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Decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 – Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, n. 94/45/CE, relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie
(in Gazzetta Ufficiale, 24 aprile 2002, n. 96)
Titolo I – Disposizioni generali
Art. 1 –
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo è
inteso a migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
2. È istituito un Comitato aziendale
europeo (di seguito denominato Cae) o una procedura per l’informazione
e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese
di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la procedura
prevista dall’articolo 5 e seguenti al fine di informare e di consultare
i lavoratori nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti
dal presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dal comma
2, allorché un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera d), comprenda una o più imprese o gruppi di imprese
che hanno dimensioni comunitarie ai sensi dell’articolo 2,comma 1, lettere
b) o d), il Cae viene istituito a livello del gruppo, salvo disposizioni contrarie
degli accordi di cui all’articolo 9.
4. Fatto salvo un campo di applicazione
più ampio in virtù degli accordi di cui all’articolo 9, i
poteri e le competenze dei Cae e la portata delle procedure per l’informazione
e la consultazione dei lavoratori, istituiti per realizzare l’obiettivo
indicato nel comma 1, riguardano, nel caso di un’impresa di dimensioni
comunitarie, tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di
un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti parte
del gruppo, ivi situate, secondo le definizioni di cui all’articolo 2.
5. Il presente decreto non si applica al
personale navigante della marina mercantile.
Art. 2 –
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) “stabilimento”, l’unità
produttiva;
b) “impresa di dimensioni comunitarie”,
un’impresa che impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno
150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri;
c) “gruppo di imprese”, un gruppo costituito
da un’impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
d) “gruppo di imprese di dimensioni comunitarie”,
un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti:
1) il gruppo impiega
almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri;
2) almeno due imprese
del gruppo si trovano in Stati membri diversi;
3) almeno un’impresa
del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un’altra
impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;
e) “rappresentanti dei lavoratori”,
i rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi collettivi
vigenti;
f) “direzione centrale”, la direzione
centrale dell’impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo
di imprese di dimensioni comunitarie, dell’impresa controllante, o il dirigente
cui, in entrambi i casi, siano state delegate a norma dell’articolo 4 le
relative attribuzioni e competenze;
g) “informazione e consultazione”, la
fornitura di dati, elementi, notizie, nonché lo scambio di opinioni e
la instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione
centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato;
h) “comitato aziendale europeo”, il
comitato istituito conformemente all’articolo 1, comma 2, all’articolo
9, comma 6, o alle disposizioni dell’articolo 16, e costituito da dipendenti
dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui all’articolo
9, comma 2, lettera a), onde attuare l’informazione e la consultazione
dei lavoratori;
i) “delegazione speciale di negoziazione”,
la delegazione istituita conformemente all’articolo 5, per negoziare con
la direzione centrale l’istituzione di un Cae ovvero di una procedura per
l’informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo
1, comma 2.
2. Ai fini del presente decreto i limiti
prescritti per i dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di
lavoratori impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori con contratto a termine,
con contratto di formazione e lavoro, e apprendistato, sono computati nella
misura del numero medio ponderato mensile della metà dei dipendenti interessati
impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori a tempo parziale sono computati
proporzionalmente all’attività svolta ai sensi dell’articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100. Sono esclusi dal computo i
lavoratori in prova e a domicilio.
Art. 3 –
Definizione di impresa controllante
1. Ai soli fini del presente decreto si
intende per “impresa controllante” un’impresa che può
esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa denominata “impresa
controllata”.
2. Si presume la possibilità di
esercitare un’influenza dominante, salvo prova contraria, se un’impresa
direttamente o indirettamente nei confronti di un’altra impresa alternativamente:
a) può nominare più della metà
dei membri del consiglio di amministrazione;
b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto
alle partecipazioni al capitale dell’impresa;
c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto
dall’impresa.
3. Quando due o più imprese del
gruppo soddisfano uno o più dei criteri di cui al comma 2, si intende
per impresa controllante quella che soddisfa il criterio a) o, in mancanza di
tale criterio, quella che soddisfa il criterio b), o, infine, quella che soddisfa
il criterio c).
4. Ai fini dell’applicazione del comma
2, i diritti di voto e di nomina dell’impresa controllante comprendono
i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone
o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell’impresa controllante
o di un’altra impresa controllata.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi
1 e 2, un’impresa non è considerata “impresa controllante”
rispetto a un’altra impresa di cui possiede pacchetti azionari nei seguenti
casi:
a) quando un soggetto che svolge attività
bancaria, assicurativa o finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione
di valori mobiliari per conto proprio o di terzi, detiene temporaneamente, a
qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un’impresa, purché
non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse, ovvero purché
eserciti i predetti diritti soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni
stesse, dell’impresa nel suo complesso o delle sue attività, di
suoi rami, o di elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire entro
un anno dalla data della registrazione della partecipazione sul libro dei soci
della società in cui ha acquisito una partecipazione o entro un periodo
maggiore stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze o da altre
autorità competenti;
b) quando una società di partecipazione
finanziaria acquisisce, direttamente o indirettamente, il controllo di un’impresa,
sia tramite acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramite qualsiasi altro
mezzo, purché i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute
siano esercitati, tramite la nomina di membri del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale, o di organi equivalenti, dell’impresa di cui
essa detiene partecipazioni, unicamente per salvaguardare il pieno valore di
tali investimenti. Ai fini della presente lettera, per società di partecipazione
finanziaria si intendono le società la cui attività prevalente
consiste nell’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché
nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni.
6. La presunzione dell’esercizio dell’influenza
dominante non opera nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali.
7. Nel caso in cui un’impresa non
sia disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione
dello Stato membro nel cui territorio sono situati il rappresentante dell’impresa
o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro nel cui territorio
è situata la direzione centrale dell’impresa del gruppo che impiega
il maggior numero di lavoratori.
Titolo II
Istituzione di un comitato aziendale europeo ovvero di una procedura
per l’informazione e la consultazione dei lavoratori
Art. 4 –
Responsabilità dell’istituzione di un comitato aziendale europeo
ovvero di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori
1. La direzione centrale o il dirigente
cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze, è responsabile
della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari all’istituzione
del Cae ovvero di una procedura per l’informazione e la consultazione,
previsti dall’articolo 1, comma 2, per l’impresa o il gruppo di imprese
di dimensioni comunitarie.
2. Se la direzione centrale non è
situata nel territorio di uno Stato membro, il rappresentante della direzione
centrale in uno Stato membro, espressamente designato dalla direzione stessa,
assume la responsabilità di cui al comma 1. In mancanza di detto rappresentante,
la responsabilità di cui al comma 1 ricade sulla direzione dello stabilimento
o dell’impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in
uno Stato membro.
3. Ai fini del presente decreto il rappresentante
o i rappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al comma 2,
secondo periodo, sono considerati come direzione centrale.
Art. 5 –
Delegazione speciale di negoziazione
1. Per realizzare l’obiettivo indicato
dall’articolo 1, comma 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per
l’istituzione di un Cae ovvero di una procedura per l’informazione
e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno
100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti
situati in non meno di due Stati membri diversi o previa richiesta delle organizzazioni
sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato nell’impresa o nel gruppo di imprese interessate.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve
essere indirizzata, anche disgiuntamente, alla direzione centrale ovvero, qualora
preventivamente designato, al dirigente di cui all’articolo 4, comma 1,
ovvero alla direzione dello stabilimento o dell’impresa del gruppo che
impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.
Art. 6 –
Modalità di formazione della delegazione speciale di negoziazione
1. Per realizzare l’obiettivo indicato
dall’articolo 1, comma 1, è istituita una delegazione speciale di
negoziazione.
2. I membri della delegazione sono designati
dalle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5, comma 1, congiuntamente
con le rappresentanze sindacali unitarie dell’impresa o del gruppo di imprese.
3. Ove in uno stabilimento o in un’impresa
manchi una preesistente forma di rappresentanza sindacale le organizzazioni
sindacali di cui all’articolo 5, comma 1, convengono con la direzione di
cui all’articolo 4 le modalità di concorso dei lavoratori di detto
stabilimento o detta impresa alla designazione dei rappresentanti della delegazione.
4. Le procedure indicate nel presente articolo
si applicano a tutte le elezioni ovvero designazioni che si svolgono in Italia.
Art. 7 –
Costituzione della delegazione speciale di negoziazione
1. La delegazione speciale di negoziazione
è costituita da una persona per ogni Stato membro in cui l’impresa
o il gruppo di imprese abbia almeno uno stabilimento o impresa e, comunque,
nel limite minimo di tre e massimo di diciotto unità.
2. Ulteriori unità, nell’ambito
del numero massimo di cui al comma 1, debbono essere ripartite secondo il seguente
criterio:
a) un seggio supplementare per ciascuno Stato
membro in cui sia impiegato almeno il 25 per cento dei lavoratori dipendenti
negli Stati membri dell’impresa o del gruppo di imprese;
b) due seggi supplementari per ciascuno Stato
membro in cui sia impiegato almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti
negli Stati membri dell’impresa o del gruppo di imprese;
c) tre seggi supplementari per ciascuno Stato
membro in cui sia impiegato almeno il 75 per cento dei lavoratori dipendenti
negli Stati membri dell’impresa o del gruppo di imprese.
3. La direzione centrale o il dirigente
di cui all’articolo 4, comma 1, e le direzioni locali sono informate della
composizione della delegazione speciale di negoziazione, con lettera congiunta
delle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5, comma 1.
Art. 8 –
Compiti della delegazione speciale di negoziazione
1. La delegazione speciale di negoziazione
ha il compito di determinare, con la direzione centrale o con il dirigente di
cui all’articolo 4, comma 1, e tramite accordo scritto, il campo d’azione,
la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del Cae, ovvero le
modalità di attuazione della procedura per l’informazione e la consultazione
dei lavoratori.
2. Al fine di concludere un accordo in
conformità all’articolo 9, la direzione centrale convoca una riunione
con la delegazione speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali.
3. Ai fini del negoziato, la delegazione
speciale di negoziazione può essere assistita da esperti di sua scelta.
4. La delegazione speciale di negoziazione
può decidere, con almeno due terzi dei voti, di non avviare i negoziati
in conformità ai commi 2 e 3, o di annullare i negoziati già in
corso.
5. La decisione di cui al comma 4 pone
termine alla procedura volta a stipulare l’accordo di cui all’articolo
9. Per effetto dell’adozione della decisione, le disposizioni dell’articolo
16 non sono più applicabili.
6. Una nuova richiesta per convocare la
delegazione speciale di negoziazione può essere avanzata non prima di
due anni dopo la decisione di cui al comma 5, salva la fissazione di un termine
più breve con accordo tra le parti.
7. Le spese relative ai negoziati di cui
ai commi 1 e 2 sono sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire
alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente il proprio
mandato e, comunque, in misura e termini non superiori a quanto disposto dall’articolo
16, comma 15, salvo diverso accordo fra le parti.
8. Nel rispetto di quanto previsto al comma
7, la direzione centrale sostiene le spese relative agli esperti. Salvo diverso
accordo fra le parti, la direzione centrale sosterrà le spese per un
solo esperto.
Art. 9 –
Contenuto dell’accordo
1. La direzione centrale o il dirigente
di cui all’articolo 4, comma 1, e la delegazione speciale di negoziazione
devono negoziare con spirito costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalità
di attuazione dell’informazione e della consultazione dei lavoratori previste
dall’articolo 1, comma 1.
2. Fatta salva l’autonomia delle parti,
l’accordo previsto dal comma 1, stipulato per iscritto tra la direzione
centrale e la delegazione speciale di negoziazione, determina:
a) le imprese che fanno parte del gruppo di imprese
di dimensioni comunitarie o gli stabilimenti dell’impresa di dimensioni
comunitarie interessati dall’accordo, secondo le definizioni di cui all’articolo
2;
b) la composizione del Cae, il numero dei membri,
la distribuzione dei seggi e la durata del mandato;
c) le competenze e la procedura d’informazione
e di consultazione del Cae;
d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni
del Cae;
e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire
al Cae, ivi comprese le spese di un adeguato servizio di interpretariato;
f) la durata dell’accordo e la procedura
per rinegoziarlo;
g) contenuto dell’informazione e della consultazione.
3. La direzione centrale e la delegazione
speciale di negoziazione possono decidere per iscritto di istituire una o più
procedure per l’informazione e la consultazione in aggiunta o in alternativa
al Cae. L’accordo deve stabilire secondo quali modalità i rappresentanti
dei lavoratori esercitano il diritto di riunirsi per procedere a uno scambio
di idee in merito alle informazioni che sono loro comunicate. In particolare,
queste informazioni riguardano questioni transnazionali che incidono notevolmente
sugli interessi dei lavoratori.
4. Gli accordi di cui al presente articolo
non sono sottoposti, tranne disposizione contraria contenuta negli stessi, alle
prescrizioni accessorie previste dagli articoli 10 e 16.
5. Ai fini della conclusione degli accordi,
la delegazione speciale di negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri.
6. I componenti italiani del Cae o i titolari
della procedura di informazione e consultazione sono designati per un terzo
dalle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5, comma 1, e per due
terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie dell’impresa ovvero del gruppo
di imprese nell’ambito delle medesime rappresentanze, tenendo conto della
composizione categoriale (quadri, impiegati e operai).
7. Negli stabilimenti, nelle imprese e
nei gruppi di imprese nei quali non siano costituite rappresentanze sindacali
unitarie, la direzione e le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali
di lavoro applicati agli stessi definiscono procedure, criteri e modalità
di costituzione della delegazione speciale di negoziazione e del Cae ovvero
dei titolari della procedura di informazione e consultazione, in conformità
a quelli definiti rispettivamente all’articolo 6, comma 2, e 9, comma 6,
del presente decreto.
Art. 10 –
Prescrizioni accessorie
1. Al fine di assicurare la realizzazione
dell’obiettivo indicato dall’articolo 1, comma 1, si applicano le
prescrizioni accessorie di cui all’articolo 16, qualora la direzione centrale
e la delegazione speciale di negoziazione decidano in tal senso, ovvero qualora
la direzione centrale rifiuti l’apertura di negoziati in un periodo di
sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all’articolo 5, comma 1, ovvero
qualora, entro tre anni a decorrere da tale richiesta, le parti in causa non
siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell’articolo 9 e qualora
la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista
dall’articolo 8, comma 4.
Art. 11 –
Informazioni riservate
1. I membri della delegazione speciale
di negoziazione, i membri del Cae, gli esperti che eventualmente li assistono
ed i rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito della procedura
per l’informazione e la consultazione, non possono rivelare a terzi notizie
ricevute in via riservata e qualificate come tali dalla direzione centrale o
dal dirigente di cui all’articolo 4, comma 1. Tale divieto permane per
un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato.
In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile
e quanto previsto dall’articolo 17, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai contratti collettivi applicati.
2. La direzione centrale o il dirigente
di cui all’articolo 4, comma 1, non sono obbligati a comunicare le informazioni
richieste, qualora l’oggetto di tali informazioni sia suscettibile di creare
notevoli difficoltà al funzionamento o all’attività esercitata
dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei
mercati.
3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione
di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla
natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché
per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l’individuazione
delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento
o all’attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare
loro danno o realizzare turbativa dei mercati.
4. La commissione è composta da
tre membri rispettivamente designati:
a) dal Cae o dalla delegazione speciale di negoziazione
o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito della procedura
di informazione e consultazione;
b) dalla direzione centrale;
c) dalle parti di comune accordo.
La commissione conclude i propri lavori entro
quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso proposto dal Cae.
Art. 12 –
Osservanza dei diritti e degli obblighi
1. La direzione centrale, o il dirigente
di cui all’articolo 4, comma 1, e il Cae operano con spirito di collaborazione
nell’osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.
2. Il comma 1 si applica anche per la collaborazione
tra la direzione centrale, o il dirigente di cui all’articolo 4, comma
1, e i rappresentanti dei lavoratori, nell’ambito della procedura per l’informazione
e la consultazione dei lavoratori.
Art. 13 –
T u t e l a
1. I membri della delegazione speciale
di negoziazione, dipendenti dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie, i membri del Cae, nonché i rappresentanti dei lavoratori
che operano nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione,
hanno diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l’espletamento del
loro mandato, a permessi retribuiti, in misura non inferiore a otto ore trimestrali,
consensualmente assorbibili fino a concorrenza in caso di accordi che abbiano
stabilito condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla legge
vigente. Agli stessi si applicano altresì le disposizioni contenute negli
articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. In considerazione della durata prevedibile
degli incontri, dell’oggetto e del luogo delle riunioni, l’accordo
di cui all’articolo 9 può prevedere ulteriori otto ore annuali.
Art. 14 –
Rapporti con altre disposizioni particolari
1. Il presente decreto fa salve le norme
di cui all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e all’articolo
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché i diritti di informazione
e consultazione regolati dai contratti collettivi e dagli accordi vigenti.
Art. 15 –
Accordi in vigore
1. Sono fatti salvi gli accordi stipulati
entro il 22 settembre 1996, con le organizzazioni sindacali di cui all’articolo
5, comma 1, che prevedano l’informazione e la consultazione transnazionali
dei lavoratori e che siano applicabili all’insieme dei lavoratori dell’impresa
o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
2. Alla scadenza degli accordi di cui al
comma 1, le parti possono concordare di prorogarli.
3. In caso contrario, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 16.
Art. 16 –
Prescrizioni accessorie
1. Qualora, entro tre anni dalla richiesta
di cui all’articolo 5, non sia stato raggiunto l’accordo di cui all’articolo
9, e comunque nei casi previsti all’articolo 15, comma 3, nell’impresa
o nel gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell’articolo
2 è istituito un Cae la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate
dalle seguenti disposizioni.
2. Le competenze del Cae si limitano, per
le imprese di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e d), all’informazione
e alla consultazione sulle questioni che riguardano l’insieme dell’impresa
di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie,
oppure almeno due stabilimenti o imprese del gruppo, situati in Stati membri
diversi.
3. Il Cae è composto per l’Italia
ai sensi dell’articolo 9, commi 6 e 7.
4. Nella composizione del Cae deve essere
prevista una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione
tramite l’assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo
e passivo separato, per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il
15 per cento dei lavoratori ad alta qualificazione dell’impresa o del gruppo
di imprese.
5. Il Cae è composto da un minimo
di tre ad un massimo di trenta membri. Qualora il Cae sia composto da almeno
nove membri esso elegge al suo interno un comitato ristretto composto al massimo
da tre membri. Esso adotta un regolamento interno.
6. Nell’elezione dei membri del Cae
deve essere garantita, in primo luogo, la rappresentanza di una persona per
Stato membro in cui l’impresa di dimensioni comunitarie possiede uno o
più stabilimenti, oppure in cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie
possiede l’impresa controllante o una o più imprese controllate;
in secondo luogo, la rappresentanza di un numero di membri supplementari proporzionale
al numero di lavoratori occupati negli stabilimenti, nell’impresa controllante
o nelle imprese controllate, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma
2.
7. La direzione centrale o il dirigente
di cui all’articolo 4, comma 1, sono informati della composizione del Cae
su comunicazione delle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 6,
comma 2.
8. Il Cae ha diritto di riunirsi una volta
all’anno con la direzione centrale o il dirigente di cui all’articolo
4, comma 1, nei limiti di cui all’articolo 13, per essere informato o consultato,
in base a una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all’evoluzione
delle attività dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono informate.
9. La riunione verte, in particolare, sui
seguenti aspetti: situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle
attività, produzione e vendite, situazione ed evoluzione probabile dell’occupazione,
anche con riferimento alle pari opportunità, investimenti e cambiamenti
fondamentali riguardanti l’organizzazione e l’introduzione di nuovi
metodi di lavoro e di nuovi processi produttivi e conseguenti attività
di formazione relative agli addetti interessati, trasferimenti di produzione,
fusione, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti
o di parti importanti degli stessi e licenziamenti collettivi.
10. Qualora si verifichino circostanze
eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare
nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti, oppure
licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il Cae ha
il diritto di esserne informato. Quest’ultimo ha diritto di riunirsi su
sua richiesta, con la direzione centrale o il dirigente di cui all’articolo
4, comma 1, nell’ambito dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere
informato e consultato sulle misure che incidono considerevolmente sugli interessi
dei lavoratori.
11. Alla riunione organizzata con il comitato
ristretto hanno diritto di partecipare i membri del Cae eletti o designati dagli
stabilimenti ovvero dalle imprese direttamente interessati dalle misure in questione.
La riunione di informazione e di consultazione si effettua quanto prima rispetto
all’attuazione delle misure di cui al comma 10, in base a una relazione
elaborata dalla direzione centrale, o dal dirigente di cui all’articolo
4, comma 1, dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese
di dimensioni comunitarie, su cui può essere formulato un parere al termine
della riunione o entro sette giorni.
12. Prima delle riunioni con la direzione
centrale il Cae o il comitato ristretto eventualmente allargato conformemente
al comma 11, può riunirsi nei limiti di cui all’articolo 13, senza
che la direzione interessata sia presente.
13. Fatte salve le disposizioni dell’articolo
11 e del presente articolo, i membri del Cae informano i rappresentanti dei
lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie o, in mancanza di questi, l’insieme dei lavoratori, riguardo
al genere e ai risultati della procedura per l’informazione e la consultazione
posta in atto conformemente al presente articolo.
14. Il Cae, o il comitato ristretto, può
farsi assistere da esperti di sua scelta, nella misura necessaria allo svolgimento
dei suoi compiti. Le riunioni di cui al presente articolo lasciano impregiudicate
le prerogative della direzione centrale.
15. Le spese di funzionamento del Cae sono
sostenute dalla direzione centrale. La direzione interessata fornisce ai membri
del Cae le risorse finanziarie e materiali necessarie ai fini dell’adeguato
svolgimento delle sue funzioni. In particolare, la direzione centrale prende
a proprio carico, salvo che non sia stato diversamente convenuto, le spese di
organizzazione e di interpretariato relative alle riunioni, nonché le
spese di alloggio, vitto e di viaggio dei membri del Cae e del comitato ristretto.
Tali spese, salvo diverso accordo, riguardano un solo esperto.
16. Quattro anni dopo la sua costituzione,
il Cae delibera in merito all’opportunità di rinegoziare l’accordo
di cui all’articolo 9 oppure di mantenere l’applicazione delle prescrizioni
di cui al presente articolo.
Art. 17 –
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato,
per la violazione della disposizione di cui all’articolo 11 il direttore
generale della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti interessate,
valutati i lavori della commissione tecnica di cui all’articolo 11, applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da 1.033 euro
a 6.198 euro.
2. Qualora sorgano questioni in ordine
all’obbligo del preposto alla direzione centrale o del dirigente di cui
all’articolo 4, comma 1, di rendere disponibili le informazioni sul numero
dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) o d), o agli
obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell’accordo di cui
all’articolo 9, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 11,
è costituita una commissione di conciliazione composta da membri nominati
dalle parti interessate e presieduta da un soggetto nominato dalle parti stesse
di comune accordo. In caso di mancato accordo fra le parti entro trenta giorni
circa la sussistenza degli obblighi, il direttore generale della direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro, accerta l’eventuale
inadempienza e ordina l’adempimento degli obblighi stessi. Qualora non
venga ottemperato all’ordine entro il termine di trenta giorni, il direttore
generale applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa
da 5.165 euro a 30.988 euro.