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Nuove leggi e progetti di legge |
Proposta di legge diniziativa dei Deputati Duilio ed altri recante «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire»
(presentata alla Camera dei Deputati il 30 maggio 2001)
Art. 1 Delega
al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo recante norme per la tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili da costruire.
2. Il decreto legislativo di cui al comma
1 è emanato, ai sensi dellarticolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.
3. Lo schema del decreto legislativo di
cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinché su di esso sia espresso, entro due mesi dalla data
di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di tale
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al citato comma
1 successivamente, questi ultimi sono prorogati di quattro mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi
e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare,
con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive
del medesimo decreto legislativo.
Art. 2 Princìpi e criteri direttivi
della delega legislativa
1. Il decreto legislativo di cui allarticolo
1 è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ferma restando la tutela civilistica derivante
dalla trascrizione dei contratti relativi ad edifici da costruire ai sensi dellarticolo
2645-bis del codice civile, assicurare ai diritti patrimoniali dei promissari
acquirenti di immobili da costruire ad uso di abitazione una maggiore tutela
in caso di avvio di una procedura concorsuale, anche nei confronti delle cooperative
edilizie, prevedendo lobbligo dellesecuzione specifica del contratto
su domanda dellinteressato;
b) prevedere ed incentivare forme di subentro
volontario degli enti pubblici territoriali nelle posizioni giuridiche attive
e passive delle cooperative edilizie soggette a procedure concorsuali, stabilendo
le modalità di concessione di contributi statali o di agevolazioni fiscali
volti a compensare i debiti del soggetto sottoposto a procedura concorsuale;
c) prevedere, in favore dei soci delle cooperative,
forme immediate di acquisto della proprietà, o di altri diritti reali,
sul suolo destinato alla realizzazione dellimmobile, disciplinando le
modalità e i tempi di perfezionamento dellacquisto del diritto
ed i connessi obblighi;
d) prevedere forme di tutela verso chi acquista
un immobile da costruire direttamente dal costruttore, che deve ottenere la
fidejussione bancaria o assicurativa di cui alla lettera n);
e) disciplinare i contenuti del contratto preliminare
di vendita che deve descrivere le caratteristiche essenziali dellimmobile,
i tempi previsti per lesecuzione dellopera, il prezzo di vendita,
la data di consegna, le modalità e i termini di pagamento;
f) limitare la responsabilità dellacquirente
verso gli istituti di credito mutuanti nella misura corrispondente alla quota
del mutuo accollata allacquirente in base al contratto preliminare;
g) prevedere a favore del promissario acquirente
forme di garanzia per i vizi e i difetti dellopera;
h) istituire nello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici un fondo di garanzia finalizzato a finanziare gli interventi
di cui alle lettere b) e c);
i) perfezionare la disciplina dellAlbo nazionale
delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi,
di cui allarticolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, anche introducendo
nuovi criteri di iscrizione allalbo ed assicurando continuità ed
efficacia allattività di vigilanza di cui allarticolo 15
della medesima legge n. 59 del 1992;
l) disciplinare i casi di revoca degli amministratori
o dei sindaci delle società cooperative, prevedendo la nomina di un commissario
governativo ai sensi dellarticolo 2543 del codice civile, le ipotesi di
cancellazione dal registro prefettizio e della conseguente cancellazione dallo
schedario generale della cooperazione, nonché le fattispecie che possono
dare luogo allo scioglimento dufficio per atto dellautorità
governativa nei casi previsti dallarticolo 2544 del medesimo codice, e
nel caso di mancato reintegro, entro il termine di un anno, del numero minimo
di soci richiesto per la costituzione della cooperativa;
m) razionalizzare le competenze amministrative
sulla vigilanza delle cooperative edilizie, attualmente suddivise tra il Ministero
dei lavori pubblici e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, evitando
duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, verificando la funzionalità
dellassetto istituzionale delineato in materia dagli articoli 59 e seguenti
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
n) individuare il soggetto tenuto ad ottenere
fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dellultimazione dei lavori
di costruzione del bene immobile, specificando che la garanzia non può
impedire al promissario acquirente lazione diretta nei confronti dellistituto
di credito o di assicurazione che ha prestato la garanzia, fatto salvo il diritto
di regresso da parte del soggetto garante;
o) estendere a tutti i casi di acquisto di immobile,
con gli opportuni adattamenti, le tutele previste dal decreto legislativo 9
novembre 1998, n. 427, applicabile ai contratti relativi allacquisizione
di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, ivi comprese le
misure sanzionatorie amministrative;
p) introdurre le modifiche o le integrazioni alla
legislazione vigente necessarie al fine di evitare disarmonie fra il decreto
legislativo e le leggi vigenti, ivi compresi il codice civile e il regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, indicando espressamente le disposizioni abrogate a seguito
della entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, fatte salve le materie
oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa.
Art. 3 Commissione per la redazione
del decreto legislativo
1. Ai fini della predisposizione del decreto
legislativo di cui allarticolo 1, è istituita, con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e
della previdenza sociale, una apposita commissione di studio composta da docenti
universitari, da funzionari pubblici e da esperti di particolare qualificazione
professionale.
2. Il compenso da corrispondere ai membri
della commissione di cui al comma 1 è stabilito con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
Art. 4 Copertura finanziaria
1. Allonere derivante dallattuazione
della presente legge, valutato in lire 3 miliardi annue a decorrere dal 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.