dircomm.it giugno 2002 |
Nuove leggi e progetti di legge |
Direttiva del Consiglio dellUnione Europea, 8 ottobre 2001, n. 2001/86, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori
(in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, 10 novembre 2001, n. L294)
IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
larticolo 308,
vista la proposta modificata della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale
considerando quanto segue:
1. Per raggiungere
gli obiettivi del trattato, il regolamento (CE) n. 2157/2001, di pari data del
Consiglio ha istituito lo statuto della società europea (SE).
2. Obiettivo del regolamento è listituzione
di un quadro giuridico uniforme nel cui ambito le società dei vari Stati
membri siano in grado di programmare e di eseguire la riorganizzazione delle
loro attività a livello comunitario.
3. Allo scopo di promuovere gli obiettivi
sociali della Comunità, occorre stabilire disposizioni specifiche, segnatamente
nel settore del coinvolgimento dei lavoratori, per garantire che la costituzione
di una SE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento
dei lavoratori esistenti nelle società partecipanti alla costituzione
di una SE. Lobiettivo dovrebbe essere perseguito emanando disposizioni
nel settore suddetto, a complemento delle disposizioni contemplate nel regolamento.
4. Poiché gli scopi dellintervento
prospettato, sopra indicati, non possono essere realizzati in misura sufficiente
dagli Stati membri, in quanto lobiettivo è quello di emanare una
serie di norme sul coinvolgimento dei lavoratori applicabili alla SE, e possono
dunque, in considerazione della portata e dellincidenza dellazione
proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità
può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito
dallarticolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto
è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
5. La grande varietà delle normative
e delle prassi esistenti negli Stati membri circa le modalità di coinvolgimento
dei rappresentanti dei lavoratori nel processo decisionale delle società
rende inopportuno stabilire un unico modello europeo di coinvolgimento dei lavoratori
applicabile alla SE.
6. Ciononostante, le procedure per linformazione
e la consultazione a livello transnazionale dovrebbero essere garantite in tutti
i casi in cui viene costituita una SE.
7. I diritti di partecipazione, qualora
essi esistano in una o più società che costituiscono una SE, dovrebbero
essere mantenuti trasferendoli alla SE, una volta costituita, a meno che le
parti decidano diversamente.
8. Le procedure pratiche per linformazione
e la consultazione transnazionale dei lavoratori nonché, ove applicabile,
la loro partecipazione, da applicare a ciascuna SE, dovrebbero essere definite
soprattutto tramite unintesa da stipularsi tra le parti interessate o,
in mancanza della stessa, con lapplicazione di norme accessorie.
9. È opportuno lasciare agli Stati
membri la facoltà di non applicare le disposizioni di riferimento relative
alla partecipazione in caso di fusione, tenuto conto della diversità
dei regimi nazionali di coinvolgimento dei lavoratori dipendenti. Il mantenimento
dei regimi e delle prassi di partecipazione eventualmente vigenti a livello
delle società partecipanti devessere assicurato in questo caso
mediante un adeguamento delle norme sulliscrizione.
10. Le norme sul voto nella delegazione
speciale che rappresenta i lavoratori a fini negoziali, segnatamente quando
stipula accordi che prevedono un livello di partecipazione inferiore a quello
esistente in una o più società partecipanti, dovrebbero essere
commisurate al rischio che i regimi e le prassi di partecipazione esistenti
scompaiano o siano ridotti. Detto rischio è maggiore nel caso di una
SE costituita mediante trasformazione o fusione che nel caso di una SE costituita
mediante creazione di una holding o di una affiliata comune.
11. In mancanza di unintesa a seguito
dei negoziati tra i rappresentanti dei lavoratori e gli organi competenti delle
società partecipanti, si dovrebbero prevedere disposizioni di riferimento
che si applichino alla SE, una volta costituita. Dette disposizioni di riferimento
dovrebbero garantire un regime efficiente di informazione e consultazione transnazionale
dei lavoratori nonché la loro partecipazione agli organi pertinenti della
SE se tale partecipazione esisteva prima della costituzione della SE stessa
nellambito delle società partecipanti.
12. Occorre prevedere che i rappresentanti
dei lavoratori che agiscono nellambito della direttiva godano, nellesercizio
delle loro funzioni, della tutela e di garanzie analoghe a quelle fornite ai
rappresentanti dei lavoratori dalla legge e/o dal regime vigente nel paese in
cui lavorano. Non dovrebbero essere oggetto di discriminazione in seguito allesercizio
legittimo delle loro attività e dovrebbero godere di una tutela adeguata
per quanto riguarda il licenziamento e le altre sanzioni.
13. La riservatezza delle informazioni
sensibili deve essere mantenuta anche al termine del mandato dei rappresentanti
dei lavoratori e occorre prevedere una disposizione che consenta allorgano
competente della SE di non render note le informazioni che potrebbero ledere
gravemente il funzionamento della SE se divulgate al pubblico.
14. Se una SE nonché le sue affiliate
e dipendenze sono disciplinate dalla direttiva del Consiglio 94/45/CE del 22
settembre 1994, riguardante listituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per linformazione e la consultazione dei lavoratori
nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, il disposto
di detta direttiva e le disposizioni di recepimento nella legislazione nazionale
non dovrebbero applicarsi ad essa né alle loro affiliate e dipendenze,
a meno che la delegazione speciale di negoziazione decida di non iniziare negoziati
o di porre termine a negoziati già avviati.
15. La presente direttiva non dovrebbe
ledere altri diritti di coinvolgimento e non lede necessariamente altre strutture
di rappresentanza esistenti, contemplate dalle leggi e le prassi nazionali e
comunitarie.
16. Gli Stati membri dovrebbero prendere
i provvedimenti adeguati in caso di non ottemperanza agli obblighi stabiliti
nella presente direttiva.
17. Gli unici poteri dazione previsti
dal trattato ai fini delladozione della presente direttiva sono quelli
previsti dallarticolo 308.
18. La garanzia dei diritti acquisiti dei
lavoratori in materia di coinvolgimento nel processo decisionale delle società
è un principio fondamentale e lobiettivo esplicito della presente
direttiva. I diritti dei lavoratori acquisiti prima della costituzione delle
SE sono inoltre alla base dellelaborazione dei diritti di coinvolgimento
degli stessi nella SE (principio prima/dopo). Tale approccio si
applica pertanto non solo alla costituzione di nuove società europee
ma anche alle modifiche strutturali apportate a SE già esistenti e alle
società interessate da processi di modifiche strutturali.
19. Gli Stati membri devono poter prevedere
che i rappresentanti dei sindacati possano essere membri di una delegazione
speciale di negoziazione indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori
di una società partecipante alla costituzione di una SE. In tale contesto,
gli Stati membri devono in particolare poter introdurre questo diritto qualora
i rappresentanti dei sindacati abbiano la facoltà di essere membri degli
organi di vigilanza o di amministrazione, con diritto di voto, conformemente
alla legge nazionale.
20. In vari Stati membri il coinvolgimento
dei lavoratori e altri aspetti delle relazioni tra le parti sociali si fondano
sia sulla legge nazionale che sulle prassi nazionali che, in questo contesto,
si intendono inclusivi anche dei contratti collettivi ai vari livelli (nazionale,
settoriale e/o societario).
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
1. La presente direttiva disciplina il
coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società per
azioni europee (Societas Europaea, in seguito denominata SE), di
cui al regolamento (CE) n. 2157/2001.
2. A tal fine sono stabilite modalità
relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla
procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze
di cui allarticolo 7, a quella prevista nellallegato.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende
per:
a) SE, una società costituita
conformemente al regolamento (CE) n. 2157/2001;
b) società partecipanti,
le società partecipanti direttamente alla costituzione di una SE;
c) affiliata di una società,
unimpresa sulla quale la società esercita uninfluenza dominante
ai sensi dellarticolo 3, paragrafi da 2 a 7 della direttiva 94/45/CE;
d) affiliata o dipendenza interessata,
laffiliata o la dipendenza di una società partecipante, che è
destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a decorrere dalla creazione
di questultima;
e) rappresentanti dei lavoratori,
i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge e/o delle prassi nazionali;
f) organo di rappresentanza,
lorgano di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi
di cui allarticolo 4 o conformemente alle disposizioni dellallegato,
onde attuare linformazione e la consultazione dei lavoratori della SE
e delle sue affiliate e dipendenze situate nella Comunità e, ove applicabile,
esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SE;
g) delegazione speciale di negoziazione,
la delegazione istituita conformemente allarticolo 3 per negoziare con
lorgano competente delle società partecipanti le modalità
del coinvolgimento dei lavoratori nella SE;
h) coinvolgimento dei lavoratori,
qualsiasi meccanismo, ivi comprese linformazione, la consultazione e la
partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare
uninfluenza sulle decisioni che devono essere adottate nellambito
della società;
i) informazione, linformazione
dellorgano di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei
lavoratori, da parte dellorgano competente della SE, sui problemi che
riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata
in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi
decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti
che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione
approfondita delleventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni
con lorgano competente della SE;
j) consultazione, lapertura
di un dialogo e duno scambio di opinioni tra lorgano di rappresentanza
dei lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori e lorgano competente
della SE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti
dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere
circa le misure previste dallorgano competente un parere
di cui si può tener conto nel processo decisionale allinterno della
SE;
k) partecipazione, linfluenza
dellorgano di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei
lavoratori nelle attività di una società mediante
il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dellorgano di vigilanza
o di amministrazione della società, o
il
diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dellorgano
di vigilanza o di amministrazione della società e/o di opporvisi.
SEZIONE II PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE
Articolo 3 Istituzione di una
delegazione speciale di negoziazione
1. Quando gli organi di direzione o di
amministrazione delle società partecipanti stabiliscono il progetto di
costituzione di una SE, non appena possibile dopo la pubblicazione del progetto
di fusione o creazione di una holding o dopo lapprovazione di un progetto
di costituzione di unaffiliata o di trasformazione in una SE, essi prendono
le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa lidentità
e il numero di lavoratori delle società partecipanti, delle affiliate
o dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i rappresentanti
dei lavoratori delle società sulle modalità del coinvolgimento
dei lavoratori nella SE.
2. A tal fine è istituita una delegazione
speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle società
partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate, secondo gli orientamenti
in appresso:
a) in occasione dellelezione o designazione
dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire:
i)
che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori
impiegati in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti e dalle
affiliate o dipendenze interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio
per ogni quota, pari al 10 % o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati
dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate
nellinsieme degli Stati membri;
ii)
che, nel caso di una SE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri
supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione
speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni società
partecipante che è iscritta e ha lavoratori in tale Stato membro e della
quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito
alliscrizione della SE se:
il numero di detti membri supplementari non supera il 20 % del numero di membri
designati in virtù del punto i); e
la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una
doppia rappresentanza dei lavoratori interessati.Se il numero di tali società
è superiore a quello dei seggi supplementari disponibili conformemente
al primo comma, detti seggi supplementari sono attribuiti a società di
Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori
ivi occupati.
b) Gli Stati membri stabiliscono le modalità
di elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione
che devono essere eletti o designati nel loro territorio. Essi prendono le misure
necessarie affinché, nella misura del possibile, tali membri ne comprendano
almeno uno che rappresenti ciascuna società partecipante che ha lavoratori
nello Stato membro interessato. Dette misure non devono comportare un aumento
del numero complessivo dei membri.
Gli Stati membri possono prevedere che
tali membri possano comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente
dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante
o di unaffiliata o dipendenza interessata.
Fatte salve le legislazioni e/o prassi
nazionali che prevedono limiti minimi per la costituzione di un organo di rappresentanza
dei lavoratori, gli Stati membri fanno sì che i lavoratori delle imprese
o dipendenze in cui non esistono rappresentanti dei lavoratori, per motivi indipendenti
dalla volontà degli stessi, abbiano il diritto di eleggere o di designare
i membri della delegazione speciale di negoziazione.
3. La delegazione speciale di negoziazione
e gli organi competenti delle società partecipanti determinano, tramite
accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella
SE. A tal fine, gli organi competenti delle società partecipanti informano
la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del
processo di costituzione della SE, sino alliscrizione di questultima.
4. Fatto salvo il paragrafo 6, la delegazione
speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purché
tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun
membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino
ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per
decidere di approvare tale accordo è composta dai voti di due terzi dei
membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due
terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori
occupati in almeno due Stati membri,
nel caso di una SE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende
almeno il 25 % del numero complessivo dei lavoratori delle società partecipanti,
o
nel caso di una SE da costituire mediante creazione di una holding o costituzione
di unaffiliata, se la partecipazione comprende almeno il 50 % del numero
complessivo dei lavoratori delle società partecipanti.
Per riduzione dei diritti di partecipazione
si intende una quota dei membri degli organi della SE ai sensi dellarticolo
2, lettera k), inferiore alla quota più elevata esistente nelle società
partecipanti.
5. Ai fini dei negoziati, la delegazione
speciale di negoziazione può chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio
a rappresentanti delle appropriate organizzazioni di lavoratori di livello comunitario,
di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali
con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno
per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione
può decidere di informare dellinizio dei negoziati i rappresentanti
delle appropriate organizzazioni esterne, incluse le organizzazioni di lavoratori.
6. La delegazione speciale di negoziazione
può decidere a maggioranza, quale specificata in appresso, di non aprire
negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme
in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati
membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione interrompe la procedura
per la conclusione dellaccordo menzionato allarticolo 4. Qualora
venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui
allallegato.
La maggioranza richiesta per decidere di
non aprire o di concludere i negoziati è composta dai voti di due terzi
dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti
dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.
Nel caso di una SE costituita mediante
trasformazione, il presente paragrafo non si applica se la partecipazione è
prevista nella società da trasformare.
La delegazione speciale di negoziazione
può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10 % dei lavoratori
della SE, delle affiliate e dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima
che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti
convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione
speciale decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non è raggiunto
alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui allallegato.
7. Le spese relative al funzionamento della
delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute
dalle società partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale
di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione.
Conformemente a questi principi, gli Stati
membri possono stabilire norme di bilancio concernenti il funzionamento della
delegazione speciale di negoziazione. Essi possono in particolare limitare il
finanziamento in modo che copra le spese di un solo esperto.
Articolo 4 Contenuto dellaccordo
1. Gli organi competenti delle società
partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito
di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento
dei lavoratori nella SE.
2. Fatta salva lautonomia delle parti
e salvo il paragrafo 4, laccordo previsto dal paragrafo 1, stipulato tra
gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale
di negoziazione, determina:
a) il campo dapplicazione dellaccordo
stesso;
b) la composizione, il numero di membri
e la distribuzione dei seggi dellorgano di rappresentanza che sarà
linterlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi
di informazione e di consultazione dei lavoratori di questultima e delle
sue affiliate e dipendenze;
c) le attribuzioni e la procedura prevista
per linformazione e la consultazione dellorgano di rappresentanza;
d) la frequenza delle riunioni dellorgano
di rappresentanza;
e) le risorse finanziarie e materiali da
attribuire allorgano di rappresentanza;
f) se, durante i negoziati, le parti decidono
di istituire una o più procedure per linformazione e la consultazione
anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione
di tali procedure;
g) nel caso in cui, durante i negoziati,
le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori,
il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di
membri dellorgano di amministrazione o di vigilanza della SE che i lavoratori
saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione
potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione
o opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti;
h) la data di entrata in vigore dellaccordo,
la durata, i casi in cui laccordo deve essere rinegoziato e la procedura
per rinegoziarlo.
3. Laccordo non è soggetto,
tranne disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento
che figurano nellallegato.
4. Fatto salvo larticolo 13, paragrafo
3, lettera a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, laccordo
prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di
livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare
in SE.
Articolo 5 Durata dei negoziati
1. I negoziati iniziano subito dopo la
costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire
nei sei mesi successivi.
2. Le parti possono decidere di comune
accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al paragrafo 1, fino
ad un anno in totale, a decorrere dallistituzione della delegazione speciale
di negoziazione.
Articolo 6 Legge applicabile
alla procedura di negoziazione
Salvo diversa disposizione della presente
direttiva, la legge applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli
3, 4 e 5 è la legge dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale
della SE.
Articolo 7 Disposizioni di riferimento
1. Al fine di assicurare la realizzazione
dellobiettivo indicato allarticolo 1, gli Stati membri stabiliscono,
fatto salvo il seguente paragrafo 3, disposizioni di riferimento sul coinvolgimento
dei lavoratori che soddisfino le disposizioni dellallegato.
Le disposizioni di riferimento previste
dalla legge dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della SE
si applicano dalla data di iscrizione di questultima:
a) qualora le parti abbiano deciso in tal
senso o
b) qualora non sia stato concluso alcun
accordo entro il termine previsto allarticolo 5, e
lorgano competente di ciascuna delle società partecipanti decida
di accettare lapplicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e
di proseguire quindi con liscrizione della SE, e
la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione di cui
allarticolo 3, paragrafo 6.
2. Inoltre, le disposizioni di riferimento
stabilite dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione ai sensi della
Parte terza dellallegato si applicano soltanto qualora:
a) nel caso di una SE costituita mediante
trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione
dei lavoratori allorgano di direzione o di vigilanza si applichino ad
una società trasformata in SE;
b) nel caso di una SE costituita mediante
fusione:
anteriormente alliscrizione della SE, esista presso una o più delle
sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione
comprendente almeno il 25 % del numero complessivo di lavoratori di tutte le
società partecipanti; o
anteriormente alliscrizione della SE, esista presso una o più delle
sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione
comprendente meno del 25 % del numero complessivo di lavoratori di tutte le
società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida
in tal senso;
c) nel caso di una SE costituita mediante
creazione di una holding o costituzione di unaffiliata:
anteriormente alliscrizione della SE, esista presso una o più delle
sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione
comprendente almeno il 50 % del numero complessivo di lavoratori di tutte le
società partecipanti; o
anteriormente alliscrizione della SE, esista presso una o più delle
sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione
comprendente meno del 50 % del numero complessivo di lavoratori di tutte le
società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida
in tal senso.
Se presso diverse società partecipanti
esisteva più di una delle forme di partecipazione, la delegazione speciale
di negoziazione decide quale di esse viene introdotta nella SE. Gli Stati membri
possono stabilire disposizioni che si applicano qualora non sia stata presa
alcuna decisione del genere per una SE iscritta nel loro territorio. La delegazione
speciale di negoziazione informa lorgano competente delle società
partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del presente paragrafo.
3. Gli Stati membri possono prevedere che
le disposizioni di riferimento di cui alla Parte terza dellallegato non
si applicano nel caso contemplato dalla lettera b) del paragrafo 2.
SEZIONE III DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 8 Segreto e riservatezza
1. Gli Stati membri dispongono che i membri
della delegazione speciale di negoziazione e dellorgano di rappresentanza,
nonché gli esperti che li assistono, non siano autorizzati a rivelare
a terzi le informazioni loro fornite in via riservata.
La stessa disposizione vale per i rappresentanti
dei lavoratori che operano nellambito di una procedura per linformazione
e la consultazione.
Lobbligo sussiste anche al termine del mandato dei soggetti di cui al
primo e al secondo comma, a prescindere dal luogo in cui si trovino.
2. Ciascuno Stato membro dispone che, nei
casi specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalla legge nazionale,
lorgano di vigilanza o di amministrazione della SE o della società
partecipante situato nel proprio territorio non sia obbligato a comunicare informazioni
che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà
al funzionamento della SE (o, eventualmente, della società partecipante)
o delle sue affiliate e dipendenze, o da arrecar loro danno.
Gli Stati membri possono subordinare tale
esonero ad unautorizzazione amministrativa o giudiziaria.
3. Ciascuno Stato membro può stabilire
disposizioni specifiche a favore delle SE situate nel suo territorio che perseguano
direttamente e fondamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di
informazione e di espressione di opinioni, a condizione che, alla data di adozione
della presente direttiva, tali disposizioni specifiche già esistano nella
legge nazionale.
4. Quando applicano i paragrafi 1, 2 e
3, gli Stati membri prevedono procedure amministrative o giudiziarie di ricorso
che i rappresentanti dei lavoratori possono avviare qualora lorgano di
vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante
esiga la riservatezza o non fornisca informazioni.
Queste procedure possono includere dispositivi
destinati a salvaguardare la riservatezza delle informazioni in questione.
Articolo 9 Funzionamento dellorgano
di rappresentanza e procedura per linformazione e la consultazione dei
lavoratori
Lorgano competente della SE e lorgano
di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nellosservanza dei
loro diritti e obblighi reciproci.
La stessa disposizione vale per la cooperazione
tra lorgano di vigilanza o di amministrazione della SE e i rappresentanti
dei lavoratori, nellambito della procedura per linformazione e la
consultazione di questi ultimi.
Articolo 10 Protezione dei rappresentanti
dei lavoratori
I membri della delegazione speciale di
negoziazione, i membri dellorgano di rappresentanza, i rappresentanti
dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nellambito di una procedura
per linformazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori
che fanno parte dellorgano di vigilanza o di amministrazione della SE
e che sono impiegati presso la SE, le sue affiliate o dipendenze ovvero una
società partecipante godono, nellesercizio delle loro funzioni,
della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti
dei lavoratori dalla legge e/o dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono
impiegati.
Ciò riguarda, in particolare, la
partecipazione alle riunioni della delegazione speciale di negoziazione o dellorgano
di rappresentanza, o a ogni altra riunione attuata nellambito dellaccordo
di cui allarticolo 4, paragrafo 2, lettera f ovvero a ogni riunione dellorgano
di direzione o di vigilanza, e il pagamento della retribuzione ai membri che
fanno parte del personale di una società partecipante o della SE o delle
sue affiliate o dipendenze, durante il periodo di assenza necessario allo svolgimento
delle loro funzioni.
Articolo 11 Sviamento di procedura
Gli Stati membri adottano le misure appropriate,
conformemente alla normativa comunitaria, per impedire lo sviamento delle procedure
di costituzione di una SE al fine di privare i lavoratori dei diritti in materia
di coinvolgimento o di negar loro tali diritti.
Articolo 12 Osservanza della
presente direttiva
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché
la direzione delle dipendenze di una SE e gli organi o di amministrazione o
di vigilanza delle affiliate e delle società partecipanti situate nel
suo territorio e i rappresentanti dei lavoratori o eventualmente i lavoratori
stessi rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, indipendentemente
dal fatto che la SE abbia o no la propria sede sociale nel suo territorio.
2. Gli Stati membri prevedono misure appropriate
in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva; essi predispongono
in particolare procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre
il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
Articolo 13 Relazione tra la
presente direttiva e altre disposizioni
1. Qualora la SE sia unimpresa di
dimensioni comunitarie o unimpresa di controllo di un gruppo di imprese
di dimensioni comunitarie ai sensi della direttiva 94/45/CE o della direttiva
97/74/CE, che estende al Regno Unito la suddetta direttiva, le disposizioni
di queste direttive e quelle che le recepiscono nelle legislazioni nazionali
non sono applicabili ad essa né alle sue affiliate.
Tuttavia, qualora, conformemente allarticolo
3, paragrafo 6, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare
negoziati o di porre termine a quelli già iniziati, si applicano la direttiva
94/45/CE o la direttiva 97/74/CE e le relative norme nazionali di attuazione.
2. Le disposizioni in materia di partecipazione
dei lavoratori agli organismi societari, previste dalle legislazioni e/o dalle
prassi nazionali diverse da quelle che recepiscono la presente direttiva, non
si applicano alle società costituite conformemente al regolamento (CE)
n. 2157/2001 e contemplate dalla presente direttiva.
3. La presente direttiva non pregiudica:
a) i diritti esistenti in materia di coinvolgimento
dei lavoratori previsti dalle leggi e/o dalle prassi nazionali vigenti negli
Stati membri, di cui godono i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze,
diversi dalla partecipazione agli organi della SE;
b) le disposizioni in materia di partecipazione
agli organi previste dalle leggi e/o dalle prassi nazionali di cui sono destinatarie
le affiliate della SE.
4. Al fine di tutelare i diritti di cui
al paragrafo 3, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie a garantire
che siano mantenute dopo liscrizione della SE le strutture della rappresentanza
dei lavoratori delle società partecipanti che cesseranno di esistere
come entità giuridiche distinte.
Articolo 14 Disposizioni finali
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente
direttiva entro il 8 ottobre 2004 o si accertano, entro tale data, che le parti
sociali mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie; gli Stati
membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro
di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla
presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento allatto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 15 Verifica da parte
della Commissione
Al più tardi l8 ottobre 2007,
la Commissione riesamina, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali
a livello comunitario, le modalità di applicazione della presente direttiva
e propone al Consiglio, se del caso, le necessarie modifiche.
Articolo 16 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 17 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.