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Nuove leggi e progetti di legge |
Legge 18 ottobre 2001, n. 383 Primi interventi per il rilancio delleconomia
(estratto: artt. 6-9 e 19)
in Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248
(Omissis)
Capo III
INNOVAZIONEArt. 6 (Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale)
1. La sottoscrizione del capitale delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata può essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facoltà le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nellarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonché le imprese di assicurazione.Art. 7 (Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali)
1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 24, primo comma, le parole «o dellAmministrazione pubblica» sono soppresse;
b) dopo larticolo 24 è inserito il seguente:
«Art. 24-bis. 1. In deroga allarticolo 23 del presente decreto e allarticolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dallinvenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dallinvenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. Linventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione allamministrazione.
2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nellambito della loro autonomia, stabiliscono limporto massimo del canone, relativo a licenze a terzi per luso dellinvenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, linventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dellinvenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora linventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui linventore era dipendente al momento dellinvenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare linvenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante allinventore di esserne riconosciuto autore».
2. La disciplina di cui allarticolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a tutte le invenzioni ivi indicate conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.Capo IV
SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONEArt. 8 (Soppressione dellobbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori)
1. Larticolo 2215 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2215. (Modalità di tenuta delle scritture contabili). I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto lobbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dallufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. Lufficio del registro o il notaio deve dichiarare nellultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente listituzione e la disciplina dellimposta sul valore aggiunto (IVA), larticolo 39, primo comma, è sostituito dal seguente:
«I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui allarticolo 32, devono essere tenuti a norma dellarticolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dallimposta di bollo. È ammesso limpiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dallAmministrazione finanziaria su richiesta del contribuente».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, larticolo 22, primo comma, è sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dellarticolo 14, devono essere tenute a norma dellarticolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dallimposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni».
4. Allarticolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dellimposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle note, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Se i libri di cui allarticolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dellarticolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, limposta è maggiorata di lire 20.000»;
b) nella colonna «Modo di pagamento», dopo le parole: «Marche o bollo a punzone da applicarsi sullultima pagina numerata», sono aggiunte le seguenti: «o nei modi di di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni».Art. 9 (Semplificazione di adempimenti in vista dellintroduzione delleuro)
1. Allarticolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per liscrizione nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dellarticolo 2411 del codice civile.»;
b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dallorgano amministrativo secondo le stesse modalità di cui al comma 5».
2. Per le società di persone, in conformità alle disposizioni recate dai regolamenti CE n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, loperazione di conversione degli importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nellatto costitutivo costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci.(Omissis)
Art. 19 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.