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Decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, n. 94/45/CE, relativa allistituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per linformazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie
(in Gazzetta Ufficiale, 24 aprile 2002, n. 96)
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo è
inteso a migliorare il diritto allinformazione e alla consultazione dei
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
2. È istituito un Comitato aziendale
europeo (di seguito denominato Cae) o una procedura per linformazione
e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese
di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la procedura
prevista dallarticolo 5 e seguenti al fine di informare e di consultare
i lavoratori nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti
dal presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dal comma
2, allorché un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dellarticolo
2, comma 1, lettera d), comprenda una o più imprese o gruppi di imprese
che hanno dimensioni comunitarie ai sensi dellarticolo 2,comma 1, lettere
b) o d), il Cae viene istituito a livello del gruppo, salvo disposizioni contrarie
degli accordi di cui allarticolo 9.
4. Fatto salvo un campo di applicazione
più ampio in virtù degli accordi di cui allarticolo 9, i
poteri e le competenze dei Cae e la portata delle procedure per linformazione
e la consultazione dei lavoratori, istituiti per realizzare lobiettivo
indicato nel comma 1, riguardano, nel caso di unimpresa di dimensioni
comunitarie, tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di
un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti parte
del gruppo, ivi situate, secondo le definizioni di cui allarticolo 2.
5. Il presente decreto non si applica al
personale navigante della marina mercantile.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) stabilimento, lunità
produttiva;
b) impresa di dimensioni comunitarie,
unimpresa che impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno
150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri;
c) gruppo di imprese, un gruppo costituito
da unimpresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
d) gruppo di imprese di dimensioni comunitarie,
un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti:
1) il gruppo impiega
almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri;
2) almeno due imprese
del gruppo si trovano in Stati membri diversi;
3) almeno unimpresa
del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno unaltra
impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;
e) rappresentanti dei lavoratori,
i rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi collettivi
vigenti;
f) direzione centrale, la direzione
centrale dellimpresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo
di imprese di dimensioni comunitarie, dellimpresa controllante, o il dirigente
cui, in entrambi i casi, siano state delegate a norma dellarticolo 4 le
relative attribuzioni e competenze;
g) informazione e consultazione, la
fornitura di dati, elementi, notizie, nonché lo scambio di opinioni e
la instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione
centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato;
h) comitato aziendale europeo, il
comitato istituito conformemente allarticolo 1, comma 2, allarticolo
9, comma 6, o alle disposizioni dellarticolo 16, e costituito da dipendenti
dallimpresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui allarticolo
9, comma 2, lettera a), onde attuare linformazione e la consultazione
dei lavoratori;
i) delegazione speciale di negoziazione,
la delegazione istituita conformemente allarticolo 5, per negoziare con
la direzione centrale listituzione di un Cae ovvero di una procedura per
linformazione e consultazione dei lavoratori ai sensi dellarticolo
1, comma 2.
2. Ai fini del presente decreto i limiti
prescritti per i dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di
lavoratori impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori con contratto a termine,
con contratto di formazione e lavoro, e apprendistato, sono computati nella
misura del numero medio ponderato mensile della metà dei dipendenti interessati
impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori a tempo parziale sono computati
proporzionalmente allattività svolta ai sensi dellarticolo
6, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100. Sono esclusi dal computo i
lavoratori in prova e a domicilio.
Art. 3
Definizione di impresa controllante
1. Ai soli fini del presente decreto si
intende per impresa controllante unimpresa che può
esercitare uninfluenza dominante su unaltra impresa denominata impresa
controllata.
2. Si presume la possibilità di
esercitare uninfluenza dominante, salvo prova contraria, se unimpresa
direttamente o indirettamente nei confronti di unaltra impresa alternativamente:
a) può nominare più della metà
dei membri del consiglio di amministrazione;
b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto
alle partecipazioni al capitale dellimpresa;
c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto
dallimpresa.
3. Quando due o più imprese del
gruppo soddisfano uno o più dei criteri di cui al comma 2, si intende
per impresa controllante quella che soddisfa il criterio a) o, in mancanza di
tale criterio, quella che soddisfa il criterio b), o, infine, quella che soddisfa
il criterio c).
4. Ai fini dellapplicazione del comma
2, i diritti di voto e di nomina dellimpresa controllante comprendono
i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone
o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dellimpresa controllante
o di unaltra impresa controllata.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi
1 e 2, unimpresa non è considerata impresa controllante
rispetto a unaltra impresa di cui possiede pacchetti azionari nei seguenti
casi:
a) quando un soggetto che svolge attività
bancaria, assicurativa o finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione
di valori mobiliari per conto proprio o di terzi, detiene temporaneamente, a
qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di unimpresa, purché
non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse, ovvero purché
eserciti i predetti diritti soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni
stesse, dellimpresa nel suo complesso o delle sue attività, di
suoi rami, o di elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire entro
un anno dalla data della registrazione della partecipazione sul libro dei soci
della società in cui ha acquisito una partecipazione o entro un periodo
maggiore stabilito dal Ministro delleconomia e delle finanze o da altre
autorità competenti;
b) quando una società di partecipazione
finanziaria acquisisce, direttamente o indirettamente, il controllo di unimpresa,
sia tramite acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramite qualsiasi altro
mezzo, purché i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute
siano esercitati, tramite la nomina di membri del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale, o di organi equivalenti, dellimpresa di cui
essa detiene partecipazioni, unicamente per salvaguardare il pieno valore di
tali investimenti. Ai fini della presente lettera, per società di partecipazione
finanziaria si intendono le società la cui attività prevalente
consiste nellacquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché
nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni.
6. La presunzione dellesercizio dellinfluenza
dominante non opera nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali.
7. Nel caso in cui unimpresa non
sia disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione
dello Stato membro nel cui territorio sono situati il rappresentante dellimpresa
o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro nel cui territorio
è situata la direzione centrale dellimpresa del gruppo che impiega
il maggior numero di lavoratori.
Titolo II
Istituzione di un comitato aziendale europeo ovvero di una procedura
per linformazione e la consultazione dei lavoratori
Art. 4
Responsabilità dellistituzione di un comitato aziendale europeo
ovvero di una procedura per linformazione e la consultazione dei lavoratori
1. La direzione centrale o il dirigente
cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze, è responsabile
della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari allistituzione
del Cae ovvero di una procedura per linformazione e la consultazione,
previsti dallarticolo 1, comma 2, per limpresa o il gruppo di imprese
di dimensioni comunitarie.
2. Se la direzione centrale non è
situata nel territorio di uno Stato membro, il rappresentante della direzione
centrale in uno Stato membro, espressamente designato dalla direzione stessa,
assume la responsabilità di cui al comma 1. In mancanza di detto rappresentante,
la responsabilità di cui al comma 1 ricade sulla direzione dello stabilimento
o dellimpresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in
uno Stato membro.
3. Ai fini del presente decreto il rappresentante
o i rappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al comma 2,
secondo periodo, sono considerati come direzione centrale.
Art. 5
Delegazione speciale di negoziazione
1. Per realizzare lobiettivo indicato
dallarticolo 1, comma 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per
listituzione di un Cae ovvero di una procedura per linformazione
e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno
100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti
situati in non meno di due Stati membri diversi o previa richiesta delle organizzazioni
sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato nellimpresa o nel gruppo di imprese interessate.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve
essere indirizzata, anche disgiuntamente, alla direzione centrale ovvero, qualora
preventivamente designato, al dirigente di cui allarticolo 4, comma 1,
ovvero alla direzione dello stabilimento o dellimpresa del gruppo che
impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.
Art. 6
Modalità di formazione della delegazione speciale di negoziazione
1. Per realizzare lobiettivo indicato
dallarticolo 1, comma 1, è istituita una delegazione speciale di
negoziazione.
2. I membri della delegazione sono designati
dalle organizzazioni sindacali di cui allarticolo 5, comma 1, congiuntamente
con le rappresentanze sindacali unitarie dellimpresa o del gruppo di imprese.
3. Ove in uno stabilimento o in unimpresa
manchi una preesistente forma di rappresentanza sindacale le organizzazioni
sindacali di cui allarticolo 5, comma 1, convengono con la direzione di
cui allarticolo 4 le modalità di concorso dei lavoratori di detto
stabilimento o detta impresa alla designazione dei rappresentanti della delegazione.
4. Le procedure indicate nel presente articolo
si applicano a tutte le elezioni ovvero designazioni che si svolgono in Italia.
Art. 7
Costituzione della delegazione speciale di negoziazione
1. La delegazione speciale di negoziazione
è costituita da una persona per ogni Stato membro in cui limpresa
o il gruppo di imprese abbia almeno uno stabilimento o impresa e, comunque,
nel limite minimo di tre e massimo di diciotto unità.
2. Ulteriori unità, nellambito
del numero massimo di cui al comma 1, debbono essere ripartite secondo il seguente
criterio:
a) un seggio supplementare per ciascuno Stato
membro in cui sia impiegato almeno il 25 per cento dei lavoratori dipendenti
negli Stati membri dellimpresa o del gruppo di imprese;
b) due seggi supplementari per ciascuno Stato
membro in cui sia impiegato almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti
negli Stati membri dellimpresa o del gruppo di imprese;
c) tre seggi supplementari per ciascuno Stato
membro in cui sia impiegato almeno il 75 per cento dei lavoratori dipendenti
negli Stati membri dellimpresa o del gruppo di imprese.
3. La direzione centrale o il dirigente
di cui allarticolo 4, comma 1, e le direzioni locali sono informate della
composizione della delegazione speciale di negoziazione, con lettera congiunta
delle organizzazioni sindacali di cui allarticolo 5, comma 1.
Art. 8
Compiti della delegazione speciale di negoziazione
1. La delegazione speciale di negoziazione
ha il compito di determinare, con la direzione centrale o con il dirigente di
cui allarticolo 4, comma 1, e tramite accordo scritto, il campo dazione,
la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del Cae, ovvero le
modalità di attuazione della procedura per linformazione e la consultazione
dei lavoratori.
2. Al fine di concludere un accordo in
conformità allarticolo 9, la direzione centrale convoca una riunione
con la delegazione speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali.
3. Ai fini del negoziato, la delegazione
speciale di negoziazione può essere assistita da esperti di sua scelta.
4. La delegazione speciale di negoziazione
può decidere, con almeno due terzi dei voti, di non avviare i negoziati
in conformità ai commi 2 e 3, o di annullare i negoziati già in
corso.
5. La decisione di cui al comma 4 pone
termine alla procedura volta a stipulare laccordo di cui allarticolo
9. Per effetto delladozione della decisione, le disposizioni dellarticolo
16 non sono più applicabili.
6. Una nuova richiesta per convocare la
delegazione speciale di negoziazione può essere avanzata non prima di
due anni dopo la decisione di cui al comma 5, salva la fissazione di un termine
più breve con accordo tra le parti.
7. Le spese relative ai negoziati di cui
ai commi 1 e 2 sono sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire
alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente il proprio
mandato e, comunque, in misura e termini non superiori a quanto disposto dallarticolo
16, comma 15, salvo diverso accordo fra le parti.
8. Nel rispetto di quanto previsto al comma
7, la direzione centrale sostiene le spese relative agli esperti. Salvo diverso
accordo fra le parti, la direzione centrale sosterrà le spese per un
solo esperto.
Art. 9
Contenuto dellaccordo
1. La direzione centrale o il dirigente
di cui allarticolo 4, comma 1, e la delegazione speciale di negoziazione
devono negoziare con spirito costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalità
di attuazione dellinformazione e della consultazione dei lavoratori previste
dallarticolo 1, comma 1.
2. Fatta salva lautonomia delle parti,
laccordo previsto dal comma 1, stipulato per iscritto tra la direzione
centrale e la delegazione speciale di negoziazione, determina:
a) le imprese che fanno parte del gruppo di imprese
di dimensioni comunitarie o gli stabilimenti dellimpresa di dimensioni
comunitarie interessati dallaccordo, secondo le definizioni di cui allarticolo
2;
b) la composizione del Cae, il numero dei membri,
la distribuzione dei seggi e la durata del mandato;
c) le competenze e la procedura dinformazione
e di consultazione del Cae;
d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni
del Cae;
e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire
al Cae, ivi comprese le spese di un adeguato servizio di interpretariato;
f) la durata dellaccordo e la procedura
per rinegoziarlo;
g) contenuto dellinformazione e della consultazione.
3. La direzione centrale e la delegazione
speciale di negoziazione possono decidere per iscritto di istituire una o più
procedure per linformazione e la consultazione in aggiunta o in alternativa
al Cae. Laccordo deve stabilire secondo quali modalità i rappresentanti
dei lavoratori esercitano il diritto di riunirsi per procedere a uno scambio
di idee in merito alle informazioni che sono loro comunicate. In particolare,
queste informazioni riguardano questioni transnazionali che incidono notevolmente
sugli interessi dei lavoratori.
4. Gli accordi di cui al presente articolo
non sono sottoposti, tranne disposizione contraria contenuta negli stessi, alle
prescrizioni accessorie previste dagli articoli 10 e 16.
5. Ai fini della conclusione degli accordi,
la delegazione speciale di negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri.
6. I componenti italiani del Cae o i titolari
della procedura di informazione e consultazione sono designati per un terzo
dalle organizzazioni sindacali di cui allarticolo 5, comma 1, e per due
terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie dellimpresa ovvero del gruppo
di imprese nellambito delle medesime rappresentanze, tenendo conto della
composizione categoriale (quadri, impiegati e operai).
7. Negli stabilimenti, nelle imprese e
nei gruppi di imprese nei quali non siano costituite rappresentanze sindacali
unitarie, la direzione e le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali
di lavoro applicati agli stessi definiscono procedure, criteri e modalità
di costituzione della delegazione speciale di negoziazione e del Cae ovvero
dei titolari della procedura di informazione e consultazione, in conformità
a quelli definiti rispettivamente allarticolo 6, comma 2, e 9, comma 6,
del presente decreto.
Art. 10
Prescrizioni accessorie
1. Al fine di assicurare la realizzazione
dellobiettivo indicato dallarticolo 1, comma 1, si applicano le
prescrizioni accessorie di cui allarticolo 16, qualora la direzione centrale
e la delegazione speciale di negoziazione decidano in tal senso, ovvero qualora
la direzione centrale rifiuti lapertura di negoziati in un periodo di
sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui allarticolo 5, comma 1, ovvero
qualora, entro tre anni a decorrere da tale richiesta, le parti in causa non
siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dellarticolo 9 e qualora
la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista
dallarticolo 8, comma 4.
Art. 11
Informazioni riservate
1. I membri della delegazione speciale
di negoziazione, i membri del Cae, gli esperti che eventualmente li assistono
ed i rappresentanti dei lavoratori che operano nellambito della procedura
per linformazione e la consultazione, non possono rivelare a terzi notizie
ricevute in via riservata e qualificate come tali dalla direzione centrale o
dal dirigente di cui allarticolo 4, comma 1. Tale divieto permane per
un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato.
In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile
e quanto previsto dallarticolo 17, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai contratti collettivi applicati.
2. La direzione centrale o il dirigente
di cui allarticolo 4, comma 1, non sono obbligati a comunicare le informazioni
richieste, qualora loggetto di tali informazioni sia suscettibile di creare
notevoli difficoltà al funzionamento o allattività esercitata
dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei
mercati.
3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione
di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla
natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché
per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per lindividuazione
delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento
o allattività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare
loro danno o realizzare turbativa dei mercati.
4. La commissione è composta da
tre membri rispettivamente designati:
a) dal Cae o dalla delegazione speciale di negoziazione
o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nellambito della procedura
di informazione e consultazione;
b) dalla direzione centrale;
c) dalle parti di comune accordo.
La commissione conclude i propri lavori entro
quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso proposto dal Cae.
Art. 12
Osservanza dei diritti e degli obblighi
1. La direzione centrale, o il dirigente
di cui allarticolo 4, comma 1, e il Cae operano con spirito di collaborazione
nellosservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.
2. Il comma 1 si applica anche per la collaborazione
tra la direzione centrale, o il dirigente di cui allarticolo 4, comma
1, e i rappresentanti dei lavoratori, nellambito della procedura per linformazione
e la consultazione dei lavoratori.
Art. 13
T u t e l a
1. I membri della delegazione speciale
di negoziazione, dipendenti dallimpresa o dal gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie, i membri del Cae, nonché i rappresentanti dei lavoratori
che operano nellambito della procedura per linformazione e la consultazione,
hanno diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per lespletamento del
loro mandato, a permessi retribuiti, in misura non inferiore a otto ore trimestrali,
consensualmente assorbibili fino a concorrenza in caso di accordi che abbiano
stabilito condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla legge
vigente. Agli stessi si applicano altresì le disposizioni contenute negli
articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. In considerazione della durata prevedibile
degli incontri, delloggetto e del luogo delle riunioni, laccordo
di cui allarticolo 9 può prevedere ulteriori otto ore annuali.
Art. 14
Rapporti con altre disposizioni particolari
1. Il presente decreto fa salve le norme
di cui allarticolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e allarticolo
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché i diritti di informazione
e consultazione regolati dai contratti collettivi e dagli accordi vigenti.
Art. 15
Accordi in vigore
1. Sono fatti salvi gli accordi stipulati
entro il 22 settembre 1996, con le organizzazioni sindacali di cui allarticolo
5, comma 1, che prevedano linformazione e la consultazione transnazionali
dei lavoratori e che siano applicabili allinsieme dei lavoratori dellimpresa
o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
2. Alla scadenza degli accordi di cui al
comma 1, le parti possono concordare di prorogarli.
3. In caso contrario, si applicano le disposizioni
di cui allarticolo 16.
Art. 16
Prescrizioni accessorie
1. Qualora, entro tre anni dalla richiesta
di cui allarticolo 5, non sia stato raggiunto laccordo di cui allarticolo
9, e comunque nei casi previsti allarticolo 15, comma 3, nellimpresa
o nel gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dellarticolo
2 è istituito un Cae la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate
dalle seguenti disposizioni.
2. Le competenze del Cae si limitano, per
le imprese di cui allarticolo 2, comma 1, lettere b) e d), allinformazione
e alla consultazione sulle questioni che riguardano linsieme dellimpresa
di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie,
oppure almeno due stabilimenti o imprese del gruppo, situati in Stati membri
diversi.
3. Il Cae è composto per lItalia
ai sensi dellarticolo 9, commi 6 e 7.
4. Nella composizione del Cae deve essere
prevista una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione
tramite lassegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo
e passivo separato, per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il
15 per cento dei lavoratori ad alta qualificazione dellimpresa o del gruppo
di imprese.
5. Il Cae è composto da un minimo
di tre ad un massimo di trenta membri. Qualora il Cae sia composto da almeno
nove membri esso elegge al suo interno un comitato ristretto composto al massimo
da tre membri. Esso adotta un regolamento interno.
6. Nellelezione dei membri del Cae
deve essere garantita, in primo luogo, la rappresentanza di una persona per
Stato membro in cui limpresa di dimensioni comunitarie possiede uno o
più stabilimenti, oppure in cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie
possiede limpresa controllante o una o più imprese controllate;
in secondo luogo, la rappresentanza di un numero di membri supplementari proporzionale
al numero di lavoratori occupati negli stabilimenti, nellimpresa controllante
o nelle imprese controllate, secondo quanto previsto dallarticolo 7, comma
2.
7. La direzione centrale o il dirigente
di cui allarticolo 4, comma 1, sono informati della composizione del Cae
su comunicazione delle organizzazioni sindacali di cui allarticolo 6,
comma 2.
8. Il Cae ha diritto di riunirsi una volta
allanno con la direzione centrale o il dirigente di cui allarticolo
4, comma 1, nei limiti di cui allarticolo 13, per essere informato o consultato,
in base a una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo allevoluzione
delle attività dellimpresa o del gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono informate.
9. La riunione verte, in particolare, sui
seguenti aspetti: situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle
attività, produzione e vendite, situazione ed evoluzione probabile delloccupazione,
anche con riferimento alle pari opportunità, investimenti e cambiamenti
fondamentali riguardanti lorganizzazione e lintroduzione di nuovi
metodi di lavoro e di nuovi processi produttivi e conseguenti attività
di formazione relative agli addetti interessati, trasferimenti di produzione,
fusione, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti
o di parti importanti degli stessi e licenziamenti collettivi.
10. Qualora si verifichino circostanze
eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare
nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti, oppure
licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il Cae ha
il diritto di esserne informato. Questultimo ha diritto di riunirsi su
sua richiesta, con la direzione centrale o il dirigente di cui allarticolo
4, comma 1, nellambito dellimpresa o del gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere
informato e consultato sulle misure che incidono considerevolmente sugli interessi
dei lavoratori.
11. Alla riunione organizzata con il comitato
ristretto hanno diritto di partecipare i membri del Cae eletti o designati dagli
stabilimenti ovvero dalle imprese direttamente interessati dalle misure in questione.
La riunione di informazione e di consultazione si effettua quanto prima rispetto
allattuazione delle misure di cui al comma 10, in base a una relazione
elaborata dalla direzione centrale, o dal dirigente di cui allarticolo
4, comma 1, dellimpresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese
di dimensioni comunitarie, su cui può essere formulato un parere al termine
della riunione o entro sette giorni.
12. Prima delle riunioni con la direzione
centrale il Cae o il comitato ristretto eventualmente allargato conformemente
al comma 11, può riunirsi nei limiti di cui allarticolo 13, senza
che la direzione interessata sia presente.
13. Fatte salve le disposizioni dellarticolo
11 e del presente articolo, i membri del Cae informano i rappresentanti dei
lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie o, in mancanza di questi, linsieme dei lavoratori, riguardo
al genere e ai risultati della procedura per linformazione e la consultazione
posta in atto conformemente al presente articolo.
14. Il Cae, o il comitato ristretto, può
farsi assistere da esperti di sua scelta, nella misura necessaria allo svolgimento
dei suoi compiti. Le riunioni di cui al presente articolo lasciano impregiudicate
le prerogative della direzione centrale.
15. Le spese di funzionamento del Cae sono
sostenute dalla direzione centrale. La direzione interessata fornisce ai membri
del Cae le risorse finanziarie e materiali necessarie ai fini delladeguato
svolgimento delle sue funzioni. In particolare, la direzione centrale prende
a proprio carico, salvo che non sia stato diversamente convenuto, le spese di
organizzazione e di interpretariato relative alle riunioni, nonché le
spese di alloggio, vitto e di viaggio dei membri del Cae e del comitato ristretto.
Tali spese, salvo diverso accordo, riguardano un solo esperto.
16. Quattro anni dopo la sua costituzione,
il Cae delibera in merito allopportunità di rinegoziare laccordo
di cui allarticolo 9 oppure di mantenere lapplicazione delle prescrizioni
di cui al presente articolo.
Art. 17
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato,
per la violazione della disposizione di cui allarticolo 11 il direttore
generale della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti interessate,
valutati i lavori della commissione tecnica di cui allarticolo 11, applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da 1.033 euro
a 6.198 euro.
2. Qualora sorgano questioni in ordine
allobbligo del preposto alla direzione centrale o del dirigente di cui
allarticolo 4, comma 1, di rendere disponibili le informazioni sul numero
dei lavoratori di cui allarticolo 2, comma 1, lettere b) o d), o agli
obblighi di informazione e consultazione stabiliti nellaccordo di cui
allarticolo 9, fatte salve le previsioni di cui allarticolo 11,
è costituita una commissione di conciliazione composta da membri nominati
dalle parti interessate e presieduta da un soggetto nominato dalle parti stesse
di comune accordo. In caso di mancato accordo fra le parti entro trenta giorni
circa la sussistenza degli obblighi, il direttore generale della direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro, accerta leventuale
inadempienza e ordina ladempimento degli obblighi stessi. Qualora non
venga ottemperato allordine entro il termine di trenta giorni, il direttore
generale applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa
da 5.165 euro a 30.988 euro.