dircomm.it

giugno 2002

Nuove leggi e progetti di legge

Proposta di legge d’iniziativa dei Deputati Duilio ed altri recante «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire»
(presentata alla Camera dei Deputati il 30 maggio 2001)

 

Art. 1 – Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire
     
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.
     2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato, ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.
     3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso, entro due mesi dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di tale parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al citato comma 1 successivamente, questi ultimi sono prorogati di quattro mesi.
     4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

Art. 2 – Princìpi e criteri direttivi della delega legislativa
     1. Il decreto legislativo di cui all’articolo 1 è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
     a) ferma restando la tutela civilistica derivante dalla trascrizione dei contratti relativi ad edifici da costruire ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, assicurare ai diritti patrimoniali dei promissari acquirenti di immobili da costruire ad uso di abitazione una maggiore tutela in caso di avvio di una procedura concorsuale, anche nei confronti delle cooperative edilizie, prevedendo l’obbligo dell’esecuzione specifica del contratto su domanda dell’interessato;
     b) prevedere ed incentivare forme di subentro volontario degli enti pubblici territoriali nelle posizioni giuridiche attive e passive delle cooperative edilizie soggette a procedure concorsuali, stabilendo le modalità di concessione di contributi statali o di agevolazioni fiscali volti a compensare i debiti del soggetto sottoposto a procedura concorsuale;
     c) prevedere, in favore dei soci delle cooperative, forme immediate di acquisto della proprietà, o di altri diritti reali, sul suolo destinato alla realizzazione dell’immobile, disciplinando le modalità e i tempi di perfezionamento dell’acquisto del diritto ed i connessi obblighi;
     d) prevedere forme di tutela verso chi acquista un immobile da costruire direttamente dal costruttore, che deve ottenere la fidejussione bancaria o assicurativa di cui alla lettera n);
     e) disciplinare i contenuti del contratto preliminare di vendita che deve descrivere le caratteristiche essenziali dell’immobile, i tempi previsti per l’esecuzione dell’opera, il prezzo di vendita, la data di consegna, le modalità e i termini di pagamento;
     f) limitare la responsabilità dell’acquirente verso gli istituti di credito mutuanti nella misura corrispondente alla quota del mutuo accollata all’acquirente in base al contratto preliminare;
     g) prevedere a favore del promissario acquirente forme di garanzia per i vizi e i difetti dell’opera;
     h) istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici un fondo di garanzia finalizzato a finanziare gli interventi di cui alle lettere b) e c);
     i) perfezionare la disciplina dell’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di cui all’articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, anche introducendo nuovi criteri di iscrizione all’albo ed assicurando continuità ed efficacia all’attività di vigilanza di cui all’articolo 15 della medesima legge n. 59 del 1992;
     l) disciplinare i casi di revoca degli amministratori o dei sindaci delle società cooperative, prevedendo la nomina di un commissario governativo ai sensi dell’articolo 2543 del codice civile, le ipotesi di cancellazione dal registro prefettizio e della conseguente cancellazione dallo schedario generale della cooperazione, nonché le fattispecie che possono dare luogo allo scioglimento d’ufficio per atto dell’autorità governativa nei casi previsti dall’articolo 2544 del medesimo codice, e nel caso di mancato reintegro, entro il termine di un anno, del numero minimo di soci richiesto per la costituzione della cooperativa;
     m) razionalizzare le competenze amministrative sulla vigilanza delle cooperative edilizie, attualmente suddivise tra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, verificando la funzionalità dell’assetto istituzionale delineato in materia dagli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
     n) individuare il soggetto tenuto ad ottenere fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’ultimazione dei lavori di costruzione del bene immobile, specificando che la garanzia non può impedire al promissario acquirente l’azione diretta nei confronti dell’istituto di credito o di assicurazione che ha prestato la garanzia, fatto salvo il diritto di regresso da parte del soggetto garante;
     o) estendere a tutti i casi di acquisto di immobile, con gli opportuni adattamenti, le tutele previste dal decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, applicabile ai contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, ivi comprese le misure sanzionatorie amministrative;
     p) introdurre le modifiche o le integrazioni alla legislazione vigente necessarie al fine di evitare disarmonie fra il decreto legislativo e le leggi vigenti, ivi compresi il codice civile e il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, indicando espressamente le disposizioni abrogate a seguito della entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.

Art. 3 – Commissione per la redazione del decreto legislativo
     1. Ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui all’articolo 1, è istituita, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, una apposita commissione di studio composta da docenti universitari, da funzionari pubblici e da esperti di particolare qualificazione professionale.
     2. Il compenso da corrispondere ai membri della commissione di cui al comma 1 è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 4 – Copertura finanziaria
     1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Top

Home Page