitata
con un unico socio si applicano mutatis mutandis alle SE.
Articolo 4
1. Il capitale della
SE è espresso in euro.
2. Il capitale sottoscritto
deve essere di almeno 120.000 euro.
3. Qualora la legge
di uno Stato membro prescriva la sottoscrizione di un capitale più elevato
per le società che esercitano determinati tipi di attività, tale
legislazione si applica alle SE che hanno la sede sociale in tale Stato membro.
Articolo 5
Fatto salvo larticolo
4, paragrafi 1 e 2, il capitale della SE, la sua salvaguardia, le sue modificazioni,
nonché le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli assimilabili della
SE sono disciplinati dalle disposizioni che si applicherebbero ad una società
per azioni con sede nello Stato membro in cui la SE è iscritta.
Articolo 6
Ai fini del presente
regolamento, il termine statuto della SE designa al contempo latto
costitutivo e lo statuto propriamente detto della SE, qualora questultimo
formi oggetto di atto distinto.
Articolo 7
La sede sociale della
SE deve essere situata allinterno della Comunità, nello stesso
Stato membro dellamministrazione centrale. Uno Stato membro può
inoltre imporre alle SE registrate nel suo territorio lobbligo di far
coincidere lubicazione dellamministrazione centrale con quella della
sede sociale.
Articolo 8
1. La sede sociale
della SE può essere trasferita in un altro Stato membro conformemente
ai paragrafi da 2 a 13. Il trasferimento non dà luogo a scioglimento
né alla costituzione di una nuova persona giuridica.
2. Un progetto di
trasferimento deve essere elaborato dallorgano di direzione o di amministrazione
ed è soggetto a pubblicità in conformità dellarticolo
13, fatte salve le forme aggiuntive di pubblicità previste dallo Stato
membro della sede. Tale progetto deve indicare la denominazione sociale, la
sede sociale e il numero di iscrizione della SE e comprendere:
a) la sede sociale
prevista per la SE,
b) lo statuto previsto
per la SE, compresa leventuale nuova denominazione sociale,
c) le implicazioni
che il trasferimento può avere per il coinvolgimento dei lavoratori nella
SE,
d) il calendario
previsto per il trasferimento,
e) i diritti eventualmente
previsti a tutela degli azionisti e/o dei creditori.
3. Lorgano
di direzione o di amministrazione redige una relazione nella quale sono spiegati
e giustificati gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento e sono spiegate
le sue conseguenze per gli azionisti, per i creditori e per i lavoratori.
4. Gli azionisti
e i creditori della SE, almeno un mese prima dellassemblea generale che
deve pronunciarsi sul trasferimento, hanno il diritto di esaminare, presso la
sede sociale della SE, la proposta di trasferimento e la relazione redatta ai
sensi del paragrafo 3 e di ottenere, su richiesta, copia gratuita dei suddetti
documenti.
5. Per le SE iscritte
nel proprio territorio, gli Stati membri possono adottare provvedimenti volti
a garantire unadeguata protezione degli interessi degli azionisti di minoranza
della SE che si sono pronunciati contro il trasferimento.
6. La decisione di
trasferimento può essere adottata soltanto due mesi dopo la pubblicazione
del progetto. Essa deve essere presa alle condizioni previste dallarticolo
59.
7. Prima che lautorità
competente rilasci il certificato di cui al paragrafo 8, la SE deve fare in
modo che, per quanto riguarda le passività che possano essere sorte prima
della pubblicazione del progetto di trasferimento, gli interessi dei creditori
e dei titolari di altri diritti nei confronti della SE (inclusi quelli di enti
pubblici) siano stati adeguatamente tutelati, in ottemperanza a quanto stabilito
dallo Stato membro nel quale la SE aveva la sede sociale prima del trasferimento.
Uno Stato membro può estendere lapplicazione del primo comma alle
passività che sorgano (o possano sorgere) prima del trasferimento. Il
primo e secondo comma lasciano impregiudicata lapplicazione alle SE della
legislazione nazionale degli Stati membri per quanto riguarda la garanzia dei
pagamenti da effettuare ad enti pubblici.
8. Nello Stato membro
della sede sociale della SE, un organo giurisdizionale, un notaio o unaltra
autorità competente rilascia un certificato attestante in modo concludente
ladempimento degli atti e delle formalità preliminari al trasferimento.
9. La nuova iscrizione
può effettuarsi soltanto su presentazione del certificato di cui al paragrafo
8 nonché, se è comprovato, con lespletamento delle formalità
richieste per liscrizione nel registro nel paese in cui è situata
la nuova sede sociale.
10. Il trasferimento
della sede sociale della SE, nonché la modifica dello statuto che ne
consegue, prendono effetto dalla data in cui la SE è iscritta, conformemente
allarticolo 12, nel registro della nuova sede.
11. Dopo la nuova
iscrizione di una SE, il registro presso il quale essa è stata effettuata
notifica tale iscrizione al registro in cui la SE era precedentemente iscritta.
La precedente iscrizione è cancellata allatto di ricezione della
notifica, ma non prima.
12. La nuova iscrizione
e la cancellazione di quella precedente vengono pubblicate negli Stati membri
interessati conformemente allarticolo 13.
13. La pubblicazione
della nuova iscrizione della SE rende la nuova sede sociale opponibile ai terzi.
Tuttavia, finché non è stata pubblicata la cancellazione della
SE dal registro della sede precedente, i terzi possono continuare ad avvalersi
della vecchia sede, a meno che la SE dimostri che i terzi erano a conoscenza
della nuova sede.
14. La legge di uno
Stato membro può prevedere, per le SE registrate in questultimo,
che un trasferimento di sede sociale che comporti un cambiamento della legge
applicabile non abbia effetto se unautorità competente dello Stato
suddetto vi fa opposizione nel termine di due mesi di cui al paragrafo 6. Lopposizione
può essere promossa soltanto per motivi di interesse pubblico. Se una
SE è sottoposta al controllo di unautorità nazionale di
vigilanza finanziaria conformemente alle direttive comunitarie, il diritto di
opporsi al trasferimento di sede sociale si applica anche a tale autorità.
Lopposizione deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad unautorità
giudiziaria.
15. La SE nei cui
confronti siano state avviate una procedura di scioglimento, di liquidazione,
dinsolvenza, di sospensione dei pagamenti o altre procedure analoghe non
può trasferire la propria sede sociale.
16. Una SE che abbia
trasferito la sede sociale in un altro Stato membro è considerata, rispetto
a qualsiasi controversia anteriore al trasferimento di cui al paragrafo 10,
come avente la sede sociale nello Stato membro in cui la SE era iscritta prima
del trasferimento, anche se essa è chiamata in giudizio dopo questultimo.
Articolo 9
1. La SE è
disciplinata:
a) dalle disposizioni
del presente regolamento:
b) ove espressamente
previsto dal presente regolamento, dalle disposizioni dello statuto della SE;
o
c) per le materie
non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente,
per gli aspetti ai quali non si applica il presente regolamento:
i) dalle disposizioni
di legge adottate dagli Stati membri in applicazione di misure comunitarie concernenti
specificamente le SE;
ii) dalle disposizioni
di legge degli Stati membri che si applicherebbero ad una società per
azioni costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui
la SE ha la sede sociale;
iii) dalle disposizioni
dello statuto della SE, alle stesse condizioni previste per una società
per azioni costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la
SE ha la sede sociale.
2. Le disposizioni
di legge adottate dagli Stati membri specificamente per la SE devono essere
conformi alle direttive applicabili alle società per azioni indicate
nellallegato I.
3. Se la natura delle
attività svolte da una SE è disciplinata da disposizioni specifiche
delle normative nazionali, queste ultime sono integralmente applicate alla SE.
Articolo 10
Fatte salve le disposizioni
del presente regolamento, una SE è trattata in ciascuno Stato membro
come una società per azioni costituita in conformità della legge
dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale.
Articolo 11
1. La SE deve far
precedere o seguire la sua denominazione sociale dalla sigla SE.
2. La sigla SE
può figurare soltanto nella denominazione sociale delle SE.
3. Tuttavia, le società
o altre entità giuridiche registrate in uno Stato membro prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento, nella cui denominazione
sociale figuri la sigla SE, non sono tenute a modificare la loro denominazione
sociale.
Articolo 12
1. Ogni SE è
soggetta allobbligo di iscrizione, nello Stato membro della sede, in un
registro designato dalla legge di tale Stato conformemente allarticolo
3 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare,
per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri,
alle società a mente dellarticolo 58, secondo comma, del trattato
per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.
2. Liscrizione
di una SE può aver luogo soltanto previa conclusione di un accordo sulle
modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori ai sensi dellarticolo
4 della direttiva 2001/86/CE ovvero soltanto previa decisione ai sensi dellarticolo
3, paragrafo 6 di detta direttiva, oppure se, trascorso il periodo previsto
per i negoziati ai sensi dellarticolo 5 di detta direttiva, non é
stato concluso un accordo.
3. Perché
una SE possa essere iscritta in uno Stato membro che si è avvalso della
facoltà di cui allarticolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/86/CE,
è necessario un accordo, concluso ai sensi dellarticolo 4 di detta
direttiva sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori, compresa
la partecipazione, salvo il caso in cui nessuna delle società partecipanti
sia stata soggetta a norme di partecipazione prima delliscrizione della
SE.
4. Lo statuto della
SE non deve mai essere in conflitto con le modalità relative al coinvolgimento
dei lavoratori così stabilite. Ove tali nuove modalità stabilite
ai sensi della direttiva 2001/86/CE siano in contrasto con lo statuto esistente,
questo è modificato per quanto necessario. In questo caso uno Stato membro
può prevedere che lorgano di direzione o di amministrazione della
SE sia autorizzato ad apportare modifiche allo statuto senza ulteriori decisioni
dellassemblea generale degli azionisti.
Articolo 13
Gli atti e le indicazioni
riguardanti la SE soggetti allobbligo di pubblicità in base al
presente regolamento sono pubblicati secondo le modalità previste dalla
legislazione dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale conformemente
alla direttiva 68/151/CEE.
Articolo 14
1. Liscrizione
e la cancellazione delliscrizione di una SE formano oggetto di una comunicazione
pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, dopo ladempimento dellobbligo di pubblicità di cui
allarticolo 13. Nella comunicazione devono essere indicati la denominazione
sociale, il numero, la data e il luogo delliscrizione della SE, la data,
il luogo e il titolo della pubblicazione, nonché la sede sociale e il
settore di attività della SE.
2. Il trasferimento
della sede sociale della SE alle condizioni previste dallarticolo 8 deve
essere reso pubblico mediante una comunicazione contenente le indicazioni previste
dal paragrafo 1, nonché quelle relative alla nuova iscrizione.
3. Le indicazioni
previste dal paragrafo 1 vengono comunicate allUfficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee entro il mese successivo alla pubblicazione
di cui allarticolo 13.
TITOLO II COSTITUZIONE
Sezione prima Disposizioni generali
Articolo 15
1. Fatte salve le
disposizioni del presente regolamento, la costituzione di una SE è disciplinata
dalla legislazione applicabile alle società per azioni dello Stato in
cui la SE stabilisce la sua sede sociale.
2. Liscrizione
di una SE forma oggetto di pubblicità conformemente allarticolo
13.
Articolo 16
1. La SE acquisisce
la personalità giuridica a decorrere dalla data della sua iscrizione
nel registro previsto dallarticolo 12.
2. Qualora siano
stati compiuti degli atti in nome della SE prima della sua iscrizione conformemente
allarticolo 12 e la SE non assuma dopo liscrizione gli obblighi
che derivano da tali atti, le persone fisiche, le società o le altre
entità giuridiche che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente
e illimitatamente salvo convenzione contraria.
Sezione seconda Costituzione di una SE mediante fusione
Articolo 17
1. Una SE può
essere costituita mediante fusione conformemente allarticolo 2, paragrafo
1.
2. La fusione può
avvenire:
a) secondo la procedura
di fusione mediante incorporazione conformemente allarticolo 3, paragrafo
1 della direttiva 78/855/CEE;
b) oppure secondo
la procedura di fusione mediante costituzione di una nuova società conformemente
allarticolo 4, paragrafo 1 di detta direttiva.
Nel caso di fusione
mediante incorporazione, la società incorporante assume la forma di SE
contemporaneamente alla fusione. Nel caso di fusione mediante costituzione di
una nuova società, la SE è la nuova società.
Articolo 18
Per le materie non
contemplate dalla presente sezione o, nel caso in cui una materia sia contemplata
parzialmente, per gli aspetti da essa non contemplati, ogni società che
partecipa alla costituzione di una SE mediante fusione è soggetta, conformemente
alla direttiva 78/855/CEE, alle disposizioni della legge dello Stato membro
da cui dipende in materia di fusione delle società per azioni.
Articolo 19
La legge di uno Stato
membro può prevedere che la partecipazione di una società soggetta
alla legge di tale Stato membro, alla costituzione di una SE mediante fusione
non possa aver luogo se unautorità competente di tale Stato membro
vi si oppone prima del rilascio del certificato di cui allarticolo 25,
paragrafo 2. Tale opposizione può essere promossa soltanto per motivi
di interesse pubblico e deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad unautorità
giudiziaria.
Articolo 20
1. Gli organi di
direzione o di amministrazione delle società che si fondono redigono
un progetto di fusione. Il progetto contiene:
a) la denominazione
sociale e la sede sociale delle società che si fondono nonché
quelle previste per la SE;
b) il rapporto di
cambio delle azioni e, eventualmente, limporto della compensazione;
c) le modalità
di assegnazione delle azioni della SE;
d) la data a decorrere
dalla quale tali azioni danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché
ogni modalità particolare relativa a tale diritto;
e) la data a decorrere
dalla quale le operazioni delle società che si fondono si considerano,
dal punto di vista contabile, compiute per conto della SE;
f) i diritti accordati
dalla SE ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di
titoli diversi dalle azioni, ovvero le misure proposte nei loro confronti;
g) tutti i vantaggi
particolari attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione nonché
ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo
delle società che si fondono;
h) lo statuto della
SE;
i) informazioni circa
le procedure secondo cui le modalità del coinvolgimento dei lavoratori
sono determinate conformemente alla direttiva 2001/86/CE.
2. Le società
che si fondono possono aggiungere altri elementi al progetto di fusione.
Articolo 21
Per ciascuna delle
società che si fondono, fatti salvi i requisiti supplementari imposti
dallo Stato membro da cui la società in questione dipende, le indicazioni
seguenti devono essere pubblicate nel bollettino nazionale di tale Stato membro:
a) il tipo, la denominazione
sociale e la sede sociale delle società che si fondono;
b) il registro presso
il quale sono stati depositati, per ciascuna delle società che si fondono,
gli atti previsti dallarticolo 3, paragrafo 2 della direttiva 68/151/CEE,
nonché il numero di iscrizione nel registro;
c) lindicazione
delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori della
società in questione conformemente allarticolo 24, nonché
lindirizzo presso il quale si possono ottenere, gratuitamente, esaurienti
informazioni su tali modalità;
d) lindicazione
delle modalità di esercizio dei diritti da parte degli azionisti di minoranza
della società in questione conformemente allarticolo 24, nonché
lindirizzo presso il quale si possono ottenere, gratuitamente, esaurienti
informazioni su tali modalità;
e) la denominazione
sociale e la sede sociale previste per la SE.
Articolo 22
Come alternativa
ad esperti che operino per conto di ciascuna delle società che si fondono,
uno o più esperti indipendenti ai sensi dellarticolo 10 della direttiva
78/855/CEE designati a tal fine, su richiesta congiunta di tali società,
da unautorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla
cui legge è soggetta una delle società che si fondono o la futura
SE, possono esaminare il progetto di fusione e redigere una relazione unica
destinata a tutti gli azionisti. Gli esperti hanno il diritto di chiedere a
ciascuna delle società che si fondono qualsiasi informazione ritenuta
necessaria a permettere loro di assolvere le loro funzioni.
Articolo 23
1. Lassemblea
generale di ciascuna delle società che si fondono approva il progetto
di fusione.
2. Il coinvolgimento
dei lavoratori nella SE è deciso conformemente alla direttiva 2001/86/CE.
Le assemblee generali di ciascuna delle società che si fondono possono
riservarsi il diritto di subordinare liscrizione della SE allesplicita
ratifica da parte di questultima delle modalità così decise.
Articolo 24
1. La legge dello
Stato membro cui è soggetta ciascuna delle società che si fondono
si applica come in caso di fusione di società per azioni, tenendo conto
della natura transfrontaliera della fusione, per quanto concerne la tutela degli
interessi:
a) dei creditori
delle società che si fondono;
b) degli obbligazionisti
delle società che si fondono;
c) dei portatori
di titoli diversi dalle azioni forniti di diritti speciali nelle società
che si fondono.
2. Uno Stato membro
può adottare, nei confronti di società dipendenti dalla sua giurisdizione
che partecipano ad una fusione, disposizioni volte a garantire la tutela degli
azionisti di minoranza che si sono pronunciati contro la fusione.
Articolo 25
1. Il controllo di
legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene alla
procedura relativa a ciascuna società che si fonde, conformemente alla
legislazione applicabile in caso di fusione di società per azioni nello
Stato membro cui la società che partecipa alla fusione è soggetta.
2. In ciascuno Stato
membro interessato un organo giurisdizionale, un notaio o altra autorità
competente rilascia un certificato attestante in modo concludente ladempimento
degli atti e delle formalità preliminari alla fusione.
3. Se la legge di
uno Stato membro cui è soggetta una società che si fonde prevede
una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio delle azioni, ovvero
una procedura di compensazione degli azionisti di minoranza, senza impedire
liscrizione della fusione, tali procedure si applicano unicamente se,
al momento dellapprovazione del progetto di fusione ai sensi dellarticolo
23, paragrafo 1, le altre società che si fondono, situate in Stati membri
la cui legge non prevede siffatte procedure, accettano esplicitamente la possibilità
per gli azionisti di tale società di far ricorso alle procedure summenzionate.
In tali casi, un organo giurisdizionale, un notaio o altra autorità competente
può rilasciare il certificato di cui al paragrafo 2, anche se tale procedura
è già stata avviata. Il certificato deve tuttavia menzionare che
la procedura è in corso. La decisione relativa alla procedura è
vincolante nei confronti della società incorporante e di tutti i suoi
azionisti.
Articolo 26
1. Il controllo di
legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene alla
procedura relativa alla fusione e alla costituzione della SE, da un organo giurisdizionale,
da un notaio o altra autorità competente nello Stato membro della futura
sede della SE a cui compete il controllo di questo aspetto della legittimità
della fusione delle società per azioni.
2. A tal fine ogni
società che si fonde trasmette a detta autorità il certificato
previsto dallarticolo 25, paragrafo 2 entro sei mesi dal rilascio nonché
una copia del progetto di fusione, approvato dalla società.
3. Lautorità
di cui al paragrafo 1 controlla in particolare lavvenuta approvazione,
da parte delle società che si fondono, di un progetto di fusione negli
stessi termini, nonché la definizione di modalità relative al
coinvolgimento dei lavoratori ai sensi della direttiva 2001/86/CE.
4. Detta autorità
si accerta inoltre che la costituzione della SE sia conforme alle condizioni
stabilite dalla legge dello Stato della sede sociale, conformemente allarticolo
15.
Articolo 27
1. La fusione e la
costituzione simultanea della SE prendono effetto dalla data in cui la SE è
iscritta nel registro di cui allarticolo 12.
2. Liscrizione
della SE è subordinata allespletamento di tutte le formalità
previste dagli articoli 25 e 26.
Articolo 28
Per ciascuna delle
società che si fondono, lattuazione della fusione deve essere resa
pubblica secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro
conformemente allarticolo 3 della direttiva 68/151/CEE.
Articolo 29
1. La fusione realizzata
in conformità dellarticolo 17, paragrafo 2, lettera a) produce
ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:
a) il trasferimento
universale alla società incorporante dellintero patrimonio attivo
e passivo di ciascuna società incorporata;
b) lacquisizione,
da parte degli azionisti della società incorporata, della qualità
di azionisti della società incorporante;
c) lestinzione
della società incorporata;
d) lassunzione
da parte della società incorporante della forma di SE.
2. La fusione realizzata
in conformità dellarticolo 17, paragrafo 2, lettera b) produce
ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:
a) il trasferimento
universale alla SE di tutte le attività e passività delle società
che si fondono;
b) lacquisizione,
da parte degli azionisti delle società che si fondono, della qualità
di azionisti della SE;
c) lestinzione
delle società che si fondono.
3. Qualora, in caso
di fusione di società per azioni, la legge di uno Stato membro prescriva
formalità particolari per lopponibilità ai terzi del trasferimento
di determinati beni, diritti ed obblighi da parte delle società che si
fondono, tali formalità si applicano e sono adempiute dalle società
che si fondono oppure dalla SE a decorrere dalla data della sua iscrizione.
4. I diritti e gli
obblighi delle società partecipanti in materia di condizioni e modalità
di occupazione derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti
di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data delliscrizione
sono trasferiti alla SE, per effetto di tale iscrizione, nel momento in cui
questultima è stata effettuata.
Articolo 30
La nullità
di una fusione ai sensi dellarticolo 2, paragrafo 1, non può essere
pronunciata se la SE è stata iscritta. La mancanza di un controllo di
legittimità della fusione ai sensi degli articoli 25 e 26 può
essere annoverata tra i motivi di scioglimento della SE.
Articolo 31
1. Se una fusione
in conformità dellarticolo 17, paragrafo 2, lettera a) è
realizzata da una società che detiene tutte le azioni e gli altri titoli
che conferiscono diritti di voto nellassemblea generale di unaltra
società, larticolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) e d), larticolo
22 e larticolo 29, paragrafo 1, lettera b) non si applicano. Si applicano
tuttavia le disposizioni nazionali, cui è soggetta ognuna delle società
partecipanti alla fusione e che disciplinano le fusioni delle società
per azioni in conformità dellarticolo 24 della direttiva 78/855/CEE.
2. Se una fusione
mediante incorporazione è effettuata da una società che detiene
una quota pari o superiore al 90 % - ma non la totalità - delle azioni
od altri titoli che conferiscono un diritto di voto in unassemblea generale
di unaltra società, le relazioni dellorgano di direzione
o di amministrazione, le relazioni di uno o più esperti indipendenti
nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto
qualora ciò sia previsto dalla legge nazionale cui è soggetta
la società incorporante o dalla legge nazionale cui è soggetta
la società incorporata. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che
il presente paragrafo si applichi ai casi in cui una società detenga
una quota di azioni tale da conferire diritti di voto pari o superiori al 90
%, ma non la loro totalità.
Sezione terza Costituzione di una SE holding
Articolo 32
1. Una SE può
essere costituita conformemente allarticolo 2, paragrafo 2.
Le società che promuovono la costituzione di una SE conformemente allarticolo
2, paragrafo 2 non sono soggette a scioglimento.
2. Gli organi di
direzione o di amministrazione delle società promotrici delloperazione
redigono negli stessi termini un progetto di costituzione della SE. Esso comprende
una relazione che chiarisce e giustifica gli aspetti giuridici ed economici
della costituzione indicando quali siano per gli azionisti ed i lavoratori le
conseguenze derivanti dalladozione della forma di SE. Tale progetto contiene
inoltre le indicazioni previste dallarticolo 20, paragrafo 1, lettere
a), b), c), f), g), h) e i) e fissa la percentuale minima delle azioni o quote
di ciascuna delle società promotrici delloperazione che gli azionisti
dovranno conferire al fine della costituzione della SE. Tale percentuale deve
essere costituita da azioni o quote che conferiscono più del 50 % dei
diritti di voto permanenti.
3. Per ciascuna delle
società promotrici delloperazione, il progetto di costituzione
della SE è oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità
previste dalla legge di ciascuno Stato membro, conformemente allarticolo
3 della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data della riunione
dellassemblea generale che deve pronunciarsi sulloperazione.
4. Uno o più
esperti indipendenti dalle società promotrici, designati o riconosciuti
da unautorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da
cui dipende ciascuna società secondo le disposizioni nazionali adottate
in applicazione della direttiva 78/855/CEE, esaminano il progetto di costituzione
elaborato conformemente al paragrafo 2 e redigono una relazione scritta destinata
agli azionisti di ciascuna società. Dintesa tra le società
promotrici delloperazione, può essere redatta per gli azionisti
di tutte le società una relazione scritta da uno o più esperti
indipendenti designati o riconosciuti da unautorità giudiziaria
o amministrativa dello Stato membro da cui dipende una delle società
promotrici delloperazione oppure la futura SE secondo le disposizioni
nazionali adottate in applicazione della direttiva 78/855/CEE.
5. La relazione deve
indicare le difficoltà particolari di valutazione e dichiarare se il
rapporto di cambio delle azioni o delle quote è o non è pertinente
e ragionevole, nonché indicare i metodi seguiti per stabilirlo e se tali
metodi sono adeguati nella fattispecie.
6. Lassemblea
generale di ciascuna delle società promotrici delloperazione approva
il progetto di costituzione della SE. Il coinvolgimento dei lavoratori nella
SE è deciso conformemente alla direttiva 2001/86/CE. Le assemblee generali
di ciascuna delle società promotrici delloperazione possono riservarsi
il diritto di subordinare liscrizione della SE allesplicita ratifica
da parte di questultima delle modalità così decise.
7. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, con le debite modifiche, alle società
a responsabilità limitata.
Articolo 33
1. Gli azionisti
o portatori di quote delle società promotrici delloperazione dispongono
di un termine di tre mesi per comunicare alle società promotrici lintenzione
di conferire le loro azioni o quote ai fini della costituzione della SE. Tale
periodo prende avvio a decorrere dalla data in cui la costituzione della SE
è stata determinata in via definitiva conformemente allarticolo
32.
2. La SE è
costituita soltanto se, alla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1,
gli azionisti o i portatori di quote delle società promotrici delloperazione
hanno conferito la percentuale minima di azioni o quote di ciascuna società,
fissata conformemente al progetto di costituzione e se tutte le altre condizioni
sono soddisfatte.
3. Se le condizioni
per la costituzione della SE sono tutte soddisfatte conformemente al paragrafo
2, ciò forma oggetto per ciascuna delle società promotrici di
pubblicità secondo le disposizioni della legge nazionale cui è
soggetta ciascuna delle società, adottate conformemente allarticolo
3 della direttiva 68/151/CEE. Gli azionisti o portatori di quote delle società
promotrici delloperazione che non hanno comunicato entro il termine di
cui al paragrafo 1 lintenzione di mettere le proprie azioni o quote a
disposizione delle società promotrici ai fini della costituzione della
SE beneficiano di una proroga di un mese per farlo.
4. Gli azionisti
o portatori di quote che abbiano conferito i loro titoli per la costituzione
della SE ricevono azioni di questultima.
5. La SE può
essere iscritta solo previa dimostrazione dellespletamento delle formalità
di cui allarticolo 32 e dellesistenza delle condizioni di cui al
paragrafo 2.
Articolo 34
Relativamente alle
società promotrici di una siffatta operazione, uno Stato membro può
adottare disposizioni intese a garantire la tutela degli azionisti di minoranza
contrari a detta operazione, dei creditori e dei lavoratori.
Sezione quarta Costituzione di una SE affiliata
Articolo 35
Una SE può
essere costituita conformemente allarticolo 2, paragrafo 3.
Articolo 36
Alle società
o altre entità giuridiche che partecipano alloperazione si applicano
le disposizioni che disciplinano la loro partecipazione alla costituzione di
unaffiliata nella forma di società per azioni di diritto nazionale.
Sezione quinta Trasformazione di una società per azioni esistente in SE
Articolo 37
1. Una SE può
essere costituita conformemente allarticolo 2, paragrafo 4.
2. Fatte salve le
disposizioni dellarticolo 12, la trasformazione di una società
per azioni in SE non dà luogo allo scioglimento né alla costituzione
di una nuova persona giuridica.
3. La sede sociale
della SE non può essere trasferita, in occasione della trasformazione,
in un altro Stato membro conformemente allarticolo 8.
4. Lorgano
di direzione o di amministrazione della società in questione redige un
progetto di trasformazione e una relazione che chiarisca e giustifichi gli aspetti
giuridici ed economici della trasformazione indicando quali siano per gli azionisti
e per i lavoratori le conseguenze derivanti dalladozione della forma di
SE.
5. Il progetto di
trasformazione forma oggetto di una pubblicità effettuata secondo le
modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro conformemente
allarticolo 3 della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data
della riunione dellassemblea generale convocata per pronunciarsi sulla
trasformazione.
6. Prima dellassemblea
generale di cui al paragrafo 7, uno o più esperti indipendenti designati
o riconosciuti, secondo le disposizioni nazionali adottate in applicazione dellarticolo
10 della direttiva 78/855/CEE, da unautorità giudiziaria o amministrativa
dello Stato membro da cui dipende la società che si trasforma in SE attestano
mutatis mutandis, in conformità della direttiva 771/91/CE, che la società
dispone di attivi netti corrispondenti almeno al capitale per le riserve che
non devono essere distribuite ai sensi di legge o di statuto.
7. Lassemblea
generale della società considerata approva il progetto di trasformazione
nonché lo statuto della SE. La decisione dellassemblea generale
deve essere presa alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali conformi
allarticolo 7 della direttiva 78/855/CEE.
8. Gli Stati membri
possono subordinare la trasformazione al voto favorevole della maggioranza qualificata
o allunanimità dei membri dellorgano della società
da trasformare presso cui è organizzata la partecipazione dei lavoratori.
9. I diritti e gli
obblighi della società da trasformare in materia di condizioni e modalità
di occupazione derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti
di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data delliscrizione
sono trasferiti alla SE per effetto di tale iscrizione.
TITOLO III STRUTTURA DELLA SE
Articolo 38
Alle condizioni stabilite
dal presente regolamento, la SE comprende:
a) unassemblea
generale degli azionisti e
b) un organo di direzione
affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione
(sistema monistico) a seconda della scelta adottata dallo statuto.
Sezione prima Sistema dualistico
Articolo 39
1. Lorgano
di direzione gestisce sotto la propria responsabilità la SE. Uno Stato
membro può prevedere che lamministratore o gli amministratori delegati
siano responsabili della gestione corrente alle medesime condizioni previste
per le società per azioni aventi la sede sociale nel territorio di detto
Stato membro.
2. Il membro o i
membri dellorgano di direzione sono nominati e revocati dallorgano
di vigilanza. Tuttavia, uno Stato membro può stabilire o permettere che
lo statuto preveda che il membro o i membri dellorgano di direzione siano
nominati e revocati dallassemblea generale alle stesse condizioni previste
per le società per azioni aventi sede nel suo territorio.
3. Nessuno può
esercitare simultaneamente la funzione di membro dellorgano di direzione
e quella di membro dellorgano di vigilanza della SE. Lorgano di
vigilanza può tuttavia, in caso di vacanza, designare uno dei suoi membri
per esercitare le funzioni di membro dellorgano di direzione. Nel corso
di tale periodo, le funzioni dellinteressato in qualità di membro
dellorgano di vigilanza sono sospese. Uno Stato membro può prevedere
che questo periodo sia limitato nel tempo.
4. Lo statuto della
SE stabilisce il numero dei membri dellorgano di direzione o le regole
per determinarlo. Uno Stato membro può tuttavia stabilire un numero minimo
e/o massimo dei membri.
5. Uno Stato membro
in cui non sia previsto un sistema dualistico per le società per azioni
aventi la sede sociale nel suo territorio può adottare misure appropriate
relativamente alle SE.
Articolo 40
1. Lorgano
di vigilanza controlla la gestione assicurata dallorgano di direzione,
ma non può esercitare esso stesso il potere di gestione della SE.
2. I membri dellorgano
di vigilanza sono nominati dallassemblea generale. Tuttavia i membri del
primo organo di vigilanza possono essere designati dallo statuto della SE. La
presente disposizione lascia impregiudicato larticolo 47, paragrafo 4
o, se del caso, le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori
determinate conformemente alla direttiva 2001/86/CE.
3. Il numero dei
membri dellorgano di vigilanza o le regole per determinarlo sono stabiliti
dallo statuto della SE. Uno Stato membro può tuttavia stabilire il numero
dei membri dellorgano di vigilanza per le SE iscritte nel suo territorio
o un numero minimo e/o massimo.
Articolo 41
1. Lorgano
di direzione informa lorgano di vigilanza almeno ogni tre mesi sullandamento
degli affari della SE e sulla loro probabile evoluzione.
2. Oltre allinformazione
periodica di cui al paragrafo 1, lorgano di direzione comunica in tempo
utile allorgano di vigilanza le informazioni su avvenimenti che possono
avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SE.
3. Lorgano
di vigilanza può chiedere allorgano di direzione ragguagli di qualsiasi
genere necessari al controllo esercitato conformemente allarticolo 40,
paragrafo 1. Uno Stato membro può prevedere che ogni membro dellorgano
di vigilanza possa beneficiare di tale facoltà.
4. Lorgano
di vigilanza può procedere o far procedere alle verifiche necessarie
allespletamento delle sue mansioni.
5. Ciascun membro
dellorgano di vigilanza può prendere conoscenza di tutte le informazioni
comunicate a tale organo.
Articolo 42
Lorgano di
vigilanza elegge fra i suoi membri un presidente. Quando la metà dei
membri è stata designata dai lavoratori, solo un membro designato dallassemblea
generale degli azionisti può essere eletto presidente.
Sezione seconda Sistema monistico
Articolo 43
1. Lorgano
di amministrazione gestisce la SE. Uno Stato membro può prevedere che
lamministratore o gli amministratori delegati siano responsabili della
gestione corrente alle medesime condizioni previste per le società per
azioni aventi sede nel suo territorio.
2. Lo statuto della
SE stabilisce il numero dei membri dellorgano di amministrazione o le
regole per determinarlo. Uno Stato membro può tuttavia stabilire un numero
minimo e, se del caso, massimo dei membri.
Tuttavia questorgano deve essere composto da almeno tre membri qualora
il coinvolgimento dei lavoratori nella SE sia organizzato conformemente alla
direttiva 2001/86/CE.
3. Il membro o i
membri dellorgano di amministrazione sono nominati dallassemblea
generale. Tuttavia, i membri del primo organo di amministrazione possono essere
designati dallo statuto della SE. La presente disposizione lascia impregiudicato
larticolo 47, paragrafo 4 o, se del caso, le modalità relative
al coinvolgimento dei lavoratori determinate conformemente alla direttiva 2001/86/CE.
4. Uno Stato membro
in cui non sia previsto un sistema monistico per le società per azioni
aventi la sede sociale nel suo territorio, può adottare misure appropriate
relativamente alle SE.
Articolo 44
1. Lorgano
di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi, secondo una periodicità
stabilita dallo statuto, per deliberare sullandamento degli affari della
SE e sulla loro probabile evoluzione.
2. Ciascun membro
dellorgano di amministrazione può prendere conoscenza di qualsiasi
informazione comunicata a tale organo.
Articolo 45
Lorgano di
amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Quando la metà
dei membri è stata designata dai lavoratori, solo un membro designato
dallassemblea generale degli azionisti può essere eletto presidente.
Sezione terza Norme comuni ai sistemi monistico e dualistico
Articolo 46
1. I membri degli
organi della società, sono designati per un periodo stabilito dallo statuto,
che non può essere superiore a sei anni.
2. Salvo restrizioni
previste dallo statuto, i membri possono essere nuovamente designati una o più
volte per il periodo stabilito in applicazione del paragrafo 1.
Articolo 47
1. Lo statuto della
SE può prevedere che una società o altra entità giuridica
sia membro di un organo, salvo se altrimenti disposto dalla legislazione dello
Stato membro della sede sociale della SE applicabile alle società per
azioni. La società o altra entità giuridica deve designare un
rappresentante, persona fisica, ai fini dellesercizio dei poteri nellorgano
in questione.
2. Non possono essere
membri di un organo della SE, né rappresentanti di un membro ai sensi
del paragrafo 1, le persone che:
a) non possono far
parte, in base alla legge dello Stato membro della sede sociale della SE, dellorgano
corrispondente di una società per azioni soggetta al diritto di tale
Stato membro;
b) non possono far
parte dellorgano corrispondente di una società per azioni soggetta
al diritto di uno Stato membro a seguito di decisione giudiziaria o amministrativa
pronunciata in uno Stato membro.
3. Lo statuto della
SE può fissare, alla stregua di quanto previsto per le società
per azioni dalla legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale, condizioni
particolari di eleggibilità per i membri che rappresentano gli azionisti.
4. Il presente regolamento
fa salve le disposizioni nazionali che permettono ad una minoranza di azionisti
o altre persone o autorità di designare una parte dei membri degli organi.
Articolo 48
1. Lo statuto della
SE precisa le categorie di operazioni soggette ad autorizzazione concessa allorgano
di direzione dallorgano di vigilanza, nel sistema dualistico, o ad esplicita
decisione dellorgano di amministrazione, nel sistema monistico. Uno Stato
membro può tuttavia prevedere che, nel sistema dualistico, lorgano
di vigilanza possa di per sé subordinare ad autorizzazione determinate
categorie di operazioni.
2. Uno Stato membro
può determinare le categorie di operazioni che devono figurare come minimo
nello statuto delle SE iscritte nel suo territorio.
Articolo 49
I membri degli organi
della SE sono tenuti a non divulgare, nemmeno dopo la cessazione dalle funzioni,
le informazioni in loro possesso riguardanti la SE, la cui divulgazione potrebbe
arrecare pregiudizio agli interessi della società, salvo i casi in cui
la divulgazione sia richiesta o ammessa dalle disposizioni del diritto nazionale
applicabili alle società per azioni o nel pubblico interesse.
Articolo 50
1. Salvo i casi in
cui il presente regolamento o lo statuto prevedono disposizioni diverse, le
norme interne in materia di quorum e di presa di decisioni da parte degli organi
della SE sono le seguenti:
a) quorum: almeno
la metà dei membri deve essere presente o rappresentata;
b) decisioni: sono
prese alla maggioranza dei membri presenti o rappresentati.
2. In mancanza di
disposizioni statutarie in merito, in caso di parità di voti, prevale
il voto del presidente dellorgano. Tuttavia non è possibile alcuna
disposizione statutaria contraria quando lorgano di vigilanza è
composto per metà di rappresentanti dei lavoratori.
3. Nel caso in cui
sia prevista la partecipazione dei lavoratori conformemente alla direttiva 2001/86/CE,
uno Stato membro può prevedere che il quorum e la presa di decisioni
dellorgano di vigilanza, in deroga ai paragrafi 1 e 2, siano sottoposte
alle norme applicabili, alle medesime condizioni, alle società per azioni
che dipendono dalla giurisdizione dello Stato membro interessato.
Articolo 51
I membri dellorgano di direzione, di vigilanza
o di amministrazione sono responsabili, secondo le disposizioni dello Stato
membro della sede sociale della SE applicabili alle società per azioni,
dei danni subiti dalla SE in seguito allinosservanza da parte loro degli
obblighi legali, statutari o altri inerenti alle loro funzioni.
Sezione quarta Assemblea generale
Articolo 52
Lassemblea generale delibera nelle materie
per le quali le è attribuita una competenza specifica:
a) dal presente regolamento,
b) dalle disposizioni di legge dello Stato membro
in cui la SE ha la sede sociale, adottate a norma della direttiva 2001/86/CE.
Inoltre, lassemblea generale delibera nelle
materie per le quali allassemblea generale di una società per azioni
soggetta al diritto dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale è
attribuita una competenza dalla legge di tale Stato membro o dallo statuto a
norma della stessa legge.
Articolo 53
Fatte salve le disposizioni previste dalla presente
sezione, lorganizzazione e lo svolgimento dellassemblea generale
nonché le procedure di voto sono disciplinati dalla legge dello Stato
membro della sede sociale della SE applicabile alle società per azioni.
Articolo 54
1. Lassemblea generale si riunisce
almeno una volta per anno civile, entro sei mesi dalla chiusura dellesercizio,
a meno che la legge dello Stato membro della sede sociale applicabile alle società
per azioni che esercitano lo stesso tipo di attività della SE preveda
una frequenza superiore. Tuttavia, uno Stato membro può stabilire che
la prima assemblea generale possa aver luogo entro diciotto mesi dalla costituzione
della SE.
2. Lassemblea generale può
essere convocata in qualsiasi momento dallorgano di direzione, dallorgano
di amministrazione, dallorgano di vigilanza o da qualsiasi altro organo
o dallautorità competente conformemente alla legislazione nazionale
dello Stato membro della sede sociale della SE applicabile alle società
per azioni.
Articolo 55
1. La convocazione dellassemblea
generale e la fissazione dellordine del giorno possono essere richieste
da uno o più azionisti che dispongano congiuntamente di azioni pari almeno
al 10 % del capitale sottoscritto. Una percentuale inferiore può essere
prevista dallo statuto o dalla legge nazionale alle stesse condizioni applicabili
alle società per azioni.
2. La richiesta di convocazione deve precisare
i punti da iscrivere allordine del giorno.
3. Se dopo la richiesta avanzata in conformità
del paragrafo 1 lassemblea generale non si riunisce in tempo utile e comunque
entro un termine massimo di due mesi, lautorità giudiziaria o amministrativa
competente della sede sociale della SE può ordinare la convocazione entro
un termine prestabilito, oppure autorizzare la convocazione da parte degli azionisti
che ne hanno fatto richiesta o da parte di un loro mandatario. Ciò non
pregiudica le disposizioni nazionali che prevedono eventualmente la possibilità
che gli azionisti stessi procedano alla convocazione dellassemblea generale.
Articolo 56
Uno o più azionisti che dispongano congiuntamente
almeno del 10 % del capitale sottoscritto possono chiedere liscrizione
di uno o più nuovi punti allordine del giorno di unassemblea
generale. Le procedure e i termini applicabili a questa richiesta sono stabiliti
dalla legislazione nazionale dello Stato membro della sede sociale della SE
o, in mancanza, dallo statuto della SE. Tale percentuale può essere ridotta
dallo statuto o dalla legge dello Stato membro della sede sociale alle stesse
condizioni applicabili alle società per azioni.
Articolo 57
Le deliberazioni dellassemblea generale
richiedono la maggioranza dei voti validamente espressi, a meno che il presente
regolamento o, in mancanza, la legislazione applicabile alle società
per azioni nello Stato membro della sede sociale della SE richiedano una maggioranza
più elevata.
Articolo 58
I voti espressi non comprendono quelli connessi
con le azioni per le quali lazionista non ha partecipato al voto o si
è astenuto o ha votato scheda bianca o nulla.
Articolo 59
1. Per la modificazione dello statuto è
richiesta una deliberazione dellassemblea generale presa ad una maggioranza
che non può essere inferiore ai due terzi dei voti espressi, a meno che
la legge applicabile alle società per azioni soggette al diritto dello
Stato membro della sede sociale della SE preveda o permetta una maggioranza
più elevata.
2. Uno Stato membro, tuttavia, può
prevedere che sia sufficiente la maggioranza semplice dei voti indicati nel
paragrafo 1, quando è rappresentata almeno la metà del capitale
sottoscritto.
3. Qualsiasi modifica dello statuto forma
oggetto di pubblicità conformemente allarticolo 13.
Articolo 60
1. Se esistono diverse categorie di azioni,
le deliberazioni dellassemblea generale sono subordinate ad una votazione
distinta per ciascuna categoria di azionisti i cui specifici diritti siano pregiudicati
dalla deliberazione.
2. Se la deliberazione dellassemblea
generale richiede la maggioranza dei voti prevista dallarticolo 59, paragrafi
1 e 2, tale maggioranza deve essere richiesta anche per la votazione distinta
di ciascuna categoria di azionisti i cui specifici diritti siano pregiudicati
dalla deliberazione.
TITOLO IV CONTI ANNUALI E CONTI CONSOLIDATI
Articolo 61
Fatto salvo larticolo 62 la SE è
soggetta, per quanto riguarda la redazione dei propri conti annuali e, se del
caso, consolidati, compreso il rapporto di gestione che li correda, il loro
controllo e la loro pubblicità, alle disposizioni applicabili alle società
per azioni che dipendono dalla giurisdizione dello Stato membro in cui ha la
sede sociale.
Articolo 62
1. Le SE che siano enti creditizi o istituti
finanziari sono soggette, per quanto riguarda la redazione dei loro conti annuali
e, se del caso, consolidati, compreso il rapporto di gestione che li correda,
il loro controllo e la loro pubblicità, alle norme previste dalla legge
nazionale dello Stato membro della sede sociale in applicazione della direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa
allaccesso allattività degli enti creditizi ed al suo esercizio.
2. Le SE che siano imprese di assicurazioni
sono soggette, per quanto riguarda la redazione dei loro conti annuali e, se
del caso, consolidati, compreso il rapporto di gestione che li correda, il loro
controllo e la loro pubblicità, alle norme previste dalla legge nazionale
dello Stato membro della sede sociale, in applicazione della direttiva 91/674/CEE
del Consiglio, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese
di assicurazione.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, INSOLVENZA E CESSAZIONE DEI PAGAMENTI
Articolo 63
Per quanto riguarda lo scioglimento, la liquidazione,
linsolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe, la SE
è soggetta alle disposizioni legislative che sarebbero applicabili se
essa fosse una società per azioni costituita conformemente alla legge
dello Stato membro in cui la SE ha sede sociale, comprese quelle relative alle
procedure decisionali dellassemblea generale.
Articolo 64
1. Qualora una SE non soddisfi più
lobbligo di cui allarticolo 7, lo Stato membro in cui la SE ha la
sede sociale adotta le misure appropriate per obbligare la SE e regolarizzare
entro un termine determinato la situazione:
a) ristabilendo la propria amministrazione centrale
nello Stato membro della sede sociale;
b) oppure procedendo al trasferimento della sede
sociale mediante la procedura di cui allarticolo 8.
2. Lo Stato membro in cui la SE ha la sede
sociale adotta le misure necessarie a garantire che la SE che ometta di regolarizzare
la propria situazione ai sensi del paragrafo 1, sia liquidata.
3. Lo Stato membro della sede sociale propone
un ricorso giurisdizionale avverso qualsiasi accertamento di violazione dellarticolo
7. Tale ricorso ha effetto sospensivo sulle procedure previste ai paragrafi
1 e 2.
4. Qualora si constati, su iniziativa delle
autorità ovvero su iniziativa di qualsiasi parte interessata, che una
SE ha la propria amministrazione centrale nel territorio di uno Stato membro
in violazione dellarticolo 7, le autorità di tale Stato membro
ne informano senza indugio lo Stato membro in cui si trova la sede sociale.
Articolo 65
Lapertura di una procedura di scioglimento,
liquidazione, insolvenza o cessazione dei pagamenti nonché la sua chiusura
e la decisione di proseguire lattività sono soggette a pubblicità
conformemente allarticolo 13, fatte salve le disposizioni della legislazione
nazionale che impongono ulteriori misure di pubblicità.
Articolo 66
1. La SE può trasformarsi in società
per azioni disciplinata dalla legge dello Stato membro della sede sociale. La
decisione concernente la trasformazione non può essere adottata prima
di due anni a decorrere dalla registrazione e prima che siano stati approvati
i primi due conti annuali.
2. La trasformazione di una SE in società
per azioni non dà luogo a scioglimento o a creazione di una nuova persona
giuridica.
3. Lorgano di direzione o di amministrazione
della SE elabora un progetto di trasformazione e una relazione che spieghi e
giustifichi gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione, indicando
le conseguenze delladozione della forma di società per azioni per
gli azionisti e per i lavoratori.
4. Il progetto di trasformazione è
oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste
dalla legge di ciascuno Stato membro, conformemente allarticolo 3 della
direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data della riunione dellassemblea
generale convocata per pronunciarsi sulla trasformazione.
5. Prima dellassemblea generale di
cui al paragrafo 6, uno o più esperti indipendenti designati o riconosciuti,
secondo le disposizioni nazionali adottate in applicazione dellarticolo
10 della direttiva 78/855/CEE, da unautorità giudiziaria o amministrativa
dello Stato membro da cui dipende la SE che si trasforma in società per
azioni, attestano che la società dispone di attivi corrispondenti almeno
al capitale.
6. Lassemblea generale della SE approva
il progetto di trasformazione nonché lo statuto della società
per azioni. La decisione dellassemblea generale deve essere presa alle
condizioni previste dalle disposizioni nazionali conformi allarticolo
7 della direttiva 78/855/CEE.
TITOLO VI DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E TRANSITORIE
Articolo 67
1. Se e fintantoché la terza fase
dellUnione economica e monetaria (UEM) non è applicabile nei suoi
confronti, ogni Stato membro può applicare alle SE che hanno la propria
sede sociale sul suo territorio le stesse disposizioni che si applicano alle
società per azioni soggette al suo diritto e per quanto concerne lespressione
del loro capitale. Tuttavia, la SE può anche esprimere il suo capitale
in euro. In questo caso il tasso di conversione fra la moneta nazionale e leuro
è quello dellultimo giorno del mese precedente la costituzione
della SE.
2. Se e fintantoché la terza fase
dellUEM non è applicabile nei confronti dello Stato membro in cui
la SE ha la sede sociale, la SE può comunque redigere e pubblicare i
suoi conti annuali e, se del caso, consolidati in euro. Lo Stato membro può
esigere che i conti annuali e, se del caso, consolidati della SE siano redatti
e pubblicati nella moneta nazionale alle stesse condizioni previste per le società
per azioni soggette al diritto di tale Stato membro. Ciò non pregiudica
la possibilità addizionale per la SE di pubblicare, conformemente alla
direttiva 90/604/CEE, i suoi conti annuali e, se del caso, consolidati in euro.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 68
1. Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate
per assicurare unattuazione efficace del presente regolamento.
2. Ciascuno Stato membro designa le autorità
competenti ai sensi degli articoli 8, 25, 26, 54, 55 e 64. Esso ne informa la
Commissione e gli altri Stati membri.
Articolo 69
Entro cinque anni dallentrata in vigore
del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento
europeo una relazione sullapplicazione del regolamento e, se del caso,
proposte di modifiche. La relazione analizza in particolare lopportunità
di:
a) consentire lubicazione dellamministrazione
centrale e della sede sociale di una SE in Stati membri diversi,
b) ampliare il concetto di fusione previsto nellarticolo
17, paragrafo 2 per ammettere anche tipi di fusione diversi da quelli definiti
negli articoli 3, paragrafo 1 e 4, paragrafo 1 della direttiva 78/855/CEE;
c) rivedere la norma relativa alla competenza
giurisdizionale di cui allarticolo 8, paragrafo 16 alla luce delle disposizioni
che potrebbero essere state inserite nella convenzione di Bruxelles del 1968
o in qualsiasi testo adottato dagli Stati membri o dal Consiglio in sostituzione
di detta convenzione;
d) permettere che nelle leggi che uno Stato membro
emana nellesercizio delle competenze conferitegli dal presente regolamento
o per garantirne leffettiva applicazione ad una SE, esso possa ammettere
che nello statuto della SE siano inserite disposizioni che da dette leggi si
discostino o le integrino, anche qualora tali disposizioni non fossero consentite
nello statuto di una società per azioni con sede nello Stato membro in
questione.
Articolo 70
II presente regolamento entra in vigore l8
ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.